CASS
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2024, n. 16497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16497 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18608/2021 R.G. proposto da: MO CC e MO PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO N 1/A, presso lo studio dell’avvocato NT GIORGIO ([...]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NT FR IO ([...]) e DA AU ([...]) -ricorrenti- contro CREDITO EMILIANO HOLDING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Civile Sent. Sez. 3 Num. 16497 Anno 2024 Presidente: SCODITTI EN Relatore: ZI AR Data pubblicazione: 13/06/2024 2 RR EN ([...]) e RR IM ([...]) -controricorrente- nonchè contro MO SP SRL e per essa OS SRL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato PAGANO MARIA TE ([...]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato NATALE ANDREA VINCENZO ([...]) -controricorrenti- nonchè contro CREDITO EMILIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RR EN ([...]), RR IM ([...]) -controricorrente- nonchè contro SAIS SOCIETÀ AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI SAS DI NN HE & C, AG DI MO PI E CC SNC, MRP SRL, FM DI NN HE & C SAS, FALLIMENTO IRIDE SRL, ICB INDUSTRIA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL -intimati- 3 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1375/2021 depositata il 30/4/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/5/2024 dal Consigliere AR ZI;
udito il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Costantino, Maria Teresa Pagano ed Enrico Ferrari: FATTI DI CAUSA 1. Per quanto qui interessa, a seguito di ricorso di Meliorbanca S.p.A., poi divenuta Banca Popolare dell’Emilia-Romagna - BPER S.p.A., il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di DE S.r.l. e di RO e DO RM, che intimava alla prima di pagare la somma di euro 7.630.312,51 oltre interessi in relazione a un mutuo con la ricorrente stipulato, e agli altri di pagare la somma di euro 6.850.000 quali fideiussori. Tutti gli ingiunti si opponevano, e nella causa si inserivano altresì varie altre parti, quali chiamate e intervenute. Il Tribunale, con sentenza del 16 settembre 2014, revocava il decreto e condannava DE a pagare la somma di euro 7.303.944,08 oltre interessi, in solido con i due fideiussori fino all’importo di euro 6.850.000 oltre interessi. DE e i RM proponevano appello, durante il cui giudizio sopravveniva l’estinzione e la cancellazione dal registro delle imprese di una delle parti, IO S.r.l., venendo quindi dichiarata l’interruzione. Gli appellanti riassumevano solo nei confronti di BPER e di Credito Emiliano S.p.A. (RE). Con sentenza del 7 luglio 2017, la Corte d’appello di Milano accertava la mancata riassunzione del giudizio nei confronti del successore della società estinta (Credito Emiliano DI S.r.l.), dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte nei confronti della società estinta nonché l’inammissibilità delle 4 domande di cui ai punti nn. 1 e 2 delle conclusioni degli appellanti essendo nuove e l’inammissibilità ex articolo 342 c.p.c. di tutte le altre loro domande. 2. Proponevano ricorso per cassazione DE - dichiarata fallita nel corso del conseguente giudizio di legittimità) e i RM nei confronti della cessionaria del credito di BPER, Nemo SP S.r.l. oltre che altre parti. Cass. ord. 7 marzo 2019 n. 13607, accogliendo i primi tre motivi del ricorso e ritenuti assorbiti gli altri, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte territoriale. Nemo e per essa Frontis NLP S.p.A. - nelle more del giudizio sostituita dalla procuratrice OS S.r.l. - riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di Milano, ove veniva iscritto come causa n. 2997/2019 R.G.; lo riassumeva pure il Fallimento DE, dando luogo dinanzi alla stessa Corte d’appello alla causa n. 3205/2019; le cause venivano riunite. Con sentenza del 30 aprile 2021 la Corte d’appello dichiarava il difetto di legittimazione processuale di una serie di parti - Credito Emiliano DI (RE DI) S.r.l., S.A.I.S. di CH NE s.a.s. in liquidazione, Impresa Agricola di RM RO e DO s.n.c., I.C.B. S.r.l. in liquidazione, F.M. di CH NE s.a.s. in liquidazione - e rigettava l’appello del fallimento e dei RM. 3. Hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, i RM;
hanno resistito con rispettivi controricorsi RE, RE DI e per Nemo OS. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 6 ottobre 2023, all’esito della quale, con ordinanza n. 3034/2024, è stata rinviata a pubblica udienza. Per la pubblica udienza - tenutasi il 27 maggio 2024 - il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso;
hanno depositato memoria pure i ricorrenti, OS e RE DI. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per violazione dell’articolo 384 c.p.c.: il giudice 5 di rinvio, violando appunto l’articolo 384, non si sarebbe uniformato a Cass. ord. n. 13607/2019. 5. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., dell’articolo 1418 c.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e discussi. Il giudice di rinvio non avrebbe esaminato fatti decisivi e oggetto di discussione fra le parti e non avrebbe rilevato la nullità del contratto di cessione dei crediti a favore della parte finanziata per mancanza di oggetto, nonché, di conseguenza, del contratto collegato di finanziamento garantito dai ricorrenti per mancanza di causa;
il giudice di rinvio non avrebbe altresì rilevato la nullità del finanziamento per superamento del tasso soglia in relazione all’usura. 6. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia, nonché, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 e 1936 c.p.c.: il giudice di rinvio sarebbe incorso in entrambi i vizi. 7.1 Il ricorso è inammissibile per violazione dell’articolo 366, primo comma, n. 3 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile. Invero, nella esposizione dei fatti offre soltanto qualche passo tratto dalla sentenza, passo il cui contenuto d’altronde non consente di comprendere l’assai complessa vicenda neppure a livello sommario. Tale complessità viene dimostrata proprio da una integrale lettura della sentenza impugnata, che peraltro non può supplire, con il suo contenuto, un requisito che il legislatore impone inequivocamente al ricorso. 7.2 Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ravvisa nel requisito de quo l’obbligo del ricorrente di fornire una, pur concisa, comprensibile rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria, indicando le reciproche pretese manifestate dalle parti nel dispiegarsi del contraddittorio processuale con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, e riportando gli argomenti adottati dai giudici dei singoli gradi (cfr., p. es., Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312, Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425). 6 La sopravvenienza, da poco, della nota sentenza Succi non ha inciso su siffatta interpretazione, che in realtà non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, bensì ha correttamente enucleato la responsabilità della parte che propone il ricorso per cassazione, in quanto tenuta, logicamente ancor prima che giuridicamente, a manifestare al giudice di legittimità tutti gli elementi che potrebbero essere necessari per la sua decisione. 8.3 Tra le recenti massimate pronunce offre un insegnamento pienamente condivisibile, quindi, Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117, impostato su un piano ancor più generale ma sine dubio includente la fattispecie dell’articolo 366 n.3 c.p.c.: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.” E sulla medesima linea – ineludibile, non potendo certo essere il giudicante l’integratore della forma-contenuto dell’atto di parte - si è collocata la recentissima Cass. sez. 3, ord. 12 gennaio 2024 n.1352: “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti;
per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, 7 delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.”(così è la sua massima). 9. È appena il caso di aggiungere che anche i singoli motivi si palesano come inammissibili. 9.1 Quanto al primo motivo, la censura è incomprensibile e perciò non in grado di raggiungere lo scopo della critica della decisione, in quanto non si comprende perché dal riconoscimento in sede di legittimità della rilevabilità d’ufficio della nullità debba derivare un vincolo per la corte territoriale a statuire, sul piano del giudizio di merito, la nullità del contratto. 9.2.1 Con riferimento al secondo motivo, i denunciati vizi di motivazione sono in primo luogo inammissibili ex art. 348 ter c.p.c. in presenza di doppia conforme senza che i ricorrenti abbiano minimamente indicato la motivazione della sentenza di primo grado in modo da dimostrare la divergenza motivazionale sul piano delle ragioni di fatto. La corte territoriale ha inoltre rilevato la formazione del giudicato della sentenza del Tribunale per non essere stato riassunto il giudizio di appello nei confronti del successore di IO dopo l’interruzione del processo, per cui l’esame della questione era precluso dal giudicato, e comunque, si legge nella motivazione, «solo per completezza la Corte ritiene comunque di doverne ribadire l’infondatezza nel merito». Una volta rilevata la preclusione da giudicato, il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, per cui non poteva la corte territoriale decidere il merito. Il ricorrente è così privo di interesse ad impugnare in ordine al merito della controversia impropriamente inserito nella decisione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3840/2007 e successive conformi). La preclusione da giudicato non è oggetto di impugnazione, o quanto meno non è stata idoneamente impugnata, avendo i ricorrenti affermato che non poteva ritenersi il giudicato sulla validità del contratto in assenza del cedente, laddove invece il giudice ha rilevato la formazione della cosa giudicata formale proprio perché il giudizio non è stato proseguito nei confronti del cedente. In realtà il 8 cedente era parte del giudizio sfociato nella statuizione di primo grado (e dunque il denunciato litisconsorzio è stato rispettato) e la decisione, ha affermato la corte territoriale, è passata in cosa giudicata perché l’impugnazione di tale statuizione non è stata riassunta nei confronti del cedente dagli stessi ricorrenti. Questi ultimi non hanno censurato che la statuizione di primo grado sia passata in giudicato, censurano solo quello che loro stessi definiscono obiter dictum (che dunque non è ratio decidendi e perciò solo non impugnabile) e cioè l’accertamento in sede di appello sulla validità della cessione in mancanza del cedente. 9.2.2 Circa la denuncia di vizio motivazionale sulla questione dell’inesistenza dell’oggetto della cessione, da cui la nullità anche del finanziamento quale parte di un più complessivo accordo di cessione apparente di crediti, il motivo, oltre che contrasto con l’art. 348 ter per l’esistenza di doppia conforme, è inammissibile perché anche in questo caso la corte territoriale si è spogliata della potestas iudicandi per l’esistenza della preclusione da giudicato e la corte «solo per completezza» ha ribadito l’infondatezza della questione, per cui sul punto vale quanto sopra (peraltro la censura è formulata in termini di giudizio di fatto quale contrasto con le risultanze processuali). Infine, quanto al dedotto superamento del tasso soglia circa gli interessi, su tale censura la corte territoriale ha rilevato che «la questione è stata sollevata in termini così generici …che non è possibile comprendere quale sia la doglianza lamentata dagli appellanti: pertanto non può che essere ritenuta inammissibile. Solo per completezza si evidenzia….». In tal modo il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ma la statuizione di inammissibilità è rimasta incensurata, vertendo il motivo sulla questione di merito impropriamente inserita dal giudice del merito, per cui anche qui vale quanto detto circa la mancanza di potestas iudicandi. Parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la statuizione di inammissibilità ex art. 342, la quale, in mancanza di impugnazione, è passata in cosa giudicata (tutto questo senza dire che anche in tal caso la censura resta sul piano del giudizio di fatto). 9 9.3 Il terzo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: la corte territoriale ha deciso prescindendo espressamente dalla natura autonoma della garanzia prestata, e ha affermato che la fideiussione non era per obbligazioni future ma per il debito da mutuo preesistente alla fideiussione (in tali termini viene qualificato il rapporto) e che vi era deroga convenzionale gli artt. 1955 e 1957 c.c. La censura è quindi priva di decisività. 10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo.Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, a opera di parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente RE DI le spese processuali, liquidate in un totale di € 9000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge, e a ciascuno degli altri due controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di € 13.000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, a opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 maggio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente HI OS Enrico CO 10
udito il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Costantino, Maria Teresa Pagano ed Enrico Ferrari: FATTI DI CAUSA 1. Per quanto qui interessa, a seguito di ricorso di Meliorbanca S.p.A., poi divenuta Banca Popolare dell’Emilia-Romagna - BPER S.p.A., il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di DE S.r.l. e di RO e DO RM, che intimava alla prima di pagare la somma di euro 7.630.312,51 oltre interessi in relazione a un mutuo con la ricorrente stipulato, e agli altri di pagare la somma di euro 6.850.000 quali fideiussori. Tutti gli ingiunti si opponevano, e nella causa si inserivano altresì varie altre parti, quali chiamate e intervenute. Il Tribunale, con sentenza del 16 settembre 2014, revocava il decreto e condannava DE a pagare la somma di euro 7.303.944,08 oltre interessi, in solido con i due fideiussori fino all’importo di euro 6.850.000 oltre interessi. DE e i RM proponevano appello, durante il cui giudizio sopravveniva l’estinzione e la cancellazione dal registro delle imprese di una delle parti, IO S.r.l., venendo quindi dichiarata l’interruzione. Gli appellanti riassumevano solo nei confronti di BPER e di Credito Emiliano S.p.A. (RE). Con sentenza del 7 luglio 2017, la Corte d’appello di Milano accertava la mancata riassunzione del giudizio nei confronti del successore della società estinta (Credito Emiliano DI S.r.l.), dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte nei confronti della società estinta nonché l’inammissibilità delle 4 domande di cui ai punti nn. 1 e 2 delle conclusioni degli appellanti essendo nuove e l’inammissibilità ex articolo 342 c.p.c. di tutte le altre loro domande. 2. Proponevano ricorso per cassazione DE - dichiarata fallita nel corso del conseguente giudizio di legittimità) e i RM nei confronti della cessionaria del credito di BPER, Nemo SP S.r.l. oltre che altre parti. Cass. ord. 7 marzo 2019 n. 13607, accogliendo i primi tre motivi del ricorso e ritenuti assorbiti gli altri, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte territoriale. Nemo e per essa Frontis NLP S.p.A. - nelle more del giudizio sostituita dalla procuratrice OS S.r.l. - riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di Milano, ove veniva iscritto come causa n. 2997/2019 R.G.; lo riassumeva pure il Fallimento DE, dando luogo dinanzi alla stessa Corte d’appello alla causa n. 3205/2019; le cause venivano riunite. Con sentenza del 30 aprile 2021 la Corte d’appello dichiarava il difetto di legittimazione processuale di una serie di parti - Credito Emiliano DI (RE DI) S.r.l., S.A.I.S. di CH NE s.a.s. in liquidazione, Impresa Agricola di RM RO e DO s.n.c., I.C.B. S.r.l. in liquidazione, F.M. di CH NE s.a.s. in liquidazione - e rigettava l’appello del fallimento e dei RM. 3. Hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, i RM;
hanno resistito con rispettivi controricorsi RE, RE DI e per Nemo OS. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 6 ottobre 2023, all’esito della quale, con ordinanza n. 3034/2024, è stata rinviata a pubblica udienza. Per la pubblica udienza - tenutasi il 27 maggio 2024 - il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso;
hanno depositato memoria pure i ricorrenti, OS e RE DI. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per violazione dell’articolo 384 c.p.c.: il giudice 5 di rinvio, violando appunto l’articolo 384, non si sarebbe uniformato a Cass. ord. n. 13607/2019. 5. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., dell’articolo 1418 c.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e discussi. Il giudice di rinvio non avrebbe esaminato fatti decisivi e oggetto di discussione fra le parti e non avrebbe rilevato la nullità del contratto di cessione dei crediti a favore della parte finanziata per mancanza di oggetto, nonché, di conseguenza, del contratto collegato di finanziamento garantito dai ricorrenti per mancanza di causa;
il giudice di rinvio non avrebbe altresì rilevato la nullità del finanziamento per superamento del tasso soglia in relazione all’usura. 6. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia, nonché, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 e 1936 c.p.c.: il giudice di rinvio sarebbe incorso in entrambi i vizi. 7.1 Il ricorso è inammissibile per violazione dell’articolo 366, primo comma, n. 3 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile. Invero, nella esposizione dei fatti offre soltanto qualche passo tratto dalla sentenza, passo il cui contenuto d’altronde non consente di comprendere l’assai complessa vicenda neppure a livello sommario. Tale complessità viene dimostrata proprio da una integrale lettura della sentenza impugnata, che peraltro non può supplire, con il suo contenuto, un requisito che il legislatore impone inequivocamente al ricorso. 7.2 Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ravvisa nel requisito de quo l’obbligo del ricorrente di fornire una, pur concisa, comprensibile rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria, indicando le reciproche pretese manifestate dalle parti nel dispiegarsi del contraddittorio processuale con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, e riportando gli argomenti adottati dai giudici dei singoli gradi (cfr., p. es., Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312, Cass. sez. 1, ord. 3 novembre 2020 n. 24432 e Cass. sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425). 6 La sopravvenienza, da poco, della nota sentenza Succi non ha inciso su siffatta interpretazione, che in realtà non si è mai posta in contrasto con la normativa sovranazionale, bensì ha correttamente enucleato la responsabilità della parte che propone il ricorso per cassazione, in quanto tenuta, logicamente ancor prima che giuridicamente, a manifestare al giudice di legittimità tutti gli elementi che potrebbero essere necessari per la sua decisione. 8.3 Tra le recenti massimate pronunce offre un insegnamento pienamente condivisibile, quindi, Cass. sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117, impostato su un piano ancor più generale ma sine dubio includente la fattispecie dell’articolo 366 n.3 c.p.c.: “Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.” E sulla medesima linea – ineludibile, non potendo certo essere il giudicante l’integratore della forma-contenuto dell’atto di parte - si è collocata la recentissima Cass. sez. 3, ord. 12 gennaio 2024 n.1352: “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti;
per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, 7 delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.”(così è la sua massima). 9. È appena il caso di aggiungere che anche i singoli motivi si palesano come inammissibili. 9.1 Quanto al primo motivo, la censura è incomprensibile e perciò non in grado di raggiungere lo scopo della critica della decisione, in quanto non si comprende perché dal riconoscimento in sede di legittimità della rilevabilità d’ufficio della nullità debba derivare un vincolo per la corte territoriale a statuire, sul piano del giudizio di merito, la nullità del contratto. 9.2.1 Con riferimento al secondo motivo, i denunciati vizi di motivazione sono in primo luogo inammissibili ex art. 348 ter c.p.c. in presenza di doppia conforme senza che i ricorrenti abbiano minimamente indicato la motivazione della sentenza di primo grado in modo da dimostrare la divergenza motivazionale sul piano delle ragioni di fatto. La corte territoriale ha inoltre rilevato la formazione del giudicato della sentenza del Tribunale per non essere stato riassunto il giudizio di appello nei confronti del successore di IO dopo l’interruzione del processo, per cui l’esame della questione era precluso dal giudicato, e comunque, si legge nella motivazione, «solo per completezza la Corte ritiene comunque di doverne ribadire l’infondatezza nel merito». Una volta rilevata la preclusione da giudicato, il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, per cui non poteva la corte territoriale decidere il merito. Il ricorrente è così privo di interesse ad impugnare in ordine al merito della controversia impropriamente inserito nella decisione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3840/2007 e successive conformi). La preclusione da giudicato non è oggetto di impugnazione, o quanto meno non è stata idoneamente impugnata, avendo i ricorrenti affermato che non poteva ritenersi il giudicato sulla validità del contratto in assenza del cedente, laddove invece il giudice ha rilevato la formazione della cosa giudicata formale proprio perché il giudizio non è stato proseguito nei confronti del cedente. In realtà il 8 cedente era parte del giudizio sfociato nella statuizione di primo grado (e dunque il denunciato litisconsorzio è stato rispettato) e la decisione, ha affermato la corte territoriale, è passata in cosa giudicata perché l’impugnazione di tale statuizione non è stata riassunta nei confronti del cedente dagli stessi ricorrenti. Questi ultimi non hanno censurato che la statuizione di primo grado sia passata in giudicato, censurano solo quello che loro stessi definiscono obiter dictum (che dunque non è ratio decidendi e perciò solo non impugnabile) e cioè l’accertamento in sede di appello sulla validità della cessione in mancanza del cedente. 9.2.2 Circa la denuncia di vizio motivazionale sulla questione dell’inesistenza dell’oggetto della cessione, da cui la nullità anche del finanziamento quale parte di un più complessivo accordo di cessione apparente di crediti, il motivo, oltre che contrasto con l’art. 348 ter per l’esistenza di doppia conforme, è inammissibile perché anche in questo caso la corte territoriale si è spogliata della potestas iudicandi per l’esistenza della preclusione da giudicato e la corte «solo per completezza» ha ribadito l’infondatezza della questione, per cui sul punto vale quanto sopra (peraltro la censura è formulata in termini di giudizio di fatto quale contrasto con le risultanze processuali). Infine, quanto al dedotto superamento del tasso soglia circa gli interessi, su tale censura la corte territoriale ha rilevato che «la questione è stata sollevata in termini così generici …che non è possibile comprendere quale sia la doglianza lamentata dagli appellanti: pertanto non può che essere ritenuta inammissibile. Solo per completezza si evidenzia….». In tal modo il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ma la statuizione di inammissibilità è rimasta incensurata, vertendo il motivo sulla questione di merito impropriamente inserita dal giudice del merito, per cui anche qui vale quanto detto circa la mancanza di potestas iudicandi. Parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la statuizione di inammissibilità ex art. 342, la quale, in mancanza di impugnazione, è passata in cosa giudicata (tutto questo senza dire che anche in tal caso la censura resta sul piano del giudizio di fatto). 9 9.3 Il terzo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: la corte territoriale ha deciso prescindendo espressamente dalla natura autonoma della garanzia prestata, e ha affermato che la fideiussione non era per obbligazioni future ma per il debito da mutuo preesistente alla fideiussione (in tali termini viene qualificato il rapporto) e che vi era deroga convenzionale gli artt. 1955 e 1957 c.c. La censura è quindi priva di decisività. 10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo.Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, a opera di parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente RE DI le spese processuali, liquidate in un totale di € 9000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge, e a ciascuno degli altri due controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di € 13.000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, a opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 maggio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente HI OS Enrico CO 10