Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1086
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 febbraio 1970
Art. 7.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio 1962-63
(articolo 2).................................. L. 1.580.291.134.654 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 5)............... L. 1.342.040.862.653 Residui passivi al 30 giugno 1963... L. 2.922.331.997.307
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970