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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2955/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2955/2022, cui è stato riunito il procedimento n. 2959/22, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, CF , domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Abate, sito in Bocchigliero (CS) alla via Vico XII Roma 9, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto
Ferrato, elettivamente domiciliato in ST, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.6.2002, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 000071666 prot 2501.11/05/2022.0073677, notificata CP_2
il 26.5.2022, con la quale l' - Sede di Corigliano-Rossano, le intimava il pagamento, entro 60 CP_2 giorni, della somma di € 28.006,60, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali relativamente alla annualità 2013; rilevava che l'ordinanza impugnata scaturiva dall'atto di accertamento del 03.05.2017, a mezzo del quale l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre
1983, n 463 convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza stessa nonché la sua illegittimità per intempestiva notifica dell'atto di accertamento in violazione degli artt. 14 e 28 della L 689/1981.
Al giudizio veniva riunito, con provvedimento del 9.11.2022, altra causa vertente tra le medesime parti, portante il numero di ruolo 2959/2022 ed avente ad oggetto opposizione all' ordinanza ingiunzione n. OI-000033209 prot 2501.27/04/2022.0068180, notificata al ricorrente nella CP_2 medesima data del 26.5.2022 ed avente ad oggetto la comminazione di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali relativamente alla annualità 2012, quale conseguenza del sopra richiamato accertamento del 03.05.2017.
Si costituiva l' , rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione;
CP_2 depositava, altresì, comunicazione - indirizzata al legale costituito - di sgravio della OI n. 000071666 ed eccepiva l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma;
concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
1. Si rileva preliminarmente che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti al Tribunale di
ST adito, in virtù del criterio di cui all'art. 6 comma 2 d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, che in questo caso è il luogo in cui ha sede la ditta individuale di cui il ricorrente è titolare, che è la sua residenza in Bocchigliero. Infatti, “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
(…)”, cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017.
Inoltre, si osserva che in merito al rappresentato sgravio della OI- 000071666 prot CP_2
2501.11/05/2022.0073677, parte resistente ha omesso il deposito in atti del relativo provvedimento e, ciò nonostante, la esplicita richiesta in tal senso formulata da questo Giudice con il provvedimento assunto all'udienza del 26.6.2024, sicché la questione non è allo stato valutabile.
2. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Oggetto dell'opposizione sono le due ordinanze di ingiunzione emesse dall' con le quale è stato CP_2 intimato al ricorrente il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente alle annualità 2012 e 2013. Orbene, il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. In particolare, il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro 10.000,00 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00; se l'importo omesso non
è superiore ad euro diecimila/00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €
10.000,00 ad € 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Quindi, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali configura una fattispecie di reato, punito con la reclusione e con la multa, nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro diecimila;
mentre configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo nell'ipotesi di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro diecimila.
Nel caso di specie si verte nella seconda ipotesi di cui sopra. Ed infatti, con le ordinanze ingiunzione opposte, l'Ente ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto e tenuto conto del principio della ragione più liquida, deve ritenersi, allo stato degli atti, che ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Al riguardo, è da ritenersi ormai pacifico il principio secondo cui i termini perentori di cui all'art. 14
L 689/81 si applichino alle ordinanze ingiunzione dell' per mancato versamento della quota di CP_2 contribuzione a carico del lavoratore: invero l'art. 6 del d. lgs. 8/2016, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili” e, pertanto, anche dal principio di decadenza di cui all'art. 14 della medesima legge.
Orbene qualche dubbio interpretativo era sorto in ordine alla combinata lettura degli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. n. 8/2016, laddove nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", al successivo art. 9, delineava le modalità con cui dare concreta applicazione a tale estensione applicativa, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1) e disponendo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti" (comma 4), senza però prevedere alcun effetto decadenziale per il mancato rispetto di tale ultimo termine.
La richiamata omissione era stata, in effetti, interpretata da giurisprudenza di merito quale esclusione di tali specifiche ipotesi (illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione e per i quali non era ancora stata esercitata o si era conclusa l'azione penale) dal termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 (confr. ex multis Corte di Appello di Bari, sent. n.
118/2024 e Corte di Appello di Milano, sent. 123/2020).
Invero, come già sopra richiamato, a norma del citato art. 6, tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto", cui si estende l'applicazione delle disposizioni delle sezioni da I a II del capo prima della L. 689/81 (e, quindi, anche dell'art. 14), debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, risultano "... commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", con conseguente estensione del valore di termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria (al pari di quello previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981) al termine di 90 giorni individuato al successivo art. 9 per procedere a notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti".
Infatti, opinando altrimenti si dovrebbe arrivare alla conclusione che il legislatore avrebbe introdotto in materia di ritenute previdenziali ed assistenziali un regime privilegiato per alcuni datori di lavoro privo, peraltro, di alcuna ragionevolezza, che non troverebbe alcuna ratio neppure nell'ipotetico aggravio di lavoro per la Amministrazione opposta a seguito del processo di depenalizzazione, poiché CP_ l' nulla deduce in merito ad eventuale impossibilità in concreto di gestire con rapidità i procedimenti derivanti dalla depenalizzazione. Tale interpretazione trova motivato riscontro anche nella recentissima sentenza della Corte di
Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025, che enuncia il seguente principio di diritto “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_2 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_2 alcuna attività istruttoria".
Ancora la succitata sentenza della Cassazione n. 7641/25, per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, chiarisce che “Alla stregua delle anzidette considerazioni, …. una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al CP_2 procedimento penale ilio tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento CP_2 sanzionatorio mediante notifica della violazione”.
Orbene, nello specifico caso in trattazione, non vi è modo di evincere il preciso momento di trasmissione, ovvero se la stessa sia mai intervenuta, degli atti dall'autorità giudiziaria all' , né CP_2 sono stati rappresentati dalla resistente elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi invece di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto, per cui non si rinvengono motivazioni valide per giustificare l'inerzia del medesimo Ente protratta per oltre i 90 dal passaggio delle competenze dall'Autorità Giudiziari all' . Controparte_3
Inoltre, non essendo il mancato pagamento delle somme un fatto ignoto all'istituto, tanto che lo stesso scrive nel proprio atto di diffida “da una verifica nei nostri archivi, è emerso …”, il dies a quo deve essere correttamente individuato, per come chiaramente enunciato dagli nella sentenza Parte_2 citata, alla data di entrata in vigore del D.Lgs 8/2016 (6.2.2016), con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento, che dagli atti di causa risulta avvenuta il 5.5.2017 (avviso di ricevimento in atti relativo alla notifica per posta ed allegato al fascicolo di parte resistente) debba ritenersi tardiva, in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Pertanto, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati risulta fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 sollevata dal ricorrente, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ultimo e ad abundantiam, merita rilievo altresì la circostanza che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata anche dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, infatti, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.
3. In merito alle spese di lite, in considerazione della novità e complessità della questione trattata nonché del recentissimo intervento della Cassazione con enunciazione del richiamato principio di diritto, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, si ritiene giustificato accedere ad una loro compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI- 000071666 prot CP_2
2501.11/05/2022.0073677 e n. OI- 000033209 prot 2501.27/04/2022.0068180, entrambe CP_2 notificate il 26.5.2022;
- spese compensate.
ST, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2955/2022, cui è stato riunito il procedimento n. 2959/22, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, CF , domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Abate, sito in Bocchigliero (CS) alla via Vico XII Roma 9, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto
Ferrato, elettivamente domiciliato in ST, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.6.2002, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 000071666 prot 2501.11/05/2022.0073677, notificata CP_2
il 26.5.2022, con la quale l' - Sede di Corigliano-Rossano, le intimava il pagamento, entro 60 CP_2 giorni, della somma di € 28.006,60, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali relativamente alla annualità 2013; rilevava che l'ordinanza impugnata scaturiva dall'atto di accertamento del 03.05.2017, a mezzo del quale l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre
1983, n 463 convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza stessa nonché la sua illegittimità per intempestiva notifica dell'atto di accertamento in violazione degli artt. 14 e 28 della L 689/1981.
Al giudizio veniva riunito, con provvedimento del 9.11.2022, altra causa vertente tra le medesime parti, portante il numero di ruolo 2959/2022 ed avente ad oggetto opposizione all' ordinanza ingiunzione n. OI-000033209 prot 2501.27/04/2022.0068180, notificata al ricorrente nella CP_2 medesima data del 26.5.2022 ed avente ad oggetto la comminazione di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali relativamente alla annualità 2012, quale conseguenza del sopra richiamato accertamento del 03.05.2017.
Si costituiva l' , rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione;
CP_2 depositava, altresì, comunicazione - indirizzata al legale costituito - di sgravio della OI n. 000071666 ed eccepiva l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma;
concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
1. Si rileva preliminarmente che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti al Tribunale di
ST adito, in virtù del criterio di cui all'art. 6 comma 2 d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”, che in questo caso è il luogo in cui ha sede la ditta individuale di cui il ricorrente è titolare, che è la sua residenza in Bocchigliero. Infatti, “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile;
(…)”, cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017.
Inoltre, si osserva che in merito al rappresentato sgravio della OI- 000071666 prot CP_2
2501.11/05/2022.0073677, parte resistente ha omesso il deposito in atti del relativo provvedimento e, ciò nonostante, la esplicita richiesta in tal senso formulata da questo Giudice con il provvedimento assunto all'udienza del 26.6.2024, sicché la questione non è allo stato valutabile.
2. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Oggetto dell'opposizione sono le due ordinanze di ingiunzione emesse dall' con le quale è stato CP_2 intimato al ricorrente il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente alle annualità 2012 e 2013. Orbene, il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. In particolare, il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro 10.000,00 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00; se l'importo omesso non
è superiore ad euro diecimila/00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €
10.000,00 ad € 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Quindi, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali configura una fattispecie di reato, punito con la reclusione e con la multa, nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro diecimila;
mentre configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo nell'ipotesi di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro diecimila.
Nel caso di specie si verte nella seconda ipotesi di cui sopra. Ed infatti, con le ordinanze ingiunzione opposte, l'Ente ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto e tenuto conto del principio della ragione più liquida, deve ritenersi, allo stato degli atti, che ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Al riguardo, è da ritenersi ormai pacifico il principio secondo cui i termini perentori di cui all'art. 14
L 689/81 si applichino alle ordinanze ingiunzione dell' per mancato versamento della quota di CP_2 contribuzione a carico del lavoratore: invero l'art. 6 del d. lgs. 8/2016, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili” e, pertanto, anche dal principio di decadenza di cui all'art. 14 della medesima legge.
Orbene qualche dubbio interpretativo era sorto in ordine alla combinata lettura degli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. n. 8/2016, laddove nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", al successivo art. 9, delineava le modalità con cui dare concreta applicazione a tale estensione applicativa, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1) e disponendo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti" (comma 4), senza però prevedere alcun effetto decadenziale per il mancato rispetto di tale ultimo termine.
La richiamata omissione era stata, in effetti, interpretata da giurisprudenza di merito quale esclusione di tali specifiche ipotesi (illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione e per i quali non era ancora stata esercitata o si era conclusa l'azione penale) dal termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 (confr. ex multis Corte di Appello di Bari, sent. n.
118/2024 e Corte di Appello di Milano, sent. 123/2020).
Invero, come già sopra richiamato, a norma del citato art. 6, tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto", cui si estende l'applicazione delle disposizioni delle sezioni da I a II del capo prima della L. 689/81 (e, quindi, anche dell'art. 14), debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, risultano "... commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", con conseguente estensione del valore di termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria (al pari di quello previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981) al termine di 90 giorni individuato al successivo art. 9 per procedere a notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti".
Infatti, opinando altrimenti si dovrebbe arrivare alla conclusione che il legislatore avrebbe introdotto in materia di ritenute previdenziali ed assistenziali un regime privilegiato per alcuni datori di lavoro privo, peraltro, di alcuna ragionevolezza, che non troverebbe alcuna ratio neppure nell'ipotetico aggravio di lavoro per la Amministrazione opposta a seguito del processo di depenalizzazione, poiché CP_ l' nulla deduce in merito ad eventuale impossibilità in concreto di gestire con rapidità i procedimenti derivanti dalla depenalizzazione. Tale interpretazione trova motivato riscontro anche nella recentissima sentenza della Corte di
Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025, che enuncia il seguente principio di diritto “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_2 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_2 alcuna attività istruttoria".
Ancora la succitata sentenza della Cassazione n. 7641/25, per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, chiarisce che “Alla stregua delle anzidette considerazioni, …. una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al CP_2 procedimento penale ilio tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento CP_2 sanzionatorio mediante notifica della violazione”.
Orbene, nello specifico caso in trattazione, non vi è modo di evincere il preciso momento di trasmissione, ovvero se la stessa sia mai intervenuta, degli atti dall'autorità giudiziaria all' , né CP_2 sono stati rappresentati dalla resistente elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi invece di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto, per cui non si rinvengono motivazioni valide per giustificare l'inerzia del medesimo Ente protratta per oltre i 90 dal passaggio delle competenze dall'Autorità Giudiziari all' . Controparte_3
Inoltre, non essendo il mancato pagamento delle somme un fatto ignoto all'istituto, tanto che lo stesso scrive nel proprio atto di diffida “da una verifica nei nostri archivi, è emerso …”, il dies a quo deve essere correttamente individuato, per come chiaramente enunciato dagli nella sentenza Parte_2 citata, alla data di entrata in vigore del D.Lgs 8/2016 (6.2.2016), con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento, che dagli atti di causa risulta avvenuta il 5.5.2017 (avviso di ricevimento in atti relativo alla notifica per posta ed allegato al fascicolo di parte resistente) debba ritenersi tardiva, in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Pertanto, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati risulta fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 sollevata dal ricorrente, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ultimo e ad abundantiam, merita rilievo altresì la circostanza che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata anche dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, infatti, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.
3. In merito alle spese di lite, in considerazione della novità e complessità della questione trattata nonché del recentissimo intervento della Cassazione con enunciazione del richiamato principio di diritto, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, si ritiene giustificato accedere ad una loro compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI- 000071666 prot CP_2
2501.11/05/2022.0073677 e n. OI- 000033209 prot 2501.27/04/2022.0068180, entrambe CP_2 notificate il 26.5.2022;
- spese compensate.
ST, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.