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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNAL DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente rel. -
• Dott.ssa Valeria Guaragnella- Giudice -
• Dott.ssa Sara Mazzotta- Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7993/2024
R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lisi come da procura Parte_1
in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in
ON (BA) il 10.6.2000 con dalla cui unione erano nati tre Controparte_1
figli: (17.6.2001), (19.6.2007) e (19.11.2011). Per_1 Per_2 Per_3 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza parziale n.
5377/2018 emessa l'11.12.2018 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e con sentenza definitiva n. 3966/2022 del 25/10/2022 aveva disposto l'affidamento esclusivo e il collocamento dei minori presso di lei, alla quale restava assegnata la casa coniugale, e confermato il provvedimenti presidenziali relativi al contributo paterno al mantenimento dei figli che prevedevano l'obbligo di costui di versarle complessivi € 510,00 mensili ( in ragione di € 170,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che dopo la separazione suo marito aveva incontrato solo saltuariamente i suoi figli e che, a fronte dell'inadempimento ai suoi obblighi contributivi, lei gli aveva notificato un atto di precetto per € 33.201,33.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito disponesse l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 200,00 mensili per ciascuno, la sua percezione integrale dell'A.U.U. e la conferma delle ulteriori statuizioni adottati in sede di separazione.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 19.2.2025 CP_1
pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e il Presidente, sentita la
[...]
parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sino all'udienza del 19.2.2025 nonostante la ritualità della notifica.
2.- La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali, devono anzitutto essere revocati i provvedimenti di carattere personale relativi al primogenito , Per_1
divenuto nelle more maggiorenne.
4.1.- Quanto agli altri figli minori, a fronte del persistente disinteresse morale ed economico manifestato dal nei confronti loro confronti, devono CP_1
confermarsi i provvedimenti regolanti la separazione e, dunque, il loro affidamento esclusivo alla ricorrente, con collocamento presso la stessa, alla quale deve restare assegnata la casa familiare, e la regolamentazione del diritto di visita paterno come attualmente prevista.
5.- Dal punto di vista economico, va accolta la domanda della ricorrente di aumento del contributo paterno al mantenimento dei suoi figli.
Ed invero, deve rilevarsi che la misura del suddetto contributo era stata stabilita all'epoca della separazione (2016) e nelle more, da un lato, le esigenze di vita e di spesa dei figli sono certamente aumentate senza bisogno di specifica dimostrazione (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400, Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018,
n. 16351 e Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014), dall'altro il mancato esercizio del diritto di visita paterno come stabilito in sede separativa ha comportato un aggravio di spesa e di tempi a carico della madre.
5.1.- Il Collegio, pertanto, stima rispondente a giustizia aumentare la misura del contributo paterno al mantenimento dei suoi figli da € 170,00 per ciascuno ad € 200,00, come richiesto dalla , (considerato, peraltro, i già maturati Parte_1
aggiornamenti Istat a partire dalla data della sentenza di separazione) a decorrere dal mese di agosto 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo gli effetti della pronuncia al momento della domanda- cfr. Cass. Civ. ordinanza del 9/4-
30/7/2015 n. 16173), oltre ad aggiornamento annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il locale C.O.A. in data 08.07.2019.
Il pagamento del contributo dovrà avvenire in favore della entro il 30 Parte_1
dalla notificazione della presente sentenza per le mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 10 di ogni mese per quelle future.
5.2.- Alla ricorrente, inoltre, collocataria prevalente dei minori, competerà di percepire per il futuro integralmente l'A.U.U. che potrà richiedere all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
6.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R.
n. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/07/2024 da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in ON (BA) il 10.6.2000 e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 2000;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. revoca i provvedimenti di carattere personale relativi al figlio _4
, divenuto nelle more maggiorenne;
[...]
5. conferma i provvedimenti di carattere personale relativi ai figli minori in punto di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita paterno;
6. aumenta ad € 200,00 mensili per ciascun figlio, a decorrere dal mese di agosto
2024, il contributo paterno al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019 con pari decorrenza;
7. dispone che per il futuro l'Assegno Unico e Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n.
396/2000;
9. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario;
10. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 18/03/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente rel. -
• Dott.ssa Valeria Guaragnella- Giudice -
• Dott.ssa Sara Mazzotta- Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7993/2024
R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lisi come da procura Parte_1
in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in
ON (BA) il 10.6.2000 con dalla cui unione erano nati tre Controparte_1
figli: (17.6.2001), (19.6.2007) e (19.11.2011). Per_1 Per_2 Per_3 A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con sentenza parziale n.
5377/2018 emessa l'11.12.2018 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e con sentenza definitiva n. 3966/2022 del 25/10/2022 aveva disposto l'affidamento esclusivo e il collocamento dei minori presso di lei, alla quale restava assegnata la casa coniugale, e confermato il provvedimenti presidenziali relativi al contributo paterno al mantenimento dei figli che prevedevano l'obbligo di costui di versarle complessivi € 510,00 mensili ( in ragione di € 170,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Aggiungeva che dopo la separazione suo marito aveva incontrato solo saltuariamente i suoi figli e che, a fronte dell'inadempimento ai suoi obblighi contributivi, lei gli aveva notificato un atto di precetto per € 33.201,33.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito disponesse l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 200,00 mensili per ciascuno, la sua percezione integrale dell'A.U.U. e la conferma delle ulteriori statuizioni adottati in sede di separazione.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 19.2.2025 CP_1
pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e il Presidente, sentita la
[...]
parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sino all'udienza del 19.2.2025 nonostante la ritualità della notifica.
2.- La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ON (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali, devono anzitutto essere revocati i provvedimenti di carattere personale relativi al primogenito , Per_1
divenuto nelle more maggiorenne.
4.1.- Quanto agli altri figli minori, a fronte del persistente disinteresse morale ed economico manifestato dal nei confronti loro confronti, devono CP_1
confermarsi i provvedimenti regolanti la separazione e, dunque, il loro affidamento esclusivo alla ricorrente, con collocamento presso la stessa, alla quale deve restare assegnata la casa familiare, e la regolamentazione del diritto di visita paterno come attualmente prevista.
5.- Dal punto di vista economico, va accolta la domanda della ricorrente di aumento del contributo paterno al mantenimento dei suoi figli.
Ed invero, deve rilevarsi che la misura del suddetto contributo era stata stabilita all'epoca della separazione (2016) e nelle more, da un lato, le esigenze di vita e di spesa dei figli sono certamente aumentate senza bisogno di specifica dimostrazione (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400, Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018,
n. 16351 e Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014), dall'altro il mancato esercizio del diritto di visita paterno come stabilito in sede separativa ha comportato un aggravio di spesa e di tempi a carico della madre.
5.1.- Il Collegio, pertanto, stima rispondente a giustizia aumentare la misura del contributo paterno al mantenimento dei suoi figli da € 170,00 per ciascuno ad € 200,00, come richiesto dalla , (considerato, peraltro, i già maturati Parte_1
aggiornamenti Istat a partire dalla data della sentenza di separazione) a decorrere dal mese di agosto 2024 (mese successivo al deposito del ricorso, così retroagendo gli effetti della pronuncia al momento della domanda- cfr. Cass. Civ. ordinanza del 9/4-
30/7/2015 n. 16173), oltre ad aggiornamento annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il locale C.O.A. in data 08.07.2019.
Il pagamento del contributo dovrà avvenire in favore della entro il 30 Parte_1
dalla notificazione della presente sentenza per le mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 10 di ogni mese per quelle future.
5.2.- Alla ricorrente, inoltre, collocataria prevalente dei minori, competerà di percepire per il futuro integralmente l'A.U.U. che potrà richiedere all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
6.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R.
n. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/07/2024 da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in ON (BA) il 10.6.2000 e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 2000;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. revoca i provvedimenti di carattere personale relativi al figlio _4
, divenuto nelle more maggiorenne;
[...]
5. conferma i provvedimenti di carattere personale relativi ai figli minori in punto di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita paterno;
6. aumenta ad € 200,00 mensili per ciascun figlio, a decorrere dal mese di agosto
2024, il contributo paterno al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019 con pari decorrenza;
7. dispone che per il futuro l'Assegno Unico e Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n.
396/2000;
9. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario;
10. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 18/03/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato