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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1670/2023, promossa da: nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo C.F._1
Caruso come da mandato in atti,
ATTORE
CONTRO
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Milano n. corrente in Milano alla Via San P.IVA_1
Prospero n.4, - società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n.130, in persona dell' Controparte_2 codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
[...]
Milano n. corrente in Milano alla Via Dante n. 4, con il P.IVA_2
Dott. , (C.F. ), munito dei Controparte_3 C.F._2 relativi poteri di rappresentanza e di firma in virtù di delibera assembleare del 19/10/2020 - rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca de Lima Souza come da mandato in atti
CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 26 marzo 2024 dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
1 La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
24.2.2023, adiva il Tribunale di Taranto per ivi Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva del cessionario CP_1 in ordine al credito azionato per difetto di indicazione in cessione
[...] dello specifico credito inerente il debitore ceduto;
2. Ancora in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attuale cessionario in difetto di prova della pregressa notifica Controparte_1 della cessione al debitore ceduto del credito in questione fra la Creditech
e la Banca IFIS e poi dalla IFIS alla;
3. nel merito CP_4 Controparte_1 della domanda del creditore accertare e dichiarare la violazione delle regole sulla scorta della legge sulla trasparenza bancaria e quindi dell'art.125 T.u.b. in ordine al T.a.e.g. effettivamente applicato al contratto di finanziamento del 15.09.2011 posto a base del decreto ingiuntivo impugnato con ogni conseguenza di legge e perl'effetto dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito per sorte ed interessi richiesti ovvero ridurne sensibilmente
l'ammontare nei limiti del giusto e del dovuto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4. condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatari”.
A fondamento della propria opposizione al decreto ingiuntivo n.
2212/2022Ing. -n. 7060/2022R.G., emesso dal Tribunale di Taranto in data 21.12.2022, nella persona del giudice del tribunale di Taranto dr.ssa Marzia MINGIONE, e notificatogli il 19.01.2023, l'attore
2 deduceva: “
1. In via preliminare si eccepisce la carenza e/o il difetto di legittimazione attiva del cessionario assumendo la Controparte_1 mancata produzione in giudizio del contratto di cessione a favore della intimante e di quelli precedenti;
l'insifficienza probatoria dell'estratto della Gazzetta Ufficiale a documentare il contratto di cessione;
“2. Si eccepisce ancora preliminarmente il mancato avviso della pregressa cessione del credito al debitore ceduto Parte_1
fra la Creditech e la banca IFIS spa e poi il mancato avviso del
[...] successivo passaggio del credito dalla alla ; CP_5 Controparte_1 ed ancora “3. … nel merito di quel finanziamento concluso con la
Compass spa del 15.09.2011”, che il TAEG effettivo applicato a quel finanziamento al consumo non corrispondesse a quello indicato in contratto nella misura del 11,84% ma consistesse piuttosto nella nella misura del 14,41%, che “…pur permanendo al di sotto della soglia del tetto d'usura per il periodo di concessione appare illegittimo e vi è quindi una conclamata violazione della legge sulla trasparenza dei tassi bancari e del T.u.b. … con ogni relativa conseguenza di legge ai sensi dell'art.125 bis comma 6 del T.u.b. e cioe' la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e la sostituzione con quanto previsto per legge”; “
5. Assoluta erroneità dei criteri di calcolo e dei calcoli per la determinazione della somma da restituire” deducendo che gli interessi moratori sarebbero stati calcolati con riferimento alle rate già scadute e rimaste insolute, già comprensive degli interessi corrispettivi, così che gli ulteriori interessi moratori risulterebbero in contrasto col divieto di anatocismo (calcolo di interessi su interessi),
a contrario, se invece si assumessero le rate scadute ed insolute non comprensive degli interessi corrispettivi, ma solo di quelli moratori,
l'intimante sarebbe incorsa in errore poiché le rate dovrebbero restituirsi per intero ossia comprensive della “quota capitale
3 predeterminata e la quota degli interessi corrispettivi” da calcolarsi al tasso legale e non a quello convenzionale.
Si costituiva in giudizio la (d'innanzi anche “ ”) Controparte_1 CP_6 contestando e disconoscendo l'avverso dedotto concludendo per il rigetto della opposizione interposta con vittoria delle spese.
Espletato senza esito positivo il tentativo obbligatorio di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dell'assunzione di ulteriori mezzi di prova, neppure richiesti, le parti erano state invitate alla precisazione delle conclusioni.
Solo con le note conclusive l'opponente ha sollevato l'eccezione di prescrizione del credito.
L'opposizione proposta non può essere accolta.
Con riferimento alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della mette conto rilevare la differenza che esiste tra la Controparte_1 prova del contratto di cessione, e la prova della comunicazione di quella cessione al debitore. Mentre la “notizia” della cessione del credito al debitore ceduto non è elemento essenziale del contratto di cessione, potendo darsi con ogni mezzo, finanche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo;
la prova dell'esistenza del contratto di cessione del rapporto facente riferimento al debitore opponente, assunto che il contratto non è sottoposto a forme solenni, può desumersi invero da una inequivoca indicazione, e corrispondenza, dei requisiti nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma è altrettanto vero che nel caso di specie v'è pure stata, da parte della la ulteriore produzione di un “Estratto Elenco Debitori Controparte_1
a firma del Notaio n. Repertorio 50.511 numero di Controparte_7
Raccolta 25.130 relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte
Seconda n. 4 del 10/01/2019” riportante la cessione dei crediti in favore della , al cui interno (alla pagina 24) risulta proprio il CP_1 credito riferito al Sig. . Quel documento, che non è Parte_1
4 stato specificatamente contestato e contrastato dall'opponente, consente a questo Magistrato di ritenere - in ciò confortato dagli altri argomenti di prova contenuti in tutta l'altra produzione della Società, ea sunt gli estratti conto di Compass e Creditech, ovvero il contratto di cessione tra Creditech e Banca IS S.p.a etc-, raggiunta la prova della titolarità del credito controverso in capo alla Controparte_1
Per quel che concerne le contestazioni sollevate dall'opponente ai tassi applicati ed ai criteri di calcolo, mette conto rilevare che il contratto di finanziamento, prodotto dalla opposta Società, non è stato assolutamente contestato dal finanche nella parte Pt_1 relativa ai “Costi del credito” (comprensivo delle singole voci calcolate alla fine della determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale -
TAEG) né è stato contestato il “Prospetto delle condizioni finanziarie”
e parimenti il “Piano di ammortamento” allegato.
Orbene mette conto evidenziare che nel caso in cui si censuri l'illegittimo addebito di interessi, come ha precisato il Trib. Roma, sez.
XVII nella sentenza 20.02.2019 n. 3869, occorre che l'opponente indichi il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso,
l'esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, e non per succinto “schema”, delle somme che si assumono illegittimamente percepite nonché il periodo di riferimento, non essendo ammissibile una allegazione generica, vieppiù laddove, come nel caso di specie,
l'opponente auspichi trovare conferma del proprio assunto in una
Consulenza d'Ufficio che risulta inammissibile poiché assolutamente esplorativa, e non meramente deducente, considerato che non trattandosi di un mezzo di prova che è nella disponibilità delle parti con finalità elusive di precisi oneri probatori.
Da ultimo, per quel che concerne l'eccezione di prescrizione del credito, mette conto rilevare che la stessa, quale eccezione di merito non rilevabile d'Ufficio, avrebbe dovuto sollevarsi con l'atto di
5 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo -per il valore di “prima difesa” attesa la posizione di convenuto “sostanziale” che l'opponente assume nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, (cfr. il principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13361 del
18.5.2021), od al più tardi entro il termine per la definizione del thema decidendum, ma tanto non è stato, cosicchè se il rilievo della prescrizione è precluso al Magistrato non lo è, invece, il rilievo della decadenza dal diritto di sollevare quella eccezione.
Per tutte le suddette ragioni la opposizione non può essere accolta.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e considerato da un lato il valore della causa ed il fatto che non è stato necessario far luogo alla assunzione di mezzi istruttori, le stesse possono complessivamente liquidarsi nell'importo di € 1.450,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa eccezione,
[...] Controparte_1 istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo
2212/2022Ing. -n. 7060/2022R.G., emesso dal Tribunale di Taranto in data 21.12.2022, nella persona del giudice del tribunale di Taranto dr.ssa Marzia MINGIONE, e notificato il 19.01.2023;
2)Condanna a rifondere a in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.450,00 per
6 compensi oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 18 febbraio 2025 all'esito della Camera di
Consiglio
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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