CASS
Sentenza 14 ottobre 2022
Sentenza 14 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2022, n. 30257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30257 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 27767-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LL TE, GI DE, GI CALIULO;
- ricorrente -
contro DE HO NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO 2022 2492 Civile Sent. Sez. L Num. 30257 Anno 2022 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 14/10/2022 NAPPI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 1849/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 27767/2016 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 604 del 2016, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro nei confronti di NA De HO. 2. Il giudice di prime cure, rilevata la prescrizione quinquennale, fissata la decorrenza della pensione di vecchiaia del ricorrente a partire dal 1°/9/2006 (data in cui il De HO ha maturato i requisiti di accesso alla prestazione), con diritto ai relativi ratei a partire dal 20/9/2007, ha altresì riconosciuto il diritto ai supplementi di pensione con decorrenza dal 1°/10/2012 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) e condannato l'Inps ai relativi versamenti oltre interessi. 3. La Corte d'Appello ha confermato la statuizione di prime cure in ordine alla decorrenza e al diritto al computo nella gestione separata anche dei contributi versati nelle gestioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1996 n. 335. 4. Per quanto ora di interesse, la Corte d'Appello ha confermato il proprio precedente orientamento (sent. 701/2015) ritenendo che trattandosi di pensione Inps liquidata nella gestione separata, introdotta dall'art. 2 co. 26 della L. 335/1995, con contestuale richiesta di computo della contribuzione versata in epoca precedente nella gestione dei lavoratori dipendenti, trovasse applicazione il regime contributivo, con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex I. 243/04; conseguentemente, ha ritenuto che i periodi di anzianità contributiva, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno pensionistico, dovessero essere calcolati secondo la normativa RG 2776712016 SS NC estensore 1 vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, anche quanto alla decorrenza del diritto alla prestazione;
la Corte ha, infine, specificato che il computo dei contributi AGO nella gestione separata non interveniva a modificare il sistema contributivo di calcolo della pensione, proprio della gestione separata. 5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
NA De HO ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 del c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Milano ritenuto che la pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata con il concorso della contribuzione versata nell' AGO possa decorrere da epoca anteriore all'esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere il computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell' AGO, violando così l'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282. 7. Ad avviso dell'INPS la pensione, così come liquidata al resistente, non poteva decorrere anteriormente all'esercizio della facoltà di computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell'Ago sul presupposto che anteriormente alla manifestazione della relativa volontà di avvalersene, i predetti contributi non potevano essere oggetto di valutazione nella gestione separata;
pertanto, per avere il De HO richiesto il computo nel settembre 2011, non poteva fissarsi la decorrenza, al settembre 2006, di un montante contributivo incrementato dell'apporto della contribuzione AGO che aveva avuto ingresso nella gestione separata nel settembre 2012; assume, in sintesi, l'INPS che sull'assicurato devono ricadere le conseguenze derivanti dai tempi di maturazione della scelta della modalità per avvalersi della contribuzione accreditata nelle gestioni previdenziali diverse da quella separata (in altri termini decidere se tenere ferma la contribuzione AGO nella prospettiva della maturazione del diritto RG 2776712016 SS NC estensore 2 ad una pensione in tale regime da liquidare col sistema retributivo oppure chiedere la liquidazione di una pensione unica a carico della gestione separata ma col il sistema contributivo, meno conveniente per il resistente). 8. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della I. 23 aprile 1981 n. 155 in relazione alli art. 360 n. 3 del c.p.c., per avere la Corte territoriale individuato il momento da cui inizia a decorrere il diritto al supplemento di pensione anteriormente al termine di cui all'art. 7 della legge 155/1981; osserva che l'art 1 , u.c, del DM 282/1996 dispone che la liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza delle pensione, e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Rileva che l'odierno resistente aveva proposto domanda nel 2012 ed a tale data non poteva essere richiesto il supplemento. 9. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte concerne l'individuazione del momento di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia a carico della gestione separata da liquidare a seguito dell'avvalimento della facoltà di vedersi computati nella predetta gestione anche i contributi versati nell'Ago; momento che, secondo il ricorrente, in base alla L. n. 155/1981 (disciplinante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia), va fissato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. 10.Trattasi di questione già sottoposta all'attenzione della Corte ed affrontata, tra le altre, nell'ordinanza n. 21361 del 2021, con orientamento al quale viene data continuità. 11. La sentenza impugnata, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 L. n. 155/1981, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243/2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - , dalla questione della decorrenza della pensione che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del RG 2776712016 SS IN estensore 3 diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte cfr Cass. n.17083/2004, n 5482/2012). 12. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa". 13. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui alli art. 3 del DM n 282/1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". Come correttamente sostenuto dall'Istituto previdenziale l'esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. 14. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. RG 27767/2016 SS NC esiensore 4
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2022.
- ricorrente -
contro DE HO NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO 2022 2492 Civile Sent. Sez. L Num. 30257 Anno 2022 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 14/10/2022 NAPPI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 1849/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 27767/2016 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 604 del 2016, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro nei confronti di NA De HO. 2. Il giudice di prime cure, rilevata la prescrizione quinquennale, fissata la decorrenza della pensione di vecchiaia del ricorrente a partire dal 1°/9/2006 (data in cui il De HO ha maturato i requisiti di accesso alla prestazione), con diritto ai relativi ratei a partire dal 20/9/2007, ha altresì riconosciuto il diritto ai supplementi di pensione con decorrenza dal 1°/10/2012 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) e condannato l'Inps ai relativi versamenti oltre interessi. 3. La Corte d'Appello ha confermato la statuizione di prime cure in ordine alla decorrenza e al diritto al computo nella gestione separata anche dei contributi versati nelle gestioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1996 n. 335. 4. Per quanto ora di interesse, la Corte d'Appello ha confermato il proprio precedente orientamento (sent. 701/2015) ritenendo che trattandosi di pensione Inps liquidata nella gestione separata, introdotta dall'art. 2 co. 26 della L. 335/1995, con contestuale richiesta di computo della contribuzione versata in epoca precedente nella gestione dei lavoratori dipendenti, trovasse applicazione il regime contributivo, con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex I. 243/04; conseguentemente, ha ritenuto che i periodi di anzianità contributiva, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno pensionistico, dovessero essere calcolati secondo la normativa RG 2776712016 SS NC estensore 1 vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, anche quanto alla decorrenza del diritto alla prestazione;
la Corte ha, infine, specificato che il computo dei contributi AGO nella gestione separata non interveniva a modificare il sistema contributivo di calcolo della pensione, proprio della gestione separata. 5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
NA De HO ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 del c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Milano ritenuto che la pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata con il concorso della contribuzione versata nell' AGO possa decorrere da epoca anteriore all'esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere il computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell' AGO, violando così l'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282. 7. Ad avviso dell'INPS la pensione, così come liquidata al resistente, non poteva decorrere anteriormente all'esercizio della facoltà di computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell'Ago sul presupposto che anteriormente alla manifestazione della relativa volontà di avvalersene, i predetti contributi non potevano essere oggetto di valutazione nella gestione separata;
pertanto, per avere il De HO richiesto il computo nel settembre 2011, non poteva fissarsi la decorrenza, al settembre 2006, di un montante contributivo incrementato dell'apporto della contribuzione AGO che aveva avuto ingresso nella gestione separata nel settembre 2012; assume, in sintesi, l'INPS che sull'assicurato devono ricadere le conseguenze derivanti dai tempi di maturazione della scelta della modalità per avvalersi della contribuzione accreditata nelle gestioni previdenziali diverse da quella separata (in altri termini decidere se tenere ferma la contribuzione AGO nella prospettiva della maturazione del diritto RG 2776712016 SS NC estensore 2 ad una pensione in tale regime da liquidare col sistema retributivo oppure chiedere la liquidazione di una pensione unica a carico della gestione separata ma col il sistema contributivo, meno conveniente per il resistente). 8. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 della I. 23 aprile 1981 n. 155 in relazione alli art. 360 n. 3 del c.p.c., per avere la Corte territoriale individuato il momento da cui inizia a decorrere il diritto al supplemento di pensione anteriormente al termine di cui all'art. 7 della legge 155/1981; osserva che l'art 1 , u.c, del DM 282/1996 dispone che la liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza delle pensione, e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Rileva che l'odierno resistente aveva proposto domanda nel 2012 ed a tale data non poteva essere richiesto il supplemento. 9. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte concerne l'individuazione del momento di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia a carico della gestione separata da liquidare a seguito dell'avvalimento della facoltà di vedersi computati nella predetta gestione anche i contributi versati nell'Ago; momento che, secondo il ricorrente, in base alla L. n. 155/1981 (disciplinante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia), va fissato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. 10.Trattasi di questione già sottoposta all'attenzione della Corte ed affrontata, tra le altre, nell'ordinanza n. 21361 del 2021, con orientamento al quale viene data continuità. 11. La sentenza impugnata, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 L. n. 155/1981, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243/2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - , dalla questione della decorrenza della pensione che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del RG 2776712016 SS IN estensore 3 diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte cfr Cass. n.17083/2004, n 5482/2012). 12. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa". 13. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui alli art. 3 del DM n 282/1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". Come correttamente sostenuto dall'Istituto previdenziale l'esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. 14. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. RG 27767/2016 SS NC esiensore 4
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2022.