Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1958, n. 971
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1958
Art. 5.
Per l'esercizio finanziario 1958-59 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.600 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958