Art. 29.
Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'art. 19, comma secondo, la differenza sara' conservata a titolo di assegno personale, e fara' carico al bilancio della Universita'.
Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'art. 19, comma secondo, la differenza sara' conservata a titolo di assegno personale, e fara' carico al bilancio della Universita'.