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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2755/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Campoli Paola giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Reali Giovanni Battista giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi ( e successivo divorzio giudiziale ), trasformato in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte in sostituzione d'udienza del
28/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/23 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , nonché la successiva cessazione degli effetti civili del
[...] Controparte_1 loro matrimonio. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario col in Terracina ( LT ) il 29/10/95; che dalla loro unione CP_1
Per_ coniugale sono nati i figli ( il 12/12/96 ), ( il 28/4/05 ) e ( il Per_1 Per_3
19/2/10 ); che negli ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi in conseguenza e a causa di incomunicabilità e contrasti tra le parti. L'attrice concludeva, nel merito, come segue: “Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Stabilire la collocazione paritaria dei figli Per_3
Per minore, e , maggiorenne non ancora autosufficiente, ponendo, comunque a carico del marito un assegno Per mensile di € 100,00 per il mantenimento di ciascun figlio e per un totale di € 200,00, tenendo Per_3 conto del reddito residuale della sig.ra , al netto delle spese di affitto della casa, e del fatto che, di Parte_1 contro, il rimarrebbe a vivere presso la casa coniugale ove di fatto gestisce l'azienda agricola di CP_1 famiglia, ponendo a carico dei coniugi, in percentuale che rifletta la proporzione dei redditi di ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori come identificate nel protocollo sulle spese straordinarie del 15.12.2017 del Tribunale di Frosinone. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Assegnare la casa coniugale al marito, essendo questa funzionale alla gestione della azienda agricola di famiglia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 9/12/23 il Giudice rel. dott.ssa
MO Di CO fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita dei loro figli. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “a- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
b- la casa coniugale di proprietà dei genitori del Sig. , considerato l'abbandono della ricorrente ed il rifiuto dei Controparte_1 ragazzi di convivere con la mamma, resti assegnata al convenuto ivi compresi i mobili e le suppellettili, acquistati personalmente dal Sig. c- che il minore venga affidato congiuntamente ai genitori CP_1 Per_3 con diritto di visita della madre che potrà tenerlo con sè con modalità da stabilire, in subordine al parere ed al volere dello stesso d- che ci si oppone a qualsiasi forma di mantenimento od alimenti a favore della Per_3 ricorrente e non venga predisposto alcun assegno di mantenimento ai danni del Sig. entre si chiede CP_1 che la Sig.ra , considerata la collocazione dei ragazzi c/o il Sig. contribuisca con il Parte_1 CP_1 versamento della somma di €. 300,00 visto e considerato che i ragazzi continueranno a vivere esclusivamente con il padre non avendo alcuna intenzione di frequentare la madre, mentre ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e che gli assegni familiari vengano devoluti a favore del Sig. e- che CP_1 entrambi i coniugi dovranno impegnarsi a sottoscrivere gli eventuali atti che dovessero essere necessari per volture e trascrizioni, oltre a concedersi reciprocamente il diritto di rinnovare i rispettivi passaporti e documenti d' identità, validi per l'espatrio.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6/3/24 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo. Pertanto con ordinanza in pari data emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida la prole, e segnatamente il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e ne dispone il collocamento presso il padre nella casa Persona_5 coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9; le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. assegna la casa coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9 al sig. che vi abiterà con la prole;
si Controparte_1 dà atto che la sig.ra se ne è già allontanata;
4. la sig.ra potrà vedere il Parte_1 Parte_1 figlio e tenerlo con sé, previo avviso ed accordo con il padre, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, salvo diverso ed ulteriore accordo tra i coniugi in base alle rispettive esigenze anche lavorative, quando vorrà e comunque: - a weekend alternati, dalle ore 11.00 del Sabato alle ore 22.00 del Sabato e dalle 11.00 alle 21.00 della Domenica;
- ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00;
- durante il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi (luglio o agosto ad anni alterni) e concordandolo con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni con la madre, in modo da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà 3 giorni con la madre che potrà tenere con sé la prole in modo che una volta comprenda ad anni alterni il giorno di Pasqua
e la successiva il lunedì dell'Angelo;
5. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui essi staranno con ciascuno di loro;
6. le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso;
7. nulla per il mantenimento dell'un coniuge a carico dell'altro;
8. l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dal padre convivente con la prole.”.
Alla successiva udienza del 18/6/24 i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status e per l'effetto il Giudice rel. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per tale decisione. In data 18/6/24 con la sentenza non definitiva n. 636 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al Giudice rel. per il prosieguo del giudizio.
La successiva fase contenziosa innanzi al Giudice rel. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e con l'escussione di prove testimoniali, procedendosi altresì all'audizione del figlio minorenne delle parti Per_3
All'udienza del 13/5/25, dopo che i difensori delle parti avevano precisato le loro rispettive conclusioni, il Giudice rel. dr. Fabrizio Fanfarillo, subentrato alla dott.ssa Di CO, esperiva nuovo tentativo di conciliazione che sortiva esito interlocutorio in quanto i difensori delle parti chiedevano concordemente un rinvio per svolgere ulteriori trattative bonarie e formulare eventuali conclusioni congiunte. Per l'effetto il Giudice rel. fissava alle parti a tal fine termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. entro il 3/6/25.
Con le note scritte congiunte del 28/5/25 le parti formalizzavano il loro accordo conciliativo e concludevano congiuntamente come segue: “Voglia il Tribunale Adito così definitivamente stabilire sulle condizioni della separazione delle parti: - affida la prole, e segnatamente il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e ne dispone il collocamento presso il padre Persona_5 nella casa coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9; le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione;
- assegna la casa coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9 al sig. che vi Controparte_1 abiterà con la prole;
si dà atto che la sig.ra se ne è già allontanata;
- la sig.ra Parte_1 Parte_1
potrà vedere il figlio e tenerlo con sé, previo avviso ed accordo con il padre, compatibilmente con gli
[...] impegni di studio, sportivi e sociali del minore, salvo diverso ed ulteriore accordo tra i coniugi in base alle rispettive esigenze anche lavorative, quando vorrà e comunque: a weekend alternati, dalle ore 11.00 del
Sabato alle ore 22.00 del Sabato e dalle 11.00 alle 21.00 della Domenica;
ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00; durante il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi (luglio o agosto ad anni alterni) e concordandolo con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni con la madre, in modo da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà 3 giorni con la madre che potrà tenere con sé la prole in modo che una volta comprenda ad anni alterni il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo; - dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui essi staranno con ciascuno di loro;
- le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso; - nulla per il mantenimento dell'un coniuge a carico dell'altro; - l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dal padre convivente con la prole.”. Pertanto i difensori delle parti concludevano congiuntamente chiedendo al Tribunale di regolamentare la separazione delle parti alle predette condizioni.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 19/6/25 rimetteva nuovamente la causa al Collegio.
Ciò complessivamente posto, essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione sullo status coniugale delle parti, in questa sede deve decidersi soltanto sulle residue questioni.
Quanto alle condizioni della separazione delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate nelle note congiunte in sostituzione d'udienza depositate il 28/5/25, che tra l'altro si appalesano conformi all'interesse morale e materiale del loro figlio minorenne Per_3
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa al definitivo.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( inerente al loro divorzio ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 21/11/23, già Parte_1 pronunciata la separazione personale delle parti con la sentenza non definitiva n. 636 del 18/6/24, così provvede:
a) dispone che la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
sia regolata alle condizioni come da loro conclusioni congiunte
[...] formulate nelle note scritte in sostituzione d'udienza del 28/5/25, sopratrascritte;
b) spese di lite al definitivo;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel. nei sensi di cui sopra.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2755/23 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Campoli Paola giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Reali Giovanni Battista giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi ( e successivo divorzio giudiziale ), trasformato in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte in sostituzione d'udienza del
28/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/23 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , nonché la successiva cessazione degli effetti civili del
[...] Controparte_1 loro matrimonio. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario col in Terracina ( LT ) il 29/10/95; che dalla loro unione CP_1
Per_ coniugale sono nati i figli ( il 12/12/96 ), ( il 28/4/05 ) e ( il Per_1 Per_3
19/2/10 ); che negli ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi in conseguenza e a causa di incomunicabilità e contrasti tra le parti. L'attrice concludeva, nel merito, come segue: “Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Stabilire la collocazione paritaria dei figli Per_3
Per minore, e , maggiorenne non ancora autosufficiente, ponendo, comunque a carico del marito un assegno Per mensile di € 100,00 per il mantenimento di ciascun figlio e per un totale di € 200,00, tenendo Per_3 conto del reddito residuale della sig.ra , al netto delle spese di affitto della casa, e del fatto che, di Parte_1 contro, il rimarrebbe a vivere presso la casa coniugale ove di fatto gestisce l'azienda agricola di CP_1 famiglia, ponendo a carico dei coniugi, in percentuale che rifletta la proporzione dei redditi di ciascuno, le spese straordinarie per i figli minori come identificate nel protocollo sulle spese straordinarie del 15.12.2017 del Tribunale di Frosinone. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Assegnare la casa coniugale al marito, essendo questa funzionale alla gestione della azienda agricola di famiglia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 9/12/23 il Giudice rel. dott.ssa
MO Di CO fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita dei loro figli. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “a- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
b- la casa coniugale di proprietà dei genitori del Sig. , considerato l'abbandono della ricorrente ed il rifiuto dei Controparte_1 ragazzi di convivere con la mamma, resti assegnata al convenuto ivi compresi i mobili e le suppellettili, acquistati personalmente dal Sig. c- che il minore venga affidato congiuntamente ai genitori CP_1 Per_3 con diritto di visita della madre che potrà tenerlo con sè con modalità da stabilire, in subordine al parere ed al volere dello stesso d- che ci si oppone a qualsiasi forma di mantenimento od alimenti a favore della Per_3 ricorrente e non venga predisposto alcun assegno di mantenimento ai danni del Sig. entre si chiede CP_1 che la Sig.ra , considerata la collocazione dei ragazzi c/o il Sig. contribuisca con il Parte_1 CP_1 versamento della somma di €. 300,00 visto e considerato che i ragazzi continueranno a vivere esclusivamente con il padre non avendo alcuna intenzione di frequentare la madre, mentre ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e che gli assegni familiari vengano devoluti a favore del Sig. e- che CP_1 entrambi i coniugi dovranno impegnarsi a sottoscrivere gli eventuali atti che dovessero essere necessari per volture e trascrizioni, oltre a concedersi reciprocamente il diritto di rinnovare i rispettivi passaporti e documenti d' identità, validi per l'espatrio.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6/3/24 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo. Pertanto con ordinanza in pari data emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida la prole, e segnatamente il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e ne dispone il collocamento presso il padre nella casa Persona_5 coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9; le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. assegna la casa coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9 al sig. che vi abiterà con la prole;
si Controparte_1 dà atto che la sig.ra se ne è già allontanata;
4. la sig.ra potrà vedere il Parte_1 Parte_1 figlio e tenerlo con sé, previo avviso ed accordo con il padre, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, salvo diverso ed ulteriore accordo tra i coniugi in base alle rispettive esigenze anche lavorative, quando vorrà e comunque: - a weekend alternati, dalle ore 11.00 del Sabato alle ore 22.00 del Sabato e dalle 11.00 alle 21.00 della Domenica;
- ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00;
- durante il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi (luglio o agosto ad anni alterni) e concordandolo con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni con la madre, in modo da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà 3 giorni con la madre che potrà tenere con sé la prole in modo che una volta comprenda ad anni alterni il giorno di Pasqua
e la successiva il lunedì dell'Angelo;
5. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui essi staranno con ciascuno di loro;
6. le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso;
7. nulla per il mantenimento dell'un coniuge a carico dell'altro;
8. l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dal padre convivente con la prole.”.
Alla successiva udienza del 18/6/24 i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status e per l'effetto il Giudice rel. rimetteva una prima volta la causa al Collegio per tale decisione. In data 18/6/24 con la sentenza non definitiva n. 636 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al Giudice rel. per il prosieguo del giudizio.
La successiva fase contenziosa innanzi al Giudice rel. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e con l'escussione di prove testimoniali, procedendosi altresì all'audizione del figlio minorenne delle parti Per_3
All'udienza del 13/5/25, dopo che i difensori delle parti avevano precisato le loro rispettive conclusioni, il Giudice rel. dr. Fabrizio Fanfarillo, subentrato alla dott.ssa Di CO, esperiva nuovo tentativo di conciliazione che sortiva esito interlocutorio in quanto i difensori delle parti chiedevano concordemente un rinvio per svolgere ulteriori trattative bonarie e formulare eventuali conclusioni congiunte. Per l'effetto il Giudice rel. fissava alle parti a tal fine termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. entro il 3/6/25.
Con le note scritte congiunte del 28/5/25 le parti formalizzavano il loro accordo conciliativo e concludevano congiuntamente come segue: “Voglia il Tribunale Adito così definitivamente stabilire sulle condizioni della separazione delle parti: - affida la prole, e segnatamente il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e ne dispone il collocamento presso il padre Persona_5 nella casa coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9; le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione;
- assegna la casa coniugale in Amaseno loc. Lungana n. 9 al sig. che vi Controparte_1 abiterà con la prole;
si dà atto che la sig.ra se ne è già allontanata;
- la sig.ra Parte_1 Parte_1
potrà vedere il figlio e tenerlo con sé, previo avviso ed accordo con il padre, compatibilmente con gli
[...] impegni di studio, sportivi e sociali del minore, salvo diverso ed ulteriore accordo tra i coniugi in base alle rispettive esigenze anche lavorative, quando vorrà e comunque: a weekend alternati, dalle ore 11.00 del
Sabato alle ore 22.00 del Sabato e dalle 11.00 alle 21.00 della Domenica;
ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00; durante il periodo estivo, la madre avrà diritto di trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi (luglio o agosto ad anni alterni) e concordandolo con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni con la madre, in modo da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà 3 giorni con la madre che potrà tenere con sé la prole in modo che una volta comprenda ad anni alterni il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo; - dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui essi staranno con ciascuno di loro;
- le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso; - nulla per il mantenimento dell'un coniuge a carico dell'altro; - l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dal padre convivente con la prole.”. Pertanto i difensori delle parti concludevano congiuntamente chiedendo al Tribunale di regolamentare la separazione delle parti alle predette condizioni.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 19/6/25 rimetteva nuovamente la causa al Collegio.
Ciò complessivamente posto, essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione sullo status coniugale delle parti, in questa sede deve decidersi soltanto sulle residue questioni.
Quanto alle condizioni della separazione delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate nelle note congiunte in sostituzione d'udienza depositate il 28/5/25, che tra l'altro si appalesano conformi all'interesse morale e materiale del loro figlio minorenne Per_3
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa al definitivo.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale delle parti
( inerente al loro divorzio ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 21/11/23, già Parte_1 pronunciata la separazione personale delle parti con la sentenza non definitiva n. 636 del 18/6/24, così provvede:
a) dispone che la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
sia regolata alle condizioni come da loro conclusioni congiunte
[...] formulate nelle note scritte in sostituzione d'udienza del 28/5/25, sopratrascritte;
b) spese di lite al definitivo;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel. nei sensi di cui sopra.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )