Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2023, proposto da
EG Alloro s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Cavaglià, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta della Regione Piemonte del 31 luglio 2023 n. 58-7356, recante “indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il dott. IO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con la delibera impugnata, la Regione Piemonte aveva introdotto una moratoria alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non agrivoltaici;
la delibera è stata annullata, con sentenza del Consiglio di Stato 14 luglio 2025 n. 6160 resa in altro giudizio, nella parte in cui vietava la collocazione di impianti fotovoltaici nelle "aree
agricole piemontesi di elevato interesse agronomico", come individuate dalla delibera stessa;
ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, introdotto dal d.l. n. 175 del 2025, l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
la società ricorrente ha dichiarato di aver abbandonato il proprio progetto, che non ricadeva in aree classificate come "idonee" dalla normativa statale;
la ricorrente, con memoria depositata il 31 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione ed ha chiesto la compensazione delle spese processuali;
Ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la particolarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
IO CO, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CO | UC BE |
IL SEGRETARIO