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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7459 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
n. 11665/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 11665/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 giugno 2025,
TRA
c.f.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
OR (AV) il 24.02.1961 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Frattaminore (NA)
presso lo studio dell'Avv. Milena Portella (c.f.: ) CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
p. iva: , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato per la carica in alla Piazza Municipio, Palazzo CP_1
San Giacomo, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Davide Diani (c.f.: ed CodiceFiscale_3
Pag. 1 elettivamente domiciliato con il medesimo in presso gli Uffici CP_1
dell'Avvocatura Comunale.
- CONVENUTO
E
p. iva: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via CP_1
Marino, n. 1
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
E
p. iva: , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore e procuratore ad negotia, Dott. Controparte_4
con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado, 45, elettivamente domiciliata in Caivano (CE), alla Via Braucci, 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Esposito (c.f.: ), che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_4
procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: il procuratore dell'attrice, nel riportarsi alle proprie richieste e alle emergenze della prova testimoniale e della CTU medico-legale espletate e impugnando ogni avversa eccezione e richiesta “chiede che venga accolta la
domanda attorea accertando e dichiarando la responsabilità del CP_1
Cont e della debitamente chiamata in causa, e per l'effetto
[...]
Cont condannare la nonché la tenuta a garantire e Controparte_6
manlevare il al risarcimento di tutti patrimoniali e non, Controparte_1
per le lesioni subite dall'istante in via solidale o gradatamente alcuno di essi,
Pag. 2 così come quantificate dal CTU… per un ammontare complessivo
risarcitorio di € 8648,57 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
ovvero… in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il
tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria…. Condannare, altresì, i
convenuti al pagamento di spese diritti ed onorari con attribuzione al
procuratore antistatario”.
Il procuratore del convenuto nel richiamare le Controparte_1
eccezioni e le deduzioni difensive già formulate ha concluso chiedendo “in
via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità passiva del
nel presente giudizio;
nel merito, rigettare la domanda Controparte_1
attrice in quanto inammissibile… infondata… non provata…; nella…ipotesi
di accoglimento della domanda attrice, riconoscere, in ogni caso, il concorso
di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; in via subordinata, accertarsi la
responsabilità della terza chiamata e, quindi, statuire direttamente CP_7
nei confronti della stessa… con ristoro delle spese e competenze di giudizio,
o, comunque accogliere la domanda di manleva e per l'effetto accertare che
l' tenga totalmente indenne il Controparte_8 CP_1
delle somme che questi fosse eventualmente condannato a pagare in
[...]
favore di terzi, oltre diritti ed onorari di causa;
in via ulteriormente
subordinata, accogliere la domanda di garanzia nei confronti della
[...]
e per l'effetto condannare la stessa ai sensi dell'art. Controparte_9
1917, comma 2, c.c., o, comunque, condannare la stessa società assicuratrice
a manlevare il dalle somme che questi fosse eventualmente Controparte_1
condannato a pagare in favore di terzi, oltre diritti ed onorari di causa. Con
vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri riflessi, in luogo di IVA e
Pag. 3 CPA.”.
Il procuratore della Compagnia assicuratrice chiamata in causa si è
riportato anch'esso ai propri scritti difensivi ed alle eccezioni ivi formulate e ha chiesto “… Dichiarare la prescrizione del diritto;
- Rigettare la domanda
attorea, in subordine accoglierla dichiarando la corresponsabilità dell'attore
e commisuratamente ridurre il risarcimento, rigettando comunque la
domanda nei confronti del convenuto e tenendolo indenne da CP_1
accertamento di responsabilità e declaratoria di condanna, condannando per
Cont i motivi esposti la sola convenuta, in via gradata nella denegata ipotesi
di condanna solidale delle parti convenute in favore dell'attrice, condannare
Cont l' a rivalere il di quanto esso sarà costretto a sborsare per i CP_1
fatti di causa in favore dell'attrice. Vinte spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.04.2021,
[...]
ha convenuto innanzi a questo tribunale il Parte_1 CP_1
per l'udienza del 14.09.2021, al fine di ottenere il risarcimento di tutti
[...]
i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro verificatosi il 31.10.2014, alle ore 08:00 circa, in alla Via Nicotera, CP_1
fronte civico 7, quando nel scendere le scale del Ponte di Chiaia, adiacenti all'ingresso dell'ascensore, improvvisamente e violentemente cadeva a terra a causa di un gradone di marmo dissestato, sconnesso e reso estremamente scivoloso a causa dell'assenza di qualsivoglia manutenzione antiscivolo o di segnalazione del pericolo.
La ha dedotto che, a seguito della violenta caduta, lamentava Pt_1
Pag. 4 forti dolori al lombo sacrale, tanto che si rendeva necessario l'intervento del servizio 118, tempestivamente contattato dall'addetto all'ascensore allertato dai presenti sul luogo del sinistro, venendo trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale “S. M. Loreto Nuovo” - Dipartimento Area Urgenze -
in dove le veniva diagnosticata una frattura D10 alla colonna CP_1
vertebrale, con necessità di riposo a letto e divieto di carico assoluto, adozione di corsetto su misura, prescritta cura farmacologica e prognosi di giorni 30
salvo complicazioni.
Sulla base di perizia medica di parte allegata che le aveva riconosciuto un danno biologico nella misura dell'8%, una ITT di 90 giorni, una ITP di 30
giorni al 75%, una ulteriore ITP di 70 giorni al 25% per un totale di €
22.000,00, oltre alle spese mediche sostenute pari ad € 655,00, l'attrice il
10.11.2014 inviava lettera con richiesta di risarcimento del danno al
[...]
– n. prot. 018047 e, successivamente, in data 27.09.2016, invito alla CP_1
stipula di negoziazione assistita, rimasti entrambe senza esito.
L'attrice ha citato, quindi, l'ente territoriale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiararne la esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'evento dannoso occorsole e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento a suo favore di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte per
ITT, ITP, danno biologico e morale, spese di cure mediche e terapie riabilitanti per importi a quantizzarsi in corso di causa, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente chiamata in causa del terzo depositata in cancelleria il 22 luglio 2021 si è tempestivamente costituito
Pag. 5 in giudizio il che, preliminarmente, ha eccepito la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. e, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, dal momento in cui l'attrice aveva dedotto che il lamentato danno era riconducibile all'omessa custodia e manutenzione della rampa di scale, doveva essere chiamata a risponderne la società “ (soggetta alla direzione e al Controparte_8
coordinamento dalla società “Napoli Holding S.r.l. partecipante al 100% del capitale sociale), che con il contratto di servizio per la gestione del Trasporto
Pubblico Locale in atti, aveva stipulato con esso una convenzione CP_1
per l'affidamento della gestione dei servizi autofilotranviari e degli ascensori pubblici, tra i quali rientrava l'ascensore di via Nicotera (Ponte di via Chiaia)
con la relativa custodia e la manutenzione delle adiacenti rampe di scale,
teatro del presunto sinistro: il tutto come da nota del Servizio Trasporto
Pubblico PG n. 2021/0561258 del 20 luglio 2021 agli atti, diventando unico soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico e supporto alla mobilità della città di la cui rete di trasporto è composta da autobus, tram, filovie, CP_1
linee metropolitane, funicolari, scale mobili, ascensori pubblici e parcheggi di interscambio.
Il Comune ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa detta (d'ora in avanti per comodità Controparte_8
espositiva ai fini di malleva e, in caso di mancata propria CP_10
estromissione dal giudizio, anche la sua Controparte_9
compagnia assicuratrice per responsabilità civile all'epoca dell'evento dannoso (31.10. 2014) che aveva anche provveduto all'epoca all'apertura del sinistro n. 1-8101-2021-0374323 del 9 giugno 2021 versata in atti.
Pag. 6 Il nel merito ha contestato il fatto storico, perché non provato, CP_1
ed anche l'esistenza dei presupposti per una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Autorizzate dette chiamate in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 5 gennaio 2022, si è costituita in giudizio soltanto la che, in via preliminare ha eccepito la carenza di Controparte_9
legittimazione del convenuto per gli stessi motivi dedotti Controparte_1
da quest'ultimo e, poi, nel merito, preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione sostenendo che i fatti di causa risalivano all'anno 2014 e termini prescrizionali non risultavano mai essere stati validamente interrotti.
Nel merito, ha addotto l'assenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro rappresentato, l'insussistenza di alcuna prova, l'assenza di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 (e anche ex 2043) c. del CP_1
e in definitiva, l'infondatezza della domanda, non contemplante,
[...]
l'occorso, alcun pericolo occulto, posto che l'evento dannoso era riconducibile ad una condotta imprudente della danneggiata ovvero da ascrivere, vista la regolarità del sito evincibile anche dalle foto in atti, a un fatto accidentale imputabile a caso fortuito.
Seppur ritualmente chiamata in causa, a mezzo PEC del 28.09.2021
non si è costituita l' e, pertanto, se ne dovrà dichiarare la CP_10
contumacia.
Concessi termini di cui all'art. 186, 6° comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, ammessa in parte la prova testimoniale diretta richiesta dall'attrice e abilitato l'Ente convenuto alla prova contraria, escussi all'udienza del 15.02.2024 i due testimoni indicati dalla prima ( Tes_1
Pag. 7 e ) ed espletata C.T.U. medico-legale con la Testimone_2 Tes_3
nomina del Dott. all'udienza del 20.03.2025 le parti hanno Persona_1
rassegnato le conclusioni come in epigrafe trascritte e, mutato l'istruttore, il giudicante ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (fino al 19.05.2025) e relative memorie di replica (fino al 9.06.2025).
L'attività istruttoria è consistita, dunque, nell'escussione dei due predetti testi e nell'espletamento di CTU medico-legale.
Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di e CP_10
respingere l'eccezione della nullità della citazione avanzata dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Si deve premettere che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi) su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
Pag. 8 causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione avendo l'attrice domandato l'accertamento della responsabilità del convenuto , derivante Controparte_11
da cosa in sua custodia o da suo fatto illecito, per l'esito lesivo occorsole e,
così, addebitandogli una specifica condotta omissiva o commissiva consentendole di potersi compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Sempre in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda:
l'attrice ha documentalmente provato di aver inoltrato al convenuto, CP_1
a mezzo dei suoi due precedenti legali ben tre richieste di risarcimento dei danni con contestuale invito alla stipula di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. della l. n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014: nota raccomandata a.r. con prot. n. 018047 del 10.11.2014 (inviata anche ad
– prot. n. 3529 del 15.12.2014, che ha fornito anche riscontro CP_10
adducendo che “…le scale non sono gestite né di proprietà dell' .”), CP_8
nota PEC recapitata il 21.04.2015 e nota PEC recapitata il 27.09.2016, dalla stessa prodotte ed acquisite agli atti.
In rito occorre ribadire, come già rilevato dal precedente istruttore nell'ordinanza del 2 ottobre 2023, l'inammissibile deposito, oltre i termini di
Pag. 9 cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., di documentazione da parte dell'attrice
(certificati e spese mediche e rilievi fotografici dei luoghi). Di questa documentazione non si potrò tener conto ai fini della decisione.
Passando al merito della res controversa, va affermata la titolarità
passiva del rapporto dedotto in lite del convenuto col conseguente CP_1
rigetto delle difese da esso proposta in tal senso: invero, sia dalla nota del
Servizio Trasporto Pubblico PG n. 2021/0561258 del 20 luglio 2021, sia dall'atto di fusione per incorporazione del 24.10.2002 per notaio Per_2
(rep. 128952-racc. 25352) tra l' e la non CP_10 Controparte_12
emerge in alcun modo che la fosse deputata alla custodia e alla CP_10
manutenzione delle scale adiacenti all'ascensore site in Via Nicotera dove è
avvenuto il sinistro in esame, ma soltanto che fosse divenuta unico soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico e supporto alla mobilità della città di con rete di trasporto composta da autobus, tram, filovie, linee CP_1
metropolitane, funicolari, scale mobili, ascensori pubblici e parcheggi di interscambio. Quanto invece alla “convenzione” richiamata dal nei CP_1
propri atti difensivi, ossia al “Contratto di Servizio per la gestione del
Trasporto Pubblico Locale del 20 dicembre 2002” concluso tra esso e l' si osserva che non è stato allegato agli atti. CP_10
Sempre nel merito, va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Compagnia assicuratrice: la missiva e le note PEC sopra elencate attestano, infatti, l'avvenuta interruzione del termine quinquennale previsto per il risarcimento del danno da responsabilità a titolo extracontrattuale verificatosi nel caso in esame.
L'attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto Controparte_1
Pag. 10 ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Questa responsabilità ha natura oggettiva, come affermato dalla Cassazione con le decisioni nn. 2477-2483 pubblicate in data
1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica,
dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del
30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode».
All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per
i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché
incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la
cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
Pag. 11 caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole
tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini
della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta
soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche
improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di
tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve
rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal
fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve
essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e)
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
Pag. 12 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Premessi tali princìpi, ai quali lo scrivente ritiene di doversi uniformare per la decisione della presente controversia va riaffermato, come sopra anticipato, che la domanda della è infondata, in quanto in una Pt_1
valutazione complessiva e globale delle risultanze processuali e del materiale probatorio offerto, non risulta sufficientemente ed adeguatamente provato il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame e, cioè, che effettivamente le lesioni che ha subìto e dalle quali sono residuati postumi permanenti di lieve entità siano state causate proprio dalla caduta a terra avvenuta il
31.10.2014, alle ore 08:00 circa, in alla Via Nicotera, fronte civico 7, CP_1
mentre scendeva la rampa di scale adiacente all'ascensore sito alla predetta
Via, a causa di un gradone di marmo dissestato, sconnesso e privo di manutenzione antiscivolo.
L'elemento principale che inficia l'attendibilità della ricostruzione dei fatti ad opera dell'attrice è costituito dal fatto che la , giunta per le Pt_1
prime cure al P.S. del presidio ospedaliero “S. M. Loreto Nuovo”, ossia la struttura sanitaria cui venne condotta dall'ambulanza accorsa sui luoghi, non ha mai riferito di essere scivolata al suolo a causa della sconnessione di un gradone delle menzionate scale.
Invero, nel referto di P.S. n. 53935/2014 redatto il 31.10.2014, dalle
Pag. 13 ore 09:52, è riportato nella casella “Cause e circostanze dichiarate” dove è
scritto nel campo libero che “la pz riferisce caduta per strada dissestata”. È,
quindi, significativo che la paziente riferisca ai medici di una caduta per
“strada” dissestata e non mentre scendeva le “scale”.
Nessun elemento, avuto riguardo al profilo in esame, si rinviene nella ulteriore documentazione sanitaria prodotta tempestivamente. Agli atti non vi
è neppure la relazione del 118 attraverso il quale la giunse al Pronto Pt_1
Soccorso.
Queste omissioni dell'attrice non possono giustificarsi neppure con il comprensibile stato di agitazione e sofferenza dalla subìta “Frattura di D10
caratterizzata da modico avvallamento della limitante somatica superiore”
(cfr. pag. 8 CTU) in cui la medesima si trovava e questo perché non risulta che fosse giunta e rimasta in ospedale - da dove sarebbe stata dimessa il giorno stesso - in stato di tale gravità da incidere sul suo grado di comprendere e di riferire su quanto accaduto, ancor più che il codice di accesso al Pronto Soccorso era quello “verde”, che indica un'urgenza minore
(con condizione stabile senza rischio evolutivo e che può essere gestita con prestazioni “semplici”), inferiore soltanto a quello “bianco” che si riferisce a casi non urgenti e di minima rilevanza clinica.
In sostanza l'attrice risultava in condizioni di piena vigilanza e, quindi,
in grado di fornire quelle necessarie informazioni che, da un lato, non avrebbero costituito la richiesta di un comportamento di non comune diligenza o di complessa ed onerosa attuazione e, dall'altro, sarebbero state nel suo stesso interesse nel comprovare che quanto occorsogli risultava ascrivibile al sinistro così come prospettato in citazione e non a un fatto
Pag. 14 accidentale o alla responsabilità propria.
Come affermato dalla Cassazione, sez. 6, 20 luglio 2020, n, 16030, in un caso molto simile a quello in esame in cui in sede di Pronto Soccorso il paziente aveva reso dichiarazioni contrastanti con quanto assunto nel successivo giudizio risarcitorio, nella fattispecie contro il FGVS, “le
dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del
compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto
soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui
non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base
del rilievo che esso è caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti
appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione
– dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia
precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale
autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Tale
statuizione non è affatto scalfita dagli argomenti utilizzati dall'odierno
ricorrente che, per un verso, si adattano ad una scrittura privata ove
l'imputazione della dichiarazione scritta al dichiarante esige la sottoscrizione
di quest'ultimo; per altro, sono volti a superare l'asserito valore confessorio
attribuito alle dichiarazioni contenute nel certificato medico, senza confronto
con la ratio decidendi della sentenza impugnata che è così sintetizzabile: il
certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della
provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui
interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
non ha proposto Pt_2
querela di falso in danno del medico certificatore, quindi, non può non tenersi
conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state
Pag. 15 rilasciate da S.M. e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”.
Si ricorda, infatti, richiamando altra giurisprudenza che “il referto del
pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico
assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di
falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle
dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che
questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede
privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di
scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. 27288/2022; Cass. 27471/2017;
Cass. 18868/2015).
A fronte di questi superiori princìpi giurisprudenziali e in mancanza della proposizione di una querela di falso e nonostante i tentativi della difesa di ridimensionare i descritti dati letterali emergenti dalla documentazione sanitaria adducendo che “la dichiarazione resa dalla parte al pronto soccorso
viene riportata dagli operatori del pronto soccorso genericamente, ciò al fine
di escludere altre tipologie di infortuni quali: incidente domestico,
aggressione, sinistro stradale, incidente sul lavoro” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 20.03.2025 depositate il 18.03.2025), induce il giudicante ad un attento esame delle altre risultanze probatorie al fine di decidere sulla pretesa dell'attrice di ottenere un risarcimento dal prospettato sinistro.
Partendo, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi,
(genero dell'attrice) e (nipote per Testimone_4 Parte_3
essere la figlia della sorella), si deve, innanzitutto, osservare una circostanza anomala e che le dichiarazioni del primo teste non riescono del tutto a
Pag. 16 chiarire. Ebbene, l'attrice è residente in [...], cittadina alla periferia est di il teste risiedeva a Orta di Atella, in provincia di CP_1 Testimone_2
Caserta, altra località della periferia est, e la teste domiciliata in Tes_3
Casamicciola, sull'isola di Ischia, ha riferito che aveva dormito quella notte dalla madre a a Piazza Garibaldi. Il ha CP_1 Controparte_13
giustificato la presenza dei tre in alle ore 8 del mattino nel quartiere CP_1
Chiaia, che sulla base del notorio cd. locale, è ben distante da tutti i luoghi sopra menzionati, perché aveva accompagnato la suocera, che aveva prelevato con la sua auto a Casoria, a “fare una commissione” ma senza nulla di più
precisare. La teste , nipote dell'attrice, casalinga, invece, ha riferito di Tes_3
avere raggiunto alle 8,00 la zia ai “per salutarla” Parte_4
proveniente da Piazza Garibaldi.
Si tratta di dichiarazioni che lasciano, innanzitutto, perplessi per la mancanza di precisazione sulla natura della commissione da fare a Chiaia,
sull'orario, di mattino presto quando uffici e negozi sono ancora chiusi, e sui motivi che avrebbe indotto la nipote a raggiungere la mattina presto la zia ai provenendo dalla non vicina Piazza Garibaldi. Parte_4
Le dichiarazioni presentano, comunque, diverse criticità: il teste ha riferito che quelle scale presentavano altri gradoni in Testimone_5
dissesto “… cioè c'erano altri punti rotti” e ciò appare peculiare visto che ha riferito che “C'era molta gente su quelle scale per l'orario di punta del
mattino”, il che gli rendeva certamente improbabile avere una visione generale di ogni singolo gradone;
la teste invece, in proposito nulla ha Tes_3
saputo dire “… non ricordo se (le scale) fossero rotte in altri punti” ma,
soprattutto non ha saputo spiegare come l'istante fosse caduta al suolo non
Pag. 17 avendo né visto, né compreso precisamente come l'attrice si fosse infortunata
“ io stavo dietro di lei ed ho visto che è caduta, ma non ho visto dove ha
messo i piedi… posso dire però che vicino al punto di caduta c'era un
gradino rotto, mancava un pezzo di marmo, più o meno nella parte centrale”
e, quindi, la sua è soltanto una personale deduzione che nulla apporta in ordine alla ricostruzione del fatto storico e desta non pochi dubbi anche la sua effettiva presenza in loco in occasione del sinistro.
Inoltre, entrambi i testi non hanno saputo riferire con precisione il gradone in cui l'attrice inciampava: “le rampe sono 5 o 6 in tutto e noi
eravamo sulla quarta, credo, non ho un ricordo preciso” ha dichiarato il primo;
“eravamo verso la fine delle rampe, terza, quarta rampa” la seconda.
Tornando - perché complementare alla valutazione della prova testimoniale - al referto di P.S. si evidenzia che l'istante, quale “Ora” del sinistro, dichiara le “09:00” e ciò ben si concilia con l'orario di arrivo al
triage (09:42) mentre non si attaglia alle “ore 08:00 circa” di cui alla citazione e a quanto riferito in proposito dai testimoni “erano le otto del
mattino” il primo;
“intorno alle ore 8.00 del mattino” la seconda, per cui anche l'orario effettivo dell'accaduto suscita incertezze.
Pertanto, rilevando che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione un'argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non
Pag. 18 menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. 8/08/2019, n. 21187), in quanto gli sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità,
l'accertamento dei fatti dal medesimo operato, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. 23/01/2014, n. 1359),
ritiene questo tribunale che la domanda sia infondata non essendo stata fornita prova del fatto storico così come allegato.
In definitiva, ciò che è certo è che l'attrice il giorno il 31.10.2014 ha riportato le lesioni di cui alla documentazione sanitaria allegata, ma non che queste siano state causate dal sinistro descritto e invocato, in quanto le risultanze processuali, prive anche di supporti fotografici dello stato dei luoghi, hanno evidenziato forti elementi di criticità per una serena ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, impedendo la formazione di un quadro probatorio lineare e tranquillizzante – risultato invece carente ed incongruo - idoneo a fondare il convincimento del giudicante sulla bontà delle pretese attoree, con la conseguenza finale che risulta mancare in radice una prova piena, stringente e convincente in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto storico produttivo delle lesioni nella versione dalla medesima fornita.
Per tutti questi motivi, si ritiene la domanda non provata e deve essere,
quindi, rigettata.
Pag. 19 Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento in favore del e, per il principio di causalità (Cass. Controparte_1
23123/2019), della delle spese di lite che si liquidano in Controparte_9
dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori minimi dello scaglione del valore della domanda (fino a € 25.000,00)
considerando che la vicenda si è incentrata su questioni di mero fatto.
Contr Nulla per le spese in favore della attesa la contumacia di quest'ultima.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 3.06.2024, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del CTU così
come prevista in quest'ultima (Cass., Sez. II, sent. n. 28094 del 30.12.2009;
Cass., Sez. VI-III, ord. n. 23522/2014), si pongono nei soli rapporti interni tra le medesime a carico della parte attrice, con il conseguente diritto del
[...]
e della di ripetere dalla predetta le somme CP_1 Controparte_9
eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del giudizio svoltosi Parte_1 Controparte_1
con la chiamata in causa dell' e della Controparte_8
così provvede: Controparte_9
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_8
2) rigetta la domanda;
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1
Pag. 20 delle spese di giudizio che qui si liquidano in € 2.804,00, Controparte_1
di cui € 264,00 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna al pagamento in favore Parte_1
della delle spese di giudizio che qui si liquidano in € Controparte_9
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge;
5) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli, il 26 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 21
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 11665/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 giugno 2025,
TRA
c.f.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
OR (AV) il 24.02.1961 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Frattaminore (NA)
presso lo studio dell'Avv. Milena Portella (c.f.: ) CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
p. iva: , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato per la carica in alla Piazza Municipio, Palazzo CP_1
San Giacomo, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Davide Diani (c.f.: ed CodiceFiscale_3
Pag. 1 elettivamente domiciliato con il medesimo in presso gli Uffici CP_1
dell'Avvocatura Comunale.
- CONVENUTO
E
p. iva: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Via CP_1
Marino, n. 1
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
E
p. iva: , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore e procuratore ad negotia, Dott. Controparte_4
con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado, 45, elettivamente domiciliata in Caivano (CE), alla Via Braucci, 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Esposito (c.f.: ), che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_4
procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: il procuratore dell'attrice, nel riportarsi alle proprie richieste e alle emergenze della prova testimoniale e della CTU medico-legale espletate e impugnando ogni avversa eccezione e richiesta “chiede che venga accolta la
domanda attorea accertando e dichiarando la responsabilità del CP_1
Cont e della debitamente chiamata in causa, e per l'effetto
[...]
Cont condannare la nonché la tenuta a garantire e Controparte_6
manlevare il al risarcimento di tutti patrimoniali e non, Controparte_1
per le lesioni subite dall'istante in via solidale o gradatamente alcuno di essi,
Pag. 2 così come quantificate dal CTU… per un ammontare complessivo
risarcitorio di € 8648,57 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
ovvero… in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il
tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria…. Condannare, altresì, i
convenuti al pagamento di spese diritti ed onorari con attribuzione al
procuratore antistatario”.
Il procuratore del convenuto nel richiamare le Controparte_1
eccezioni e le deduzioni difensive già formulate ha concluso chiedendo “in
via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di titolarità passiva del
nel presente giudizio;
nel merito, rigettare la domanda Controparte_1
attrice in quanto inammissibile… infondata… non provata…; nella…ipotesi
di accoglimento della domanda attrice, riconoscere, in ogni caso, il concorso
di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; in via subordinata, accertarsi la
responsabilità della terza chiamata e, quindi, statuire direttamente CP_7
nei confronti della stessa… con ristoro delle spese e competenze di giudizio,
o, comunque accogliere la domanda di manleva e per l'effetto accertare che
l' tenga totalmente indenne il Controparte_8 CP_1
delle somme che questi fosse eventualmente condannato a pagare in
[...]
favore di terzi, oltre diritti ed onorari di causa;
in via ulteriormente
subordinata, accogliere la domanda di garanzia nei confronti della
[...]
e per l'effetto condannare la stessa ai sensi dell'art. Controparte_9
1917, comma 2, c.c., o, comunque, condannare la stessa società assicuratrice
a manlevare il dalle somme che questi fosse eventualmente Controparte_1
condannato a pagare in favore di terzi, oltre diritti ed onorari di causa. Con
vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri riflessi, in luogo di IVA e
Pag. 3 CPA.”.
Il procuratore della Compagnia assicuratrice chiamata in causa si è
riportato anch'esso ai propri scritti difensivi ed alle eccezioni ivi formulate e ha chiesto “… Dichiarare la prescrizione del diritto;
- Rigettare la domanda
attorea, in subordine accoglierla dichiarando la corresponsabilità dell'attore
e commisuratamente ridurre il risarcimento, rigettando comunque la
domanda nei confronti del convenuto e tenendolo indenne da CP_1
accertamento di responsabilità e declaratoria di condanna, condannando per
Cont i motivi esposti la sola convenuta, in via gradata nella denegata ipotesi
di condanna solidale delle parti convenute in favore dell'attrice, condannare
Cont l' a rivalere il di quanto esso sarà costretto a sborsare per i CP_1
fatti di causa in favore dell'attrice. Vinte spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.04.2021,
[...]
ha convenuto innanzi a questo tribunale il Parte_1 CP_1
per l'udienza del 14.09.2021, al fine di ottenere il risarcimento di tutti
[...]
i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro verificatosi il 31.10.2014, alle ore 08:00 circa, in alla Via Nicotera, CP_1
fronte civico 7, quando nel scendere le scale del Ponte di Chiaia, adiacenti all'ingresso dell'ascensore, improvvisamente e violentemente cadeva a terra a causa di un gradone di marmo dissestato, sconnesso e reso estremamente scivoloso a causa dell'assenza di qualsivoglia manutenzione antiscivolo o di segnalazione del pericolo.
La ha dedotto che, a seguito della violenta caduta, lamentava Pt_1
Pag. 4 forti dolori al lombo sacrale, tanto che si rendeva necessario l'intervento del servizio 118, tempestivamente contattato dall'addetto all'ascensore allertato dai presenti sul luogo del sinistro, venendo trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale “S. M. Loreto Nuovo” - Dipartimento Area Urgenze -
in dove le veniva diagnosticata una frattura D10 alla colonna CP_1
vertebrale, con necessità di riposo a letto e divieto di carico assoluto, adozione di corsetto su misura, prescritta cura farmacologica e prognosi di giorni 30
salvo complicazioni.
Sulla base di perizia medica di parte allegata che le aveva riconosciuto un danno biologico nella misura dell'8%, una ITT di 90 giorni, una ITP di 30
giorni al 75%, una ulteriore ITP di 70 giorni al 25% per un totale di €
22.000,00, oltre alle spese mediche sostenute pari ad € 655,00, l'attrice il
10.11.2014 inviava lettera con richiesta di risarcimento del danno al
[...]
– n. prot. 018047 e, successivamente, in data 27.09.2016, invito alla CP_1
stipula di negoziazione assistita, rimasti entrambe senza esito.
L'attrice ha citato, quindi, l'ente territoriale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiararne la esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'evento dannoso occorsole e, per l'effetto, condannarlo, al risarcimento a suo favore di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte per
ITT, ITP, danno biologico e morale, spese di cure mediche e terapie riabilitanti per importi a quantizzarsi in corso di causa, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente chiamata in causa del terzo depositata in cancelleria il 22 luglio 2021 si è tempestivamente costituito
Pag. 5 in giudizio il che, preliminarmente, ha eccepito la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. e, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, dal momento in cui l'attrice aveva dedotto che il lamentato danno era riconducibile all'omessa custodia e manutenzione della rampa di scale, doveva essere chiamata a risponderne la società “ (soggetta alla direzione e al Controparte_8
coordinamento dalla società “Napoli Holding S.r.l. partecipante al 100% del capitale sociale), che con il contratto di servizio per la gestione del Trasporto
Pubblico Locale in atti, aveva stipulato con esso una convenzione CP_1
per l'affidamento della gestione dei servizi autofilotranviari e degli ascensori pubblici, tra i quali rientrava l'ascensore di via Nicotera (Ponte di via Chiaia)
con la relativa custodia e la manutenzione delle adiacenti rampe di scale,
teatro del presunto sinistro: il tutto come da nota del Servizio Trasporto
Pubblico PG n. 2021/0561258 del 20 luglio 2021 agli atti, diventando unico soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico e supporto alla mobilità della città di la cui rete di trasporto è composta da autobus, tram, filovie, CP_1
linee metropolitane, funicolari, scale mobili, ascensori pubblici e parcheggi di interscambio.
Il Comune ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa detta (d'ora in avanti per comodità Controparte_8
espositiva ai fini di malleva e, in caso di mancata propria CP_10
estromissione dal giudizio, anche la sua Controparte_9
compagnia assicuratrice per responsabilità civile all'epoca dell'evento dannoso (31.10. 2014) che aveva anche provveduto all'epoca all'apertura del sinistro n. 1-8101-2021-0374323 del 9 giugno 2021 versata in atti.
Pag. 6 Il nel merito ha contestato il fatto storico, perché non provato, CP_1
ed anche l'esistenza dei presupposti per una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Autorizzate dette chiamate in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 5 gennaio 2022, si è costituita in giudizio soltanto la che, in via preliminare ha eccepito la carenza di Controparte_9
legittimazione del convenuto per gli stessi motivi dedotti Controparte_1
da quest'ultimo e, poi, nel merito, preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione sostenendo che i fatti di causa risalivano all'anno 2014 e termini prescrizionali non risultavano mai essere stati validamente interrotti.
Nel merito, ha addotto l'assenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro rappresentato, l'insussistenza di alcuna prova, l'assenza di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 (e anche ex 2043) c. del CP_1
e in definitiva, l'infondatezza della domanda, non contemplante,
[...]
l'occorso, alcun pericolo occulto, posto che l'evento dannoso era riconducibile ad una condotta imprudente della danneggiata ovvero da ascrivere, vista la regolarità del sito evincibile anche dalle foto in atti, a un fatto accidentale imputabile a caso fortuito.
Seppur ritualmente chiamata in causa, a mezzo PEC del 28.09.2021
non si è costituita l' e, pertanto, se ne dovrà dichiarare la CP_10
contumacia.
Concessi termini di cui all'art. 186, 6° comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, ammessa in parte la prova testimoniale diretta richiesta dall'attrice e abilitato l'Ente convenuto alla prova contraria, escussi all'udienza del 15.02.2024 i due testimoni indicati dalla prima ( Tes_1
Pag. 7 e ) ed espletata C.T.U. medico-legale con la Testimone_2 Tes_3
nomina del Dott. all'udienza del 20.03.2025 le parti hanno Persona_1
rassegnato le conclusioni come in epigrafe trascritte e, mutato l'istruttore, il giudicante ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (fino al 19.05.2025) e relative memorie di replica (fino al 9.06.2025).
L'attività istruttoria è consistita, dunque, nell'escussione dei due predetti testi e nell'espletamento di CTU medico-legale.
Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di e CP_10
respingere l'eccezione della nullità della citazione avanzata dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Si deve premettere che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi) su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
Pag. 8 causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione avendo l'attrice domandato l'accertamento della responsabilità del convenuto , derivante Controparte_11
da cosa in sua custodia o da suo fatto illecito, per l'esito lesivo occorsole e,
così, addebitandogli una specifica condotta omissiva o commissiva consentendole di potersi compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Sempre in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda:
l'attrice ha documentalmente provato di aver inoltrato al convenuto, CP_1
a mezzo dei suoi due precedenti legali ben tre richieste di risarcimento dei danni con contestuale invito alla stipula di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. della l. n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014: nota raccomandata a.r. con prot. n. 018047 del 10.11.2014 (inviata anche ad
– prot. n. 3529 del 15.12.2014, che ha fornito anche riscontro CP_10
adducendo che “…le scale non sono gestite né di proprietà dell' .”), CP_8
nota PEC recapitata il 21.04.2015 e nota PEC recapitata il 27.09.2016, dalla stessa prodotte ed acquisite agli atti.
In rito occorre ribadire, come già rilevato dal precedente istruttore nell'ordinanza del 2 ottobre 2023, l'inammissibile deposito, oltre i termini di
Pag. 9 cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., di documentazione da parte dell'attrice
(certificati e spese mediche e rilievi fotografici dei luoghi). Di questa documentazione non si potrò tener conto ai fini della decisione.
Passando al merito della res controversa, va affermata la titolarità
passiva del rapporto dedotto in lite del convenuto col conseguente CP_1
rigetto delle difese da esso proposta in tal senso: invero, sia dalla nota del
Servizio Trasporto Pubblico PG n. 2021/0561258 del 20 luglio 2021, sia dall'atto di fusione per incorporazione del 24.10.2002 per notaio Per_2
(rep. 128952-racc. 25352) tra l' e la non CP_10 Controparte_12
emerge in alcun modo che la fosse deputata alla custodia e alla CP_10
manutenzione delle scale adiacenti all'ascensore site in Via Nicotera dove è
avvenuto il sinistro in esame, ma soltanto che fosse divenuta unico soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico e supporto alla mobilità della città di con rete di trasporto composta da autobus, tram, filovie, linee CP_1
metropolitane, funicolari, scale mobili, ascensori pubblici e parcheggi di interscambio. Quanto invece alla “convenzione” richiamata dal nei CP_1
propri atti difensivi, ossia al “Contratto di Servizio per la gestione del
Trasporto Pubblico Locale del 20 dicembre 2002” concluso tra esso e l' si osserva che non è stato allegato agli atti. CP_10
Sempre nel merito, va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Compagnia assicuratrice: la missiva e le note PEC sopra elencate attestano, infatti, l'avvenuta interruzione del termine quinquennale previsto per il risarcimento del danno da responsabilità a titolo extracontrattuale verificatosi nel caso in esame.
L'attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto Controparte_1
Pag. 10 ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Questa responsabilità ha natura oggettiva, come affermato dalla Cassazione con le decisioni nn. 2477-2483 pubblicate in data
1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica,
dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del
30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode».
All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per
i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della
responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché
incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la
cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
Pag. 11 caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole
tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini
della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta
soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche
improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di
tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve
rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal
fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve
essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e)
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
Pag. 12 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Premessi tali princìpi, ai quali lo scrivente ritiene di doversi uniformare per la decisione della presente controversia va riaffermato, come sopra anticipato, che la domanda della è infondata, in quanto in una Pt_1
valutazione complessiva e globale delle risultanze processuali e del materiale probatorio offerto, non risulta sufficientemente ed adeguatamente provato il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame e, cioè, che effettivamente le lesioni che ha subìto e dalle quali sono residuati postumi permanenti di lieve entità siano state causate proprio dalla caduta a terra avvenuta il
31.10.2014, alle ore 08:00 circa, in alla Via Nicotera, fronte civico 7, CP_1
mentre scendeva la rampa di scale adiacente all'ascensore sito alla predetta
Via, a causa di un gradone di marmo dissestato, sconnesso e privo di manutenzione antiscivolo.
L'elemento principale che inficia l'attendibilità della ricostruzione dei fatti ad opera dell'attrice è costituito dal fatto che la , giunta per le Pt_1
prime cure al P.S. del presidio ospedaliero “S. M. Loreto Nuovo”, ossia la struttura sanitaria cui venne condotta dall'ambulanza accorsa sui luoghi, non ha mai riferito di essere scivolata al suolo a causa della sconnessione di un gradone delle menzionate scale.
Invero, nel referto di P.S. n. 53935/2014 redatto il 31.10.2014, dalle
Pag. 13 ore 09:52, è riportato nella casella “Cause e circostanze dichiarate” dove è
scritto nel campo libero che “la pz riferisce caduta per strada dissestata”. È,
quindi, significativo che la paziente riferisca ai medici di una caduta per
“strada” dissestata e non mentre scendeva le “scale”.
Nessun elemento, avuto riguardo al profilo in esame, si rinviene nella ulteriore documentazione sanitaria prodotta tempestivamente. Agli atti non vi
è neppure la relazione del 118 attraverso il quale la giunse al Pronto Pt_1
Soccorso.
Queste omissioni dell'attrice non possono giustificarsi neppure con il comprensibile stato di agitazione e sofferenza dalla subìta “Frattura di D10
caratterizzata da modico avvallamento della limitante somatica superiore”
(cfr. pag. 8 CTU) in cui la medesima si trovava e questo perché non risulta che fosse giunta e rimasta in ospedale - da dove sarebbe stata dimessa il giorno stesso - in stato di tale gravità da incidere sul suo grado di comprendere e di riferire su quanto accaduto, ancor più che il codice di accesso al Pronto Soccorso era quello “verde”, che indica un'urgenza minore
(con condizione stabile senza rischio evolutivo e che può essere gestita con prestazioni “semplici”), inferiore soltanto a quello “bianco” che si riferisce a casi non urgenti e di minima rilevanza clinica.
In sostanza l'attrice risultava in condizioni di piena vigilanza e, quindi,
in grado di fornire quelle necessarie informazioni che, da un lato, non avrebbero costituito la richiesta di un comportamento di non comune diligenza o di complessa ed onerosa attuazione e, dall'altro, sarebbero state nel suo stesso interesse nel comprovare che quanto occorsogli risultava ascrivibile al sinistro così come prospettato in citazione e non a un fatto
Pag. 14 accidentale o alla responsabilità propria.
Come affermato dalla Cassazione, sez. 6, 20 luglio 2020, n, 16030, in un caso molto simile a quello in esame in cui in sede di Pronto Soccorso il paziente aveva reso dichiarazioni contrastanti con quanto assunto nel successivo giudizio risarcitorio, nella fattispecie contro il FGVS, “le
dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del
compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto
soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui
non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base
del rilievo che esso è caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti
appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione
– dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia
precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale
autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Tale
statuizione non è affatto scalfita dagli argomenti utilizzati dall'odierno
ricorrente che, per un verso, si adattano ad una scrittura privata ove
l'imputazione della dichiarazione scritta al dichiarante esige la sottoscrizione
di quest'ultimo; per altro, sono volti a superare l'asserito valore confessorio
attribuito alle dichiarazioni contenute nel certificato medico, senza confronto
con la ratio decidendi della sentenza impugnata che è così sintetizzabile: il
certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della
provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui
interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
non ha proposto Pt_2
querela di falso in danno del medico certificatore, quindi, non può non tenersi
conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state
Pag. 15 rilasciate da S.M. e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”.
Si ricorda, infatti, richiamando altra giurisprudenza che “il referto del
pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico
assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di
falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle
dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che
questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede
privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di
scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. 27288/2022; Cass. 27471/2017;
Cass. 18868/2015).
A fronte di questi superiori princìpi giurisprudenziali e in mancanza della proposizione di una querela di falso e nonostante i tentativi della difesa di ridimensionare i descritti dati letterali emergenti dalla documentazione sanitaria adducendo che “la dichiarazione resa dalla parte al pronto soccorso
viene riportata dagli operatori del pronto soccorso genericamente, ciò al fine
di escludere altre tipologie di infortuni quali: incidente domestico,
aggressione, sinistro stradale, incidente sul lavoro” (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 20.03.2025 depositate il 18.03.2025), induce il giudicante ad un attento esame delle altre risultanze probatorie al fine di decidere sulla pretesa dell'attrice di ottenere un risarcimento dal prospettato sinistro.
Partendo, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi,
(genero dell'attrice) e (nipote per Testimone_4 Parte_3
essere la figlia della sorella), si deve, innanzitutto, osservare una circostanza anomala e che le dichiarazioni del primo teste non riescono del tutto a
Pag. 16 chiarire. Ebbene, l'attrice è residente in [...], cittadina alla periferia est di il teste risiedeva a Orta di Atella, in provincia di CP_1 Testimone_2
Caserta, altra località della periferia est, e la teste domiciliata in Tes_3
Casamicciola, sull'isola di Ischia, ha riferito che aveva dormito quella notte dalla madre a a Piazza Garibaldi. Il ha CP_1 Controparte_13
giustificato la presenza dei tre in alle ore 8 del mattino nel quartiere CP_1
Chiaia, che sulla base del notorio cd. locale, è ben distante da tutti i luoghi sopra menzionati, perché aveva accompagnato la suocera, che aveva prelevato con la sua auto a Casoria, a “fare una commissione” ma senza nulla di più
precisare. La teste , nipote dell'attrice, casalinga, invece, ha riferito di Tes_3
avere raggiunto alle 8,00 la zia ai “per salutarla” Parte_4
proveniente da Piazza Garibaldi.
Si tratta di dichiarazioni che lasciano, innanzitutto, perplessi per la mancanza di precisazione sulla natura della commissione da fare a Chiaia,
sull'orario, di mattino presto quando uffici e negozi sono ancora chiusi, e sui motivi che avrebbe indotto la nipote a raggiungere la mattina presto la zia ai provenendo dalla non vicina Piazza Garibaldi. Parte_4
Le dichiarazioni presentano, comunque, diverse criticità: il teste ha riferito che quelle scale presentavano altri gradoni in Testimone_5
dissesto “… cioè c'erano altri punti rotti” e ciò appare peculiare visto che ha riferito che “C'era molta gente su quelle scale per l'orario di punta del
mattino”, il che gli rendeva certamente improbabile avere una visione generale di ogni singolo gradone;
la teste invece, in proposito nulla ha Tes_3
saputo dire “… non ricordo se (le scale) fossero rotte in altri punti” ma,
soprattutto non ha saputo spiegare come l'istante fosse caduta al suolo non
Pag. 17 avendo né visto, né compreso precisamente come l'attrice si fosse infortunata
“ io stavo dietro di lei ed ho visto che è caduta, ma non ho visto dove ha
messo i piedi… posso dire però che vicino al punto di caduta c'era un
gradino rotto, mancava un pezzo di marmo, più o meno nella parte centrale”
e, quindi, la sua è soltanto una personale deduzione che nulla apporta in ordine alla ricostruzione del fatto storico e desta non pochi dubbi anche la sua effettiva presenza in loco in occasione del sinistro.
Inoltre, entrambi i testi non hanno saputo riferire con precisione il gradone in cui l'attrice inciampava: “le rampe sono 5 o 6 in tutto e noi
eravamo sulla quarta, credo, non ho un ricordo preciso” ha dichiarato il primo;
“eravamo verso la fine delle rampe, terza, quarta rampa” la seconda.
Tornando - perché complementare alla valutazione della prova testimoniale - al referto di P.S. si evidenzia che l'istante, quale “Ora” del sinistro, dichiara le “09:00” e ciò ben si concilia con l'orario di arrivo al
triage (09:42) mentre non si attaglia alle “ore 08:00 circa” di cui alla citazione e a quanto riferito in proposito dai testimoni “erano le otto del
mattino” il primo;
“intorno alle ore 8.00 del mattino” la seconda, per cui anche l'orario effettivo dell'accaduto suscita incertezze.
Pertanto, rilevando che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione un'argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non
Pag. 18 menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. 8/08/2019, n. 21187), in quanto gli sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità,
l'accertamento dei fatti dal medesimo operato, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. 23/01/2014, n. 1359),
ritiene questo tribunale che la domanda sia infondata non essendo stata fornita prova del fatto storico così come allegato.
In definitiva, ciò che è certo è che l'attrice il giorno il 31.10.2014 ha riportato le lesioni di cui alla documentazione sanitaria allegata, ma non che queste siano state causate dal sinistro descritto e invocato, in quanto le risultanze processuali, prive anche di supporti fotografici dello stato dei luoghi, hanno evidenziato forti elementi di criticità per una serena ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, impedendo la formazione di un quadro probatorio lineare e tranquillizzante – risultato invece carente ed incongruo - idoneo a fondare il convincimento del giudicante sulla bontà delle pretese attoree, con la conseguenza finale che risulta mancare in radice una prova piena, stringente e convincente in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto storico produttivo delle lesioni nella versione dalla medesima fornita.
Per tutti questi motivi, si ritiene la domanda non provata e deve essere,
quindi, rigettata.
Pag. 19 Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento in favore del e, per il principio di causalità (Cass. Controparte_1
23123/2019), della delle spese di lite che si liquidano in Controparte_9
dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori minimi dello scaglione del valore della domanda (fino a € 25.000,00)
considerando che la vicenda si è incentrata su questioni di mero fatto.
Contr Nulla per le spese in favore della attesa la contumacia di quest'ultima.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 3.06.2024, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del CTU così
come prevista in quest'ultima (Cass., Sez. II, sent. n. 28094 del 30.12.2009;
Cass., Sez. VI-III, ord. n. 23522/2014), si pongono nei soli rapporti interni tra le medesime a carico della parte attrice, con il conseguente diritto del
[...]
e della di ripetere dalla predetta le somme CP_1 Controparte_9
eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del giudizio svoltosi Parte_1 Controparte_1
con la chiamata in causa dell' e della Controparte_8
così provvede: Controparte_9
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_8
2) rigetta la domanda;
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1
Pag. 20 delle spese di giudizio che qui si liquidano in € 2.804,00, Controparte_1
di cui € 264,00 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
4) condanna al pagamento in favore Parte_1
della delle spese di giudizio che qui si liquidano in € Controparte_9
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge;
5) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli, il 26 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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