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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 52/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEONELLO ANGELA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARCUCCI STEFANIA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via istruttoria: Ammettere la prova per testi articolata;
Nel merito: si chiede che l'Onorevole Corte di Appello di Reggio Calabria, in pieno accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma alla sentenza impugnata, Voglia accogliere le domande tutte formulate in primo grado e per l'effetto:
-. Dichiarare e statuire la assoluta illegittimità e nullità del precetto notificato, infondato in fatto ed in diritto e privo dei requisiti per la procedibilità dell'azione esecutiva;
-. Ritenuto fondato il motivo di appello inerente la inefficacia ed illegittimità del precetto notificato in costanza di precedente identico precetto opposto stante la tardività
e parzialità della rinuncia effettuata dall'Ivg, accogliere l'opposizione; .-. Ritenuta fondata l'eccezione di estinzione, delibata incidenter tantum la fase di formazione del titolo e la pronuncia di esecutività del richiamato titolo esecutivo, dichiarare e statuire altresì che il custode giudiziario in proprio non ha titolo per procedere in executivis nei confronti di;
Parte_1
.-. Ritenuta fondata l'eccezione di nullità degli atti dell'esecuzione sin qui spinti dichiarare e statuire altresì per l'effetto l'inesistenza, l'inefficacia, l'invalidità e l'assoluta nullità dell'Ordinanza di rilascio notificata con le conseguenze di legge;
.-. Ritenuta fondata l'eccezione di illegittimità ed inesistenza della costituzione avversaria e di tutti gli atti difensivi per mancanza di preventiva autorizzazione del G.E.
a stare in giudizio, Voglia dichiarare la contumacia della opposta Ivg con tutte le conseguenze di legge;
.-.Ritenuta fondata l'eccezione di violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, dichiarare illegittima la liquidazione delle spese e dei compensi operata dal
Giudice di prime cure;
.-. Ritenuta fondata l'eccezione di nullità dell'esecuzione per i motivi di opposizione spiegati in prime cure e insistiti in appello, statuire altresì l'inesistenza, l'inefficacia, la invalidità e l'assoluta nullità del precetto con le conseguenze di legge;
In subordine:
.-. In accoglimento del relativo motivo di appello accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall' Ivg nei confronti dell'opponente legittimo e titolato possessore e detentore dell'immobile giusto contratto di locazione;
.-. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio con liquidazione giusta delibera del gratuito in atti.
per parte appellata: rigettare le richieste istruttorie svolte dal in quanto Parte_1 ininfluenti ed inammissibili anche per la loro formulazione, e per l'effetto rigettare il gravame proposto avverso la sentenza n. 713/19 del Tribunale di Palmi confermandone il contenuto, con condanna alle spese del presente grado di giudizio.
pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 26.11.2014,
[...]
si opponeva al precetto notificato in data 17.11.2014, affermando che con Parte_1
atto di citazione notificato in data 14.10.2014 si era già opposto all'ordine di rilascio emesso dal GE nell'ambito della procedura esecutiva, ed al precetto pedissequo, entrambi notificati in data 29.9.2014, con il quale gli veniva intimato il rilascio dell'immobile oggetto della procedura esecutiva n 95/1998. A seguito dell'opposizione, Con il custode giudiziario (di seguito ) notificava nuovo precetto in Controparte_2
data 17.11.2014, in sostituzione del precedente, precetto contro il quale veniva proposta l'opposizione oggetto del presente giudizio.
Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva, in data 8.4.2015 veniva eseguito l'ordine di rilascio. Con ordinanza del 8.4.2015, comunicata in data 13.04.2015, il GE sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, ordinanza che veniva revocata in considerazione dell'intervenuto rilascio dell'immobile.
Il giudizio proseguiva per il merito dell'opposizione, e nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. l'opponente allegava l'illegittimità del comportamento tenuto dal custode giudiziario nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio e chiedeva la Con condanna dell' al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal rilascio.
Con sentenza n. 713/2019, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.01.2020, impugnava la sentenza Parte_1
predetta, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere legittima la
Con costituzione in giudizio dell' e nel reputare che il avesse rinunziato Parte_1 all'eccezione di illegittimità della procedura esecutiva, e chiedeva la riforma della decisione nei termini indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
- il giudice di prime cure avrebbe omesso di esaminare tutti i motivi di opposizione, tra cui l'opposizione agli atti relativi alla formazione del titolo sotteso all'esecuzione e la domanda risarcitoria, nonché la domanda di accertamento del possesso legittimo del bene.
pag. 3/9 Con
- la decisione di primo grado avrebbe errata nella valutazione della rinuncia dell' e della decisione sulla sospensiva, nonché sarebbe stata illegittima rispetto alla regolamentazione delle spese di lite.
Con Si costituiva in giudizio , che eccepiva la nullità dell'atto di appello e sosteneva la correttezza della sentenza di prime cure, di cui chiedeva la conferma.
Sulle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
Il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione da parte di Pt_1 Parte_1
Con nei confronti del precetto – rinnovato – con il quale chiedeva il rilascio dell'immobile, sulla scorta dell'ordine di rilascio emesso dal GE nell'ambito della procedura esecutiva 95/1998, a seguito di decreto di trasferimento del bene oggetto di espropriazione immobiliare in favore dell'aggiudicatario.
La confusionaria esposizione dei motivi di opposizione e di appello rende necessaria la espressa qualificazione dell'azione spiegata dal , dovendosi anzitutto valutare Parte_1 la ammissibilità dell'appello.
Il giudice d'appello, infatti, deve qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ed è tenuto a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione (cfr.
Cass., Sez. 3, ord. n. 24927 del 2024). L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 10868 del
2024).
La sentenza di primo grado indica in epigrafe, quale oggetto della sentenza,
“opposizione a precetto ex art. 615 1° comma c.p.c.”, specificando che l'attore aveva notificato una citazione ex art. 615 c.p.c., ma qualificando la domanda nei seguenti termini: “la domanda risarcitoria è stata formulata dall'attore con le prime memorie utili e subito dopo l'azione di esecuzione dell'ordine di rilascio del bene, esecuzione che sin pag. 4/9 dall'inizio l'attore prospetta come illegittima e cui fa conseguire dapprima una domanda volta all'annullamento degli atti della procedura esecutiva finalizzata a mantenere il possesso del bene oggetto di preavviso di rilascio e precetto;
successivamente all'esecuzione del rilascio, a conseguire il danno subito per la procedura illegittima eseguita…”.
Dalla stessa prospettazione del giudice di primo grado, quindi, la domanda proposta dal
è in parte opposizione alla esecuzione ed in parte opposizione agli atti Parte_1
esecutivi. La qualificazione è ancor più confortata dalla stessa nota di iscrizione dell'appellante, che ha qualificato l'oggetto della controversia quale opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione è fondata, principalmente, sulla asserita illegittimità della procedura esecutiva (dell'ordine di rilascio) per nullità del precetto perché notificato quando il primo precetto era ancora valido e non vi era stata alcuna rinuncia allo stesso precedente alla opposizione, nonché per difetto di notifica del titolo esecutivo all'opponente, erede del debitore esecutato e conduttore del bene. Queste doglianze sono evidentemente eccezioni di invalidità formale e dirette ad annullare gli atti della procedura esecutiva e non a contestare il diritto del creditore procedente.
Si tratta di una opposizione agli atti esecutivi e non alla esecuzione, come ricavabile dalla motivazione della sentenza, per cui l'appello avverso detto capo della sentenza è inammissibile.
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (Nella specie, i debitori esecutati avevano denunciato l'omessa notificazione, nei loro confronti, del titolo esecutivo, costituito da un decreto di trasferimento con cui si ordinava il rilascio dell'immobile dagli stessi detenuto;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione della corte territoriale che, negando che l'iniziativa dei debitori integrasse un'opposizione all'esecuzione, aveva pag. 5/9 ritenuto inammissibile l'appello, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del
31/10/2013, Rv. 628901 - 01).
Il giudice di primo grado ha esaminato tutti i motivi di opposizione, ed in particolare ha ritenuto di rigettare l'eccezione di illegittimità dell'intera procedura esecutiva per difetto di notifica degli atti successivi al pignoramento agli eredi del debitore esecutato, e per possesso di un valido titolo di detenzione dell'immobile (contratto di locazione registrato), ritenendo che il titolo esecutivo di origine giudiziale non potesse essere oggetto di opposizione se non per fatti estintivi o modificativi posteriori alla sua formazione.
In realtà, l'attuale appellante non aveva inteso eccepire l'invalidità del titolo esecutivo sulla cui base era stata intrapresa l'azione del creditore procedente, ma la validità degli atti della procedura esecutiva nei suoi confronti per difetto di notifica.
Si tratta, come visto, di motivi di opposizione (agli atti esecutivi) oggetto di precedente e separata opposizione all'esecuzione introdotta con ricorso del 17.10.2014 nei confronti del creditore procedente e definita con sentenza.
Anche in questo caso, l'opposizione è inammissibile nei confronti dell'IVG, in quanto l'eventuale contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata deve essere diretta al creditore procedente e non al custode giudiziario, ed è qualificabile opposizione agli atti esecutivi e non alla esecuzione, contestandosi il quomodo dell'esecuzione e non l'an.
Inoltre, l'opposizione così formulata è, chiaramente, inammissibile perché oggetto di separato procedimento, con conseguente litispendenza.
2.1. L'unico motivo di opposizione alla esecuzione, nei cui confronti l'appello sarebbe astrattamente ammissibile, riguarda la opponibilità del contratto di locazione registrato alla procedura esecutiva, con conseguente illegittimità dell'ordine di rilascio.
La contestazione era stata, tuttavia, oggetto di altro giudizio (1578/2014 RGNR) definito con la sentenza del Tribunale di Palmi n. 113/2017, con la quale l'opposizione all'esecuzione era stata rigettata.
Il motivo di appello, tuttavia, deve essere dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 434, I comma, e 348 bis e ter c.p.c., non avendo l'appellante indicato le modifiche pag. 6/9 richieste alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, le circostanze da cui derivava la violazione di legge e la rilevanza ai fini della decisione.
La caotica esposizione contenuta nell'atto di appello non menziona la questione della opponibilità del contratto alla procedura esecutiva (tanto più che la registrazione della scrittura privata è successiva alla trascrizione del pignoramento) ma inserisce detta questione nel motivo di impugnazione intitolato “ILLEGITTIMITA' DELLA
SENTENZA ED OMESSA MOTIVAZIONE PER IL RIGETTO IMPLICITO DI
SPECIFICA DOMANDA – POSSESSO LEGITTIMATO DA CONTRATTO DI
LOCAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SOTTESO ALL'ESECUZIONE”, in cui si lamenta tuttavia della mancata notifica degli atti della procedura esecutiva, e precisa di aver fatto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per far valere il difetto di notifica degli atti, che avrebbe compromesso la possibilità di eccepire l'opponibilità del contratto. In conclusione del motivo di appello, il conclude Parte_1
“il Giudice di prime cure doveva accertare che il di aveva legittimamente Pt_1 opposto l'esecuzione intrapresa dall'Ivg in quanto possessore e detentore legittimo anche per contratto di locazione registrato valido ed efficace del compendio immobiliare oggetto di esecuzione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione rimettendo in pristino stato il Si chiede pertanto, che la Parte_1
Corte adita Voglia riformare tale capo della sentenza accogliendo l'opposizione e rimettendo in pristino stato abitativo e lavorativo l'opponente ”. Parte_1
Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, il ha rinunciato alla domanda Parte_1 di immissione nel possesso dell'immobile, limitando la sua domanda al risarcimento del danno, per cui – se anche si volesse superare la indeterminatezza e contraddittorietà del motivo di appello – l'eventuale modifica della decisione non potrebbe in alcun modo condurre alla modifica della sentenza nei termini richiesti.
3. L'inammissibilità dell'appello determina il rigetto della doglianza in merito alla condanna alle spese di lite in primo grado, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo dell'art. 92 c.p.c. (e non potendosi escludere il compenso per la fase di trattazione/istruzione nei procedimenti in cui non vi sia stata l'assunzione di prove costituende).
pag. 7/9 Ai fini della pronuncia sulle spese per il presente giudizio, giova inoltre osservare che la
Con
poteva costituirsi senza necessità di autorizzazione del GE, posto che l'atto nei cui confronti era stata proposta opposizione era un precetto emesso nell'ambito delle sue attività tipiche quale custode giudiziario. Così come IVG poteva notificare il precetto senza specifica autorizzazione del GE, così poteva costituirsi in giudizio nel giudizio di opposizione a detto precetto e nella fase di appello.
L'autorizzazione del GE è richiesta quando l'ausiliario debba compiere azioni che incidono sui diritti dell'esecutato, mentre nel caso di specie l'ordine di rilascio si riferiva a bene già oggetto di decreto di trasferimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie previste per lo scaglione fino ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, nei seguenti termini: € 14.317,00 (€ 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
A norma dell'art. 130 bis c.p.c., si deve altresì dare atto che il difensore dell'appellante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non ha diritto alla liquidazione del compenso, vista la pronuncia di inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 713/2019, così provvede: Parte_1
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
pag. 8/9 5. dà atto che il difensore dell'appellante non ha diritto alla liquidazione del compenso a carico dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 52/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEONELLO ANGELA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MARCUCCI STEFANIA
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: In via istruttoria: Ammettere la prova per testi articolata;
Nel merito: si chiede che l'Onorevole Corte di Appello di Reggio Calabria, in pieno accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma alla sentenza impugnata, Voglia accogliere le domande tutte formulate in primo grado e per l'effetto:
-. Dichiarare e statuire la assoluta illegittimità e nullità del precetto notificato, infondato in fatto ed in diritto e privo dei requisiti per la procedibilità dell'azione esecutiva;
-. Ritenuto fondato il motivo di appello inerente la inefficacia ed illegittimità del precetto notificato in costanza di precedente identico precetto opposto stante la tardività
e parzialità della rinuncia effettuata dall'Ivg, accogliere l'opposizione; .-. Ritenuta fondata l'eccezione di estinzione, delibata incidenter tantum la fase di formazione del titolo e la pronuncia di esecutività del richiamato titolo esecutivo, dichiarare e statuire altresì che il custode giudiziario in proprio non ha titolo per procedere in executivis nei confronti di;
Parte_1
.-. Ritenuta fondata l'eccezione di nullità degli atti dell'esecuzione sin qui spinti dichiarare e statuire altresì per l'effetto l'inesistenza, l'inefficacia, l'invalidità e l'assoluta nullità dell'Ordinanza di rilascio notificata con le conseguenze di legge;
.-. Ritenuta fondata l'eccezione di illegittimità ed inesistenza della costituzione avversaria e di tutti gli atti difensivi per mancanza di preventiva autorizzazione del G.E.
a stare in giudizio, Voglia dichiarare la contumacia della opposta Ivg con tutte le conseguenze di legge;
.-.Ritenuta fondata l'eccezione di violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato, dichiarare illegittima la liquidazione delle spese e dei compensi operata dal
Giudice di prime cure;
.-. Ritenuta fondata l'eccezione di nullità dell'esecuzione per i motivi di opposizione spiegati in prime cure e insistiti in appello, statuire altresì l'inesistenza, l'inefficacia, la invalidità e l'assoluta nullità del precetto con le conseguenze di legge;
In subordine:
.-. In accoglimento del relativo motivo di appello accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall' Ivg nei confronti dell'opponente legittimo e titolato possessore e detentore dell'immobile giusto contratto di locazione;
.-. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio con liquidazione giusta delibera del gratuito in atti.
per parte appellata: rigettare le richieste istruttorie svolte dal in quanto Parte_1 ininfluenti ed inammissibili anche per la loro formulazione, e per l'effetto rigettare il gravame proposto avverso la sentenza n. 713/19 del Tribunale di Palmi confermandone il contenuto, con condanna alle spese del presente grado di giudizio.
pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 26.11.2014,
[...]
si opponeva al precetto notificato in data 17.11.2014, affermando che con Parte_1
atto di citazione notificato in data 14.10.2014 si era già opposto all'ordine di rilascio emesso dal GE nell'ambito della procedura esecutiva, ed al precetto pedissequo, entrambi notificati in data 29.9.2014, con il quale gli veniva intimato il rilascio dell'immobile oggetto della procedura esecutiva n 95/1998. A seguito dell'opposizione, Con il custode giudiziario (di seguito ) notificava nuovo precetto in Controparte_2
data 17.11.2014, in sostituzione del precedente, precetto contro il quale veniva proposta l'opposizione oggetto del presente giudizio.
Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva, in data 8.4.2015 veniva eseguito l'ordine di rilascio. Con ordinanza del 8.4.2015, comunicata in data 13.04.2015, il GE sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, ordinanza che veniva revocata in considerazione dell'intervenuto rilascio dell'immobile.
Il giudizio proseguiva per il merito dell'opposizione, e nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. l'opponente allegava l'illegittimità del comportamento tenuto dal custode giudiziario nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio e chiedeva la Con condanna dell' al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal rilascio.
Con sentenza n. 713/2019, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.01.2020, impugnava la sentenza Parte_1
predetta, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere legittima la
Con costituzione in giudizio dell' e nel reputare che il avesse rinunziato Parte_1 all'eccezione di illegittimità della procedura esecutiva, e chiedeva la riforma della decisione nei termini indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
- il giudice di prime cure avrebbe omesso di esaminare tutti i motivi di opposizione, tra cui l'opposizione agli atti relativi alla formazione del titolo sotteso all'esecuzione e la domanda risarcitoria, nonché la domanda di accertamento del possesso legittimo del bene.
pag. 3/9 Con
- la decisione di primo grado avrebbe errata nella valutazione della rinuncia dell' e della decisione sulla sospensiva, nonché sarebbe stata illegittima rispetto alla regolamentazione delle spese di lite.
Con Si costituiva in giudizio , che eccepiva la nullità dell'atto di appello e sosteneva la correttezza della sentenza di prime cure, di cui chiedeva la conferma.
Sulle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
Il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione da parte di Pt_1 Parte_1
Con nei confronti del precetto – rinnovato – con il quale chiedeva il rilascio dell'immobile, sulla scorta dell'ordine di rilascio emesso dal GE nell'ambito della procedura esecutiva 95/1998, a seguito di decreto di trasferimento del bene oggetto di espropriazione immobiliare in favore dell'aggiudicatario.
La confusionaria esposizione dei motivi di opposizione e di appello rende necessaria la espressa qualificazione dell'azione spiegata dal , dovendosi anzitutto valutare Parte_1 la ammissibilità dell'appello.
Il giudice d'appello, infatti, deve qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ed è tenuto a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione (cfr.
Cass., Sez. 3, ord. n. 24927 del 2024). L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 10868 del
2024).
La sentenza di primo grado indica in epigrafe, quale oggetto della sentenza,
“opposizione a precetto ex art. 615 1° comma c.p.c.”, specificando che l'attore aveva notificato una citazione ex art. 615 c.p.c., ma qualificando la domanda nei seguenti termini: “la domanda risarcitoria è stata formulata dall'attore con le prime memorie utili e subito dopo l'azione di esecuzione dell'ordine di rilascio del bene, esecuzione che sin pag. 4/9 dall'inizio l'attore prospetta come illegittima e cui fa conseguire dapprima una domanda volta all'annullamento degli atti della procedura esecutiva finalizzata a mantenere il possesso del bene oggetto di preavviso di rilascio e precetto;
successivamente all'esecuzione del rilascio, a conseguire il danno subito per la procedura illegittima eseguita…”.
Dalla stessa prospettazione del giudice di primo grado, quindi, la domanda proposta dal
è in parte opposizione alla esecuzione ed in parte opposizione agli atti Parte_1
esecutivi. La qualificazione è ancor più confortata dalla stessa nota di iscrizione dell'appellante, che ha qualificato l'oggetto della controversia quale opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione è fondata, principalmente, sulla asserita illegittimità della procedura esecutiva (dell'ordine di rilascio) per nullità del precetto perché notificato quando il primo precetto era ancora valido e non vi era stata alcuna rinuncia allo stesso precedente alla opposizione, nonché per difetto di notifica del titolo esecutivo all'opponente, erede del debitore esecutato e conduttore del bene. Queste doglianze sono evidentemente eccezioni di invalidità formale e dirette ad annullare gli atti della procedura esecutiva e non a contestare il diritto del creditore procedente.
Si tratta di una opposizione agli atti esecutivi e non alla esecuzione, come ricavabile dalla motivazione della sentenza, per cui l'appello avverso detto capo della sentenza è inammissibile.
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (Nella specie, i debitori esecutati avevano denunciato l'omessa notificazione, nei loro confronti, del titolo esecutivo, costituito da un decreto di trasferimento con cui si ordinava il rilascio dell'immobile dagli stessi detenuto;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione della corte territoriale che, negando che l'iniziativa dei debitori integrasse un'opposizione all'esecuzione, aveva pag. 5/9 ritenuto inammissibile l'appello, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del
31/10/2013, Rv. 628901 - 01).
Il giudice di primo grado ha esaminato tutti i motivi di opposizione, ed in particolare ha ritenuto di rigettare l'eccezione di illegittimità dell'intera procedura esecutiva per difetto di notifica degli atti successivi al pignoramento agli eredi del debitore esecutato, e per possesso di un valido titolo di detenzione dell'immobile (contratto di locazione registrato), ritenendo che il titolo esecutivo di origine giudiziale non potesse essere oggetto di opposizione se non per fatti estintivi o modificativi posteriori alla sua formazione.
In realtà, l'attuale appellante non aveva inteso eccepire l'invalidità del titolo esecutivo sulla cui base era stata intrapresa l'azione del creditore procedente, ma la validità degli atti della procedura esecutiva nei suoi confronti per difetto di notifica.
Si tratta, come visto, di motivi di opposizione (agli atti esecutivi) oggetto di precedente e separata opposizione all'esecuzione introdotta con ricorso del 17.10.2014 nei confronti del creditore procedente e definita con sentenza.
Anche in questo caso, l'opposizione è inammissibile nei confronti dell'IVG, in quanto l'eventuale contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata deve essere diretta al creditore procedente e non al custode giudiziario, ed è qualificabile opposizione agli atti esecutivi e non alla esecuzione, contestandosi il quomodo dell'esecuzione e non l'an.
Inoltre, l'opposizione così formulata è, chiaramente, inammissibile perché oggetto di separato procedimento, con conseguente litispendenza.
2.1. L'unico motivo di opposizione alla esecuzione, nei cui confronti l'appello sarebbe astrattamente ammissibile, riguarda la opponibilità del contratto di locazione registrato alla procedura esecutiva, con conseguente illegittimità dell'ordine di rilascio.
La contestazione era stata, tuttavia, oggetto di altro giudizio (1578/2014 RGNR) definito con la sentenza del Tribunale di Palmi n. 113/2017, con la quale l'opposizione all'esecuzione era stata rigettata.
Il motivo di appello, tuttavia, deve essere dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 434, I comma, e 348 bis e ter c.p.c., non avendo l'appellante indicato le modifiche pag. 6/9 richieste alla ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, le circostanze da cui derivava la violazione di legge e la rilevanza ai fini della decisione.
La caotica esposizione contenuta nell'atto di appello non menziona la questione della opponibilità del contratto alla procedura esecutiva (tanto più che la registrazione della scrittura privata è successiva alla trascrizione del pignoramento) ma inserisce detta questione nel motivo di impugnazione intitolato “ILLEGITTIMITA' DELLA
SENTENZA ED OMESSA MOTIVAZIONE PER IL RIGETTO IMPLICITO DI
SPECIFICA DOMANDA – POSSESSO LEGITTIMATO DA CONTRATTO DI
LOCAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SOTTESO ALL'ESECUZIONE”, in cui si lamenta tuttavia della mancata notifica degli atti della procedura esecutiva, e precisa di aver fatto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per far valere il difetto di notifica degli atti, che avrebbe compromesso la possibilità di eccepire l'opponibilità del contratto. In conclusione del motivo di appello, il conclude Parte_1
“il Giudice di prime cure doveva accertare che il di aveva legittimamente Pt_1 opposto l'esecuzione intrapresa dall'Ivg in quanto possessore e detentore legittimo anche per contratto di locazione registrato valido ed efficace del compendio immobiliare oggetto di esecuzione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione rimettendo in pristino stato il Si chiede pertanto, che la Parte_1
Corte adita Voglia riformare tale capo della sentenza accogliendo l'opposizione e rimettendo in pristino stato abitativo e lavorativo l'opponente ”. Parte_1
Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, il ha rinunciato alla domanda Parte_1 di immissione nel possesso dell'immobile, limitando la sua domanda al risarcimento del danno, per cui – se anche si volesse superare la indeterminatezza e contraddittorietà del motivo di appello – l'eventuale modifica della decisione non potrebbe in alcun modo condurre alla modifica della sentenza nei termini richiesti.
3. L'inammissibilità dell'appello determina il rigetto della doglianza in merito alla condanna alle spese di lite in primo grado, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo dell'art. 92 c.p.c. (e non potendosi escludere il compenso per la fase di trattazione/istruzione nei procedimenti in cui non vi sia stata l'assunzione di prove costituende).
pag. 7/9 Ai fini della pronuncia sulle spese per il presente giudizio, giova inoltre osservare che la
Con
poteva costituirsi senza necessità di autorizzazione del GE, posto che l'atto nei cui confronti era stata proposta opposizione era un precetto emesso nell'ambito delle sue attività tipiche quale custode giudiziario. Così come IVG poteva notificare il precetto senza specifica autorizzazione del GE, così poteva costituirsi in giudizio nel giudizio di opposizione a detto precetto e nella fase di appello.
L'autorizzazione del GE è richiesta quando l'ausiliario debba compiere azioni che incidono sui diritti dell'esecutato, mentre nel caso di specie l'ordine di rilascio si riferiva a bene già oggetto di decreto di trasferimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie previste per lo scaglione fino ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, nei seguenti termini: € 14.317,00 (€ 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
A norma dell'art. 130 bis c.p.c., si deve altresì dare atto che il difensore dell'appellante, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non ha diritto alla liquidazione del compenso, vista la pronuncia di inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 713/2019, così provvede: Parte_1
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
pag. 8/9 5. dà atto che il difensore dell'appellante non ha diritto alla liquidazione del compenso a carico dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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