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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2445 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Franchino Bonaventura, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Pastore, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 07.05.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti hanno depositato note di udienza il 05.05.2025 con cui hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.05.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio in IA (RM) il 28.10.2004 con
[...]
, registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 65 P. 1 anno 2004; CP_1
- che dalla loro unione sono nati (31.10.2000) e (21.11.2006); Per_1 Per_2
- che in data 01.09.2020 il Tribunale di IA ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, il Per_2 collocamento del minore presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla
, un assegno di mantenimento a carico del di euro 500,00 al mese CP_1 Pt_1 per i figli, oltre spese straordinarie al 50% tra le parti.
- che la figlia è divenuta economicamente autosufficiente;
Per_1
- che corrisponde una rata mensile di € 404,22 per il mutuo gravante sull'abitazione coniugale, sita in IA alla via A. Pigafetta n. 1;
- che il ricorrente, a far data dal 16.01.2024, percepisce l'indennità di disoccupazione;
- che dal tempo della separazione non vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di divorzio.
- che la resistente percepisce reddito da lavoro.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di autonomia economica delle parti, disponendo l'obbligo di mantenimento in favore del figlio e la revoca Per_2 al mantenimento per figlia , economicamente autonoma nonchè la conferma Per_1 delle ulteriori statuizioni disposte con la separazione.
2 Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva depositata il 04.04.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto:
- di avere un'occupazione lavorativa con contratto a tempo parziale dal mese di luglio 2024;
- che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica del maggio 2024 e lavora presso la Foodie 2020 s.r.l. con sede in IA;
- che il mutuo gravante sull'abitazione coniugale è stato rinegoziato nel 2022
e ampliato il piano di ammortamento con scadenza al 30.11.2030;
- che il figlio non è ancora economicamente autonomo.
Tanto dedotto, la resistente ha aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha richiesto la dichiarazione di autonomia economica delle parti, l'obbligo del padre al mantenimento del figlio non ancora Per_2 economicamente autonomo, il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile coniugale ai figli ivi residenti, l'obbligo del ricorrente al pagamento dei ratei del muto gravante sull'abitazione sino alla scadenza, l'assegnazione a suo favore del
100% dell'assegno unico per i figli.
Con nota del 23.04.2024 i procuratori delle parti hanno dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo ed il Giudice con decreto del 28.04.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza, onerando le parti al deposito di conclusioni in via congiunta.
Lette le note depositate contenenti le conclusioni congiunte delle parti, il
Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in IA (RM) il
28.10.2004, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i
3 coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che nulla osti al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Nel caso di specie, deve ritenersi che le condizioni concordate riguardanti trasferimenti immobiliari o l'attribuzione di diritti reali di godimento, assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi. Le parti, dunque, provvederanno a ratificare dinanzi al notaio le condizioni concordate in sede di divorzio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2445/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
IA (RM) il 28.10.2004 tra nato a Parte_1
IA (RM) il 23.07.1978 e , nata a Controparte_1
IA (RM) il 22.07.1969, registrato agli atti dello Stato civile del
Comune al n. 65 P. 1 anno 2004;
B) dispone che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
C) che la figlia maggiore , con collocazione presso la madre è Per_1 economicamente autosufficiente, per cui alla stessa nulla è dovuto a titolo di mantenimento da parte del Pt_1
D) che il figlio continuerà ad avere collocazione presso la madre in Per_2
IA al piazzale Pigafetta n.1, che ha raggiunto la maggiore età, non è economicamente autosufficiente e frequenta l'ultimo anno della 4 scuola secondaria di secondo grado;
E) che il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, Parte_1 anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento ordinario del figlio , l'importo di € 250,00, (euro Per_2 duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Tale importo
è stato determinato considerando il reddito attualmente percepito dal in uno alle attribuzioni patrimoniali in favore della sig.ra , Pt_1 CP_1 di cui nei capi a seguire;
F) che per le spese straordinarie nell'interesse del figlio, la ripartizione è operata in ragione del 50%; per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese ordinarie e straordinarie, con particolare riguardo alla suddivisione tra spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese obbligatorie non ricomprese nell'assegno di mantenimento per le quali non è prevista una previa concertazione, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento subordinate al consenso di entrambi i genitori, modalità di rimborso al genitore anticipatario, le stesse sono regolate secondo le indicazioni del CNF;
G) che, per quanto attiene il calendario di frequentazione dei figli, e in considerazione dell'età degli stessi, le parti espressamente prevedono un regime di frequentazione libero;
H) che l'importo dell'assegno unico erogato dall' per il figlio pari a euro CP_2 novanta è assegnato interamente alla sig.ra Controparte_1
I) che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, acquistata in virtù di contratto di compravendita per notaio Persona_3 registrato il 02.04.2005 al n.1421, in IA, resta ancora
[...] assegnata alla sig.ra comprensiva di tutto l'arredo in essa CP_1 contenuto, che vi abiterà insieme ai figli. In particolare, quanto a tali disposizioni patrimoniali è dalle parti convenuto quanto segue.
J) che i sig.ri e trasferiscono la nuda Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'immobile in IA località Cisterna Faro Via
Antonio Pigafetta, censito al n.1 interno 3 scala A ai figli e CP_3 composto da 5 vani catastali, confinante con CP_4
5 appartamento interno 4 della scala A, salvo se altri;
attualmente riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 17, particella 706, sub.
3. Via Bandita delle Mortelle p. 1 interno 3 scala A, z.c. 3, categ. A/2, classe
3, vani 5, R.C. euro 581,01; cantina facente parte del fabbricato distinto con il numero uno, posta al piano terreno (seminterrato catastale), contraddistinta con il numero interno 3, della superficie catastale di metri quadrati 10, confinante con cantina numero 2, passaggio comune, cantina numero 4, salvo se altri;
attualmente riportato al catasto fabbricato del predetto comune al foglio17, particella 706, sub. 31, via Bandita delle
Mortelle, piano s. 1 interno 3, z.c. 3, categ.c/2, classe 5, mq 10, R.C. euro
65,07,
K) che il sig. trasferisce il diritto di usufrutto, in ragione della Parte_1 sua quota pari al 50%, dell'immobile in IA al piazzale Pigafetta, censito al n. 1, alla sig.ra per tutta la durata della vita della Controparte_1 stessa, che lo accetta;
L) che il sig. si obbliga a pagare interamente le rate di mutuo Pt_1 ipotecario, contratto da entrambi i coniugi in data 30.12.2010 con la Banca
Monte dei Paschi di Siena al n. 4917 Reg Gen. Part. 2892 per Notar in
IA sino alla sua estinzione, ovvero Persona_4
30.11.2030;
M) che la sig.ra si impegna a volturare a proprio nome tutte le utenze CP_1 domestiche relative all'unità abitativa sopra indicata ove ancora intestate al sig. Pt_1
N) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in IA il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2445 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Franchino Bonaventura, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Pastore, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 07.05.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti hanno depositato note di udienza il 05.05.2025 con cui hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.05.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio in IA (RM) il 28.10.2004 con
[...]
, registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 65 P. 1 anno 2004; CP_1
- che dalla loro unione sono nati (31.10.2000) e (21.11.2006); Per_1 Per_2
- che in data 01.09.2020 il Tribunale di IA ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, il Per_2 collocamento del minore presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla
, un assegno di mantenimento a carico del di euro 500,00 al mese CP_1 Pt_1 per i figli, oltre spese straordinarie al 50% tra le parti.
- che la figlia è divenuta economicamente autosufficiente;
Per_1
- che corrisponde una rata mensile di € 404,22 per il mutuo gravante sull'abitazione coniugale, sita in IA alla via A. Pigafetta n. 1;
- che il ricorrente, a far data dal 16.01.2024, percepisce l'indennità di disoccupazione;
- che dal tempo della separazione non vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di divorzio.
- che la resistente percepisce reddito da lavoro.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di autonomia economica delle parti, disponendo l'obbligo di mantenimento in favore del figlio e la revoca Per_2 al mantenimento per figlia , economicamente autonoma nonchè la conferma Per_1 delle ulteriori statuizioni disposte con la separazione.
2 Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva depositata il 04.04.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto:
- di avere un'occupazione lavorativa con contratto a tempo parziale dal mese di luglio 2024;
- che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica del maggio 2024 e lavora presso la Foodie 2020 s.r.l. con sede in IA;
- che il mutuo gravante sull'abitazione coniugale è stato rinegoziato nel 2022
e ampliato il piano di ammortamento con scadenza al 30.11.2030;
- che il figlio non è ancora economicamente autonomo.
Tanto dedotto, la resistente ha aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha richiesto la dichiarazione di autonomia economica delle parti, l'obbligo del padre al mantenimento del figlio non ancora Per_2 economicamente autonomo, il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile coniugale ai figli ivi residenti, l'obbligo del ricorrente al pagamento dei ratei del muto gravante sull'abitazione sino alla scadenza, l'assegnazione a suo favore del
100% dell'assegno unico per i figli.
Con nota del 23.04.2024 i procuratori delle parti hanno dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo ed il Giudice con decreto del 28.04.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza, onerando le parti al deposito di conclusioni in via congiunta.
Lette le note depositate contenenti le conclusioni congiunte delle parti, il
Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in IA (RM) il
28.10.2004, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i
3 coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che nulla osti al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Nel caso di specie, deve ritenersi che le condizioni concordate riguardanti trasferimenti immobiliari o l'attribuzione di diritti reali di godimento, assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi. Le parti, dunque, provvederanno a ratificare dinanzi al notaio le condizioni concordate in sede di divorzio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2445/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
IA (RM) il 28.10.2004 tra nato a Parte_1
IA (RM) il 23.07.1978 e , nata a Controparte_1
IA (RM) il 22.07.1969, registrato agli atti dello Stato civile del
Comune al n. 65 P. 1 anno 2004;
B) dispone che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
C) che la figlia maggiore , con collocazione presso la madre è Per_1 economicamente autosufficiente, per cui alla stessa nulla è dovuto a titolo di mantenimento da parte del Pt_1
D) che il figlio continuerà ad avere collocazione presso la madre in Per_2
IA al piazzale Pigafetta n.1, che ha raggiunto la maggiore età, non è economicamente autosufficiente e frequenta l'ultimo anno della 4 scuola secondaria di secondo grado;
E) che il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, Parte_1 anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento ordinario del figlio , l'importo di € 250,00, (euro Per_2 duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Tale importo
è stato determinato considerando il reddito attualmente percepito dal in uno alle attribuzioni patrimoniali in favore della sig.ra , Pt_1 CP_1 di cui nei capi a seguire;
F) che per le spese straordinarie nell'interesse del figlio, la ripartizione è operata in ragione del 50%; per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese ordinarie e straordinarie, con particolare riguardo alla suddivisione tra spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese obbligatorie non ricomprese nell'assegno di mantenimento per le quali non è prevista una previa concertazione, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento subordinate al consenso di entrambi i genitori, modalità di rimborso al genitore anticipatario, le stesse sono regolate secondo le indicazioni del CNF;
G) che, per quanto attiene il calendario di frequentazione dei figli, e in considerazione dell'età degli stessi, le parti espressamente prevedono un regime di frequentazione libero;
H) che l'importo dell'assegno unico erogato dall' per il figlio pari a euro CP_2 novanta è assegnato interamente alla sig.ra Controparte_1
I) che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, acquistata in virtù di contratto di compravendita per notaio Persona_3 registrato il 02.04.2005 al n.1421, in IA, resta ancora
[...] assegnata alla sig.ra comprensiva di tutto l'arredo in essa CP_1 contenuto, che vi abiterà insieme ai figli. In particolare, quanto a tali disposizioni patrimoniali è dalle parti convenuto quanto segue.
J) che i sig.ri e trasferiscono la nuda Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'immobile in IA località Cisterna Faro Via
Antonio Pigafetta, censito al n.1 interno 3 scala A ai figli e CP_3 composto da 5 vani catastali, confinante con CP_4
5 appartamento interno 4 della scala A, salvo se altri;
attualmente riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 17, particella 706, sub.
3. Via Bandita delle Mortelle p. 1 interno 3 scala A, z.c. 3, categ. A/2, classe
3, vani 5, R.C. euro 581,01; cantina facente parte del fabbricato distinto con il numero uno, posta al piano terreno (seminterrato catastale), contraddistinta con il numero interno 3, della superficie catastale di metri quadrati 10, confinante con cantina numero 2, passaggio comune, cantina numero 4, salvo se altri;
attualmente riportato al catasto fabbricato del predetto comune al foglio17, particella 706, sub. 31, via Bandita delle
Mortelle, piano s. 1 interno 3, z.c. 3, categ.c/2, classe 5, mq 10, R.C. euro
65,07,
K) che il sig. trasferisce il diritto di usufrutto, in ragione della Parte_1 sua quota pari al 50%, dell'immobile in IA al piazzale Pigafetta, censito al n. 1, alla sig.ra per tutta la durata della vita della Controparte_1 stessa, che lo accetta;
L) che il sig. si obbliga a pagare interamente le rate di mutuo Pt_1 ipotecario, contratto da entrambi i coniugi in data 30.12.2010 con la Banca
Monte dei Paschi di Siena al n. 4917 Reg Gen. Part. 2892 per Notar in
IA sino alla sua estinzione, ovvero Persona_4
30.11.2030;
M) che la sig.ra si impegna a volturare a proprio nome tutte le utenze CP_1 domestiche relative all'unità abitativa sopra indicata ove ancora intestate al sig. Pt_1
N) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in IA il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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