Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/02/2026, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14509/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14509 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Centro di Selezione della Marina Militare -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data -OMISSIS- e con il quale è stata formalizzata l'esclusione dello stesso dal «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del corpo di stato maggiore e del corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici), e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina Militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP», recante la seguente motivazione «I valori attribuiti alla valutazione delle prove testologiche, comparati ai valori riportati all'intervista individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale pari a 27/70mi, inferiore a quello minimo di 31/70mi richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è stato determinato, in particolare, dai bassi valori riportati nelle seguenti caratteristiche attitudinali: Analisi, Struttura, Autoefficacia»;
- della griglia di ponderazione delle attitudini e dei potenziali – valutazione testologica, redatta sul conto del ricorrente in sede concorsuale e dallo stesso conosciuta in data -OMISSIS-OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio pari a 27/70, conosciuta in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- del verbale stilato in esito all'intervista attitudinale del ricorrente, conosciuto in data -OMISSIS-OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui assegna al ricorrente il punteggio di 29/70, conosciuto in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- della griglia di ponderazione del punteggio di livello attitudinale nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo pari a 27/70, conosciuta in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
-delle valutazioni attribuite al ricorrente nella griglia di ponderazione del giudizio alle seguenti aree: analisi, struttura ed autoefficacia;
- di tutti i verbali di valutazione psicoattitudinale stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne hanno rilevato l'inidoneità, conosciuti in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del corpo di stato maggiore e del corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici), e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina Militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP», nella parte in cui, all'art. 11, prevede che il giudizio riportato dalla Commissione nell'accertamento attitudinale è definitivo e comporta l'esclusione dal prosieguo dell'iter selettivo;
- della graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale n. 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto (art. 1, comma 1, lett. e) del bando di concorso, non ancora adottata né formata, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivi degli interessi di parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/3/2023:
per l’annullamento
- della graduatoria di merito del « Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale n. 40 (quaranta) posti per il 3 Corpo delle Capitanerie di Porto- (art. 1, comma 1, lett. e) del bando di concorso)» ed eventuali successive rettifiche della stessa, pubblicata il 25 gennaio 2023 sul sito www.concorsi.difesa.it., nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale, nella parte in cui non presenta il nominativo del ricorrente;
NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI con il ricorso introduttivo e già sopra indicati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro di Selezione della Marina Militare -OMISSIS-;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 21.11.2022 e depositato il 29.11.2022 il ricorrente in epigrafe - quale partecipante ad uno dei «Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di undici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) della Marina militare al 21° corso AUPC e per l'ammissione di complessivi centosettantuno allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 24°, 25 e 26° corso AUFP » e, precisamente, alla selezione per i 40 posti banditi per il Corpo delle Capitanerie di Porto - dopo aver brillantemente superato i primi step selettivi, è stato sottoposto agli accertamenti attitudinali previsti dall’art. 11 della lex specialis e consistenti nella sottoposizione al candidato di diversi test psico-attitudinali e questionari informativi sulla propria persona da parte di un Ufficiale Psicologo, nonché nello svolgimento di un’intervista attitudinale da parte di un Ufficiale “colloquiatore”;
- in linea con quanto espressamente previsto dal quadro normativo di riferimento e dai documenti concorsuali, la valutazione attitudinale di cui trattasi avrebbe dovuto accertare l’idoneità attitudinale al ruolo di allievo Ufficiale in ferma prefissata (A.U.F.P.);
- in particolare, secondo quanto già accennato, la Commissione competente avrebbe dovuto assegnare un punteggio finale “complessivo” di idoneità/inidoneità strettamente correlato (e discendente) dai punteggi “parziali” attribuiti nelle aree e sottoaree di valutazione, conseguiti nei test e nel colloquio;
- avendo conseguito un punteggio insufficiente il candidato veniva inizialmente escluso dal concorso e, pertanto, promuoveva la presente causa dinnanzi a questo TAR che, in sede cautelare, respingeva la domanda cautelare proposta ai fini della riammissione urgente (ordinanza della Sez. I-bis del -OMISSIS-);
- tuttavia la suddetta pronuncia cautelare è stata riformata in sede di appello con l’ordinanza della Sezione II del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- che ha testualmente statuito quanto segue:
“il ricorso di primo grado è procedibile, in quanto il signor-OMISSIS- ha proposto in primo grado tempestivi motivi aggiunti – notificati in data 3 marzo 2022 all’amministrazione e depositati in data 8 marzo 2023 – avverso la graduatoria di merito approvata in data 23 gennaio 2023 (e dunque successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza impugnata del 19 dicembre 2022);
- i motivi aggiunti sono stati inviati in data 6 marzo 2023 per la notificazione ai due vincitori collocatisi nelle due ultime posizioni utili della graduatoria di merito;
- pur non essendovi prova in atti del perfezionamento della suddetta notificazione, in questa sede cautelare il contraddittorio va considerato integro, atteso che su 40 posti messi a concorso per il gruppo d’interesse del signor-OMISSIS- ne sono stati coperti soltanto 23;
osservato che:
- ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare prima facie assistito da fumus boni iuris, giacché la doglianza dell’interessato non sembra vertere sulla contestazione del corretto esercizio della discrezionalità tecnica della commissione valutatrice, bensì su un’erronea applicazione delle tabelle dell’amministrazione di ragguaglio tra i giudizi sintetici e i voti numerici, costituenti lex specialis e comunque un autovincolo per il Ministero della difesa;
- in particolare, sia nella scheda di “sintesi delle risultanze testologiche”, sia nel “verbale di intervista attitudinale” i valutatori hanno attribuito al signor-OMISSIS- voti numerici inferiori rispetto a quelli effettivamente corrispondenti alle valutazioni espresse, con consequenziali deteriori valutazioni complessive finali, che sono risultate per tal via inferiori alla soglia minima di 31 punti e rispettivamente pari a 27 e 29 punti;
- all’esito della sommaria delibazione cautelare infatti sembra che la commissione avrebbe dovuto attribuire al signor-OMISSIS- per i test almeno un punteggio parziale di 33/70 (ovverosia 27/70 assegnato in concreto, aumentato di ulteriori 6 punti, di cui 2 per l’analisi, 1 per la struttura e 3 per l’autoefficacia) e per l’intervista attitudinale almeno un punteggio parziale di 32/70 (ovverosia 29/70 assegnato in concreto, aumentato di ulteriori 3 punti, di cui 1 per l’analisi, 1 per la struttura e 1 per l’autoefficacia);
evidenziato che il periculum in mora è con ogni evidenza sussistente in ragione del prossimo inizio delle procedure di formazione militare;
ritenuto pertanto di dover sospendere l’esecutività del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato all’interessato in data -OMISSIS- e con cui è stata formalizzata la sua esclusione dal concorso e conseguentemente di dover disporre l’inserimento con riserva del signor-OMISSIS- nella graduatoria finale di merito con il punteggio complessivo da ricalcolare sulla base di quanto su esposto, previo accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso;
considerato che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio della fase cautelare;
P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, accoglie l’appello (ricorso numero -OMISSIS-) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, con le conseguenze indicate in motivazione; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio della fase cautelare….”;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con atto per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato in data 8.3.2023, ha impugnato la sopravvenuta graduatoria di merito nella parte in cui non ha inserito il nominativo del ricorrente (dell’avvenuta impugnazione della graduatoria si è dato atto, come visto, anche nella ordinanza di secondo grado sopra ricordata);
- il Ministero della Difesa, nelle more, ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare e ha convocato il candidato per il completamento della prove concorsuali che sono state dal medesimo positivamente superate, così determinando l’ammissione del ricorrente al corso che è stato poi proficuamente frequentato dal candidato che ha superato tutte le prove intermedie e gli esami di fine corso (v. produzione documentale del ricorrente del 3.11.2025)
Visto il decreto ministeriale n. -OMISSIS- con il quale il ricorrente, insieme ai suoi pari-corso, è stato nominato Sottotenente -OMISSIS-del ruolo normale delle Capitanerie di Porto, collocandosi nella posizione n. 4 del ruolo stesso, con anzianità assoluta e decorrenza amministrativa dal -OMISSIS- (doc. 8 dep. 3.11.25 ric.)
Considerato che la suddetta nomina appare effettuata “pleno iure” senza indicazione di riserve o condizioni e in modo analogo si presente il presupposto decreto ministeriale del 9 maggio 2023 (citato nelle premesse del provvedimento di nomina) con il quale è stato disposto l’inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito;
Considerato, altresì, che il ricorrente ha completato la ferma prefissata della durata di 30 mesi e, al pari dei suoi colleghi del 26^ Corso AUFP, è stato avviato in congedo dal primo novembre 2025, passando nella posizione del “complemento in forza” al Comando Interregionale Marittimo Sud – -OMISSIS- (cfr. doc. 9, dep. 3.11.2025);
Considerato, per tutto quanto precede, che:
- la nomina e l’inserimento incondizionato nella graduatoria di riferimento consentono di ritenere raggiunto il bene della vita a cui il ricorrente aspirava e cessata la materoa del contendere dedotta in controversia;
- in ogni caso il superamento con pieno merito del corso AUFP insieme al completamento senza mende e con valutazione ampiamente favorevole del periodo di ferma prefissata della durata di 30 mesi, consentono di considerare del tutto superati, in termini favorevoli al ricorrente, i dubbi sulla sua idoneità attitudinale, avanzati dai competenti organi in sede concorsuale; il superamento del 26^ Corso AUPF e l’assunzione dei compiti e delle funzioni proprie del grado e del ruolo di appartenenza, per un periodo di osservazione senz’altro significativo (30 mesi), costituiscono sopravvenienze che dimostrano in modo convincente la piena idoneità militare raggiunta dal sig. -OMISSIS-;
Considerato, per quanto precede, che trova applicazione nella specie l’art. 34, comma 5, c.p.a. a mente del “5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.”;
Ritenuto che, quanto alle spese processuali, si possa procedere all’integrale compensazione delle stesse tra le parti in ragione del presente esito e dell’atteggiamento di piena collaborazione dimostrato dal Ministero della Difesa rispetto alle istanze del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AC AT, Presidente FF
IO AL, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AL | AC AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.