TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 12/05/2026, n. 8805
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
>
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e carenza di potere

    La società ricorrente sostiene che il D.M. 6.7.2022, che ha accertato lo sforamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici degli anni 2015/16/17/18, sarebbe stato adottato in contrasto con il disposto di cui al co. 8 del d.l. 78/2015, il quale prevedeva che il tetto di spesa fosse dichiarato ogni anno entro il 30 settembre. Il D.M. sarebbe stato emanato e sottoscritto dal Ministro della Salute il 6 luglio 2022, quindi a distanza di più di 7 anni dalla scadenza del primo termine utile (30 settembre 2015) per dichiarare il superamento del tetto di spesa annuale. Né il D.L. Aiuti bis n. 115/2022, che ha modificato la disciplina generale del payback prevista dall’art. 9 ter, commi 8 e 9, inserendo il comma 9 bis e prevedendo (per i soli anni 2015-2016-2017-2018) una serie di adempimenti direttamente a carico delle singole regioni (definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022, eventuale attivazione delle compensazioni) rimesso in termini il Ministero. Inoltre il citato D.M. 6 luglio 2022 conterrebbe solo numeri, genericamente “dichiarati”, senza alcuna specifica indicazione sull’iter logico-motivazionale seguito dalle p.A. coinvolte, per raggiungere le conclusioni ivi contenute rispetto allo sforamento del tetto né distinzione fra beni e servizi.

  • Rigettato
    Violazione di legge e principio di gerarchia delle fonti

    Non specificato nel testo fornito.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza, difetto di motivazione, errore nella quantificazione, carenza istruttoria

    La società ricorrente lamenta la violazione dei principi di trasparenza della pubblica amministrazione, difetto di motivazione, errore e travisamento nella quantificazione degli importi certificati, violazione art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per istruttoria carente e insufficiente, con istanza istruttoria e illegittimità derivata delle Linee Guida.

  • Rigettato
    Violazione del principio di tipicità, contraddittorietà, eccesso di potere

    Non specificato nel testo fornito.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9 ter, comma 9 bis, D.L. 78/2015, eccesso di potere, sviamento, violazione del giusto procedimento, mancanza della previa intesa

    La ricorrente deduce che, essendo l’adozione delle Linee Guida subordinata all’intesa in sede di conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome, e non essendo tale intesa stata raggiunta per omessa osservanza da parte del Governo degli impegni assunti, le stesse sarebbero illegittime.

  • Rigettato
    Mancato richiamo principi circolare MEF 17 marzo 2020, n. 7435, errore e travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta

    Il D.M. 6 ottobre 2022 non avrebbe richiamato il D.M. 24 maggio 2019 con cui il Ministero della Salute aveva specificato che la voce del modello del conto economico (CE) del bilancio degli enti sanitari BA0210 non accoglieva i dispositivi medici “ad utilità pluriennale”, dovendo questi essere iscritti, invece, nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali che rientrano nel processo contabile dell’ammortamento. Da ciò sarebbe conseguita una grave disparità di trattamento in quanto le linee guida, per le annualità 2015-2018, equiparerebbero di fatto ai fini del payback beni soggetti a principi contabili (e regimi) completamente diversi, laddove invece dal 2019, per effetto della circolare Ministeriale su citata, i beni durevoli non sono più oggetto di computo per il ripianamento degli sforamenti.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione artt. 3, 10, 11, 41, 42, 97, 117 Cost. e principi eurounitari

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto che il meccanismo del payback, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore, finalizzata a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 23 Cost. e della riserva di legge, nonché la lesione degli artt. 2 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del prot. addiz. CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione art. 3 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione tra imprese.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano del payback per violazione artt. 10, 11, 42 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha escluso la lesione dell’affidamento e la violazione del principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano del payback per violazione artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost. e della riserva di legge.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 2948 c.c. (prescrizione)

    Il Collegio ritiene che la questione debba essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, poiché l’attività delle regioni e delle province è meramente attuativo-esecutiva e priva di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale.

  • Inammissibile
    Violazione art. 9 ter D.L. 78/2015, L. 241/1990, Costituzione, eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che la questione debba essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, poiché l’attività delle regioni e delle province è meramente attuativo-esecutiva e priva di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del divieto di doppia imposizione

    Il Collegio ritiene che la questione debba essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, poiché l’attività delle regioni e delle province è meramente attuativo-esecutiva e priva di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata degli atti impugnati per illegittimità degli atti generali

    Il Collegio ritiene che la questione debba essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario, poiché l’attività delle regioni e delle province è meramente attuativo-esecutiva e priva di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 12/05/2026, n. 8805
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8805
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo