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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 200 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FORTE SIMONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria San
Babila 4/A, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to BOSCHETTI GIULIANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Fosso del Dragoncello n. 116, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia atti di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 Codice identificativo del fascicolo:
027/2022/000000832 Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000509001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo: 027/2022/000000831, Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000508001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo:
027/2022/000000830 Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000507001, pagina 1 di 6 impugnato per i motivi esposti nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1)- in via preliminare, accertare e/o dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio di merito;
2)- in via preliminare, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del procedimento, ex artt. 305 e 307 cpc;
3)- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione formulata da controparte;
4)- nel merito, rigettare le domande di perché infondate in fatto ed in diritto, così come ampiamente espresso e Parte_1 documentato nelle precedenti fasi;
5)- con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione per introduzione del giudizio di merito, , premesso Parte_1 di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di atti di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 (Codice identificativo del fascicolo: 027/2022/000000832 Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000509001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo: 027/2022/000000831, Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000508001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo:
027/2022/000000830 Codice identificativo della procedura esecutiva:
02784202200000507001) a seguito della comunicazione pervenutagli dal terzo pignorato CP_2
[...
e , proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi CP_3 CP_4 dinanzi al Tribunale di Campobasso, lamentando l'omessa notifica dell'atto di pignoramento e degli atti propedeutici ad esso e chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura;
che, all'udienza del 24 giugno 2022, il GE del Tribunale di Campobasso dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Larino, dinanzi al quale l'opponente provvedeva a riassumere il procedimento;
che il GE del Tribunale di Larino dichiarava inammissibile l'opposizione per tardiva riassunzione dinanzi a sé, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito volto a verificare la fondatezza dell'opposizione; che, quindi, avendo provveduto ad instaurare il merito, l'attore ha insistito per l'accertamento e declaratoria della nullità degli atti di pignoramento per omessa e/o irrituale notifica degli stessi e degli atti ad essi propedeutici.
2. Si è costituita l' l'improcedibilità/inammissibilità per Controparte_5 tardività del presente giudizio di merito, per essere stata riassunta la controversia davanti al
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Larino oltre i termini di cui all'art. 305 cpc.
3. La causa è stata istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti. pagina 2 di 6 *******
La presente fase di merito, a cognizione piena, del giudizio di opposizione tardivamente riassunto dinanzi al G.E. è improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposta, in replica all'eccezione del difetto di valida procura in base al disposto di cui all'art. 11 d.lgs. 546/92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015, ha depositato, nella prima difesa utile, la documentazione necessaria ai fini del conferimento dell'incarico – indicata in Cass., sez. unite, sent. n. 30008 del 19/11/2019-, su cui, peraltro, nulla ha osservato l'opponente, di talché può ritenersi immune da vizi la costituzione dell' CP_6
5. Venendo al merito, l'opponente, sul presupposto implicito di poter scindere la fase sommaria da quella del merito, tanto che la tardiva instaurazione della prima non ridonderebbe nell'inammissibilità anche della seconda, ha chiesto l'accertamento a cognizione piena delle doglianze proposte nel ricorso al G.E., da quest'ultimo non esaminate per tardiva riassunzione ex art. 305 c.p.c., ma, sempre in tesi dell'opponente, scrutinabili dal giudice del merito.
5.1. L'assunto è insostenibile.
Come noto, l'opposizione all'esecuzione già iniziata, di cui all'art. 615 c.p.c., pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un giudizio unico, che ha inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione. Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dall'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'art. 617, comma
2, e art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione), non è meramente facoltativa, essendo stata prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente. In particolare, la previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni caso tanto la parte opponente quanto la parte pagina 3 di 6 opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente da evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (come del resto espressamente previsto dall'art. 619 c.p.c., comma 3, secondo un meccanismo peraltro ben possibile anche nelle atre tipologie di opposizione), per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena.
Detta struttura bifasica, quindi, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Su queste coordinate, si è quindi affermato che, sotto un più ampio profilo sistematico, “la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo. Al contrario, secondo la stessa costante giurisprudenza di legittimità, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione,
l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito) e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi
(che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile pagina 4 di 6 effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione).
Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e/o art. 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare,
l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile). La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre
(a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione” (Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
A mente di quanto precede e venendo al caso di specie, è di tutta evidenza che la tardiva riassunzione del ricorso dinanzi al GE competente, determinando gli effetti di cui all'art. 305
c.p.c. e, quindi, l'impossibilità, per il GE di esaminare le doglianze dell'opponente, ha inevitabilmente inficiato la successiva fase, privata della necessaria e inderogabile fase sommaria, con la conseguenza che la presente fase di merito deve essere dichiarata improcedibile.
6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il dm 55/2014 e succ. agg., nei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 5 di 6 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− dichiara improcedibile l'opposizione;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 11 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 200 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FORTE SIMONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria San
Babila 4/A, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to BOSCHETTI GIULIANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Fosso del Dragoncello n. 116, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia atti di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 Codice identificativo del fascicolo:
027/2022/000000832 Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000509001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo: 027/2022/000000831, Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000508001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo:
027/2022/000000830 Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000507001, pagina 1 di 6 impugnato per i motivi esposti nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1)- in via preliminare, accertare e/o dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio di merito;
2)- in via preliminare, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del procedimento, ex artt. 305 e 307 cpc;
3)- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione formulata da controparte;
4)- nel merito, rigettare le domande di perché infondate in fatto ed in diritto, così come ampiamente espresso e Parte_1 documentato nelle precedenti fasi;
5)- con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione per introduzione del giudizio di merito, , premesso Parte_1 di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di atti di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 (Codice identificativo del fascicolo: 027/2022/000000832 Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000509001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo: 027/2022/000000831, Codice identificativo della procedura esecutiva: 02784202200000508001, pignoramento Codice identificativo del fascicolo:
027/2022/000000830 Codice identificativo della procedura esecutiva:
02784202200000507001) a seguito della comunicazione pervenutagli dal terzo pignorato CP_2
[...
e , proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi CP_3 CP_4 dinanzi al Tribunale di Campobasso, lamentando l'omessa notifica dell'atto di pignoramento e degli atti propedeutici ad esso e chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura;
che, all'udienza del 24 giugno 2022, il GE del Tribunale di Campobasso dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Larino, dinanzi al quale l'opponente provvedeva a riassumere il procedimento;
che il GE del Tribunale di Larino dichiarava inammissibile l'opposizione per tardiva riassunzione dinanzi a sé, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito volto a verificare la fondatezza dell'opposizione; che, quindi, avendo provveduto ad instaurare il merito, l'attore ha insistito per l'accertamento e declaratoria della nullità degli atti di pignoramento per omessa e/o irrituale notifica degli stessi e degli atti ad essi propedeutici.
2. Si è costituita l' l'improcedibilità/inammissibilità per Controparte_5 tardività del presente giudizio di merito, per essere stata riassunta la controversia davanti al
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Larino oltre i termini di cui all'art. 305 cpc.
3. La causa è stata istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti. pagina 2 di 6 *******
La presente fase di merito, a cognizione piena, del giudizio di opposizione tardivamente riassunto dinanzi al G.E. è improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposta, in replica all'eccezione del difetto di valida procura in base al disposto di cui all'art. 11 d.lgs. 546/92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015, ha depositato, nella prima difesa utile, la documentazione necessaria ai fini del conferimento dell'incarico – indicata in Cass., sez. unite, sent. n. 30008 del 19/11/2019-, su cui, peraltro, nulla ha osservato l'opponente, di talché può ritenersi immune da vizi la costituzione dell' CP_6
5. Venendo al merito, l'opponente, sul presupposto implicito di poter scindere la fase sommaria da quella del merito, tanto che la tardiva instaurazione della prima non ridonderebbe nell'inammissibilità anche della seconda, ha chiesto l'accertamento a cognizione piena delle doglianze proposte nel ricorso al G.E., da quest'ultimo non esaminate per tardiva riassunzione ex art. 305 c.p.c., ma, sempre in tesi dell'opponente, scrutinabili dal giudice del merito.
5.1. L'assunto è insostenibile.
Come noto, l'opposizione all'esecuzione già iniziata, di cui all'art. 615 c.p.c., pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un giudizio unico, che ha inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione. Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dall'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'art. 617, comma
2, e art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione), non è meramente facoltativa, essendo stata prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente. In particolare, la previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni caso tanto la parte opponente quanto la parte pagina 3 di 6 opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente da evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (come del resto espressamente previsto dall'art. 619 c.p.c., comma 3, secondo un meccanismo peraltro ben possibile anche nelle atre tipologie di opposizione), per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena.
Detta struttura bifasica, quindi, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Su queste coordinate, si è quindi affermato che, sotto un più ampio profilo sistematico, “la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo. Al contrario, secondo la stessa costante giurisprudenza di legittimità, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione,
l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito) e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi
(che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile pagina 4 di 6 effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione).
Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e/o art. 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare,
l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile). La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre
(a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione” (Cassazione civile sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
A mente di quanto precede e venendo al caso di specie, è di tutta evidenza che la tardiva riassunzione del ricorso dinanzi al GE competente, determinando gli effetti di cui all'art. 305
c.p.c. e, quindi, l'impossibilità, per il GE di esaminare le doglianze dell'opponente, ha inevitabilmente inficiato la successiva fase, privata della necessaria e inderogabile fase sommaria, con la conseguenza che la presente fase di merito deve essere dichiarata improcedibile.
6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il dm 55/2014 e succ. agg., nei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 5 di 6 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− dichiara improcedibile l'opposizione;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore di , delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 11 maggio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6