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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1338/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 29 ottobre 2025
All'udienza del 29/10/2025 alle ore 9.43 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. ES SP il quale riferisce di aver depositato nel fascicolo telematico la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale con ordinanza del
21/05/2025; precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. segnalando, in particolare, che la richiesta di compenso è relativa all'attività espletata dal 14/09/2024 alla scadenza del termine di legge utile per il deposito di eventuali richieste al PM;
a tale ultimo riguardo precisa che l'assistito ha avuto notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. solo in data prossima al deposito della istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1338/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. ES SP (c.f. , in proprio ai sensi dell'art. 86 C.F._1
c.p.c..
- opponente - nei confronti di
1 , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 10/10/2023 (R.Grat.Patr. n. 256/2023) il G.I.P. del Tribunale di
LM ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , indagato Persona_1 nell'ambito del procedimento penale n. 2973/2022 R.G.N.R. e n. 380/2021 R.G. GIP, con decorrenza dalla data dell'istanza del 14/09/2023.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
ES SP.
Nel corso della fase delle indagini preliminari il difensore – già difensore di fiducia dell'indagato prima del deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che in tale veste lo ha assistito nel corso dell'interrogatorio in carcere del 21/07/2023 – ha esaminato il decreto di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. notificatogli in data 30/08/2023 ed all'assistito in data successiva.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa in data 24/02/2025 con la citazione diretta a giudizio.
Per la fase delle indagini preliminari l'avv. ES SP in data 17/10/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso esponendo l'importo complessivo di € 1.891,00
(fase di studio e fase istruttoria, parametri medi D.M. n. 147/2022), oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art.106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto del 14/11/2024 il G.I.P del Tribunale di LM ha rigettato la richiesta segnalando che le attività delle indagini preliminari (l'assistenza all'interrogatorio) erano state espletate prima del deposito dell'istanza di ammissione ai benefici del gratuito patrocinio.
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 l'avv. ES SP ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto il compenso per la fase di studio nonostante alla data di deposito della domanda di ammissione (14/09/2023) non fosse ancora decorso il termine dei gg. 20 dalla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. per esercitare i diritti di difesa, sicchè proprio nell'arco temporale successivo al
2 14/09/2023 egli quale difensore aveva esaminato il fascicolo del P.M. per poi determinarsi a non depositare memorie.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'istruttoria è stata di natura documentale, anche mediante acquisizione di copia del fascicolo del P.M..
La doglianza dell'opponente risulta giustificata, seppur nei ristretti limiti di seguito specificati.
Nell'impugnato decreto il G.I.P. ha negato la liquidazione del compenso per l'attività defensoriale espletata innanzi al P.M. nel corso delle indagini preliminari segnalando che l'assistenza all'interrogatorio era avvenuta prima del deposito della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, così essendo consumata in una fase non coperta dai benefici sia lo studio che l'istruttoria.
La determinazione de qua – oggettivamente corretta con riferimento alla fase istruttoria – deve essere parzialmente riformata in relazione alla fase di studio.
E' certo che il difensore in occasione dell'assistenza all'interrogatorio in data
21/07/2023 ha svolto, oltre alla fase istruttoria, anche una fase di studio.
Ed è, altresì, certo che per tale attività il difensore ha diritto al compenso a carico dell'assistito e non dell'erario, atteso che in quel momento non era stata ancora depositata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (data di deposito alla quale retroagiscono gli effetti della successiva ammissione).
Va, tuttavia, osservato che al momento dell'interrogatorio in carcere l'assistito ed il suo difensore non hanno avuto pieno accesso al fascicolo del P.M. (facoltà conseguente solo all'avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. notificato in data 30/08/2023) sicchè lo studio espletato è stato parziale.
La fase di studio ha trovato effettivo e pieno svolgimento solo dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini (30/08/2023 al difensore, successivamente all'indagato) e per l'arco temporale normativamente previsto (gg. 20) per valutare se produrre o meno memorie ed articolare richieste.
Considerato che in data 14/09/2023 è stata depositata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio (istanza poi accolta in data 10/10/2023 ma con effetti retroattivi alla data di deposito), per l'arco temporale dal 14/09/2023 alla scadenza dei gg. 20 di legge ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. la fase di studio risulta inclusa nei benefici del gratuito patrocinio.
Ne consegue che per questo limitato segmento temporale della fase dello studio deve essere riconosciuto il diritto al compenso con i benefici del gratuito patrocinio.
3 In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però
4 affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
Alla luce della predetta ricostruzione giuridica la valutazione sullo scostamento della liquidazione dal parametro medio senza giustificato motivo deve essere condotta in concreto avuto riguardo non al parametro medio di cui al D.M. n. 147/2022 bensì a quello
“medio ponderato” (la misura media tra il medio ed il minimo) che costituisce il riferimento per la disciplina del gratuito patrocinio.
In applicazione dei criteri sopra esposti ed esaminati gli atti, all'opponente può essere riconosciuto per la fase di studio il compenso di € 550,00, oltre accessori.
Tale compenso corrisponde al parametro medio ponderato (base € 851,00) con una riduzione del 15% ampiamente giustificata in tale ristretta perimetrazione dal rilievo che ad essere retribuita con i benefici de quibus non è stata l'intera attività di studio ma quella temporalmente collocabile in una frazione (quasi la metà) di quella complessivamente consentita a far data dalla notifica della comunicazione ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p..
Il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002.
In tali limiti è possibile accogliere l'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (al minimo in ragione della differenza tra il compenso richiesto al G.I.P. e quello assai minore concretamente riconosciuto in questa fase giudiziale).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto depositato dal G.I.P. del Tribunale di
LM in data 14/10/2024 (R.Grat.Patr. n. 256/2023) liquida in favore dell'avvocato ES SP quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale n. Persona_1
5 2973/2022 R.G.N.R., l'importo complessivo di € 366,67, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. ES Controparte_1
SP delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 29 ottobre 2025
All'udienza del 29/10/2025 alle ore 9.43 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. ES SP il quale riferisce di aver depositato nel fascicolo telematico la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale con ordinanza del
21/05/2025; precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. segnalando, in particolare, che la richiesta di compenso è relativa all'attività espletata dal 14/09/2024 alla scadenza del termine di legge utile per il deposito di eventuali richieste al PM;
a tale ultimo riguardo precisa che l'assistito ha avuto notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. solo in data prossima al deposito della istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1338/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. ES SP (c.f. , in proprio ai sensi dell'art. 86 C.F._1
c.p.c..
- opponente - nei confronti di
1 , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 10/10/2023 (R.Grat.Patr. n. 256/2023) il G.I.P. del Tribunale di
LM ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , indagato Persona_1 nell'ambito del procedimento penale n. 2973/2022 R.G.N.R. e n. 380/2021 R.G. GIP, con decorrenza dalla data dell'istanza del 14/09/2023.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
ES SP.
Nel corso della fase delle indagini preliminari il difensore – già difensore di fiducia dell'indagato prima del deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che in tale veste lo ha assistito nel corso dell'interrogatorio in carcere del 21/07/2023 – ha esaminato il decreto di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. notificatogli in data 30/08/2023 ed all'assistito in data successiva.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa in data 24/02/2025 con la citazione diretta a giudizio.
Per la fase delle indagini preliminari l'avv. ES SP in data 17/10/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso esponendo l'importo complessivo di € 1.891,00
(fase di studio e fase istruttoria, parametri medi D.M. n. 147/2022), oltre accessori, al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art.106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto del 14/11/2024 il G.I.P del Tribunale di LM ha rigettato la richiesta segnalando che le attività delle indagini preliminari (l'assistenza all'interrogatorio) erano state espletate prima del deposito dell'istanza di ammissione ai benefici del gratuito patrocinio.
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 l'avv. ES SP ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto il compenso per la fase di studio nonostante alla data di deposito della domanda di ammissione (14/09/2023) non fosse ancora decorso il termine dei gg. 20 dalla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. per esercitare i diritti di difesa, sicchè proprio nell'arco temporale successivo al
2 14/09/2023 egli quale difensore aveva esaminato il fascicolo del P.M. per poi determinarsi a non depositare memorie.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'istruttoria è stata di natura documentale, anche mediante acquisizione di copia del fascicolo del P.M..
La doglianza dell'opponente risulta giustificata, seppur nei ristretti limiti di seguito specificati.
Nell'impugnato decreto il G.I.P. ha negato la liquidazione del compenso per l'attività defensoriale espletata innanzi al P.M. nel corso delle indagini preliminari segnalando che l'assistenza all'interrogatorio era avvenuta prima del deposito della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, così essendo consumata in una fase non coperta dai benefici sia lo studio che l'istruttoria.
La determinazione de qua – oggettivamente corretta con riferimento alla fase istruttoria – deve essere parzialmente riformata in relazione alla fase di studio.
E' certo che il difensore in occasione dell'assistenza all'interrogatorio in data
21/07/2023 ha svolto, oltre alla fase istruttoria, anche una fase di studio.
Ed è, altresì, certo che per tale attività il difensore ha diritto al compenso a carico dell'assistito e non dell'erario, atteso che in quel momento non era stata ancora depositata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (data di deposito alla quale retroagiscono gli effetti della successiva ammissione).
Va, tuttavia, osservato che al momento dell'interrogatorio in carcere l'assistito ed il suo difensore non hanno avuto pieno accesso al fascicolo del P.M. (facoltà conseguente solo all'avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. notificato in data 30/08/2023) sicchè lo studio espletato è stato parziale.
La fase di studio ha trovato effettivo e pieno svolgimento solo dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini (30/08/2023 al difensore, successivamente all'indagato) e per l'arco temporale normativamente previsto (gg. 20) per valutare se produrre o meno memorie ed articolare richieste.
Considerato che in data 14/09/2023 è stata depositata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio (istanza poi accolta in data 10/10/2023 ma con effetti retroattivi alla data di deposito), per l'arco temporale dal 14/09/2023 alla scadenza dei gg. 20 di legge ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. la fase di studio risulta inclusa nei benefici del gratuito patrocinio.
Ne consegue che per questo limitato segmento temporale della fase dello studio deve essere riconosciuto il diritto al compenso con i benefici del gratuito patrocinio.
3 In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però
4 affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
Alla luce della predetta ricostruzione giuridica la valutazione sullo scostamento della liquidazione dal parametro medio senza giustificato motivo deve essere condotta in concreto avuto riguardo non al parametro medio di cui al D.M. n. 147/2022 bensì a quello
“medio ponderato” (la misura media tra il medio ed il minimo) che costituisce il riferimento per la disciplina del gratuito patrocinio.
In applicazione dei criteri sopra esposti ed esaminati gli atti, all'opponente può essere riconosciuto per la fase di studio il compenso di € 550,00, oltre accessori.
Tale compenso corrisponde al parametro medio ponderato (base € 851,00) con una riduzione del 15% ampiamente giustificata in tale ristretta perimetrazione dal rilievo che ad essere retribuita con i benefici de quibus non è stata l'intera attività di studio ma quella temporalmente collocabile in una frazione (quasi la metà) di quella complessivamente consentita a far data dalla notifica della comunicazione ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p..
Il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR
115/2002.
In tali limiti è possibile accogliere l'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (al minimo in ragione della differenza tra il compenso richiesto al G.I.P. e quello assai minore concretamente riconosciuto in questa fase giudiziale).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto depositato dal G.I.P. del Tribunale di
LM in data 14/10/2024 (R.Grat.Patr. n. 256/2023) liquida in favore dell'avvocato ES SP quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale n. Persona_1
5 2973/2022 R.G.N.R., l'importo complessivo di € 366,67, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. ES Controparte_1
SP delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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