Articolo 2 della Legge 19 novembre 1984, n. 952
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 gennaio 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1985