Art. 5.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall' art. 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati rispettivamente alle misure del 1700 e del 1100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati lino a tutto il 31 dicembre 1947.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall' art. 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati rispettivamente alle misure del 1700 e del 1100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati lino a tutto il 31 dicembre 1947.