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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/07/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
C.F. ), con sede in Terni, Largo Volfango Frankl n. 34. Parte_1 P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 26/05/2025 dal creditore Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
Perugia, ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 29/05/2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione che, stante l'esito negativo – per causa imputabile al destinatario – del tentativo effettuato dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice risultante dal registro delle imprese, è stata eseguita in mediante l'inserimento in data 04/07/2025 nell'area web riservata di cui all'art. 40, co. 7, CCII, con conseguente perfezionamento in data 07/07/2025); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 08/07/2025 dinanzi al giudice relatore delegato all'audizione delle parti, udienza nella quale il creditore ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume iuris tantum, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato con il patrocinio di un difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito, pari a € 4.170,536,82, risulta da estratti di ruolo, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, confluiti in cartelle di pagamento ritualmente notificate alla debitrice in base a quanto certificato in atti (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento unitario compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass.
26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass.
30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass.
11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di consulenza per imprese;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass.
28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018,
Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass.
13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010), e che, in ogni caso, come detto, risulta abbondantemente superata la soglia dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3),
CCII;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Firenze 21 marzo 2025), reso manifesto dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
(v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017), oltre che dall'elevatissima esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass.
26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
Parte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
considerato che
il termine di cui all'art. 49, co. 3, lett. d), CCII deve ritenersi soggetto a sospensione feriale, stante la deroga al principio generale ex art. 9, co. 1, CCII ad opera dell'art. 201, co. 10,
CCII (che, pur riferendosi letteralmente al “procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1” del medesimo articolo, non può che intendersi, per ragion di ordine sistematico e per evitare irragionevoli complicazioni, riferito all'intero procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi dalla liquidazione giudiziale, sin dal momento in cui il
Tribunale fissa il termine per la presentazione delle domande tempestive); visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. Parte_1
, con sede in Terni, Largo Volfango Frankl n. 34; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Nastri;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII – la propria accettazione (corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011), dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e
2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII (con l'allegazione dell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 198, co. 1, CCII) in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte,
e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
g) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
h) ad avviare poi le attività di liquidazione (primo esperimento di vendita dei beni e inizio delle attività di recupero) nel rispetto del termine di otto mesi dall'apertura della procedura, ai sensi del secondo periodo del quinto comma dell'art. 213 CCII, ovvero a richiedere motivatamente al giudice delegato l'autorizzazione al differimento di tale termine;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 08/12/2025, ore 10:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità e i contenuti indicati dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
C.F. ), con sede in Terni, Largo Volfango Frankl n. 34. Parte_1 P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 26/05/2025 dal creditore Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
Perugia, ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 29/05/2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione che, stante l'esito negativo – per causa imputabile al destinatario – del tentativo effettuato dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice risultante dal registro delle imprese, è stata eseguita in mediante l'inserimento in data 04/07/2025 nell'area web riservata di cui all'art. 40, co. 7, CCII, con conseguente perfezionamento in data 07/07/2025); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 08/07/2025 dinanzi al giudice relatore delegato all'audizione delle parti, udienza nella quale il creditore ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume iuris tantum, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato con il patrocinio di un difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito, pari a € 4.170,536,82, risulta da estratti di ruolo, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, confluiti in cartelle di pagamento ritualmente notificate alla debitrice in base a quanto certificato in atti (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento unitario compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass.
26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass.
30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass.
11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di consulenza per imprese;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass.
28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice, non costituendosi, non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018,
Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass.
13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010), e che, in ogni caso, come detto, risulta abbondantemente superata la soglia dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3),
CCII;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Firenze 21 marzo 2025), reso manifesto dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
(v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017), oltre che dall'elevatissima esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass.
26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
Parte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
considerato che
il termine di cui all'art. 49, co. 3, lett. d), CCII deve ritenersi soggetto a sospensione feriale, stante la deroga al principio generale ex art. 9, co. 1, CCII ad opera dell'art. 201, co. 10,
CCII (che, pur riferendosi letteralmente al “procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1” del medesimo articolo, non può che intendersi, per ragion di ordine sistematico e per evitare irragionevoli complicazioni, riferito all'intero procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi dalla liquidazione giudiziale, sin dal momento in cui il
Tribunale fissa il termine per la presentazione delle domande tempestive); visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della C.F. Parte_1
, con sede in Terni, Largo Volfango Frankl n. 34; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Nastri;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII – la propria accettazione (corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011), dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e
2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII (con l'allegazione dell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 198, co. 1, CCII) in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte,
e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
g) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
h) ad avviare poi le attività di liquidazione (primo esperimento di vendita dei beni e inizio delle attività di recupero) nel rispetto del termine di otto mesi dall'apertura della procedura, ai sensi del secondo periodo del quinto comma dell'art. 213 CCII, ovvero a richiedere motivatamente al giudice delegato l'autorizzazione al differimento di tale termine;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 08/12/2025, ore 10:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità e i contenuti indicati dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri) (dott.ssa Emilia Fargnoli)