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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AR
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 253/2023 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FALETTI Parte_1
GIANCARLO,
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CESAROTTI ALESSANDRA,
RESISTENTE
, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE CICCARE',
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
esponeva di essere stato dipendente dell CP_1 Parte_2
dal 26 marzo 1991 al 1 luglio 2021. Veniva collocato a
[...]
riposo per raggiunti limiti di età con effetto dal 1 luglio 2021, residuando a tale data un credito di 77 giorni di ferie residue e due giornate di ex festività soppresse. Il ricorrente aveva chiesto più volte di poter fruire delle ferie residue, ma ciò gli era stato negato per carenza di personale medico nel reparto. L'azienda non aveva mai invitato il ricorrente a fruire delle ferie residue né aveva proposto un piano di smaltimento delle stesse. In Tal modo l'azienda aveva violato l'art. 7, della Direttiva 2003/88/CE, gli artt. 3 e 36 della Costituzione italiana, e l'art. 2109 del Codice Civile. La giurisprudenza comunitaria e nazionale supportava il diritto del lavoratore a un'indennità finanziaria per le ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di accertare il suo diritto a vedersi retribuire i giorni di ferie non godute e le festività soppresse, per un totale di € 20.081,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in favore della
, sulla base di quanto previsto Controparte_2
dall'art. 42, comma 9, della legge regionale n. 19/2022. Nel merito deduceva che il ricorrente residuava ferie non godute maturate da oltre un decennio e che non aveva dedotto né dimostrato di non a verle potute godere per circostanze imprevedibili o comunque a lui non imputabili.
Veniva chiamata in causa l Controparte_2
secondo cui a dover rispondere giudizialmente sulla domanda del ricorrente pagina 2 di 7 era solo L'ST , poiché la Giunta regionale, con la Parte_2
delibera n. 1718/2022, all. A, aveva previsto che la ST di AR e BI
è obbligata per tutti i crediti che il personale dipendente della Area Vasta vanta al 31.12.2022.
Eccepiva la prescrizione decennale del diritto azionato e nel merito la sua infondatezza poiché il mancato godimento delle ferie era dipeso dalla conforme volontà del ricorrente.
***
1. La legittimazione dell deve affermarsi sulla base di quanto CP_2
previsto dall'art. 42, comma 9 della LR n. 19/2022 (“Alla data del 31 dicembre 2022 l' è soppressa e Controparte_4
dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le
[...]
che subentrano all' senza soluzione di Controparte_5 CP_4
continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Controparte_4
l' svolge, secondo le
[...] Controparte_2
modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle nonché dei CP_5 Controparte_5
contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte CP_6
già facenti capo all Le funzioni Controparte_4
di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell'
[...]
, che provvede altresì agli ulteriori Controparte_2
adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell' Ai fini della gestione Controparte_4
liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione
pagina 3 di 7 patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'
[...]
di istituita con questa legge”.). Il diritto di Controparte_2 CP_2
credito in contestazione costituisce una passività relativa ad una posizione non trasferita alle (ad esse, in base alla DGRM Controparte_5
1718/2022, sono trasferiti i rapporti di lavoro in corso al 31.12.2022) e Contr quindi inerente la gestione liquidatoria facente capo all di (il CP_2
rapporto di lavoro del ricorrente si è risolto in data 01.07.2021). In senso conforme va rilevata anche la previsione al punto 15.1 della DGRM Contr 1718/2022 secondo cui l di subentra anche nei contenziosi CP_2
stragiudiziali che facevano capo all , ante 01.01.2023. Nel caos in CP_4
esame il ricorrente ha rappresentato la sua pretesa in data 12.07.2022.
2. Il diritto del ricorrente non è prescritto poiché “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass., Sez. L - ,
Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023.
3. La domanda del ricorrente ha per oggetto il pagamento dell'indennità prevista dal CCNL per il mancato godimento delle ferie. Si tratta perciò di una domanda di adempimento di una prestazione dovuta in base al contratto di lavoro.
pagina 4 di 7 Fatto costitutivo della pretesa è lo svolgimento dell'attività lavorativa in misura sufficiente ad integrare il diritto alle ferie e la cessazione del rapporto di lavoro, che nel caso in esame non sono in discussione. La quantità di ferie non godute è parimenti incontestata.
Il fatto estintivo della pretesa, della cui prova è la resistente ad essere onerata, è costituito dalla mancata fruizione delle ferie per fatto imputabile al lavoratore. L'imputabilità sussiste quando il dipendente, anche di qualifica dirigenziale (il dirigente è un lavoratore subordinato) è invitato dal datore di lavoro a godere delle ferie maturate, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alla indennità sostitutiva (Cass.
13613/2020; id. 14628/2022).
La resistente non considera gli ultimi arresti della Corte di Cassazione e in particolare la sentenza n. 21780/2022 che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016
in causa C-619/2016 Parte_3 CP_7
; in causa C- 684/2016 ) ha affermato che:
[...] CP_8
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr. 15652 ;
pagina 5 di 7 C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie ― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato ― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Ebbene, le allegazioni e le istanze dedotte da parte resistente, non sono idonee ad assolvere l'onere della prova a suo carico sui presupposti che integrano la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie residue, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare la resistente non ha provato:
a) di avere invitato il ricorrente a godere delle ferie, anche formalmente, tenuto conto del fatto che i residui si erano accumulati nel corso di diversi anni;
b) di averlo nel contempo avvisato che, se egli non ne fruiva, tali ferie sarebbero andate perse.
Il doc. 6 di ST AR (rilevazioni cartellini marcatempo) e il doc. 1 di
(diffida e messa in mora) provano il dato scontato che il CP_2
ricorrente fosse a conoscenza dei giorni di ferie non goduti mentre la revoca dei congedi ordinari a cui si fa riferimento nell'ultimo documento deve porsi in verosimile relazione con la dichiarata indisponibilità a concedere il congedo da parte del Direttore dell'UOC di riferimento del ricorrente.
pagina 6 di 7 Per le ragioni esposte deve dichiararsi che l'istante ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Contr Le spese di lite sostenute dall di sono compensate Parte_2
avuto riguardo all'assenza, all'epoca del deposito del ricorso, di precedenti in merito alla contestata legittimazione processuale. Contr Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste in capo alla di soccombete. Sono liquidate in complessivi € 2694,00 per CP_2
compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente
[...]
al pagamento della somma di € 20.081,80 in favore del Controparte_2
ricorrente, oltre accessori di legge
Pone a carico della le spese di lite sostenute dal ricorrente che CP_2
liquida come in parte motiva e compensa le altre spese.
AR, 16/01/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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