Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 930/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 18 giugno 2025
All'udienza del 18/06/2025 alle ore 10.40 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Brunella Crucitti, anche per delega dell'avv. Giuseppe Varone, nell'interesse delle ricorrenti e , l'avv. TE CU, anche per delega Parte_1 Parte_2 dell'avv. Carlo Annunziato Trimarchi, nell'interesse del resistente , Controparte_1 nonché, per delega dell'avv. Ruggero Pio Miceli De Biase, nell'interesse della resistente ed ancora l'avv. Mariairene Negrini nell'interesse della resistente CP_2 [...]
CP_3
I difensori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistono nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della seguente sentenza
R.G. n. 930/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 930 del 2023 del Ruolo Generale vertente tra
1
(nata a [...] il [...] – c.f. ), rappresentate Parte_2 CodiceFiscale_2
e difese dall'avv. Brunella Crucitti e dall'avv. Giuseppe Varone
- ricorrenti -
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Trimarchi e dall'avv. TE CU
- resistente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), rappresentata CP_2 C.F._4
e difesa dall'avv. Ruggero Pio Micieli De Biase
- resistente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_4 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. Mariairene Negrini
- resistente -
Oggetto: usucapione di immobile.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/06/2025.
* * *
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2023 le germane e Parte_1 Pt_2
(figlie ed eredi di ) hanno chiesto nei confronti di
[...] Persona_1 Controparte_1 la dichiarazione dell'avvenuto acquisto a titolo di usucapione dell'esclusiva proprietà di due porzioni di terreno site nel Comune di Palmi alla via Papa Giovanni XXIII ed identificate nel NCT al foglio 29, particella 1051 (consistenza 29 mq., cat F/1) e particella
1058 (consistenza 29 mq., destinazione REL ENTE UR), derivate dal frazionamento della particella 985, sub 1.
Le ricorrenti, premesso che i piccoli terreni erano di proprietà e risultano ancora intestati a (padre del loro dante causa e del resistente Persona_2 Persona_1
), hanno dedotto di aver esercitato il possesso uti dominus prima insieme Controparte_1 al proprio genitore e poi al suo decesso (2016) da sole subentrando peraltro al suo possesso quali eredi;
in particolare hanno evidenziato di essere proprietarie di un fabbricato prospiciente ai terreni e di averli curati, arredati e gestiti in autonomia e senza interferenza altrui. In corso di giudizio hanno aggiunto che il possesso del proprio genitore è stato oppositivo rispetto al di lui fratello (coerede Controparte_1 dell'intestatario con il quale i rapporti erano incrinati tanto da aver Persona_2 instaurato a suo tempo reciproche azioni giudiziarie.
2 si è costituito ed ha eccepito la carenza di integrità del Controparte_1 contraddittorio rispetto a (figlia dell'intestatario) e Controparte_4 CP_2
(seconda moglie di ). Sempre in via preliminare ha eccepito la carenza di Persona_1 legittimazione attiva delle ricorrenti per avere a suo tempo rinunciato all'eredità del padre e di aver revocato tale rinuncia quando ancora non si era prescritto il Persona_1 termine per accettare per la moglie la cui accettazione avrebbe effetto CP_2 retroattivo. Nel merito ha contestato i presupposti per l'usucapione evidenziando che i due terreni oggetto di causa fanno parte di un più ampio compendio immobiliare nella stessa zona appartenuto al padre ed alla sua morte goduto da tutti i figli Persona_2 che non hanno mai rinunciato ai propri diritti;
ha negato che le ricorrenti (peraltro in giovane età e successivamente trasferitesi per studio e lavoro al Nord) ed il loro genitore abbiano mai avuto un possesso esclusivo ed escludente rispetto agli altri Persona_1 eredi;
ha aggiunto che solo nel 2016 sono iniziate condotte di appropriazione da parte della prima moglie di oggetto di separati giudizi definiti con il Persona_1 riconoscimento dei diritti di esso resistente;
ha aggiunto, ancora, che le ricorrenti
(unitamente alla loro madre) negli ultimi anni hanno posto in essere attività di appropriazione (frazionamenti e vendite illegittime di altre porzioni).
Il contraddittorio è stato esteso ai sensi dell'art.102 c.p.c. nei confronti di
[...]
e di . CP_4 CP_2 si è costituita eccependo in via preliminare l'omesso Controparte_4 espletamento della mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i litisconsorti necessari
(il profilo è stato oggetto di sanatoria su ordinanza del Tribunale). Ha proposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti nei medesimi termini già evidenziati da . Ha dedotto che dalla morte di i terreni Controparte_1 Persona_2 oggetto di causa sono stati indifferentemente utilizzati dai figli , e CP_1 CP_4
senza che quest'ultimo abbia mai posto in essere una condotta effettivamente Per_1 escludente nei confronti dei coeredi, così non potendosi qualificare il suo possesso come uti dominus nei confronti degli altri coeredi. Ha aggiunto, che le ricorrenti in via diretta non hanno mai esercitato il possesso pieno sui beni in esame.
si è costituita confermando l'accettazione anche tacita dell'eredità di CP_2
e deducendo che in realtà il suo defunto coniuge aveva goduto dei terreni Persona_1 unitamente ai germani e ed ai loro familiari in modo pacifico, senza CP_1 CP_4 volontà di escludere alcuno.
Le più dettagliate argomentazioni esposte dalle parti nei propri scritti difensivi non vengono ritrascritte nel presente provvedimento, per brevità, ma devono intendersi integralmente richiamate.
3 L'istruttoria è stata di natura documentale, atteso che con ordinanza dell'1/02/2025 il decidente ha ritenuto le prove costituende non determinanti ai fini del decidere.
La domanda di usucapione formulata da e da non Parte_1 Parte_2 può essere accolta, essendo emersa dall'istruttoria documentale l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 1158 c.c..
I – Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
II – Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa già sulla base dell'assorbente profilo della carenza di idonea deduzione e prova del possesso uti dominus da parte delle ricorrenti (anche quali eredi del padre ) per il ventennio necessario ad usucapire. Persona_1
Al riguardo va osservato che la pretesa acquisitiva concerne l'esclusiva proprietà di due porzioni di terreno site nel Comune di Palmi alla via Papa Giovanni XXIII ed identificate nel NCT al foglio 29, particella 1051 (consistenza 29 mq., cat F/1) e particella
1058 (consistenza 29 mq., destinazione REL ENTE UR), derivate dal frazionamento della particella 985, sub 1. Beni dei quali le ricorrenti sono già comproprietarie pro indiviso
4 per successione del genitore a sua volta successore del padre Persona_1 R_ originario proprietario.
[...]
L'azione ha come legittimati passivi cui è rivolta la domanda gli altri soggetti che sono succeduti mortis causa all'originario proprietario cioè i figli Persona_2
e suoi eredi nonché seconda moglie Controparte_1 Controparte_4 CP_2 dell'altro figlio e suo erede unitamente, appunto, alle ricorrenti. Persona_1
In altri termini, emerge pacificamente dagli atti – la stessa prospettazione del ricorso introduttivo ne dà contezza – che il bene dedotto in giudizio sia appartenuto a R_
e che tutte le parti in causa sono, per diversa modalità e passaggi, suoi coeredi.
[...]
La vicenda, dunque, si inquadra nella più ampia tematica del possesso acquisitivo fatto valere in danno di coeredi o comproprietari pro indiviso, di guisa che è soggetta alla disciplina ed al peculiare rigoroso regime probatorio che la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità ha elaborato al riguardo.
La fondatezza della domanda delle ricorrenti presupponeva la dimostrazione di un possesso esercitato, per almeno un ventennio antecedente la proposizione dell'azione giudiziaria, sui terreni in modo non soltanto pieno ma anche effettivamente e palesemente escludente il compossesso degli altri comproprietari pro indiviso.
Invero, qualora la domanda di usucapione sia rivolta da uno dei comproprietari o coeredi pro indiviso nei confronti degli altri, ad integrare il presupposto del possesso utile ai sensi dell'art. 1158 c.c. o 1159 bis c.c. non è sufficiente la prova della sola piena disponibilità della res con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà
(prova che sarebbe, invece, idonea in un normale giudizio azionato da un soggetto
“estraneo”), essendo piuttosto indispensabile che sia data dimostrazione di un comportamento (manifesto, cioè perfettamente percepibile dagli altri comproprietari) concretamente oppositivo rispetto agli altri comproprietari, di un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver oggettivamente e completamente escluso gli altri comproprietari.
L'orientamento giurisprudenziale è concorde nell'affermazione che il richiesto comportamento “escludente” non può dirsi integrato dal semplice fatto che gli altri comproprietari o coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i comproprietari o coeredi che invochi l'usucapione abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" senza opposizione per il tempo utile ad usucapire.
Una prova, dunque, assai rigorosa e specifica, giustificata dalla particolare natura dell'azione in correlazione all'assetto di interessi che caratterizzano i rapporti tra comunisti.
5 Si tratta, peraltro, di un principio condiviso anche dalla migliore dottrina e che la
Suprema Corte ha sancito in modo costante:
- “Allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, alla sua manutenzione, sussiste la presunzione
"iuris tantum" che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi. Pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare, a norma dell'art. 1102
c.c., il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario” (Cass. n. 5006 del
28/04/1993);
- “Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà,
è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cass. n.
10374 del 4/05/2018);
- “Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui;
viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o
6 erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (Cass. n. 16841 del 11/08/2005);
- “Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività; a tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione per il tempo utile ad usucapire;
nè tale comportamento può consistere solo in atti di gestione del bene comune o in atti tollerati dagli altri coeredi, nè, infine, rilevano le variazioni catastali che egli abbia ottenuto, ove non provi d'averle portate a conoscenza degli altri compossessori o che questi l'abbiano altrimenti conseguita senza alcuna reazione. L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla "res" comune grava sull'usucapiente” (Cass. n.
13921 del 25/09/2002; Cass. n. 1370 del 18/02/1999).
In definitiva il possesso acquisitivo in danno del comproprietario presuppone la rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione (Cass. n. 21853 del
15/10/2014).
A tale rigore probatorio consegue che in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale attraverso il quale è stato esercitato il possesso, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva
(Cass. n. 11903 del 9/06/2015). Si intende affermare, cioè, che anche in ipotesi di un possesso prolungato per un ampio arco temporale, il ventennio utile ad usucapire è solo quello rispetto al quale effettivamente il godimento fattuale si è estrinsecato con condotte idonee a superare il dubbio sul “contegno escludente”.
Va evidenziato, infine, che poiché l'onere della prova in ordine alla condotta avente i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. grava su colui che invoca l'usucapione, va da sé che in ipotesi di incertezza o insufficienza delle risultanze gli effetti negativi non possono che riverberarsi sulla fondatezza della domanda.
7 III - Orbene, il Tribunale ritiene che le risultanze della documentazione acquisita agli atti siano tali da escludere che le ricorrenti (e prima di esse il padre Persona_1 nel cui possesso sono subentrate iure ereditatis) per un ventennio antecedente la proposizione della domanda abbiano esercitato sul piccolo terreno oggetto di causa un potere di fatto con modalità tali da estromettere e rendere inconciliabile il godimento dei resistenti, da rendere manifesta la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da non poter essere qualificate come atti di utilizzo consentiti al singolo comproprietario.
In fase introduttiva del giudizio le ricorrenti hanno dedotto che il padre Per_1
ha posseduto il terreno dal 1980 e che loro divenute maggiorenni si sono affiancate
[...]
a tale godimento sino alla sua morte nel 2016 proseguendolo da sole dopo.
Nel ricorso non sono state specificate quale siano state le condotte oppositive che abbia posto in essere nei confronti del padre e dei Persona_1 Persona_2 germani suoi coeredi (anche la prova testi articolata in quella sede è generica). In corso di causa le ricorrenti hanno aggiunto che la presunzione di godimento uti condominus che caratterizza i soggetti coeredi o comproprietari nel caso in esame è venuta meno in ragione della assoluta conflittualità che ha contraddistinto i rapporti tra i germani Per_1
e tra i quali si è pure instaurata una causa civile per il possesso di alcuni beni CP_1 ereditari (R.G. n.224/1997 Tribunale di Palmi).
Orbene, in disparte la circostanza che lo specifico contenzioso si è sviluppato solo tra e (sicchè rispetto agli altri coeredi evocati nel Persona_1 Controparte_1 presente giudizio mancherebbe la deduzione del fatto escludente), va osservato che in realtà proprio dal contenuto degli atti relativi a quel contenzioso si traggono gli elementi oggettivi che escludono la natura uti dominus del possesso vantato da Persona_1 quanto meno sino al 2012.
Va premesso, in fatto, che dall'esame dei rilievi catastali e dalle descrizioni dei luoghi (contenuti anche nella perizia di parte delle ricorrenti) emerge che i due piccoli terreni oggi identificati con la particella 1051 e con la particella 1058 del foglio 29 del catasto del Comune di Palmi (già particella 958) in senso concreto costituiscono anche lo spazio di accesso che dalla via Papa Giovanni XXIII consente di giungere al fabbricato a due piani costruito sulle particelle 308 e 310.
E' pacifico, come detto, che tale terreno era intestato e di proprietà di R_ il quale per stessa deduzione dei figli e , nella
[...] Persona_1 Controparte_1 scrittura transattiva del 31/10/2012 che ha definito il citato giudizio iscritto al R.G. n.
224/1997, ha abitato sino alla sua morte nel 1989 in parte del fabbricato costruito sulle particelle 308 e 310 (il fabbricato al cui godimento era funzionale, appunto, lo spazio
8 insistente sino alla via Papa Giovanni XXIII identificato ora con le particelle 1051 e
1058).
Del resto, che il proprietario sino alla sua morte abbia Persona_2 regolarmente posseduto i suoi beni (ivi comprese le particelle oggetto di causa) e che rispetto a tale possesso non vi è stata una condotta privativa ed escludente dei figli, è circostanza che trova oggettivo riscontro nella servitù di passaggio che Persona_2 ha concesso al figlio (con rituale contratto) proprio su parte del più ampio CP_1 terreno prospiciente la via Papa Giovanni XXIII e proprio per consentire l'accesso alle particelle 308 e 310 (atto allegato alla memoria integrativa di parte ricorrente).
Deve ritenersi, pertanto, processualmente acclarato che certamente sino al 1989
non ha goduto dei beni oggetto di causa uti dominus perché sugli stessi Persona_1 ha esercitato il possesso il proprietario e genitore . Persona_2
Quando al periodo successivo (in astratto idoneo a completare il ventennio antecedente all'introduzione del presente giudizio) va osservato che nel 1997
[...]
ha instaurato il giudizio iscritto al R.G. n. 224/1997 nei confronti del germano CP_1
proprio per rivendicare non solo la proprietà del fabbricato esistente sulle Persona_1 particelle 308 e 310 ma anche l'ingresso da via Papa Giovanni XXIII (cioè la porzione oggetto oggi di usucapione) così interrompendo ai sensi di legge i termini dell'eventuale possesso uti dominus esercitato dal germano prima del ventennio decorrente dal 1989.
Si è detto che quel giudizio si è concluso con una transazione in data 31/10/2012 nel corpo della quale i germani si sono attribuiti con effetto traslativo le porzioni del fabbricato (part 308 e 310) senza disciplinare il passaggio attraverso le particelle ora 1051
e 1058 ed in particolare senza escludere l'uno o l'altro dalla possibilità dell'accesso dalla via Papa Giovanni XXIII.
Sino al 2012, pertanto, è escluso che possa attribuirsi a un possesso Persona_1 uti dominus sulle specifiche particelle, proprio perché con la transazione vi è stato un implicito riconoscimento di pari diritti sull'accesso de quo.
Qualsiasi cosa possa essere accaduta nel periodo successivo – sul quale il Tribunale non si dilunga poiché non rilevante ai fini del decidere – è certo che non si è potuto perfezionare un ventennio di possesso uti dominus sino alla data di introduzione del presente giudizio.
Per tali assorbenti ragioni – rispetto alle quali l'istruttoria testimoniali richiesta dalle ricorrenti sarebbe stata ininfluente – deve escludersi in capo alla ricorrente (coeredi di
) il possesso uti dominus ultraventennale sui beni oggetto di causa. Per_1
La domanda va quindi rigettata.
9 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. La liquidazione è operata come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, sul valore per come dichiarato, con riconoscimento di tutte le fasi (istruttoria e decisionale al minimo per l'assenza di prova costituende e per la discussione sostanzialmente ripropositiva delle difese introduttive).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e da nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_4 CP_2 così provvede:
• Rigetta la domanda.
• Condanna e , in solido, alla refusione ih favore Parte_1 Parte_2 di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.702,00, Controparte_1 oltre spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge.
• Condanna e , in solido, alla refusione ih favore Parte_1 Parte_2 di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_4
1.702,00, oltre spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Mariairene Negrini dichiaratosi antistatario.
• Condanna e , in solido, alla refusione ih favore Parte_1 Parte_2 di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.702,00, oltre CP_2 spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge;
con distrazione in favore dell'avv.
Ruggero Pio Micieli De Biase dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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