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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. MURONI ANNA MARIA (c.f.
) con studio in C.F._2
AR HI (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. MURONI ANNA MARIA (c.f.
), con studio in Indirizzo Telematico C.F._2
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 199/2025 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e SA CH hanno contratto matrimonio il 5 Parte_1 agosto 2013. Hanno due figlie: (20 giugno 2014) e Per_1 Per_2
(18 giugno 2016). La famiglia viveva a Cabras, in piazza CA 3/C, in abitazione di proprietà del sig. Pt_1
Il 20 gennaio 2025 hanno presentato ricorso per separarsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso delle minori, con collocazione preva- lente presso la madre e frequentazioni libere col padre, salvo regola- mentazione dei fine settimana e delle ferie;
2) obbligo a carico del sig. di provvedere al mantenimento Pt_1 delle figlie versando 400 € al mese alla sig.ra CH, oltre metà spese straordinarie;
3) attribuzione dell'intero assegno unico alla sig.ra CH. Comparsi all'udienza del 29 gennaio 2025, i coniugi hanno con- fermato di volersi separare alle condizioni sopra indicate. Il sig. è dipendente comunale e percepisce circa 20.000 € Pt_1 netti l'anno; subisce una rata di 150 € al mese fino a dicembre 2028 per un prestito familiare. La sig.ra CH è casalinga e percepisce una pen- sione di invalidità di circa 4.000 € l'anno. Le parti hanno concordato che il sig. rimarrà nella casa Pt_1 familiare, mentre la sig.ra CH si trasferirà con le figlie in abitazione di proprietà della di lei madre.
Le condizioni di affidamento sono conformi al diritto delle minori alla bigenitorialità. Le condizioni economiche, tenuto conto della dispa- rità di reddito e del fatto che la sig.ra CH non ha spese abitative, sono eque.
È stata eliminata la condizione «Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali i genitori si rivolgeranno al Tri- bunale di Oristano», in quanto trattasi di accordo sul foro in materia di diritti indisponibili, vietato dall'art. 28 c.p.c.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la separazione personale di e SA Parte_1
CH (Cabras, atto 10, parte II, serie A, anno 2013), incaricando l'uf- ficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Prende atto che la casa coniugale sita in Cabras Piazza Giovan- nino CA n.3/C, di proprietà esclusiva del Sig. ri- Parte_1 mane nella disponibilità del Sig. mentre la Sig.ra CH SA Pt_1 lascerà la casa coniugale insieme alle figlie e Per_1 Persona_3 per andare a vivere a Cabras in una casa messa a disposizione dalla di lei madre. Le minori seguiranno la residenza della madre.
3. Il Sig. potrà vedere e stare con le figlie ogni Parte_1 qual volta lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle medesime e gli impegni lavorativi dei genitori.
Le figlie potranno stare con il padre ogni qualvolta lo desiderino (per il pranzo e/o per la cena) e comunque previo accordo tra le parti. Le mi- nori potranno pernottare i fine settimana alternati presso il padre e le festività Natalizie e Pasquali, dovranno essere trascorse con i genitori sempre secondo le regole dell'alternanza. Le minori potranno trascor- rere anche più giorni consecutivi con il padre durante le vacanze (Nata- lizie e Pasquali), potranno trascorrere quindici giorni consecutivi con il padre durante le vacanze estive da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno. Il tutto seguendo sempre le regole dell'alter- nanza. I genitori condivideranno decisioni relative alla cura quotidiana delle figlie quando si trovano presso di loro. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza delle figlie deve firmare qualsiasi documentazione necessaria, affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano delle figlie. Ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura delle minori prima di ricorrere ad altre figure di sostegno quando per impegni lavorativi non possa occuparsi direttamente delle figlie, comunicandolo per tempo così da consentire all'altro di organizzarsi. 4. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra CH Parte_1
— 3 — SA entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al man- tenimento per le figlie e , la somma complessiva di Per_1 Per_2 euro 400,00 (quattrocento/00), pari a euro 200,00 per ciascuna figlia.
Le parti istanti precisano che il versamento del contributo per manteni- mento delle figlie verrà corrisposto nel momento in cui la Sig.ra CH lascerà la casa coniugale insieme alle figlie. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, a partire dal secondo anno del suo versamento.
5. L'assegno unico universale per le figlie verrà percepito per in- tero dalla signora CH sempre a partire dal momento in cui lascerà la casa coniugale.
6. Ogni altro bonus riguardante la famiglia e le figlie sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno tra le parti.
7. Le spese straordinarie quali spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche (tasse, libri, attività ludiche, viaggi), e quant'altro si rendesse necessario per le minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione delle ricevute per chi le ha anticipate. Le spese straordinarie non necessarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come individuate dalle Li- nee guida del CNF del 29.11.2017 alle quali si fa espresso riferimento. 8. Prende atto che gli odierni istanti si dichiarano indipendenti economicamente e che si danno atto che nessun assegno di manteni- mento è dovuto tra le parti.
9. Con integrale compensazione delle spese e compensi profes- sionali del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —