Art. 4.
Il Governo emanera' le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.
La commissione di cui al comma precedente e' altresi' abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunita' dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'articolo 3.
Il Governo emanera' le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.
La commissione di cui al comma precedente e' altresi' abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunita' dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'articolo 3.