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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 403/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHIAPPONI TIZIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 14/07/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 26/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1.Si dispone a carico del sig. il pagamento a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, , maggiorenne, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili Per_1 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT direttamente in favore del figlio, fin tanto che lo stesso non raggiunga la propria indipendenza Parte_3
economica;
2. I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo d'intesa in tema di ripartizione delle spese straordinarie elaborato dal Tribunale
Civile di Latina, il cui contenuto si da per conosciuto dalle parti, per il figlio, , fino al Per_1 raggiungimento della propria indipendenza economica, nella misura del 50% cadauno;
3. Il sig. provvederà entro 90 giorni dalla sentenza di omologa a trasferire a Parte_1 mezzo donazione al figlio, la sua quota di proprietà dell'immobile sito in Parte_3
Aprilia (LT) alla Via Parigi n. 11, distinto al Catasto Urbano del Comune di Aprilia al foglio
70 part 356 sub 336 partita 11730; 4. Il sig. ai fini della donazione in favore Parte_1 del figlio, sceglierà Notaio di sua fiducia e si farà integralmente carico dei relativi costi;
5.
Il figlio, continuerà a vivere nell'immobile sito in Aprilia (LT) alla Via Parigi Parte_3
n. 11 fin tanto che lo vorrà;
6. Nulla a titolo di assegno divorzile per i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
7. Gli accordi patrimoniali contenuti nel presente atto costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/07/1999 nel Comune di ROMA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
26/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 00758, Parte II, Serie A, dell'anno 1999); compensa le spese di causa.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHIAPPONI TIZIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 14/07/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 26/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1.Si dispone a carico del sig. il pagamento a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, , maggiorenne, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili Per_1 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT direttamente in favore del figlio, fin tanto che lo stesso non raggiunga la propria indipendenza Parte_3
economica;
2. I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo d'intesa in tema di ripartizione delle spese straordinarie elaborato dal Tribunale
Civile di Latina, il cui contenuto si da per conosciuto dalle parti, per il figlio, , fino al Per_1 raggiungimento della propria indipendenza economica, nella misura del 50% cadauno;
3. Il sig. provvederà entro 90 giorni dalla sentenza di omologa a trasferire a Parte_1 mezzo donazione al figlio, la sua quota di proprietà dell'immobile sito in Parte_3
Aprilia (LT) alla Via Parigi n. 11, distinto al Catasto Urbano del Comune di Aprilia al foglio
70 part 356 sub 336 partita 11730; 4. Il sig. ai fini della donazione in favore Parte_1 del figlio, sceglierà Notaio di sua fiducia e si farà integralmente carico dei relativi costi;
5.
Il figlio, continuerà a vivere nell'immobile sito in Aprilia (LT) alla Via Parigi Parte_3
n. 11 fin tanto che lo vorrà;
6. Nulla a titolo di assegno divorzile per i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
7. Gli accordi patrimoniali contenuti nel presente atto costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/07/1999 nel Comune di ROMA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
26/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 00758, Parte II, Serie A, dell'anno 1999); compensa le spese di causa.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino