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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
NEPY BALICA AL
REPUBBLICA ALANA
IN NOME DEL POPOLO ALANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 4422/2020,
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Codice Fiscale_1 ) ivi Parte 1
residente in Contrada Cianciolo, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Sergio Piccione e dall'avv. Nunzio Ferrante ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Messina Viale Europa n. 83/M., giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del CP 2 pro tempore, Controparte 1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui uffici in
Messina, Via dei Mille n.65, è domiciliato ex lege
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 24/11/2020 il sig.
Pt 1 adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Ritenere
e dichiarare illegittimo il provvedimento n. 0017047 del 12.06.2020 del Controparte 1 per le ragioni indicate in fatto e in diritto in narrativa;
2) Ritenere e dichiarare che il sig.
Parte 1 è da considerarsi "vittima del dovere" per l'evento occorsogli il 10.06.1987 all'inserimento del predetto nell'elenco die, per l'effetto, condannare il Controparte 1
cui all'art. 3 comma 3, del DPR n. 243 / 2006; 3) Sempre per l'effetto, condannare il [...]
CP 1 , in persona del Ministro pro-tempore, all'elargizione, in favore del ricorrente, di و
tutti i benefici assistenziali previsti dall'art. 1, comma 565, della Legge n. 255/2005 e 194 del D.Lgs n. 66/10, tenuto conto di una invalidità del 3% o, in quella maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio. Con interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
".
Premetteva il ricorrente di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del [...]
CP 1 con la qualifica, da ultimo, di Ispettore Capo della Polizia di Stato (matr. 198856) dal 01.09.1979 sino al 09.12.2014, data in cui veniva posto in quiescenza.
II Pt 1 (all'epoca Agente scelto aggregato alla Polizia Postale di Messina), in data
10.06.1987, in Messina, durante lo svolgimento di una attività di servizio di scorta di un furgone postale, veniva affrontato da due malviventi travestiti da Agenti della Polizia di Stato armati di pistola che dopo averlo colpito con un corpo contundente al capo lo lasciavano tramortito a terra.
In esito a tale episodio l'odierno ricorrente presentava domanda di riconoscimento di causa di servizio delle infermità patite a seguito dell'aggressione.
Con verbale AB n. 2388 del 07.06.1989, la Commissione Medica Ospedaliera riconosceva la infermità ferito lacero contusa regione parieto occipitale sx" quale dipendente da causa di 66
servizio non ascrivibile ad alcuna categoria.
Parte 1Il sig. con missiva del 16/26.06.2018 presentava istanza volta ad ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente in materia delle vittime del dovere e/o dei soggetti equiparati.
Tuttavia, con lettera raccomandata ricevuta in data 13.07.2020, la Area Controparte 3
n. 0017047 del I Controparte_4 trasmetteva la nota del Controparte 1
12.06.2020 nella quale veniva comunicato il rigetto dell'istanza stante il decorso del termine decennale di prescrizione.
Ritenendo il diniego illegittimo il Pt 1 adiva le vie legali a tutela dei propri diritti chiedendo l'accoglimento delle domande sopra riportate.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che il rigetto dell'istanza doveva ritenersi legittimo stante il decorso del termine di prescrizione decennale per il riconoscimento del diritto invocato.
Disposta consulenza medico legale al fine di accertare il grado di invalidità residuato a carico del ricorrente dall'evento lesivo, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
2.1 Con le prime due domande, che possono essere esaminate congiuntamente, il Pt 1
chiede Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento n. 0017047 del 12.06.2020 del per le ragioni indicate in fatto e in diritto in narrativa;
Ritenere e Controparte_1
è da considerarsi "vittima del dovere" per l'evento dichiarare che il sig. Parte 1
occorsogli il 10.06.1987 e, per l'effetto, condannare il all'inserimento Controparte 1
del predetto nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3, del DPR n. 243/2006.
Le domande sono fondate.
Secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.C.P.C., la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563-564, L. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento (cfr. recentissima Cass. Civ. Ord. 5426/2025).
Pertanto, da questo punto di vista, il provvedimento di rigetto n. 0017047 del 12.06.2020 del appare illegittimo in quanto al ricorrente doveva e deve essere Controparte_1 sicuramente riconosciuto lo status di "Vittima del Dovere" di cui alla L. 266/2005, art. 1 commi
563-564.
La tesi in senso contrario articolata dal CP 1 resistente non trova supporto nella consolidata giurisprudenza orami orientatasi in senso oppposto.
Pt 1 chiede condannare il 2.2 Con la terza domanda il Controparte 1 in persona del Ministro pro-tempore, all'elargizione, in favore del ricorrente, di tutti i benefici assistenziali previsti dall'art. 1, comma 565, della Legge n. 255/2005 e 194 del D.Lgs n. 66/10, tenuto conto di una invalidità del 3% o, in quella maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio.
Essendo insorta contestazione sulla percentuale di invalidità lamentata dal ricorrente è stata disposta consulenza medica al fine di accertare l'effettivo grado di invalidità a carico del
Pt 1
Occorre premettere che il ricorrente ha documentalmente provato come le lesioni subite vadano imputate a causa di servizio per come risultante incontestabilmente dal verbale AB n. 2388 del
07.06.1989 della Commissione Medica Ospedaliera.
Tale dato mette in relazione di causalità diretta l'evento lesivo con l'invalidità lamentata e si pone come necessario presupposto giuridico al fine del riconoscimento dei benefici richiesti.
Detto ciò, il consulente incaricato ha confermato a carico del Pt 1 l'esistenza di una invalidità permanente nella misura del 3%.
In base alle tabelle Ministeriali tale grado di invalidità darebbe diritto ad un indennizzo pari ad
€ 6.000,00 (ovvero € 2.000,00 per ogni punto di invalidità quale Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi i soggetti
"equiparati" ai sensi del D. L. n. 159/2007, art.34). Controparte 1 oppone l'intervenuta prescrizione della prestazione Sul punto il economica.
E' sul punto da accogliere l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente considerato che la comparizione delle parti era stata fissata per il 06.04.2021 (poi posticipata al 21.09.2021) e il resistente, avrebbe dovuto costituirsi entro e non oltre il 10.9.2021, essendo CP 1
1'11.9.2021 un sabato.
Essendosi costituito in data 15.09.2021, esso è inevitabilmente incorso nella decadenza prevista dall'art. 416 c.p.c.
Non è conducente la deduzione difensiva del CP 1 resistente in merito al fatto che l'oggetto del giudizio fosse l'impugnazione del provvedimento di diniego nel quale era già stata sollevata l'eccezione di prescrizione del diritto in quanto, invero, tale oggetto è costituito dall'accertamento dei presupposti per l'attribuzione dello status e dei correlati diritti economici pertanto è in questa sede che l'ente avrebbe dovuto tempestivamente eccepire fatti estintivi.
Il ricorso è pertanto totalmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55./2014 e 147/22
come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 4422/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il sig. Parte 1 è da considerarsi "vittima
Controparte_1del dovere" per l'evento occorsogli il 10.06.1987 e condanna il all'inserimento del predetto nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3, del DPR n. 243 / 2006,
2) Condanna il CP 1 al pagamento di un indennizzo pari ad € 6.000,00 (ovvero € 2.000,00 per ogni punto di invalidità quale Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, ai sensi dell'art. 5 comma 1 1.206/2004, tenuto conto di una invalidità del 3%, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
3) Condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in euro 2.626,00 oltre spese generali, cpa, rimborso C.U. e iva come per legge da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
4) Pone le spese di c.t.u. a carico della parte resistente.
Così deciso in Messina il 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
REPUBBLICA ALANA
IN NOME DEL POPOLO ALANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 4422/2020,
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Codice Fiscale_1 ) ivi Parte 1
residente in Contrada Cianciolo, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Sergio Piccione e dall'avv. Nunzio Ferrante ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Messina Viale Europa n. 83/M., giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del CP 2 pro tempore, Controparte 1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui uffici in
Messina, Via dei Mille n.65, è domiciliato ex lege
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 24/11/2020 il sig.
Pt 1 adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Ritenere
e dichiarare illegittimo il provvedimento n. 0017047 del 12.06.2020 del Controparte 1 per le ragioni indicate in fatto e in diritto in narrativa;
2) Ritenere e dichiarare che il sig.
Parte 1 è da considerarsi "vittima del dovere" per l'evento occorsogli il 10.06.1987 all'inserimento del predetto nell'elenco die, per l'effetto, condannare il Controparte 1
cui all'art. 3 comma 3, del DPR n. 243 / 2006; 3) Sempre per l'effetto, condannare il [...]
CP 1 , in persona del Ministro pro-tempore, all'elargizione, in favore del ricorrente, di و
tutti i benefici assistenziali previsti dall'art. 1, comma 565, della Legge n. 255/2005 e 194 del D.Lgs n. 66/10, tenuto conto di una invalidità del 3% o, in quella maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio. Con interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
".
Premetteva il ricorrente di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del [...]
CP 1 con la qualifica, da ultimo, di Ispettore Capo della Polizia di Stato (matr. 198856) dal 01.09.1979 sino al 09.12.2014, data in cui veniva posto in quiescenza.
II Pt 1 (all'epoca Agente scelto aggregato alla Polizia Postale di Messina), in data
10.06.1987, in Messina, durante lo svolgimento di una attività di servizio di scorta di un furgone postale, veniva affrontato da due malviventi travestiti da Agenti della Polizia di Stato armati di pistola che dopo averlo colpito con un corpo contundente al capo lo lasciavano tramortito a terra.
In esito a tale episodio l'odierno ricorrente presentava domanda di riconoscimento di causa di servizio delle infermità patite a seguito dell'aggressione.
Con verbale AB n. 2388 del 07.06.1989, la Commissione Medica Ospedaliera riconosceva la infermità ferito lacero contusa regione parieto occipitale sx" quale dipendente da causa di 66
servizio non ascrivibile ad alcuna categoria.
Parte 1Il sig. con missiva del 16/26.06.2018 presentava istanza volta ad ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente in materia delle vittime del dovere e/o dei soggetti equiparati.
Tuttavia, con lettera raccomandata ricevuta in data 13.07.2020, la Area Controparte 3
n. 0017047 del I Controparte_4 trasmetteva la nota del Controparte 1
12.06.2020 nella quale veniva comunicato il rigetto dell'istanza stante il decorso del termine decennale di prescrizione.
Ritenendo il diniego illegittimo il Pt 1 adiva le vie legali a tutela dei propri diritti chiedendo l'accoglimento delle domande sopra riportate.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che il rigetto dell'istanza doveva ritenersi legittimo stante il decorso del termine di prescrizione decennale per il riconoscimento del diritto invocato.
Disposta consulenza medico legale al fine di accertare il grado di invalidità residuato a carico del ricorrente dall'evento lesivo, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
2.1 Con le prime due domande, che possono essere esaminate congiuntamente, il Pt 1
chiede Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento n. 0017047 del 12.06.2020 del per le ragioni indicate in fatto e in diritto in narrativa;
Ritenere e Controparte_1
è da considerarsi "vittima del dovere" per l'evento dichiarare che il sig. Parte 1
occorsogli il 10.06.1987 e, per l'effetto, condannare il all'inserimento Controparte 1
del predetto nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3, del DPR n. 243/2006.
Le domande sono fondate.
Secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.C.P.C., la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563-564, L. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento (cfr. recentissima Cass. Civ. Ord. 5426/2025).
Pertanto, da questo punto di vista, il provvedimento di rigetto n. 0017047 del 12.06.2020 del appare illegittimo in quanto al ricorrente doveva e deve essere Controparte_1 sicuramente riconosciuto lo status di "Vittima del Dovere" di cui alla L. 266/2005, art. 1 commi
563-564.
La tesi in senso contrario articolata dal CP 1 resistente non trova supporto nella consolidata giurisprudenza orami orientatasi in senso oppposto.
Pt 1 chiede condannare il 2.2 Con la terza domanda il Controparte 1 in persona del Ministro pro-tempore, all'elargizione, in favore del ricorrente, di tutti i benefici assistenziali previsti dall'art. 1, comma 565, della Legge n. 255/2005 e 194 del D.Lgs n. 66/10, tenuto conto di una invalidità del 3% o, in quella maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio.
Essendo insorta contestazione sulla percentuale di invalidità lamentata dal ricorrente è stata disposta consulenza medica al fine di accertare l'effettivo grado di invalidità a carico del
Pt 1
Occorre premettere che il ricorrente ha documentalmente provato come le lesioni subite vadano imputate a causa di servizio per come risultante incontestabilmente dal verbale AB n. 2388 del
07.06.1989 della Commissione Medica Ospedaliera.
Tale dato mette in relazione di causalità diretta l'evento lesivo con l'invalidità lamentata e si pone come necessario presupposto giuridico al fine del riconoscimento dei benefici richiesti.
Detto ciò, il consulente incaricato ha confermato a carico del Pt 1 l'esistenza di una invalidità permanente nella misura del 3%.
In base alle tabelle Ministeriali tale grado di invalidità darebbe diritto ad un indennizzo pari ad
€ 6.000,00 (ovvero € 2.000,00 per ogni punto di invalidità quale Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi i soggetti
"equiparati" ai sensi del D. L. n. 159/2007, art.34). Controparte 1 oppone l'intervenuta prescrizione della prestazione Sul punto il economica.
E' sul punto da accogliere l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente considerato che la comparizione delle parti era stata fissata per il 06.04.2021 (poi posticipata al 21.09.2021) e il resistente, avrebbe dovuto costituirsi entro e non oltre il 10.9.2021, essendo CP 1
1'11.9.2021 un sabato.
Essendosi costituito in data 15.09.2021, esso è inevitabilmente incorso nella decadenza prevista dall'art. 416 c.p.c.
Non è conducente la deduzione difensiva del CP 1 resistente in merito al fatto che l'oggetto del giudizio fosse l'impugnazione del provvedimento di diniego nel quale era già stata sollevata l'eccezione di prescrizione del diritto in quanto, invero, tale oggetto è costituito dall'accertamento dei presupposti per l'attribuzione dello status e dei correlati diritti economici pertanto è in questa sede che l'ente avrebbe dovuto tempestivamente eccepire fatti estintivi.
Il ricorso è pertanto totalmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55./2014 e 147/22
come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 4422/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il sig. Parte 1 è da considerarsi "vittima
Controparte_1del dovere" per l'evento occorsogli il 10.06.1987 e condanna il all'inserimento del predetto nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3, del DPR n. 243 / 2006,
2) Condanna il CP 1 al pagamento di un indennizzo pari ad € 6.000,00 (ovvero € 2.000,00 per ogni punto di invalidità quale Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, ai sensi dell'art. 5 comma 1 1.206/2004, tenuto conto di una invalidità del 3%, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
3) Condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in euro 2.626,00 oltre spese generali, cpa, rimborso C.U. e iva come per legge da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
4) Pone le spese di c.t.u. a carico della parte resistente.
Così deciso in Messina il 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando