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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA ER UL Presidente
Dott. CE D'EL Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2111/2024 promossa in grado d'appello
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
in qualità di procuratori speciali di Parte_3
, giusta procura speciale (LPA) rilasciata il 7.6.2023 dall'Ufficio del
[...]
Pubblico Tutore di Birmingham (Regno Unito) ed iscritta in pari data nel Registro del
Mental Capacity Act 2005, difesi e rappresentati dall'Avvocato Prof. Rocco Suma, , presso il cui domicilio digitale sono elettivamente Email_1
domiciliati appellanti
pagina 1 di 19 contro
(C.F. ), QUALE PROCURATORE Controparte_1 P.IVA_1
DELLA rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiorito Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Antonio Tantardini 15
appellata e
(C.F. in qualità di Controparte_3 C.F._3
procuratore speciale di (C.F. Parte_4
), rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Effigiati, ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Modena, via Giardini n.25, giusta procura speciale alle liti in atti appellato
e
(C.F. Parte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. GI IG ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Padova, via N.
Tommaseo, 76/d, giusta procura speciale alle liti in atti, nonché in virtù di procura conferita da , in qualità di procuratore della Parte_5
madre di , giusta procura generale del 20.04.2023 Parte_3 Parte_3
Notaio Rep. N. 22291 – Raccolta n. 12708 Persona_1
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 19 Per e Parte_1 Parte_2
[...]
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'On. Corte
d'Appello di Milano: in via istruttoria, disporre l'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. della signora , che risulterebbe Parte_3 Parte_3
pienamente capace di intendere e volere, come più volte affermato a verbale ed in atti da controparte, acchè possa chiarire – rispondendo ai seguenti capitoli – se è a conoscenza delle seguenti circostanze: CAPITOLO 1: Vero che ha rinunciato a favore di suo fratello al credito di circa € 600.000,00 nei confronti di azionato in Pt_4 Pt_4
riconvenzionale? CAPITOLO 2 Vero che ha rinunciato a favore di al conguaglio Pt_4
di circa € 80 mila stimato dal CTU per l'assegnatario del Lotto comprensivo dei beni in
Milano Via Bigli e in Venezia c.d CAPITOLO 3 Vero che a favore di ha Per_2 Pt_4
voluto onerarsi dell'intero pagamento del mutuo ipotecario concesso a gravante CP_1
sull'appartamento di Via Bigli in Milano, a lei assegnato, ammontante all'epoca a circa
600mila? CAPITOLO 4 Vero che voleva lasciare a suo fratello il bene più Pt_4
prestigioso e di maggior valore del compendio ereditario, rappresentato dal Chiostro della madonna dell'Orto a Venezia, peraltro immobile a cui Lei era legata affettivamente per aver ivi soggiornato durante la collaborazione con la Biennale? CAPITOLO 5 Vero che ha rinunciato ai beni mobili insistenti nell'appartamento di Venezia, dove Lei a soggiornato per anni quando era allestitrice della Biennale e dove vi sono statue che (da sole) hanno valori superiori ai €. 500.000? Disporre, altresì, l'interrogatorio formale del signor sulle seguenti circostanze: a) Vero che Lei Parte_4
non è a conoscenza della transazione sottoscritta fra sè medesimo e la signora
, con la quale ha tratto degli ingiusti Parte_3
vantaggi? b) Vero che i beni assegnati con detta transazione a sé medesimo sono di gran lunga patrimonialmente più vantaggiosi, anche tenendo conto delle somme a conguaglio dovute a Sua sorella, nonché del mutuo – a suo tempo contratto – ricadente sulla pagina 3 di 19 medesima? c) Vero che gli accordi verbali che avevate assunto personalmente fra Voi fratelli non sono quelli trasfusi nella transazione sottoscritta nel giudizio di primo grado, in particolare per quanto riguarda l'immobile di Venezia, con tutte le suppellettili?
Sempre in via istruttoria, si offre in allegato la copia della apostilla redatta sulle LPA rilasciate a suo tempo in favore dei rappresentati, al solo fine di concludere l'iter amministrativo delle stesse, anche ribadendo la non necessarietà della stessa. Nel merito:
Rigettate tutte le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni, non per mero tuziorismo, ma sostanzialmente e si chiede a Codesta Ecc,ma Corte di: - riformare la sentenza appellata sul capo che ha ritenuto ammissibile la revoca del mandato alle liti all'Avv.
IL NC, quale difensore della SI.ra di , e, Parte_3 Parte_3
per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza appellata, per essere il frutto di un giudizio reso in violazione del principio al diritto di difesa e, comunque, privo di qualsiasi presupposto giuridico. In ogni caso: - riformare la sentenza appellata sul capo che ha ritenuto ammissibile pronunciare una sentenza dichiarativa-costitutiva (in termini distributivi) di scioglimento della comunione ereditaria e divisione pur in presenza di contrasto fra le attestazioni relative alla conformità catastale del CTU e quelle successive prodotte dalle parti all'esito della CTU, negando che il Tribunale abbia poteri di verifica sostanziale sul contenuto di detta documentazione, e/o sul capo che ha ritenuto possibile pronunciare una sentenza dichiarativa-costitutiva (in termini distributivi) di scioglimento della comunione ereditaria e divisione pur in presenza sugli immobili da dividere di opere abusive accertate dal CTU nel corso del processo, e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria delegando il CTU già nominato Arch. alle Per_3
verifiche del caso. Per l'effetto, porre nel nulla la transazione esibita e riportata fra
, come rappresentato e Parte_4 [...]
come rappresentata, per carenza di rappresentanza Parte_3
processuale; - riformare la sentenza appellata sul capo della sentenza che ha posto le spese legali del creditore ipotecario intervenuto a carico della Controparte_1
pagina 4 di 19 SInora e, per l'effetto, dichiarare compensate le Parte_3
spese in oggetto fra tutte le Parti posto che la chiamata discende dall'obbligo di Legge e non già da una scelta processuale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze da porre a carico della parte appellata, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.
Per in proprio e per il Parte_3
tramite del procuratore generale in Italia, Parte_5
in via preliminare
▪ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia nel territorio della Repubblica Italiana della LPA rilasciata il 10.02.2023 e registrata il 07.06.2023 presso l'Office of the Public
Guardian di Birmingham a favore del sig. e del sig. Parte_1 [...]
Parte_2
▪ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o di rappresentanza del sig.
[...]
quale procuratore speciale della sig.ra Parte_1 Parte_3
in forza della LPA rilasciata il 10.02.2023 e registrata il 07.06.2023 presso
[...]
l'Office of the Public Guardian di Birmingham e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del mandato conferito dallo stesso all'Avv. IL NC in data 26.06.2024 ed all'Avv. Rocco Suma in data 08.01.2025, anche in considerazione dell'ulteriore revoca del mandato operata dalla sig.ra ; Parte_3
▪ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o di rappresentanza del sig.
quale procuratore speciale della sig.ra Parte_2 [...]
in forza della LPA rilasciata il 10.02.2023 e registrata il Parte_3
07.06.2023 presso l'Office of the Public Guardian di Birmingham, anche per difetto di mandato, che non risulta depositato in atti, e per l'effetto accertare e dichiarare la carenza assoluta di mandato e, ad ogni modo, la nullità e/o inefficacia del mandato pagina 5 di 19 conferito all'Avv. Rocco Suma, anche in considerazione dell'ulteriore revoca del mandato operata dalla sig.ra ; Parte_3
▪ accertare e dichiarare la legittimazione della sig.ra Parte_3
in proprio e/o mediante il proprio procuratore generale in Italia, sig.
[...] [...]
(giusta procura generale del 20.04.2023 Notaio Parte_5 Persona_1
Rep. N. 22291 – Raccolta n. 12708) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la regolare costituzione in giudizio della appellante a mezzo dell'avv. GI IG, quale solo procuratore munito di ius postulandi e dunque unico soggetto titolato a rappresentare la stessa nel presente giudizio;
nel merito ▪ vista l'intervenuta dichiarazione di rinunzia agli atti del presente giudizio di appello ex art. 306 c.p.c. (atto del 22.10.2024), dichiararsi estinto il processo;
▪ ordinarsi la cancellazione della trascritta domanda giudiziale da parte del sig. Parte_1
(rif. Registro generale n. 56928 Registro particolare n. 42670 del 06/08/2024
[...]
SS.pp.ii Milano1) con spese ad esclusivo carico del medesimo;
in via istruttoria ▪ rilevata la tardività ed irritualità della produzione documentale operata dall'Avv.
NC allegata all'istanza di anticipazione udienza datata 22.10.2024, per l'effetto, espungere i documenti allegati;
▪ rilevata la mancata produzione a PCT del documento denominato a verbale “perizia tecnica di parte del grafologo dott. Persona_4
preannunciata a verbale dell'udienza del 21.01.2025 e rilevata la mancanza di autorizzazione al deposito di tale documento, espungersi la copia cartacea prodotta in tale udienza del 21.01.2025; in punto di spese ▪ nulla a provvedere in punto di spese tra le parti originarie del processo in quanto la rinunzia è intervenuta tempestivamente prima della costituzione delle altre parti;
▪ condannarsi il sig. in proprio alla refusione delle spese Parte_1
di giudizio in favore della sig.ra , per l'aggravio Parte_3
di attività con particolare riferimento alle attività compiute successivamente alla costituzione dello scrivente difensore (22.10.2024); ▪ condannarsi il sig. Pt_1
pagina 6 di 19 in proprio a manlevare la sig.ra dalle Parte_1 Parte_3
eventuali spese processuali che dovessero essere liquidate in confronto delle altre parti del presente giudizio, ponendole ad esclusivo carico del sig. Pt_1
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: 1 disporre l'estromissione dal presente giudizio di 2 decidere secondo CP_2
giustizia le domande formulate dall'appellante con i tre motivi di appello nonché
l'istanza di rinunzia alla impugnazione formulata dalla signora Parte_3
con l'avv. GI IG;
3 respingere il quarto motivo di appello;
[...]
4 correggere l'errore materiale in cui è incorso il Tribunale di Milano nel dispositivo della sentenza impugnata, dando atto che l'ipoteca di Euro 2.400.000,00= iscritta il
4/6/2015 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori Parte_4
e è indentificata dai nn 29576/4735 e non dai Parte_3
numeri 29756/4735; 5 accertare e dichiarare che in caso di assegnazione ad uno dei condividenti della quota indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano Via Bigli 11, foglio 389, particella 163 subalterno 9 l'ipoteca di Euro 2.400.000,00= iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
IA S.p.a e contro i signori e Parte_6 [...]
permanga sull'intera piena proprietà dell'immobile a garanzia Parte_3
dell'intero residuo credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data 28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo) vantato da;
6 accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi in cui Controparte_1
non venisse accolta la domanda di cui al punto 5, ferma ogni riserva di gravame, che in pagina 7 di 19 caso di assegnazione ad uno dei condividenti della quota del 50% della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Via Bigli 11 foglio 389, particella 163 subalterno 9
l'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
IA S.p.a e contro i signori e Parte_6 [...]
venga trasferita sulla proprietà degli immobili che verranno Parte_3
assegnati ad uno dei condividenti in luogo della quota del bene sito in Milano Via Bigli
11 e ciò a garanzia dell'intero credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del
28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro
410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal
[... 12/12/2024 al saldo), credito vantato da nei confronti de Controparte_1
, ferma ed impregiudicata la restante garanzia ipotecaria sulla quota indivisa di CP_4
un mezzo della piena proprietà dell'immobile di Milano, Via Bigli 11; 7 nell'ipotesi in cui ad uno dei partecipanti della comunione dell'unità immobiliare sita in Via Bigli n. 11 foglio 389, particella 163 subalterno 9 venissero assegnate somme di denaro dovute per conguaglio, accertare e dichiarare che ha diritto di far valere le Controparte_1
proprie ragioni derivanti dall'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn
29576/4735 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori Parte_6
e su tali somme dovute a titolo di
[...] Parte_3
conguaglio per qualsiasi titolo o ragione con la prelazione determinata dalla iscrizione ipotecaria e cioè per il soddisfacimento dell'intero credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del 28/5/2021, oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo); 8 nell'ipotesi in cui ad uno dei partecipanti della comunione dell'unità immobiliare sita in Via Bigli n. 11-. foglio 389, parti cella 163 subalterno 9 venisse assegnata una somma di denaro in luogo dei beni in natura, pagina 8 di 19 accertare e dichiarare che ha diritto di far valere le proprie ragioni Controparte_1
deri vante dall'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori Parte_6
e su tali somme con la prelazione
[...] Parte_3
determinata dalla iscrizione ipotecaria e ciò per il soddisfacimento dell'intero credito di
Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del 28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo); 9 accertare e dichiarare, nell'ipotesi di vendita all'asta del bene ipotecato, che Controparte_1
ha diritto di far valere le proprie ragioni derivanti dall'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Milano 1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori e Parte_6 Parte_3
sulla somma che sarà ricavata dalla vendita con la prelazione determinata dalla iscrizione ipotecaria e ciò per il soddisfacimento del credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del 28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo). Con vittoria di spese, oltre iva e cpa e rimborso spese gene rali del doppio grado di giudizio.
Per Parte_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO: - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal SI. in Parte_1
qualità di procuratore della SI.ra , nata a [...] Parte_3
pagina 9 di 19 il 10.1.1942, residente in [...], rappresentata dal giusta procura LPA rilasciata il
7.6.2023 dall'Ufficio del Pubblico Tutore di Birmingham ed iscritta in pari data nel
Registro del Mental Capacity Act nonché del SI. Parte_2
in qualità di procuratore speciale della sig.ra , Parte_3
giusta procure speciali rilasciate il 7.6.2023 dall'ufficio del pubblico tutore di
Birmingham e iscritte in pari data nel registro del Mental Capacity Act del 2005, confermando la sentenza n. 5643 del 2024 repertoriata al n. 4828 del 2024 del Tribunale di Milano ed emessa nella causa n. 12005/2021 R.G., oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice contro il sig. , per i motivi esposti in narrativa. In Parte_4
ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa., anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede che l'On.le Corte d'Appello ordini all'appellante il deposito del decreto di rigetto dell'Amministrazione di Sostegno richiesta presso il
Tribunale di Bologna nei confronti della SI.ra . Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la sorella, Parte_4 Parte_3 [...]
, chiedendo di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni Parte_3
immobili e mobili in atti meglio specificati.
La convenuta si costituiva in giudizio con l'avv. AL de TE, chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 10 di 19 Il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
quale procuratrice della creditrice ipotecaria, Controparte_5 Controparte_2
che si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare, nel caso di
[...]
divisione dei beni ereditari, che venisse riconosciuto alla medesima il diritto di mantenere l'ipoteca sull'intero immobile di Via Bigli 11 a garanzia delle proprie ragioni creditorie.
Il 4 maggio 2023 si costituiva quale difensore aggiunto della convenuta l'avv. IL
NC, giusta procura alle liti alla stessa rilasciata dai figli dell'attrice,
[...]
e nella loro qualità di Parte_2 Parte_1
procuratori generali di , giusto atto del Parte_3
19/02/2022 del Notaio Rep. n.16934 Racc. n.9128. Persona_5
L'8 maggio 2023 si costituivano quali nuovi difensori della convenuta gli avv.ti
GI IG e CE IN, giusta procura alle liti, loro conferita dalla parte il 5 maggio 2023.
Con la comparsa di costituzione producevano inoltre l'atto pubblico rogato dal notaio di Codroipo il 4 maggio 2023 alle ore 17.00 con il quale Persona_1 [...]
aveva dichiarato di revocare la procura generale da lei Parte_3
conferita ai figli Pt_2 Parte_1
Il 9 maggio 2023 i nuovi difensori della convenuta producevano, tra gli altri documenti, la revoca espressa, datata 27 aprile 2023, del mandato defensionale sottoscritto dalla parte e notificata via PEC al precedente difensore, Avv. AL de TE, nonché quella interposta dall'Avv. GI IG nei confronti del difensore aggiunto,
IL NC, in virtù del potere espressamente conferitogli dalla parte con la procura alle liti.
pagina 11 di 19 Il 23 maggio 2023 spiegava intervento volontario ex art. 105 c.p.c. Parte_2
tramite il proprio difensore avv. IL NC, chiedendo di
[...]
dichiarare esclusi dalla comunione ereditaria i seguenti beni: testa in pietra d'onice, del valore di € 12.000,00; testa in pietra, del valore di € 10.000,00, entrambi della scultrice e di accertare la proprietà di detti beni in capo allo stesso interveniente. CP_6
Espletata CTU volta all'accertamento del valore dei beni e alla predisposizione del progetto divisionale, all'udienza di precisazione delle conclusioni venivano depositate conclusioni congiunte da parte di e Parte_4 Parte_3
difesa dall'avvocato GI IG;
venivano altresì precisate le
[...]
conclusioni da parte di nella qualità di procuratore di Controparte_1 CP_2
e dall'Avv. IL NC in qualità di procuratore della convenuta
[...] [...]
, tale nominata dai figli Parte_3 Parte_2
e nonché in qualità di difensore dell'intervenuto,
[...] Parte_1
Parte_2
Con sentenza n. 5643/2024 il Giudice di prime cure preliminarmente affermava che la rappresentanza processuale della convenuta andava riconosciuta in favore degli avv.ti
GI IG e CE IN, quali procuratori sostituiti a quelli precedenti, ovvero AL de TE (già revocato il 27 aprile 2023) e IL NC.
Ciò premesso, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria nei termini di cui alle conclusioni congiunte rassegnate dalla difesa di Parte_3
e di e accertava l'estensione dell'iscrizione
[...] Parte_4
ipotecaria del 4 giugno 2015 (Reg. Gen. 29756; Reg. Part. 4735) sull'immobile sito in
Milano via Bigli 11 all'intero diritto di proprietà in capo a Parte_3
;
[...]
pagina 12 di 19 dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di rivendica proposta dall'interventore avendo la parte interveniente Parte_2
rinunciato alla domanda di rivendicazione sulla scorta, a sua volta, della rinuncia delle parti condividenti a far valere la caduta in comunione delle sculture, testa in pietra d'onice e testa in pietra;
compensava integralmente le spese di lite fra e Parte_4 [...]
e tra , Parte_3 Parte_4 [...]
, da un lato, e dall'altro; Parte_3 Parte_2
condannava e alla Parte_4 Parte_3
rifusione delle spese di lite sostenute da nella sua qualità di Controparte_1
procuratore di Controparte_2
Avverso tale sentenza, interponeva appello in qualità di Parte_1
procuratore speciale di , a mezzo del difensore Parte_3
IL NC, nei confronti di e Parte_4 Controparte_5
chiedendo la riforma della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria.
In data 22 ottobre 2024 l'avv. GI IG si costituiva quale nuovo difensore di e contestualmente dichiarava di rinunciare Parte_3
agli atti del giudizio d'appello, ex art. 306 c.p.c.
In data 30.10.2024, in qualità di procuratore Parte_2
speciale di , depositava memoria di costituzione Parte_3
con nuovo difensore rilasciando mandato all'avvocato Rocco Suma, con il quale si riportava ai motivi d'appello, già formulati dall'avv. IL NC.
pagina 13 di 19 L'avv. Rocco Suma si costituiva altresì in giudizio con comparsa depositata in data
17.01.2025 anche quale nuovo difensore di instando Parte_1
per la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituivano altresì in giudizio , in qualità di procuratore Controparte_3
speciale di e rassegnando le Parte_4 Controparte_5
conclusioni in atti specificati.
All'udienza di prima comparizione l'avv. IL NC dichiarava di rinunciare al mandato conferitole da Parte_1
Il consigliere designato rimetteva la causa al collegio per la decisione all'udienza del
10.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Milano nella loro dichiarata qualità di procuratori speciali della madre, , in virtù della Parte_3
procura speciale, denominata LPA, rilasciate loro dalla madre il 7.6.2023 presso l'Ufficio del Pubblico Tutore di Birmingham (Regno Unito) ed iscritte in pari data nel
Registro del Mental Capacity Act 2005.
, rappresentata in giudizio dall'avv. GI Parte_3
IG, in virtù di procura alle liti a lui direttamente conferitagli dalla parte e, ad abundatiam, anche in virtù di procura conferitagli dal figlio, Parte_5
giusta procura generale del 20.04.2023, Notaio Rep. N.
[...] Persona_1
pagina 14 di 19 22291 – Raccolta n. 12708, ha eccepito che i figli ed hanno Pt_1 Parte_2
interposto appello senza l'autorizzazione della madre e ha ribadito la propria volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza in virtù di una procura, denomina "Lasting Power of Attorney"
(LPA), loro rilasciata il 10.02.2023 presso l'Ufficio del Pubblico Tutore di Birmingham
(procura prodotta in lingua originale quale doc. n. 1 fascicolo parte appellante e con traduzione asservata quale doc. n. 2).
In particolare, dal tenore dell'atto qui prodotto risulta che ha conferito Parte_3
ai figli, e il Parte_1 Parte_2
mandato di agire in sua vece al ricorrere delle seguenti condizioni:
- “finché siete ancora capaci di intendere e di volere, i vostri rappresentanti possono agire solo con il vostro consenso.
- In caso di successiva perdita della capacità di intendere e di volere, potranno continuare ad agire per vostro conto per tutte le decisioni previste dalla presente
LPA. Questa opzione è utile se siete in grado di prendere le vostre decisioni da soli ma c'è un altro motivo per cui volete che i vostri rappresentanti vi aiutino, ad esempio se siete in vacanza o se avete una condizione fisica che vi rende difficile recarvi in banca, parlare al telefono o firmare documenti”.
Orbene, detta procura è priva di efficacia nell'ordinamento italiano.
Invero, la procura in esame non può essere considerata quale procura generale, in quanto non ha manifestato il proprio consenso a conferire ai propri figli il Parte_3
mandato ad agire in sua vece. pagina 15 di 19 Anzi dalla documentazione in atti risulta che , con atto notarile in data Parte_3
4 maggio 2023, ha revocato le procure notarili generali conferite in Italia a ed Pt_1
e, successivamente, ha nominato suo procuratore generale Parte_2
in Italia il figlio (così doc. 1 prodotto con l'atto di costituzione di in Pt_5 Parte_3
proprio) manifestando così inequivocabilmente la volontà di conferire ad altro soggetto il mandato a curare i propri interessi.
In ogni caso, pur volendo attribuire all'atto in esame la natura di procura generale, la stessa non è idonea a conferire il mandato alle liti, in quanto la sottoscrizione apposta da in calce alla LPA non è stata autenticata da un pubblico ufficiale, né è Parte_3
stata legalizzata, pur essendo stata rilasciata all'estero, ma è stata sottoscritta soltanto alla presenza di un testimone (v. pag. 39 LPA)1.
Ove invece la procura in esame sia considerata quale atto di volontaria giurisdizione, in quanto diretto a costituire una misura di protezione di un soggetto maggiore di età, che si trova in situazione di fragilità, deve rilevarsi che il "Lasting Power of Attorney" sarebbe in ogni caso inefficace nell'ordinamento italiano.
Infatti, come ha correttamente osservato la difesa di , l'art. 43 della Parte_3
Legge 218/95 stabilisce che “i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace”. Poiché è cittadina Parte_3
italiana, prevale nel caso in esame la legge italiana, la quale attribuisce unicamente all'autorità giudiziaria il potere di nominare, all'esito di un apposito procedimento, a seconda dei casi, un amministratore di sostegno oppure un curatore o un tutore della persona che sia priva, in tutto o in parte, della sua autonomia. 1 Sui principi che regolano la legalizzazione di scritture private rilasciate all'estero cfr. Cass. sentenza n. 17713/2019 pagina 16 di 19 In ogni caso, ove la LPA fosse considerata alla stregua di un atto straniero di volontaria giurisdizione di tutela di un soggetto incapace, tale procura potrebbe essere esentata dalla procedura di riconoscimento soltanto laddove rispettasse le condizioni previste dall'art. 66 della Legge 218/95.
Nel caso in esame, invece, non ricorrono tali requisisti, in quanto l'art. 66 Legge 218/95 esenta dalla delibazione gli atti di volontaria giurisdizione straniera “pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge […] ovvero […] pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano”: la LPA, invece, non è un provvedimento emanato da un autorità statale, ma un atto di natura privatistica;
sicché la parte non potrebbe essere esentata dal procedimento di delibazione, previsto dall'art. 67 legge 218/95.
Pertanto, soltanto in seguito all'esito positivo di un eventuale giudizio di delibazione, la Contr parte appellante potrebbe porre a fondamento della rappresentanza processuale la , in virtù della quale ha agito nel presente giudizio.
Si osserva, infine, che – contrariamente a quanto assume la difesa di parte appellante - il caso di specie non è neppure regolamentato dalla Convenzione dell'Aja del 13 gennaio
2000 sulla protezione internazionale degli adulti fragili, in quanto l'Italia non ha tuttora provveduto alla ratifica della Convenzione.
In conclusione, considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da
[...]
e nell'interesse della madre, Parte_1 Parte_2
, ma in assenza dei prescritti poteri rappresentativi, l'impugnazione Parte_3
deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 17 di 19 È parimenti inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale, svolta da
[...]
perché la stessa dovrà essere proposta, in assenza di una valida Controparte_5
impugnazione, dinanzi al Giudice che ha pronunciato la sentenza (così art. 287 c.p.c.).
Il pagamento delle spese di lite segue la soccombenza di Parte_1
e in proprio nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
e , costituitasi in giudizio Controparte_5 Parte_4 Parte_3
al fine di contestare l'assenza di poteri rappresentativi in capo agli odierni impugnanti.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, desunto dal valore dichiarato ai fini del contributo unificato (euro 11.515.190,00) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_2
5643/2024, resa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 3 giugno 2024; condanna e in Parte_1 Parte_2
proprio alla rifusione delle spese processuali sostenute da , Parte_3 [...]
e , che liquida per ciascuno di loro in Controparte_5 Parte_4
pagina 18 di 19 euro 26.435,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est
CE D'EL
Il Presidente
IA ER UL
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA ER UL Presidente
Dott. CE D'EL Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2111/2024 promossa in grado d'appello
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
in qualità di procuratori speciali di Parte_3
, giusta procura speciale (LPA) rilasciata il 7.6.2023 dall'Ufficio del
[...]
Pubblico Tutore di Birmingham (Regno Unito) ed iscritta in pari data nel Registro del
Mental Capacity Act 2005, difesi e rappresentati dall'Avvocato Prof. Rocco Suma, , presso il cui domicilio digitale sono elettivamente Email_1
domiciliati appellanti
pagina 1 di 19 contro
(C.F. ), QUALE PROCURATORE Controparte_1 P.IVA_1
DELLA rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiorito Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Antonio Tantardini 15
appellata e
(C.F. in qualità di Controparte_3 C.F._3
procuratore speciale di (C.F. Parte_4
), rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Effigiati, ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Modena, via Giardini n.25, giusta procura speciale alle liti in atti appellato
e
(C.F. Parte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. GI IG ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Padova, via N.
Tommaseo, 76/d, giusta procura speciale alle liti in atti, nonché in virtù di procura conferita da , in qualità di procuratore della Parte_5
madre di , giusta procura generale del 20.04.2023 Parte_3 Parte_3
Notaio Rep. N. 22291 – Raccolta n. 12708 Persona_1
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 19 Per e Parte_1 Parte_2
[...]
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'On. Corte
d'Appello di Milano: in via istruttoria, disporre l'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. della signora , che risulterebbe Parte_3 Parte_3
pienamente capace di intendere e volere, come più volte affermato a verbale ed in atti da controparte, acchè possa chiarire – rispondendo ai seguenti capitoli – se è a conoscenza delle seguenti circostanze: CAPITOLO 1: Vero che ha rinunciato a favore di suo fratello al credito di circa € 600.000,00 nei confronti di azionato in Pt_4 Pt_4
riconvenzionale? CAPITOLO 2 Vero che ha rinunciato a favore di al conguaglio Pt_4
di circa € 80 mila stimato dal CTU per l'assegnatario del Lotto comprensivo dei beni in
Milano Via Bigli e in Venezia c.d CAPITOLO 3 Vero che a favore di ha Per_2 Pt_4
voluto onerarsi dell'intero pagamento del mutuo ipotecario concesso a gravante CP_1
sull'appartamento di Via Bigli in Milano, a lei assegnato, ammontante all'epoca a circa
600mila? CAPITOLO 4 Vero che voleva lasciare a suo fratello il bene più Pt_4
prestigioso e di maggior valore del compendio ereditario, rappresentato dal Chiostro della madonna dell'Orto a Venezia, peraltro immobile a cui Lei era legata affettivamente per aver ivi soggiornato durante la collaborazione con la Biennale? CAPITOLO 5 Vero che ha rinunciato ai beni mobili insistenti nell'appartamento di Venezia, dove Lei a soggiornato per anni quando era allestitrice della Biennale e dove vi sono statue che (da sole) hanno valori superiori ai €. 500.000? Disporre, altresì, l'interrogatorio formale del signor sulle seguenti circostanze: a) Vero che Lei Parte_4
non è a conoscenza della transazione sottoscritta fra sè medesimo e la signora
, con la quale ha tratto degli ingiusti Parte_3
vantaggi? b) Vero che i beni assegnati con detta transazione a sé medesimo sono di gran lunga patrimonialmente più vantaggiosi, anche tenendo conto delle somme a conguaglio dovute a Sua sorella, nonché del mutuo – a suo tempo contratto – ricadente sulla pagina 3 di 19 medesima? c) Vero che gli accordi verbali che avevate assunto personalmente fra Voi fratelli non sono quelli trasfusi nella transazione sottoscritta nel giudizio di primo grado, in particolare per quanto riguarda l'immobile di Venezia, con tutte le suppellettili?
Sempre in via istruttoria, si offre in allegato la copia della apostilla redatta sulle LPA rilasciate a suo tempo in favore dei rappresentati, al solo fine di concludere l'iter amministrativo delle stesse, anche ribadendo la non necessarietà della stessa. Nel merito:
Rigettate tutte le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni, non per mero tuziorismo, ma sostanzialmente e si chiede a Codesta Ecc,ma Corte di: - riformare la sentenza appellata sul capo che ha ritenuto ammissibile la revoca del mandato alle liti all'Avv.
IL NC, quale difensore della SI.ra di , e, Parte_3 Parte_3
per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza appellata, per essere il frutto di un giudizio reso in violazione del principio al diritto di difesa e, comunque, privo di qualsiasi presupposto giuridico. In ogni caso: - riformare la sentenza appellata sul capo che ha ritenuto ammissibile pronunciare una sentenza dichiarativa-costitutiva (in termini distributivi) di scioglimento della comunione ereditaria e divisione pur in presenza di contrasto fra le attestazioni relative alla conformità catastale del CTU e quelle successive prodotte dalle parti all'esito della CTU, negando che il Tribunale abbia poteri di verifica sostanziale sul contenuto di detta documentazione, e/o sul capo che ha ritenuto possibile pronunciare una sentenza dichiarativa-costitutiva (in termini distributivi) di scioglimento della comunione ereditaria e divisione pur in presenza sugli immobili da dividere di opere abusive accertate dal CTU nel corso del processo, e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria delegando il CTU già nominato Arch. alle Per_3
verifiche del caso. Per l'effetto, porre nel nulla la transazione esibita e riportata fra
, come rappresentato e Parte_4 [...]
come rappresentata, per carenza di rappresentanza Parte_3
processuale; - riformare la sentenza appellata sul capo della sentenza che ha posto le spese legali del creditore ipotecario intervenuto a carico della Controparte_1
pagina 4 di 19 SInora e, per l'effetto, dichiarare compensate le Parte_3
spese in oggetto fra tutte le Parti posto che la chiamata discende dall'obbligo di Legge e non già da una scelta processuale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze da porre a carico della parte appellata, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.
Per in proprio e per il Parte_3
tramite del procuratore generale in Italia, Parte_5
in via preliminare
▪ accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia nel territorio della Repubblica Italiana della LPA rilasciata il 10.02.2023 e registrata il 07.06.2023 presso l'Office of the Public
Guardian di Birmingham a favore del sig. e del sig. Parte_1 [...]
Parte_2
▪ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o di rappresentanza del sig.
[...]
quale procuratore speciale della sig.ra Parte_1 Parte_3
in forza della LPA rilasciata il 10.02.2023 e registrata il 07.06.2023 presso
[...]
l'Office of the Public Guardian di Birmingham e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del mandato conferito dallo stesso all'Avv. IL NC in data 26.06.2024 ed all'Avv. Rocco Suma in data 08.01.2025, anche in considerazione dell'ulteriore revoca del mandato operata dalla sig.ra ; Parte_3
▪ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o di rappresentanza del sig.
quale procuratore speciale della sig.ra Parte_2 [...]
in forza della LPA rilasciata il 10.02.2023 e registrata il Parte_3
07.06.2023 presso l'Office of the Public Guardian di Birmingham, anche per difetto di mandato, che non risulta depositato in atti, e per l'effetto accertare e dichiarare la carenza assoluta di mandato e, ad ogni modo, la nullità e/o inefficacia del mandato pagina 5 di 19 conferito all'Avv. Rocco Suma, anche in considerazione dell'ulteriore revoca del mandato operata dalla sig.ra ; Parte_3
▪ accertare e dichiarare la legittimazione della sig.ra Parte_3
in proprio e/o mediante il proprio procuratore generale in Italia, sig.
[...] [...]
(giusta procura generale del 20.04.2023 Notaio Parte_5 Persona_1
Rep. N. 22291 – Raccolta n. 12708) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la regolare costituzione in giudizio della appellante a mezzo dell'avv. GI IG, quale solo procuratore munito di ius postulandi e dunque unico soggetto titolato a rappresentare la stessa nel presente giudizio;
nel merito ▪ vista l'intervenuta dichiarazione di rinunzia agli atti del presente giudizio di appello ex art. 306 c.p.c. (atto del 22.10.2024), dichiararsi estinto il processo;
▪ ordinarsi la cancellazione della trascritta domanda giudiziale da parte del sig. Parte_1
(rif. Registro generale n. 56928 Registro particolare n. 42670 del 06/08/2024
[...]
SS.pp.ii Milano1) con spese ad esclusivo carico del medesimo;
in via istruttoria ▪ rilevata la tardività ed irritualità della produzione documentale operata dall'Avv.
NC allegata all'istanza di anticipazione udienza datata 22.10.2024, per l'effetto, espungere i documenti allegati;
▪ rilevata la mancata produzione a PCT del documento denominato a verbale “perizia tecnica di parte del grafologo dott. Persona_4
preannunciata a verbale dell'udienza del 21.01.2025 e rilevata la mancanza di autorizzazione al deposito di tale documento, espungersi la copia cartacea prodotta in tale udienza del 21.01.2025; in punto di spese ▪ nulla a provvedere in punto di spese tra le parti originarie del processo in quanto la rinunzia è intervenuta tempestivamente prima della costituzione delle altre parti;
▪ condannarsi il sig. in proprio alla refusione delle spese Parte_1
di giudizio in favore della sig.ra , per l'aggravio Parte_3
di attività con particolare riferimento alle attività compiute successivamente alla costituzione dello scrivente difensore (22.10.2024); ▪ condannarsi il sig. Pt_1
pagina 6 di 19 in proprio a manlevare la sig.ra dalle Parte_1 Parte_3
eventuali spese processuali che dovessero essere liquidate in confronto delle altre parti del presente giudizio, ponendole ad esclusivo carico del sig. Pt_1
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: 1 disporre l'estromissione dal presente giudizio di 2 decidere secondo CP_2
giustizia le domande formulate dall'appellante con i tre motivi di appello nonché
l'istanza di rinunzia alla impugnazione formulata dalla signora Parte_3
con l'avv. GI IG;
3 respingere il quarto motivo di appello;
[...]
4 correggere l'errore materiale in cui è incorso il Tribunale di Milano nel dispositivo della sentenza impugnata, dando atto che l'ipoteca di Euro 2.400.000,00= iscritta il
4/6/2015 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori Parte_4
e è indentificata dai nn 29576/4735 e non dai Parte_3
numeri 29756/4735; 5 accertare e dichiarare che in caso di assegnazione ad uno dei condividenti della quota indivisa di un mezzo della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano Via Bigli 11, foglio 389, particella 163 subalterno 9 l'ipoteca di Euro 2.400.000,00= iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
IA S.p.a e contro i signori e Parte_6 [...]
permanga sull'intera piena proprietà dell'immobile a garanzia Parte_3
dell'intero residuo credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data 28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo) vantato da;
6 accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi in cui Controparte_1
non venisse accolta la domanda di cui al punto 5, ferma ogni riserva di gravame, che in pagina 7 di 19 caso di assegnazione ad uno dei condividenti della quota del 50% della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Via Bigli 11 foglio 389, particella 163 subalterno 9
l'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
IA S.p.a e contro i signori e Parte_6 [...]
venga trasferita sulla proprietà degli immobili che verranno Parte_3
assegnati ad uno dei condividenti in luogo della quota del bene sito in Milano Via Bigli
11 e ciò a garanzia dell'intero credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del
28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro
410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal
[... 12/12/2024 al saldo), credito vantato da nei confronti de Controparte_1
, ferma ed impregiudicata la restante garanzia ipotecaria sulla quota indivisa di CP_4
un mezzo della piena proprietà dell'immobile di Milano, Via Bigli 11; 7 nell'ipotesi in cui ad uno dei partecipanti della comunione dell'unità immobiliare sita in Via Bigli n. 11 foglio 389, particella 163 subalterno 9 venissero assegnate somme di denaro dovute per conguaglio, accertare e dichiarare che ha diritto di far valere le Controparte_1
proprie ragioni derivanti dall'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn
29576/4735 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori Parte_6
e su tali somme dovute a titolo di
[...] Parte_3
conguaglio per qualsiasi titolo o ragione con la prelazione determinata dalla iscrizione ipotecaria e cioè per il soddisfacimento dell'intero credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del 28/5/2021, oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo); 8 nell'ipotesi in cui ad uno dei partecipanti della comunione dell'unità immobiliare sita in Via Bigli n. 11-. foglio 389, parti cella 163 subalterno 9 venisse assegnata una somma di denaro in luogo dei beni in natura, pagina 8 di 19 accertare e dichiarare che ha diritto di far valere le proprie ragioni Controparte_1
deri vante dall'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano1 a favore della Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori Parte_6
e su tali somme con la prelazione
[...] Parte_3
determinata dalla iscrizione ipotecaria e ciò per il soddisfacimento dell'intero credito di
Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del 28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo); 9 accertare e dichiarare, nell'ipotesi di vendita all'asta del bene ipotecato, che Controparte_1
ha diritto di far valere le proprie ragioni derivanti dall'ipoteca di Euro 2.400.000,00 iscritta il 4/6/2015 ai nn 29576/4735 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Milano 1 a favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia IA S.p.a e contro i signori e Parte_6 Parte_3
sulla somma che sarà ricavata dalla vendita con la prelazione determinata dalla iscrizione ipotecaria e ciò per il soddisfacimento del credito di Euro 619.510,06 in linea capitale alla data del 28/5/2021 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 29/5/2021 al saldo (ora Euro 410.727,87= alla data dell'11/12/2024 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 12/12/2024 al saldo). Con vittoria di spese, oltre iva e cpa e rimborso spese gene rali del doppio grado di giudizio.
Per Parte_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO: - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal SI. in Parte_1
qualità di procuratore della SI.ra , nata a [...] Parte_3
pagina 9 di 19 il 10.1.1942, residente in [...], rappresentata dal giusta procura LPA rilasciata il
7.6.2023 dall'Ufficio del Pubblico Tutore di Birmingham ed iscritta in pari data nel
Registro del Mental Capacity Act nonché del SI. Parte_2
in qualità di procuratore speciale della sig.ra , Parte_3
giusta procure speciali rilasciate il 7.6.2023 dall'ufficio del pubblico tutore di
Birmingham e iscritte in pari data nel registro del Mental Capacity Act del 2005, confermando la sentenza n. 5643 del 2024 repertoriata al n. 4828 del 2024 del Tribunale di Milano ed emessa nella causa n. 12005/2021 R.G., oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice contro il sig. , per i motivi esposti in narrativa. In Parte_4
ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa., anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede che l'On.le Corte d'Appello ordini all'appellante il deposito del decreto di rigetto dell'Amministrazione di Sostegno richiesta presso il
Tribunale di Bologna nei confronti della SI.ra . Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la sorella, Parte_4 Parte_3 [...]
, chiedendo di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni Parte_3
immobili e mobili in atti meglio specificati.
La convenuta si costituiva in giudizio con l'avv. AL de TE, chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 10 di 19 Il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
quale procuratrice della creditrice ipotecaria, Controparte_5 Controparte_2
che si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare, nel caso di
[...]
divisione dei beni ereditari, che venisse riconosciuto alla medesima il diritto di mantenere l'ipoteca sull'intero immobile di Via Bigli 11 a garanzia delle proprie ragioni creditorie.
Il 4 maggio 2023 si costituiva quale difensore aggiunto della convenuta l'avv. IL
NC, giusta procura alle liti alla stessa rilasciata dai figli dell'attrice,
[...]
e nella loro qualità di Parte_2 Parte_1
procuratori generali di , giusto atto del Parte_3
19/02/2022 del Notaio Rep. n.16934 Racc. n.9128. Persona_5
L'8 maggio 2023 si costituivano quali nuovi difensori della convenuta gli avv.ti
GI IG e CE IN, giusta procura alle liti, loro conferita dalla parte il 5 maggio 2023.
Con la comparsa di costituzione producevano inoltre l'atto pubblico rogato dal notaio di Codroipo il 4 maggio 2023 alle ore 17.00 con il quale Persona_1 [...]
aveva dichiarato di revocare la procura generale da lei Parte_3
conferita ai figli Pt_2 Parte_1
Il 9 maggio 2023 i nuovi difensori della convenuta producevano, tra gli altri documenti, la revoca espressa, datata 27 aprile 2023, del mandato defensionale sottoscritto dalla parte e notificata via PEC al precedente difensore, Avv. AL de TE, nonché quella interposta dall'Avv. GI IG nei confronti del difensore aggiunto,
IL NC, in virtù del potere espressamente conferitogli dalla parte con la procura alle liti.
pagina 11 di 19 Il 23 maggio 2023 spiegava intervento volontario ex art. 105 c.p.c. Parte_2
tramite il proprio difensore avv. IL NC, chiedendo di
[...]
dichiarare esclusi dalla comunione ereditaria i seguenti beni: testa in pietra d'onice, del valore di € 12.000,00; testa in pietra, del valore di € 10.000,00, entrambi della scultrice e di accertare la proprietà di detti beni in capo allo stesso interveniente. CP_6
Espletata CTU volta all'accertamento del valore dei beni e alla predisposizione del progetto divisionale, all'udienza di precisazione delle conclusioni venivano depositate conclusioni congiunte da parte di e Parte_4 Parte_3
difesa dall'avvocato GI IG;
venivano altresì precisate le
[...]
conclusioni da parte di nella qualità di procuratore di Controparte_1 CP_2
e dall'Avv. IL NC in qualità di procuratore della convenuta
[...] [...]
, tale nominata dai figli Parte_3 Parte_2
e nonché in qualità di difensore dell'intervenuto,
[...] Parte_1
Parte_2
Con sentenza n. 5643/2024 il Giudice di prime cure preliminarmente affermava che la rappresentanza processuale della convenuta andava riconosciuta in favore degli avv.ti
GI IG e CE IN, quali procuratori sostituiti a quelli precedenti, ovvero AL de TE (già revocato il 27 aprile 2023) e IL NC.
Ciò premesso, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria nei termini di cui alle conclusioni congiunte rassegnate dalla difesa di Parte_3
e di e accertava l'estensione dell'iscrizione
[...] Parte_4
ipotecaria del 4 giugno 2015 (Reg. Gen. 29756; Reg. Part. 4735) sull'immobile sito in
Milano via Bigli 11 all'intero diritto di proprietà in capo a Parte_3
;
[...]
pagina 12 di 19 dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di rivendica proposta dall'interventore avendo la parte interveniente Parte_2
rinunciato alla domanda di rivendicazione sulla scorta, a sua volta, della rinuncia delle parti condividenti a far valere la caduta in comunione delle sculture, testa in pietra d'onice e testa in pietra;
compensava integralmente le spese di lite fra e Parte_4 [...]
e tra , Parte_3 Parte_4 [...]
, da un lato, e dall'altro; Parte_3 Parte_2
condannava e alla Parte_4 Parte_3
rifusione delle spese di lite sostenute da nella sua qualità di Controparte_1
procuratore di Controparte_2
Avverso tale sentenza, interponeva appello in qualità di Parte_1
procuratore speciale di , a mezzo del difensore Parte_3
IL NC, nei confronti di e Parte_4 Controparte_5
chiedendo la riforma della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria.
In data 22 ottobre 2024 l'avv. GI IG si costituiva quale nuovo difensore di e contestualmente dichiarava di rinunciare Parte_3
agli atti del giudizio d'appello, ex art. 306 c.p.c.
In data 30.10.2024, in qualità di procuratore Parte_2
speciale di , depositava memoria di costituzione Parte_3
con nuovo difensore rilasciando mandato all'avvocato Rocco Suma, con il quale si riportava ai motivi d'appello, già formulati dall'avv. IL NC.
pagina 13 di 19 L'avv. Rocco Suma si costituiva altresì in giudizio con comparsa depositata in data
17.01.2025 anche quale nuovo difensore di instando Parte_1
per la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituivano altresì in giudizio , in qualità di procuratore Controparte_3
speciale di e rassegnando le Parte_4 Controparte_5
conclusioni in atti specificati.
All'udienza di prima comparizione l'avv. IL NC dichiarava di rinunciare al mandato conferitole da Parte_1
Il consigliere designato rimetteva la causa al collegio per la decisione all'udienza del
10.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Milano nella loro dichiarata qualità di procuratori speciali della madre, , in virtù della Parte_3
procura speciale, denominata LPA, rilasciate loro dalla madre il 7.6.2023 presso l'Ufficio del Pubblico Tutore di Birmingham (Regno Unito) ed iscritte in pari data nel
Registro del Mental Capacity Act 2005.
, rappresentata in giudizio dall'avv. GI Parte_3
IG, in virtù di procura alle liti a lui direttamente conferitagli dalla parte e, ad abundatiam, anche in virtù di procura conferitagli dal figlio, Parte_5
giusta procura generale del 20.04.2023, Notaio Rep. N.
[...] Persona_1
pagina 14 di 19 22291 – Raccolta n. 12708, ha eccepito che i figli ed hanno Pt_1 Parte_2
interposto appello senza l'autorizzazione della madre e ha ribadito la propria volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza in virtù di una procura, denomina "Lasting Power of Attorney"
(LPA), loro rilasciata il 10.02.2023 presso l'Ufficio del Pubblico Tutore di Birmingham
(procura prodotta in lingua originale quale doc. n. 1 fascicolo parte appellante e con traduzione asservata quale doc. n. 2).
In particolare, dal tenore dell'atto qui prodotto risulta che ha conferito Parte_3
ai figli, e il Parte_1 Parte_2
mandato di agire in sua vece al ricorrere delle seguenti condizioni:
- “finché siete ancora capaci di intendere e di volere, i vostri rappresentanti possono agire solo con il vostro consenso.
- In caso di successiva perdita della capacità di intendere e di volere, potranno continuare ad agire per vostro conto per tutte le decisioni previste dalla presente
LPA. Questa opzione è utile se siete in grado di prendere le vostre decisioni da soli ma c'è un altro motivo per cui volete che i vostri rappresentanti vi aiutino, ad esempio se siete in vacanza o se avete una condizione fisica che vi rende difficile recarvi in banca, parlare al telefono o firmare documenti”.
Orbene, detta procura è priva di efficacia nell'ordinamento italiano.
Invero, la procura in esame non può essere considerata quale procura generale, in quanto non ha manifestato il proprio consenso a conferire ai propri figli il Parte_3
mandato ad agire in sua vece. pagina 15 di 19 Anzi dalla documentazione in atti risulta che , con atto notarile in data Parte_3
4 maggio 2023, ha revocato le procure notarili generali conferite in Italia a ed Pt_1
e, successivamente, ha nominato suo procuratore generale Parte_2
in Italia il figlio (così doc. 1 prodotto con l'atto di costituzione di in Pt_5 Parte_3
proprio) manifestando così inequivocabilmente la volontà di conferire ad altro soggetto il mandato a curare i propri interessi.
In ogni caso, pur volendo attribuire all'atto in esame la natura di procura generale, la stessa non è idonea a conferire il mandato alle liti, in quanto la sottoscrizione apposta da in calce alla LPA non è stata autenticata da un pubblico ufficiale, né è Parte_3
stata legalizzata, pur essendo stata rilasciata all'estero, ma è stata sottoscritta soltanto alla presenza di un testimone (v. pag. 39 LPA)1.
Ove invece la procura in esame sia considerata quale atto di volontaria giurisdizione, in quanto diretto a costituire una misura di protezione di un soggetto maggiore di età, che si trova in situazione di fragilità, deve rilevarsi che il "Lasting Power of Attorney" sarebbe in ogni caso inefficace nell'ordinamento italiano.
Infatti, come ha correttamente osservato la difesa di , l'art. 43 della Parte_3
Legge 218/95 stabilisce che “i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace”. Poiché è cittadina Parte_3
italiana, prevale nel caso in esame la legge italiana, la quale attribuisce unicamente all'autorità giudiziaria il potere di nominare, all'esito di un apposito procedimento, a seconda dei casi, un amministratore di sostegno oppure un curatore o un tutore della persona che sia priva, in tutto o in parte, della sua autonomia. 1 Sui principi che regolano la legalizzazione di scritture private rilasciate all'estero cfr. Cass. sentenza n. 17713/2019 pagina 16 di 19 In ogni caso, ove la LPA fosse considerata alla stregua di un atto straniero di volontaria giurisdizione di tutela di un soggetto incapace, tale procura potrebbe essere esentata dalla procedura di riconoscimento soltanto laddove rispettasse le condizioni previste dall'art. 66 della Legge 218/95.
Nel caso in esame, invece, non ricorrono tali requisisti, in quanto l'art. 66 Legge 218/95 esenta dalla delibazione gli atti di volontaria giurisdizione straniera “pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge […] ovvero […] pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano”: la LPA, invece, non è un provvedimento emanato da un autorità statale, ma un atto di natura privatistica;
sicché la parte non potrebbe essere esentata dal procedimento di delibazione, previsto dall'art. 67 legge 218/95.
Pertanto, soltanto in seguito all'esito positivo di un eventuale giudizio di delibazione, la Contr parte appellante potrebbe porre a fondamento della rappresentanza processuale la , in virtù della quale ha agito nel presente giudizio.
Si osserva, infine, che – contrariamente a quanto assume la difesa di parte appellante - il caso di specie non è neppure regolamentato dalla Convenzione dell'Aja del 13 gennaio
2000 sulla protezione internazionale degli adulti fragili, in quanto l'Italia non ha tuttora provveduto alla ratifica della Convenzione.
In conclusione, considerato che l'atto di impugnazione è stato proposto da
[...]
e nell'interesse della madre, Parte_1 Parte_2
, ma in assenza dei prescritti poteri rappresentativi, l'impugnazione Parte_3
deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 17 di 19 È parimenti inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale, svolta da
[...]
perché la stessa dovrà essere proposta, in assenza di una valida Controparte_5
impugnazione, dinanzi al Giudice che ha pronunciato la sentenza (così art. 287 c.p.c.).
Il pagamento delle spese di lite segue la soccombenza di Parte_1
e in proprio nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
e , costituitasi in giudizio Controparte_5 Parte_4 Parte_3
al fine di contestare l'assenza di poteri rappresentativi in capo agli odierni impugnanti.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, desunto dal valore dichiarato ai fini del contributo unificato (euro 11.515.190,00) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_2
5643/2024, resa in data 29 maggio 2024 e pubblicata il 3 giugno 2024; condanna e in Parte_1 Parte_2
proprio alla rifusione delle spese processuali sostenute da , Parte_3 [...]
e , che liquida per ciascuno di loro in Controparte_5 Parte_4
pagina 18 di 19 euro 26.435,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est
CE D'EL
Il Presidente
IA ER UL
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