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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2976/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
C.F. e P. VA , con sede in Vittoria Parte_1 P.IVA_1
(RG), Via del Carrubbo s.n.c., in persona del legale rappresentante, sig.
, nato a [...] il giorno 01.02.1993, ivi Parte_2
residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio cartaceo separato, dall'Avv. Corrado Belfiore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modica, Via Fosso
Tantillo n. 12/C;
OPPONENTE
CONTRO
Avv. , nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1
, quale CURATORE C.F._1 Controparte_2
con sede in Vittoria, nella Via Giovanni Cultrone n. 33 (c.f.
[...]
e p. i.v.a.: ), nominata giusta decreto del Tribunale P.IVA_2
Fallimentare del giorno 8 maggio 2025, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale e lo studio Email_1 3
(Provinciale Rocciola Scrofani n. 39/c - Modica) dell'Avv. Luca Licitra, che la rappresenta e difende per procura alle liti
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 906/2023, emesso in data 16.07.2023 dal Tribunale di Ragusa, nell'ambito del procedimento monitorio annotato al n. 1994/2023 R.G. - a seguito di ricorso proposto dal Controparte_2
, in persona del Curatore, Avv. -, con cui le
[...] CP_3 era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 19.657,00, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo “-dichiarare inammissibile, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo con qualsiasi statuizione di legge;
-preliminarmente, accertare e dichiarare integralmente inesistente e/o infondato il credito presuntivamente vantato dal in Controparte_2 persona del Curatore, avvocato , stante che le fatture di cui al CP_3 titolo opposto risultano, in contrario, regolarmente pagate;
-in subordine, nel merito, accertare, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria per mancanza di prova idonea a legittimare quanto richiesto nel titolo oggi opposto”.
Si costituiva il Fallimento della il quale chiedeva Controparte_2
“Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della proposta opposizione e, per l'effetto, rigettarla, dichiarando definitivamente 4
esecutivo l'opposto decreto. In accoglimento della proposta riconvenzionale, condannare l'opponente ' a Parte_1 corrispondere alla Curatela opposta l'ulteriore somma di euro 2.596,46, i.v.a. compresa, per le causali dedotte con la presente comparsa di risposta, oltre gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 e quelli previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., nella misura e con la decorrenza di legge. Condannare l'opponente alle spese del giudizio o, in subordine, compensarle tra le parti”.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalle risultanze documentali acquisite in atti si evince l'avvenuta estinzione del debito, sotteso al decreto ingiuntivo opposto, da parte della società opponente, secondo le modalità dalla stessa descritte in seno al proprio atto costitutivo (a mezzo di assegni e di bonifici bancari), circostanza non oggetto di contestazione specifica di controparte, la quale si è soltanto limitata a dichiarare di riservarsi, ed eventualmente di agire in altra sede nei confronti della contestando in via esclusiva Parte_1
l'atteggiamento inerte tenuto, prima del presente giudizio, dall'opponente, nonostante la stessa fosse stata formalmente diffidata.
L'opponente, dal canto suo, ha riconosciuto l'avvenuta effettuazione delle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto opposto, contestando soltanto l'avvenuto pagamento integrale di esse.
Ne consegue che l'opposizione in esame va accolta, con conseguente revoca del decreto de quo.
Andrà di contro dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla società opposta, riguardante altra fattura, per un distacco di lavoratori in favore dell'opponente, dovendo la stessa essere più correttamente qualificata come reconventio reconventionis, la quale, come tale, avrebbe dovuto trovare una sua giustificazione nelle precedenti difese e domande svolte dalla controparte nel proprio atto di opposizione, ipotesi non configurabile nel caso di specie, essendo la proposta domanda riconvenzionale del tutto autonoma e scissa rispetto alle difese addotte dalla società fallita. 5
Relativamente alle spese di lite, appare equo porle a carico dell'opposta nella misura di metà, mentre per la restante quota esse andranno compensate tra le parti, stante la soccombenza di parte opposta sulla proposta domanda riconvenzionale, e la condotta processuale dalla stessa tenuta con riferimento alla pretesa sottesa al decreto impugnato, non avendo la predetta contestato l'avvenuto pagamento di controparte, alla quale rimprovera, tuttavia, di aver tenuto un atteggiamento inerte, e di aver prodotto la documentazione attestante l'adempimento soltanto in sede di opposizione a
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento dell'opposizione, presentata dalla Parte_1
[...]
Revoca il D.I. n. 906/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
16.07.2023, depositato il 24.07.2023 (R.G.n. 1994/2023).
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta.
Condanna il al pagamento delle Controparte_2 spese di lite sostenute dalla controparte nella misura di metà, da 6
determinarsi in euro 59,25 per spese vive, ed euro 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Compensa tra le parti le spese citate per la restante metà.
Così deciso, in Ragusa il 03 ottobre 2025.
Il Giudice
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