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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/07/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1514/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1514 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 1.04.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data
23.06.2025, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Antonio Esposito, giusta procura allegata C.F._2 all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente in data 28.02.2020, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Napoli, alla Via Arangio Ruiz, n, 107;
-OPPONENTI-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simone Tiberi, tutti elettivamente domiciliati presso la sede della Controparte_1
in Macerata (MC), alla Via Cluentina 33/D;
[...]
-OPPOSTA-
E
C.F. e P.I.: , nella persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, elettivamente domiciliati presso la
[...]
in alla Piazza Municipio n. 1; CP_4 Controparte_2
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale n. 113-2019-810 del 25.03.2019 e n. 114-2019-
810 del 25.03.2019. Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'1.04.2025.
Svolgimento del processo.
1. e , con atto di citazione del 28/02/2020, hanno riassunto dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale, il giudizio ex artt. 3 R.D. n. 639 del 1910 e 32 D. lgs. n. 150/2011, pendente dinanzi al Tribunale di Macerata, con il quale hanno proposto opposizione alle ingiunzioni fiscali n.
113-2019-810 del 25.03.2019 e n. 114-2019-810 del 25.03.2019, a mezzo delle quali la società
nella qualità di ente concessionario del servizio di riscossione coattiva delle Controparte_1 entrate del comune di gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva Controparte_2 somma di € 23.054,44 ciascuno, stante la mancata esecuzione dell'ordinanza n. 90 resa dal detto ente comunale in data 20.06.2014 e notificata in data 15.07.2014 con la quale veniva ordinato agli intimati lo sgombero dell'immobile sito in alla Via Filichito, rivelatosi abusivo, per Controparte_2 indennità di occupazione, stante l'acquisizione al patrimonio immobiliare dello stesso per mancata ottemperanza dell'ordine di demolizione.
A fondamento della proposta opposizione, gli ingiunti hanno eccepito, tra l'altro, l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
la nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione;
la nullità ed inesistenza delle ingiunzioni di pagamento per violazione del divieto della doppia imposizione soggettiva di cui agli artt. 67 d.P.R. n. 600/1973 e 127 d.P.R. n. 917/1986; l'illegittimità dell'ingiunzione per carenza del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario responsabile, per inesistenza dell'atto presupposto, nonché per violazione della legge della Regione
Campania n. 5 del 2013, l'erronea determinazione della sanzione e l'insussistenza del danno da occupazione sine titulo. Ha, quindi, concluso, previa sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione, in via pregiudiziale per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del giudizio di impugnazione dell'ordinanza di sgombero dinanzi al TAR di Napoli Campania, iscritto al n.
4991/2014, nel merito per l'annullamento dell'ingiunzione fiscale e, in via subordinata, per la rideterminazione della somma dovuta, vinte le spese con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 26/06/2020, la società
[...] che ha contestato estensivamente la fondatezza dell'avversa opposizione, eccependo, in CP_1 via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nel merito, ha dedotto la sussistenza della pretesa impositiva, pertanto, la validità della notifica dei rispettivi atti di ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, la legittimità dell'esecuzione forzata, concludendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
3. Con comparsa depositata telematicamente in data 24/06/2020, si è costituito anche il
[...]
eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_2 rientrando la materia de quo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e contestando estensivamente le avverse difese. Ha, quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione e per la conferma delle somme dovute.
4. Denegata la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 22.07.2020 ha disposto la sospensione ex art. 295
c.p.c. del presente giudizio, stante la sussistenza del rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente dinanzi al TAR Campania (RG 4991/2014), fino al passaggio in giudicato della sentenza.
5. Con ricorso, depositato in data 23 novembre 2020, è stato tempestivamente riassunto il presente giudizio e, l'allora giudice istruttore ha fissato l'udienza di comparizione alla data del 11.05.2021 ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 12.04.2022.
Indi, la causa, a seguito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del'1.04.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, giungendo così alla decisione del Tribunale, innanzi allo scrivente ST
(insediatosi a far data solo dal 14 giugno 2022).
Motivi della decisione.
1.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal Comune opposto.
L'opposizione all'ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, c.p.a. Difatti, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, la contestata indennità di occupazione sine titulo, richiesta con l'impugnata ordinanza-ingiunzione, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (si cfr. Tar
Campania Napoli, sez. II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 08.11.2017, n.
5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n. 3703; Tar Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; Tar
Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania, Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI,
5.4.2006, n. 1775). Sul punto, si sono espresse anche le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza del 19 novembre 2001, n. 14543, secondo cui « È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente a pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare-avere, senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico». Le Sezioni Unite sono, altresì, tornate sull'argomento, precisando che «Ove il comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone
o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per
l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia» (Cass., SS.UU., 29 aprile 2003, n. 6629).
1.1. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per difetto del requisito di cui all'art. 163, n. 3, c.p.c.
(determinazione della cosa oggetto della domanda).
Difatti, dal tenore letterale della domanda emerge sia il petitum (l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria) che la causa petendi (nullità dell'ordinanza di riscossione) e, dunque, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 163, III comma, n. 3 e 4, c.p.c.
1.2 Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione mossa dall'opponente di inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento per mancanza della relata di notifica essendo stata inviata direttamente per posta dai dipendenti dell'ente e senza l'ausilio di soggetti individuati dalla legge.
L'ingiunzione fiscale è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo
Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n.639.
La PA, per la riscossione coattiva dei crediti nascenti da provvedimenti o contratti, può, infatti, sulla base di questi, accertare che il credito è divenuto esigibile e formare per la sua riscossione coattiva l'ingiunzione. La funzione dell'ingiunzione è, dunque, quella di costituire il titolo che autorizza l'ente a procedere ad esecuzione forzata, senza necessità di ricorrere alla successiva intimazione ad adempiere contenuta nel precetto. L'art 2 del R.D.639/1910 prevede in via generale che l'ingiunzione debba essere notificata al debitore nella forma delle citazioni e quindi secondo le disposizioni degli artt.137 e seguenti c.p.c. Secondo la giurisprudenza, l'ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, avendo non solo la funzione di formale accertamento del credito, ma anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/2010, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. 43/1988 - che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo - costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 18490/2016; Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013). Ne consegue che ben può il concessionario e, non solamente l'ufficiale giudiziario o il messo del giudice di pace, notificare l'ingiunzione fiscale anche a mezzo posta (Cass. n. 16717/2021; Cass. n.
24757/2020; Cass. n. 2912/2017).
Nel caso di specie, la notifica delle ingiunzioni di pagamento, avvenuta a mezzo del servizio postale e consegnata nelle mani di in data 15/05/2019, è da considerarsi pienamente valida Parte_2 ed efficace anche perché le medesime ingiunzioni sono stata regolarmente opposte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Sgomberato il campo dalle principali eccezioni preliminari, questo Giudice ritiene opportuno esaminare le sollevate contestazioni in ordine all'an ed al quantum della pretesa creditoria anche alla luce dell'insussistenza del danno da occupazione sine titulo, considerato il suo carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Invero, in applicazione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base di una questione assorbente, e ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre secondo l'ordine di cui all'art. 276 c.p.c. e ciò in ossequio al principio di economia processuale e di celerità del giudizio sanciti dall'art. 117 cost. (Cass. SS.UU., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., sez. lav., 8 novembre 2016, n. 23531).
Ebbene, il rimedio dell'ingiunzione è quello di consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui Province e Comuni), che, ai sensi dell'art. 1 del citato R.D., possono applicare tale strumento non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento degli enti pubblici.
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, al riguardo, l'unico limite consiste nel fatto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale da parte della PA, dovendo la sussistenza del credito e la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Così Cass., sez. un., 25 maggio 2009, n. 11992)
Oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative) sono suscettibili di essere riscosse anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme di natura risarcitoria, in relazione alle quali difetta evidentemente il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito che devono derivare da fatti obiettivi e determinati.
In particolare, in base a quanto premesso, il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo, già oggetto di ordinanza di sgombero, essendo soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione, ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati, che ne legittima il recupero a mezzo ingiunzione;
l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto, ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertarsi ipso facto, l'an e il quantum dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Nel caso in esame, le somme oggetto di ingiunzione fiscale sono state determinate dal CP_2
in virtù di provvedimento (prot. 26186 del 18/06/2014), richiamato nell'ordinanza n. 90
[...] del 2014, del 20.06.2014, all. 6 della produzione dell'opposta società, “sulla base degli elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate – osservatorio del
Mercato immobiliare”. Tale credito ha chiaramente una natura risarcitoria/indennitaria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del R.D. 639/1910, né si rinviene nella documentazione prodotta (ordinanza n. 90 del Comune di ) una norma che consenta di CP_2 affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità di occupazione abusiva. Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. citato.
A ciò va aggiunto che nemmeno l'opposta società ha fornito indicazioni certe e dettagliate circa i criteri di calcolo dell'indennità richiesta mediante atti normativi e regolamentari da parte del CP_2 tali da poter ritenere ammissibile lo strumento dell'ingiunzione fiscale.
Di qui, il potere del giudice adito di annullare l'ingiunzione di pagamento dell'indennità giacché inutilizzabile come strumento di attuazione, in sede di esecuzione forzata, della posizione creditoria vantata.
Manca, peraltro, una domanda subordinata e/o riconvenzionale da parte dell'opposta società volta all'accertamento giudiziale del credito e tanto osta alla relativa valutazione. Al riguardo si rileva, infatti, che il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della pretesa creditoria nei limiti della domanda e non anche la richiesta di un accertamento giudiziale della sussistenza della stessa, che avrebbe dovuto essere oggetto di precipua domanda da parte della convenuta. Una eventuale pronuncia in ordine all'accertamento del credito – in assenza di una specifica domanda – comporterebbe pur sempre una pronuncia al di fuori dei limiti oggettivi ella controversia esaminata, così come stabiliti dalle stesse parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti opposte (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula da parte del patrono della parte opponente vittoriosa, come in dispositivo, tenuto conto ai fini della determinazione del valore, dell'importo ingiunto, (scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), secondo i parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, stante la novità della questione trattata e l'attività in concreto esercitata.
3.1. Le stesse vanno poi distratte in favore del difensore dell'opponente, avv. Antonio Esposito, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, n n. 113-
2019-810 del 25.03.2019 e n. 114-2019-810 del 25.03.2019, notificate il 15/05/2019, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, annulla le ingiunzioni di pagamento;
2. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., ed il Controparte_1 [...] in persona del e legale rappresentante p.t., in solido fra loro, alla Controparte_2 CP_3 rifusione in favore del procuratore antistatario dell'opponente, avv. Antonio Esposito, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.540,00, (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 04.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, ST Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1514 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 1.04.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data
23.06.2025, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Antonio Esposito, giusta procura allegata C.F._2 all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente in data 28.02.2020, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Napoli, alla Via Arangio Ruiz, n, 107;
-OPPONENTI-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Simone Tiberi, tutti elettivamente domiciliati presso la sede della Controparte_1
in Macerata (MC), alla Via Cluentina 33/D;
[...]
-OPPOSTA-
E
C.F. e P.I.: , nella persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, elettivamente domiciliati presso la
[...]
in alla Piazza Municipio n. 1; CP_4 Controparte_2
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale n. 113-2019-810 del 25.03.2019 e n. 114-2019-
810 del 25.03.2019. Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'1.04.2025.
Svolgimento del processo.
1. e , con atto di citazione del 28/02/2020, hanno riassunto dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale, il giudizio ex artt. 3 R.D. n. 639 del 1910 e 32 D. lgs. n. 150/2011, pendente dinanzi al Tribunale di Macerata, con il quale hanno proposto opposizione alle ingiunzioni fiscali n.
113-2019-810 del 25.03.2019 e n. 114-2019-810 del 25.03.2019, a mezzo delle quali la società
nella qualità di ente concessionario del servizio di riscossione coattiva delle Controparte_1 entrate del comune di gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva Controparte_2 somma di € 23.054,44 ciascuno, stante la mancata esecuzione dell'ordinanza n. 90 resa dal detto ente comunale in data 20.06.2014 e notificata in data 15.07.2014 con la quale veniva ordinato agli intimati lo sgombero dell'immobile sito in alla Via Filichito, rivelatosi abusivo, per Controparte_2 indennità di occupazione, stante l'acquisizione al patrimonio immobiliare dello stesso per mancata ottemperanza dell'ordine di demolizione.
A fondamento della proposta opposizione, gli ingiunti hanno eccepito, tra l'altro, l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
la nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione;
la nullità ed inesistenza delle ingiunzioni di pagamento per violazione del divieto della doppia imposizione soggettiva di cui agli artt. 67 d.P.R. n. 600/1973 e 127 d.P.R. n. 917/1986; l'illegittimità dell'ingiunzione per carenza del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario responsabile, per inesistenza dell'atto presupposto, nonché per violazione della legge della Regione
Campania n. 5 del 2013, l'erronea determinazione della sanzione e l'insussistenza del danno da occupazione sine titulo. Ha, quindi, concluso, previa sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione, in via pregiudiziale per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del giudizio di impugnazione dell'ordinanza di sgombero dinanzi al TAR di Napoli Campania, iscritto al n.
4991/2014, nel merito per l'annullamento dell'ingiunzione fiscale e, in via subordinata, per la rideterminazione della somma dovuta, vinte le spese con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 26/06/2020, la società
[...] che ha contestato estensivamente la fondatezza dell'avversa opposizione, eccependo, in CP_1 via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., nel merito, ha dedotto la sussistenza della pretesa impositiva, pertanto, la validità della notifica dei rispettivi atti di ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, la legittimità dell'esecuzione forzata, concludendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
3. Con comparsa depositata telematicamente in data 24/06/2020, si è costituito anche il
[...]
eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_2 rientrando la materia de quo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e contestando estensivamente le avverse difese. Ha, quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione e per la conferma delle somme dovute.
4. Denegata la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 22.07.2020 ha disposto la sospensione ex art. 295
c.p.c. del presente giudizio, stante la sussistenza del rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente dinanzi al TAR Campania (RG 4991/2014), fino al passaggio in giudicato della sentenza.
5. Con ricorso, depositato in data 23 novembre 2020, è stato tempestivamente riassunto il presente giudizio e, l'allora giudice istruttore ha fissato l'udienza di comparizione alla data del 11.05.2021 ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 12.04.2022.
Indi, la causa, a seguito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del'1.04.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, giungendo così alla decisione del Tribunale, innanzi allo scrivente ST
(insediatosi a far data solo dal 14 giugno 2022).
Motivi della decisione.
1.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal Comune opposto.
L'opposizione all'ingiunzione impositiva del pagamento di un canone o di un'indennità per l'occupazione sine titulo di immobile costruito senza concessione edilizia e di cui, pertanto, sia stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale non rientra nei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, c.p.a. Difatti, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, fondati sulla natura della posizione giuridica soggettiva di cui viene lamentata la lesione, la contestata indennità di occupazione sine titulo, richiesta con l'impugnata ordinanza-ingiunzione, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, investe la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (si cfr. Tar
Campania Napoli, sez. II, Sent. 11.03.2021, n. 1625; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 08.11.2017, n.
5247; Tar Campania, Napoli, Sez. III, 11.7.2017, n. 3703; Tar Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; Tar
Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; Tar Campania, Napoli, V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI,
5.4.2006, n. 1775). Sul punto, si sono espresse anche le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza del 19 novembre 2001, n. 14543, secondo cui « È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente a pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, per somme che si assumano dovute in dipendenza della occupazione senza titolo di un bene del demanio, pure se detta controversia riguardi sanzioni amministrative applicate a carico dell'occupante, ed insorga in via di opposizione ad ingiunzione di pagamento, dovendosi escludere sia la giurisdizione delle commissioni tributarie, venendo in discussione materia diversa da quelle di pertinenza delle stesse, sia quella del giudice amministrativo, trattandosi di problematica relativa a rapporti di dare-avere, senza alcuna interferenza su atti o provvedimenti relativi a concessione del bene pubblico». Le Sezioni Unite sono, altresì, tornate sull'argomento, precisando che «Ove il comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone
o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per
l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia» (Cass., SS.UU., 29 aprile 2003, n. 6629).
1.1. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per difetto del requisito di cui all'art. 163, n. 3, c.p.c.
(determinazione della cosa oggetto della domanda).
Difatti, dal tenore letterale della domanda emerge sia il petitum (l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria) che la causa petendi (nullità dell'ordinanza di riscossione) e, dunque, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 163, III comma, n. 3 e 4, c.p.c.
1.2 Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione mossa dall'opponente di inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento per mancanza della relata di notifica essendo stata inviata direttamente per posta dai dipendenti dell'ente e senza l'ausilio di soggetti individuati dalla legge.
L'ingiunzione fiscale è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo
Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n.639.
La PA, per la riscossione coattiva dei crediti nascenti da provvedimenti o contratti, può, infatti, sulla base di questi, accertare che il credito è divenuto esigibile e formare per la sua riscossione coattiva l'ingiunzione. La funzione dell'ingiunzione è, dunque, quella di costituire il titolo che autorizza l'ente a procedere ad esecuzione forzata, senza necessità di ricorrere alla successiva intimazione ad adempiere contenuta nel precetto. L'art 2 del R.D.639/1910 prevede in via generale che l'ingiunzione debba essere notificata al debitore nella forma delle citazioni e quindi secondo le disposizioni degli artt.137 e seguenti c.p.c. Secondo la giurisprudenza, l'ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, avendo non solo la funzione di formale accertamento del credito, ma anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/2010, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. 43/1988 - che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo - costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 18490/2016; Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013). Ne consegue che ben può il concessionario e, non solamente l'ufficiale giudiziario o il messo del giudice di pace, notificare l'ingiunzione fiscale anche a mezzo posta (Cass. n. 16717/2021; Cass. n.
24757/2020; Cass. n. 2912/2017).
Nel caso di specie, la notifica delle ingiunzioni di pagamento, avvenuta a mezzo del servizio postale e consegnata nelle mani di in data 15/05/2019, è da considerarsi pienamente valida Parte_2 ed efficace anche perché le medesime ingiunzioni sono stata regolarmente opposte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Sgomberato il campo dalle principali eccezioni preliminari, questo Giudice ritiene opportuno esaminare le sollevate contestazioni in ordine all'an ed al quantum della pretesa creditoria anche alla luce dell'insussistenza del danno da occupazione sine titulo, considerato il suo carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Invero, in applicazione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base di una questione assorbente, e ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre secondo l'ordine di cui all'art. 276 c.p.c. e ciò in ossequio al principio di economia processuale e di celerità del giudizio sanciti dall'art. 117 cost. (Cass. SS.UU., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., sez. lav., 8 novembre 2016, n. 23531).
Ebbene, il rimedio dell'ingiunzione è quello di consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui Province e Comuni), che, ai sensi dell'art. 1 del citato R.D., possono applicare tale strumento non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento degli enti pubblici.
Secondo un consolidato orientamento di legittimità, al riguardo, l'unico limite consiste nel fatto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale da parte della PA, dovendo la sussistenza del credito e la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Così Cass., sez. un., 25 maggio 2009, n. 11992)
Oltre alle tradizionali ipotesi di somme di natura pubblicistica (quali canoni demaniali, o sanzioni amministrative) sono suscettibili di essere riscosse anche somme che nascono da rapporti di natura privatistica, esclusa l'ipotesi di somme di natura risarcitoria, in relazione alle quali difetta evidentemente il necessario requisito di determinatezza ed esigibilità del credito che devono derivare da fatti obiettivi e determinati.
In particolare, in base a quanto premesso, il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso con riguardo al preteso pagamento dell'indennità per l'occupazione illegittima di immobile abusivo, già oggetto di ordinanza di sgombero, essendo soltanto l'esistenza di un'obbligazione di pagamento di canoni di concessione, ovvero dell'obbligazione di rivalere l'amministrazione che ha eseguito d'ufficio le opere di rimessione in pristino dei beni abusivamente occupati, che ne legittima il recupero a mezzo ingiunzione;
l'occupazione abusiva di bene demaniale non può essere, pertanto, ritenuta espressione di un fatto predeterminato dal quale potersi accertarsi ipso facto, l'an e il quantum dovuto dal trasgressore (si cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.6.2000, n. 8162).
Nel caso in esame, le somme oggetto di ingiunzione fiscale sono state determinate dal CP_2
in virtù di provvedimento (prot. 26186 del 18/06/2014), richiamato nell'ordinanza n. 90
[...] del 2014, del 20.06.2014, all. 6 della produzione dell'opposta società, “sulla base degli elementi desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate – osservatorio del
Mercato immobiliare”. Tale credito ha chiaramente una natura risarcitoria/indennitaria che si sottrae per definizione ai criteri legittimanti la pretesa ingiuntiva del R.D. 639/1910, né si rinviene nella documentazione prodotta (ordinanza n. 90 del Comune di ) una norma che consenta di CP_2 affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità di occupazione abusiva. Pertanto, in assenza di una fonte legale specifica che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, non sussistono i presupposti per ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui al R.D. citato.
A ciò va aggiunto che nemmeno l'opposta società ha fornito indicazioni certe e dettagliate circa i criteri di calcolo dell'indennità richiesta mediante atti normativi e regolamentari da parte del CP_2 tali da poter ritenere ammissibile lo strumento dell'ingiunzione fiscale.
Di qui, il potere del giudice adito di annullare l'ingiunzione di pagamento dell'indennità giacché inutilizzabile come strumento di attuazione, in sede di esecuzione forzata, della posizione creditoria vantata.
Manca, peraltro, una domanda subordinata e/o riconvenzionale da parte dell'opposta società volta all'accertamento giudiziale del credito e tanto osta alla relativa valutazione. Al riguardo si rileva, infatti, che il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della pretesa creditoria nei limiti della domanda e non anche la richiesta di un accertamento giudiziale della sussistenza della stessa, che avrebbe dovuto essere oggetto di precipua domanda da parte della convenuta. Una eventuale pronuncia in ordine all'accertamento del credito – in assenza di una specifica domanda – comporterebbe pur sempre una pronuncia al di fuori dei limiti oggettivi ella controversia esaminata, così come stabiliti dalle stesse parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti opposte (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula da parte del patrono della parte opponente vittoriosa, come in dispositivo, tenuto conto ai fini della determinazione del valore, dell'importo ingiunto, (scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), secondo i parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, stante la novità della questione trattata e l'attività in concreto esercitata.
3.1. Le stesse vanno poi distratte in favore del difensore dell'opponente, avv. Antonio Esposito, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, n n. 113-
2019-810 del 25.03.2019 e n. 114-2019-810 del 25.03.2019, notificate il 15/05/2019, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, annulla le ingiunzioni di pagamento;
2. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., ed il Controparte_1 [...] in persona del e legale rappresentante p.t., in solido fra loro, alla Controparte_2 CP_3 rifusione in favore del procuratore antistatario dell'opponente, avv. Antonio Esposito, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.540,00, (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 04.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, ST Ordinario in tirocinio mirato.