Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/07/2025, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05820/2025REG.PROV.COLL.
N. 01511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2025, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
contro
HE PL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Leo, Francesco Lanatà, con domicilio digitale di pec come in atti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda) n. 20134/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di HE PL s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto con cui l'avv. Sergio Siracusa ha domandato il passaggio in decisione senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte appellata l’avvocato Francesco Lanatà.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La HE PL s.r.l., esercente un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali ubicati in Roma, ai numeri 4 e 6, della via Priscilla, ha chiesto il rilascio di una concessione per occupazione di suolo pubblico permanente, per il collocamento di tavoli, sedie e ombrelloni, su due distinte aree, fronteggianti i detti locali, di cui una, di mq 6,26, sul marciapiede a filo fabbricato, posta all’altezza del civico 6 e l’altra, di mq 6,90, collocata davanti al civico 4, a metà marciapiede.
Ritenendo la richiesta in contrasto con quanto previsto dall’art. 13 della deliberazione dell’assemblea capitolina (DAC) 24/3/2021, n. 21, Roma Capitale ha comunicato all’istante il preavviso di rigetto della domanda.
Acquisite le osservazioni della società richiedente e visti i pareri emessi dai competenti uffici comunali, Roma Capitale ha, definitivamente, negato la concessione (determinazione 18/10/2023, n. 2095), rilevando come la richiesta non fosse assentibile in quanto le aree da occupare risultavano posizionate, in parte, in adiacenza al fabbricato e, in parte, al centro del marciapiede, mentre l’art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e f), del regolamento capitolino in materia, approvato con la citata DAC n. 21/2021, consentirebbe due uniche modalità di posizionamento delle occupazioni, o a filo fabbricato, ovvero a filo marciapiede.
Il provvedimento negativo è stato impugnato dalla HE PL con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 12/11/2024, n. 20134, lo ha accolto.
Avverso la sentenza ha proposto appello Roma Capitale.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la società HE PL, la quale ha, altresì, riproposto i mezzi di gravame non esaminati dal Tribunale.
Con successiva memoria, l’appellata ha ulteriormente argomentato le priorie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 26/6/2025 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nell’assumere che Roma Capitale avrebbe violato le regole procedurali e i principi di collaborazione e buona fede.
Difatti, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, il provvedimento di diniego sarebbe stato adottato, dopo l’acquisizione delle osservazioni prospettate dalla società richiedente a seguito dell’invio del preavviso di rigetto, sulla base dei pareri espressi dai competenti uffici e in forza della corretta interpretazione dell’art. 13 della DAC n. 21/2021, evidenziando con precisione i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Con la seconda doglianza si censura l’interpretazione dell’art. 13 della DAC n. 21/2021, fatta propria dal Tribunale.
Tale norma, infatti, individuerebbe con precisione le due diverse possibilità di collocare le occupazioni di suolo pubblico e, nel farlo, le indicherebbe come tassativamente alternative l’una all’altra, o in aderenza al fabbricato o a filo marciapiede “ e solo in corrispondenza del fronte esercizio ”.
Tale interpretazione si ricaverebbe dalla lettura coordinata delle norme contenute negli artt. 12, comma 3, lett. i) e 13, comma 1, lett. a) e b) della DAC n. 21/2021.
Non sarebbe utile, a sostegno della tesi affermata dal primo giudice, il riferimento a quanto stabilito dalla lett. g) del citato art. 13, secondo cui “ …ove sia possibile un’occupazione sul lato esterno del marciapiede o su sede stradale adibita a carreggiata e/o parcheggio nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e delle prescrizioni del precedente art. 12, comma 3, lett. i) potranno essere concesse anche occupazioni di aree eccedenti il fronte esercizio del richiedente… ”.
Tale disposizione afferirebbe, invero, solo al rapporto tra estensione della OSP e fronte esercizio e prevederebbe le ipotesi in cui sia possibile un’occupazione sul lato esterno del marciapiede o in via alternativa su sede stradale adibita a carreggiata e/o parcheggio.
Peraltro, l’area da occupare all’altezza del civico 6 eccederebbe il fronte dell’esercizio, mentre l’altra area ricadrebbe in un settore centrale del marciapiede e, quindi, non sarebbe collocata, né in adiacenza al fabbricato, né sul lato esterno del marciapiede.
Oltre a quanto sopra esposto, l’odierna appellante avrebbe rilevato che l’area posta all’altezza del civico 6 risulterebbe già oggetto di una OSP, di mq 9,27, rilasciata all’appellata nel 2019 e rinnovata per gli anni 2022/2023, per cui non sarebbe possibile il rilascio di una nuova concessione per la medesima area.
Non sarebbe, infine, condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui le osservazioni formulate dall’interessata avrebbero dovuto “ condurre l’Ufficio … a fornire delle puntuali indicazioni al richiedente, affinché, nella specificità del caso concreto, la richiesta di occupazione potesse essere, se del caso, “conformata” e quindi (casomai in parte) accolta, invece che integralmente respinta; ovvero ad illustrare, nella motivazione del provvedimento di rigetto impugnato, le ragioni di pubblico interesse per cui l’Ufficio ha comunque ritenuto di escludere ogni modalità di occupazione diversa da quella in adiacenza al fabbricato o sul ciglio del marciapiede ”.
E invero, l’art. 9 della DAC n. 21/2021 prevederebbe, esclusivamente, l’espletamento dell’istruttoria, in tutte le sue fasi senza prescrizione alcuna circa un preteso provvedimento conformativo.
I due motivi, così sinteticamente riassunti, si prestano a una trattazione congiunta.
L’art. 13 della DAC n. 21/2021 stabilisce, per quanto qui rileva, che: “ Fermo restando quanto disposto nell’articolo 12, per le occupazioni, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) la fascia libera di marciapiede, destinata al transito pedonale, non deve essere, comunque, inferiore a 2 metri, sia se adiacente al fabbricato sia se lato ciglio marciapiede;
b) l’occupazione adiacente ai muri perimetrali dei fabbricati o lato ciglio marciapiede non deve superare la profondità di 1/2 della larghezza del marciapiede;
c) ove la larghezza del marciapiede lo consenta, e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 20, commi 1 e 3 del Nuovo Codice della Strada, l’occupazione potrà avvenire sul lato esterno del marciapiede stesso e, comunque, a non meno di 50 cm dal ciglio del marciapiede, purché non in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12, comma 3, lett.h);
f) durante l’orario di apertura dei negozi, la superficie occupata, se adiacente al muro perimetrale del fabbricato, non potrà essere superiore al fronte dell'esercizio .
g) ove sia possibile un’occupazione sul lato esterno del marciapiede o su sede stradale adibita a carreggiata e/o parcheggio, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e delle prescrizioni di cui al precedente art. 12, comma 3, lett. i), potranno essere concesse anche occupazioni di aree eccedenti il fronte esercizio del richiedente (…)”.
Orbene, come emerge chiaramente dalle trascritte disposizioni, nessuna di esse, prescrive che le OSP possano essere collocate, come pretende l’appellante amministrazione, soltanto in aderenza ai muri perimetrali del fabbricato, ex art. 13, comma 1, lett. b), o sul lato esterno del marciapiede, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c).
Anzi, proprio quest’ultima norma, porta a ritenere che l’opzione ermeneutica proposta dall’amministrazione capitolina non sia corretta.
La disposizione in parola prevede, infatti, che l’occupazione possa avvenire sul lato esterno del marciapiede “ comunque a non meno di 50 cm dal ciglio del marciapiede stesso ”, il che lascia intendere che l’area da occupare possa essere ubicata anche a una distanza superiore dal ciglio.
In definitiva, con riguardo all’oggetto del contendere, l’art. 13 si limita a stabilire che:
a) la fascia libera di marciapiede destinata al transito pedonale non possa essere inferiore ai 2 metri, tanto laddove essa sia adiacente al fabbricato, quanto se la stessa sia posta lato ciglio del marciapiede;
b) “ l’occupazione adiacente ai muri perimetrali dei fabbricati o lato ciglio
marciapiede non (debba) superare la profondità di 1/2 della larghezza del
marciapiede ”;
c) “ ove la larghezza del marciapiede lo consenta, e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 20, commi 1 e 3 del Nuovo Codice della Strada, l’occupazione (possa) avvenire sul lato esterno del marciapiede stesso e, comunque, a non meno di 50 cm dal ciglio del marciapiede ”;
Ne consegue che, un divieto di occupazione come quello ipotizzato nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado, non trova alcun riscontro nelle disposizioni invocate dall’amministrazione appellante.
Nessuna rilevanza ai fini di causa ha, invece, la norma contenuta nell’art. 12, comma 3, lett. i), della medesima DAC n. 21/2021. La stessa disciplina, infatti, le occupazioni riguardanti le sedi stradali adibite a carreggiata, senza nulla disporre in ordine a quelle da localizzare sui marciapiedi.
Ugualmente inconferente è il riferimento alla circostanza che l’area da occupare all’altezza del civico 6, eccederebbe il fronte dell’esercizio, atteso nel provvedimento di diniego gravato non si rinviene una tale contestazione.
Infine, con riguardo al rilevo ostativo rappresentato dall’asserita esistenza di altra OSP rilasciata alla medesima appellata all’altezza del civico 6, è sufficiente osservare che nessuna norma o principio vieta a chi è già titolare di una concessione di suolo pubblico di presentare, come nella fattispecie, una nuova richiesta per una porzione inferiore della medesima area già concessa.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato il contrasto del provvedimento di diniego impugnato, con le norme di cui all’art. 13 della DAC n. 21/2021 sulla base delle quali il medesimo è stato adottato.
La reiezione del motivo d’appello sin qui esaminato, rende superflua la trattazione dell’ulteriore doglianza rivolta contro il capo di sentenza con cui è stata riconosciuta la violazione “ delle regole procedurali ” e “ dei principi di collaborazione e buona fede ”.
Difatti, quando, come nella fattispecie, la sentenza gravata si fonda su una pluralità di argomentazioni ciascuna delle quali da sola in grado di sostenerla, perché fondata su specifici e autonomi presupposti logico-giuridici, è sufficiente, ai fini del rigetto dell’appello, che una soltanto di esse risulti esente dai vizi dedotti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2025, n. 1215; 2/10/2024, n. 7911; 10/12/2018, n. 6946).
L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Maggio | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO