Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 329/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.05.2023, promossa da:
C.F: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Brillante Salvatore;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. G.Antonio Colazzo;
APPELLATO
E
, Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
[...]
c.f. , e c.f. C.F._4 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore C.F._5
Corrado.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
- I fatti rilevanti della causa sono stati così esposti dal Tribunale di Lecce:
“Con atto di citazione del 11.04.2016 il sig. conveniva in giudizio i CP_1 sig.ri e ed il geom. Controparte_5 Controparte_4 Parte_1 per ivi sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità diretto efficiente ed esclusivo tra i danni lamentati e i lavori di demolizione eseguiti dai germani 2) conseguentemente, CP_2 condannare in solido i convenuti a risarcire i danni che si quantificano nella somma di
€.14.047,28 salva migliore e diversa determinazione. Tenendo conto della variazione dei prezzi dei materiali e per il lavoro di esecuzione delle opere, in quell' altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia , oltre maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.3) condannare altresì in solido i convenuti a rifondere tutte le spese sostenute dal sig. che si quantificano nella somma di €.1.022.,22 per A.T.P. ; €.902,25 per CP_1
Per_ prestazioni professionali dell'Ing. ed €.1.000,00= per prestazioni professionali del procuratore legale.4) condannare in via equitativa i convenuti in solido all'ulteriore risarcimento dei danni per il mancato guadagno per la mancata disposizione o per il mancato godimento del bene ai sensi dellart.1226 c.c. Con vittoria di spese e competenze di lite.
- Deduceva sostanzialmente l'attore di essere proprietario di un immobile sito in
Sanarica, confinante con immobile di proprietà dei convenuti.
- A seguito della demolizione dell'edificio di proprietà dei prefati convenuti il suo immobile subiva delle gravi lesioni.
- Di tanto venivano prontamente avvisati i convenuti i quali tuttavia non apprestavano gli adeguati rimedi.
- Proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, dalla CTU eseguita nell'ambito dello stesso emergeva che effettivamente i danni lamentati alla propria abitazione erano stati provocati dai lavori di demolizione eseguiti in proprietà , individuava nel CP_2 direttore dei lavori il responsabile dell'evento dannoso e quantificato i danni in
€.14.047,28. - Con regolare comparsa di risposta, si costituivano in giudizio i germani i CP_2 quali nelle piena impegnativa di quanto ex adverso dedotto chiedevano in via preliminare dichiararsi la nullità e l'inammissibilità della domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva ( non avendo l'attore contestato nei loro confronti una culpa in eligendo ); nel merito il rigetto della domanda attorea, perché infondata;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda dichiarare il geom. tenuto a manlevare e comunque rivalere i fratelli di ogni e Parte_1 CP_2 qualsiasi somma fosse posta a carico dei medesimi in relazione della domanda del
Con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
- Si costituiva in giudizio il Geom il quale contestando in toto la Parte_1 domanda attorea ne chiedeva in rigetto siccome infondata in fatto ed in diritto. In subordine chiedeva la rideterminazione del quantum. Con vittoria di spese e competenze di lite.
- Sosteneva sostanzialmente il direttore e progettista dei lavori di aver scrupolosamente ottemperato ai suoi compiti impartendo istruzioni e sorvegliando il cantiere al fine della realizzazione dell'opera nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, adottando tutti gli opportuni adempimenti e accorgimenti finalizzati al controllo ed alla verifica della regolarità e del buon andamento dei lavori posti in essere dal costruttore.
- La causa veniva istruita mediante produzione documentale, in particolare con acquisizione della CTU espletata nell'ambito dell'A.T.P., con ulteriore C.T.U. tecnica, interrogatorio formale e prova testimoniale. Precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 23.11.2020 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione senza ulteriori termini.”
Con sentenza pubblicata l'1.2.2021, il Tribunale ha condannato Pt_1 al risarcimento dei danni, quantificati in euro 14.000,00.
[...]
Il primo giudice ha ritenuto il responsabile, in qualità di direttore Pt_1 dei lavori, dei danni subiti dall'attore, risultando dalle CC.TT.UU. espletate e dalle prove orali assunte che le lesioni verificatesi nell'immobile del sono state determinate dalla demolizione del CP_1 fabbricato confinante, eseguita senza le dovute cautele.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendone Pt_1
l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio
, e nonché che hanno Controparte_2 Pt_1 CP_4 CP_1 concluso per il rigetto dell'appello. A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., stante la mancata lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza fissata per la discussione orale.
Il motivo è fondato.
Invero dal verbale dell'udienza del 23.11.2020, fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., risulta che il giudice “ritenuta la causa particolarmente complessa la trattiene per la decisione senza ulteriori termini, avendo già le parti depositato note difensive”.
Indubbia, dunque, la mancata lettura del dispositivo e della motivazione, la relativa sentenza deve ritenersi senz'altro nulla in quanto non conforme al modello previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
(Cass. n. 6394/2015).
Va quindi dichiarata tale nullità e disposto, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
In ordine alle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) Provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
3) Spese al definitivo.
Lecce, 3.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)