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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2805/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. e ss. cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 19/05/2023 da:
Parte_1
con l'avv. STOCCO MARIAGRAZIA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. DE NARDI LUDOVICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal convenuto, rilevato che con note ex art. 127 ter depositate in data 24.09.2025 le parti raggiungevano l'accordo di seguito riportato:
“1)sull' affidamento: stabilire l'affidamento condiviso dei figli nato il [...] Parte_1
in BE (TV), residente a [...] – C.F.
e nato il [...] in [...], residente a C.F._3 Parte_1
ZA ET (TV), via Volpago Nord n. 93 – C.F. con C.F._4
collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di averli con sé tutta la
giornata del sabato di ogni settimana sino alle ore 19,00 e a settimane alterne, anche con
pernottamento. I bambini saranno riconsegnati alla madre entro le 18.30 della domenica
sera.
- i genitori, salvo diverso accordo e disponibilità, si alterneranno per la consegna dei figli,
indicativamente il padre provvederà a ritirarli presso l'abitazione materna e la madre a ritirarli
presso la casa del padre al termine della visita.
- i figli per almeno 3 volte la settimana, manterranno contatti telefonici con il padre (come
attualmente avviene tutti i giorni).
- Stabilire che i figli possano stare con i rispettivi genitori nelle festività e nei periodi di
vacanza secondo il calendario che verrà predisposto in accordo con i servizi che
provvederanno ad inserire più specificamente il tempo del padre nei giorni delle festività in
particolare per il periodo natalizio, pasquale, durante le vacanze estive, giornate di
compleanno dei bambini.
- Stabilire che la casa familiare sita in ZA ET, via Volpago nord n. 93, con tutti gli
arredi e corredi, venga assegnata alla NO , già esclusiva proprietaria della stessa;
Pt_1
- a fine di tutela del nucleo familiare disporre il monitoraggio dello stesso ai Servizi Sociali di
Treviso che attualmente seguono la famiglia, per un periodo di due anni, che segnaleranno
gli opportuni interventi a tutela dei minori e per garantire il diritto alla bigenitorialità, con
esclusione di poteri sostanziali in capo ai servizi in merito alle scelte di salute in particolare
quelle vaccinali. - il padre presterà il proprio consenso alla continuazione della terapia per i bambini già
intrapresa dal dott. con cui si relazionerà direttamente, a cui si chiederanno valutazioni CP_2
semestrali per la continuazione o meno del percorso psicoterapeutico, la madre si assumerà
l'onere di occuparsi principalmente degli appuntamenti tra i figli e lo psicologo. In
considerazione anche degli oneri di mantenimento a carico del padre di cui al punto
seguente, la NO si accollerà interamente la spesa. Pt_1
2) Sul mantenimento: confermare che il padre versi alla madre a titolo di contributo al
mantenimento dei due figli la somma di € 200,00 per ciascuno di essi (€ 400,00 complessivi)
come stabilito dal decreto del Giudice istruttore di data 12.10.2023, somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo di Treviso attualmente in vigore, con regolamentazione a cadenza mensile.
L'assegno Unico verrà percepito interamente dalla NO . Pt_1
3)Spese di lite compensate interamente per entrambi i procedimenti.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli nato il [...] in Parte_1
BE (TV), residente a [...] – C.F.
e nato il [...] in [...], residente a C.F._3 Parte_1
ZA ET (TV), via Volpago Nord n. 93 – C.F. con C.F._4
collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di averli con sé tutta la giornata del sabato di ogni settimana sino alle ore 19,00 e a settimane alterne, anche con pernottamento. I bambini saranno riconsegnati alla madre entro le 18.30 della domenica sera.
- I genitori, salvo diverso accordo e disponibilità, si alterneranno per la consegna dei figli, indicativamente il padre provvederà a ritirarli presso l'abitazione materna e la madre a ritirarli presso la casa del padre al termine della visita.
- I figli per almeno 3 volte la settimana, manterranno contatti telefonici con il padre (come attualmente avviene tutti i giorni).
- I figli possano stare con i rispettivi genitori nelle festività e nei periodi di vacanza secondo il calendario che verrà predisposto in accordo con i servizi che provvederanno ad inserire più specificamente il tempo del padre nei giorni delle festività in particolare per il periodo natalizio, pasquale, durante le vacanze estive, giornate di compleanno dei bambini.
2. La casa familiare sita in ZA ET, via Volpago nord n. 93, con tutti gli arredi e corredi, viene assegnata alla NO , già esclusiva proprietaria della stessa;
Pt_1
3. Con lo scopo di tutelare il nucleo familiare dispone il monitoraggio dello stesso da
Servizi Sociali di Treviso che attualmente seguono la famiglia, per un periodo di due
anni, i quali segnaleranno gli opportuni interventi a tutela dei minori e per garantire il
diritto alla bigenitorialità, con esclusione di poteri sostanziali in capo ai servizi in
merito alle scelte di salute in particolare quelle vaccinali.
4. Il padre presterà il proprio consenso alla continuazione della terapia per i bambini già
intrapresa dal dott. con cui si relazionerà direttamente, a cui si chiederanno valutazioni CP_2
semestrali per la continuazione o meno del percorso psicoterapeutico, la madre si assumerà
l'onere di occuparsi principalmente degli appuntamenti tra i figli e lo psicologo. In
considerazione anche degli oneri di mantenimento a carico del padre di cui al punto seguente, la NO si accollerà interamente la spesa. Pt_1
5. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma di € 200,00 per ciascuno di essi (€ 400,00 complessivi) come stabilito dal decreto del Giudice
istruttore di data 12.10.2023, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale,
con regolamentazione a cadenza mensile. L'assegno Unico verrà percepito interamente dalla NO . Pt_1
6. Spese di lite compensate anche con riferimento al sub procedimento.
7. Pone le spese di CTU nella misura già liquidata a carico di entrambe le parti in via solidale nella giusta misura di metà nei rapporti interni.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani