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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7665 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2025,, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24653/2024 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
BA RO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LL EN, elettivamente domiciliato in Napoli, via A.
De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024, ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha impugnato il provvedimento del CP_1
16.01.2024, con cui l'ente ha richiesto la restituzione della somma di €
1.058,92 relativa alla indennità di accompagnamento n 044-
510607858808 Cat. INVCIV, in riferimento al periodo dal 01.12.2023 al
31.01.2024, per l'asserita assenza alla visita di revisione del 29.11.2023.
Ha lamentato, tuttavia, di non essere stato mai convocato a visita di revisione, deducendo di aver presentato ricorso amministrativo in data
01.08.2024.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“per le causali indicate in ricorso, dichiarare il diritto del ricorrente al godimento dell'indennità di accompagnamento dalla revoca (01/12/2023) all'attualità; dichiarare l'illegittimità e l'irripetibilità dell'indebito di euro 1.058,92 di cui al provvedimento del 16/01/2024 e quindi
l'illegittimità della revoca dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2023 all'attualità; condannare l' al pagamento in CP_1
favore dell'istante dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal 1 febbraio 2024 (i ratei di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono stati percepiti e sono oggetto dell'indebito) all'attualità, oltre interessi legali.Con sentenza esecutiva e vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre alle spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L' si è costituito, deducendo di aver annullato in via di autotutela CP_1
l'indebito in contestazione, concludendo per la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
2 La causa è stata rinviata in prima udienza per consentire all' di CP_1
depositare il provvedimento di annullamento in via di autotutela.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Va premesso che il ricorrente è invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento decorrenza 15/04/2020 (All 9) e titolare di indennità di accompagnamento cat. Inv. Civ. n 044- 510607858808 CP_1 con decorrenza 01/05/2020.
L' con le note di trattazione scritta ha nuovamente concluso per la CP_1 cessata materia del contendere, senza, tuttavia, depositare alcun provvedimento, omettendo, altresì di prendere posizione sulla domanda relativa ai ratei della prestazione sospesa.
La parte ricorrente, con le note di trattazione scritta ha evidenziato , peraltro, di non aver ricevuto il provvedimento di annullamento dell'indebito, non depositato neppure nel presente fascicolo telematico, nonostante l'esplicito onere posto dal Giudice con ordinanza del
13/06/2025.
Il difensore ha depositato, diligentemente, la stampa della situazione indebiti estratta dal fascicolo telematico del cittadino del sito istituzionale dell' in data 10/09/2025, deducendo che da tale stampa “si evince che CP_1
l'indebito per cui è causa di euro 1.058,92 non risulta estinto ma in fase di recupero”, depositando, inoltre, anche “ i prospetti pagamenti 2024 e 2025
3 da cui si evince che l'indennità di accompagnamento non è stata ripristinata e l'ultimo pagamento risale al mese di gennaio 2024”.
Tento conto del mancato deposito da parte dell' del provvedimento di CP_1 annullamento, tenuto conto delle deduzioni di cui alla memoria difensiva dell' , nella quale si afferma che “l'indebito in oggetto, come si CP_2 evince dalla relazione amministrativa, è stato annullato a seguito di riesame in via di autotutela”, la domanda va accolta, in quanto l' CP_2 non ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente, né ha comprovato di aver convocato ritualmente il ricorrente alla visita di revisione.
Ne consegue che, in assenza del deposito del provvedimento di annullamento in via di autotutela, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dall' ma la causa va decisa nel CP_1
merito, con accoglimento della domanda.
Si rileva che l non ha fornito neppure la prova di aver ripristinato la CP_1
prestazione illegittimamente sospesa.
In conclusione, va dichiarato il diritto del ricorrente alla fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla revoca (01/12/2023) all'attualità; di conseguenza va dichiarata l'illegittimità della revoca dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2023 all'attualità, nonché
l'illegittimità e l'irripetibilità dell'indebito di euro 1.058,92 di cui al provvedimento impugnato del 16/01/2024. L' quindi, va condannato CP_1
al pagamento in favore dell'istante dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal 1 febbraio 2024 all'attualità oltre interessi legali. (L'Istante ha precisato che “i ratei di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono stati percepiti e sono oggetto dell'indebito).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- dichiara l'illegittimità della revoca dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2023 all'attualità, nonché l'illegittimità e l'irripetibilità dell'indebito di euro
1.058,92 di cui al provvedimento impugnato del 16/01/2024;
- per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla revoca (01/12/2023) all'attualità;
- condanna l' al pagamento in favore dell'istante dei ratei CP_1
di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal 1 febbraio 2024 all'attualità oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo.
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle spese di lite liquidate in € 1500,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 24/09/2025-24/10/2025
Il Giudice
NA BR
Sentenza depositata in via telematica con firma digitale il 24/09/2025 in Cancelleria
Il
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2025,, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24653/2024 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
BA RO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LL EN, elettivamente domiciliato in Napoli, via A.
De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024, ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha impugnato il provvedimento del CP_1
16.01.2024, con cui l'ente ha richiesto la restituzione della somma di €
1.058,92 relativa alla indennità di accompagnamento n 044-
510607858808 Cat. INVCIV, in riferimento al periodo dal 01.12.2023 al
31.01.2024, per l'asserita assenza alla visita di revisione del 29.11.2023.
Ha lamentato, tuttavia, di non essere stato mai convocato a visita di revisione, deducendo di aver presentato ricorso amministrativo in data
01.08.2024.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“per le causali indicate in ricorso, dichiarare il diritto del ricorrente al godimento dell'indennità di accompagnamento dalla revoca (01/12/2023) all'attualità; dichiarare l'illegittimità e l'irripetibilità dell'indebito di euro 1.058,92 di cui al provvedimento del 16/01/2024 e quindi
l'illegittimità della revoca dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2023 all'attualità; condannare l' al pagamento in CP_1
favore dell'istante dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal 1 febbraio 2024 (i ratei di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono stati percepiti e sono oggetto dell'indebito) all'attualità, oltre interessi legali.Con sentenza esecutiva e vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre alle spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L' si è costituito, deducendo di aver annullato in via di autotutela CP_1
l'indebito in contestazione, concludendo per la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
2 La causa è stata rinviata in prima udienza per consentire all' di CP_1
depositare il provvedimento di annullamento in via di autotutela.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Va premesso che il ricorrente è invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento decorrenza 15/04/2020 (All 9) e titolare di indennità di accompagnamento cat. Inv. Civ. n 044- 510607858808 CP_1 con decorrenza 01/05/2020.
L' con le note di trattazione scritta ha nuovamente concluso per la CP_1 cessata materia del contendere, senza, tuttavia, depositare alcun provvedimento, omettendo, altresì di prendere posizione sulla domanda relativa ai ratei della prestazione sospesa.
La parte ricorrente, con le note di trattazione scritta ha evidenziato , peraltro, di non aver ricevuto il provvedimento di annullamento dell'indebito, non depositato neppure nel presente fascicolo telematico, nonostante l'esplicito onere posto dal Giudice con ordinanza del
13/06/2025.
Il difensore ha depositato, diligentemente, la stampa della situazione indebiti estratta dal fascicolo telematico del cittadino del sito istituzionale dell' in data 10/09/2025, deducendo che da tale stampa “si evince che CP_1
l'indebito per cui è causa di euro 1.058,92 non risulta estinto ma in fase di recupero”, depositando, inoltre, anche “ i prospetti pagamenti 2024 e 2025
3 da cui si evince che l'indennità di accompagnamento non è stata ripristinata e l'ultimo pagamento risale al mese di gennaio 2024”.
Tento conto del mancato deposito da parte dell' del provvedimento di CP_1 annullamento, tenuto conto delle deduzioni di cui alla memoria difensiva dell' , nella quale si afferma che “l'indebito in oggetto, come si CP_2 evince dalla relazione amministrativa, è stato annullato a seguito di riesame in via di autotutela”, la domanda va accolta, in quanto l' CP_2 non ha contestato quanto dedotto dalla parte ricorrente, né ha comprovato di aver convocato ritualmente il ricorrente alla visita di revisione.
Ne consegue che, in assenza del deposito del provvedimento di annullamento in via di autotutela, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dall' ma la causa va decisa nel CP_1
merito, con accoglimento della domanda.
Si rileva che l non ha fornito neppure la prova di aver ripristinato la CP_1
prestazione illegittimamente sospesa.
In conclusione, va dichiarato il diritto del ricorrente alla fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla revoca (01/12/2023) all'attualità; di conseguenza va dichiarata l'illegittimità della revoca dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2023 all'attualità, nonché
l'illegittimità e l'irripetibilità dell'indebito di euro 1.058,92 di cui al provvedimento impugnato del 16/01/2024. L' quindi, va condannato CP_1
al pagamento in favore dell'istante dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal 1 febbraio 2024 all'attualità oltre interessi legali. (L'Istante ha precisato che “i ratei di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono stati percepiti e sono oggetto dell'indebito).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- dichiara l'illegittimità della revoca dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01/12/2023 all'attualità, nonché l'illegittimità e l'irripetibilità dell'indebito di euro
1.058,92 di cui al provvedimento impugnato del 16/01/2024;
- per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla revoca (01/12/2023) all'attualità;
- condanna l' al pagamento in favore dell'istante dei ratei CP_1
di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal 1 febbraio 2024 all'attualità oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo.
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle spese di lite liquidate in € 1500,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 24/09/2025-24/10/2025
Il Giudice
NA BR
Sentenza depositata in via telematica con firma digitale il 24/09/2025 in Cancelleria
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