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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di riliquidazione pensione, iscritta al numero 86 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2022
T R A
- rappr. e dif. dall'avv Maria Parte_1
DD LO
Appellante
E
, Contumace Controparte_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21/03/2022, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 3068 del Pt_1
16.12.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda proposta da CP_1
di riliquidazione della pensione dal medesimo in godimento cat. VO nr. 10076794, con decorrenza
[...] dall'1.1.2001, (ricalcolata in data 22.1.2020 dal mese di settembre 2004 per neutralizzazione anno 2000), in applicazione dell'art. 8 L. 155/1981 per il periodo di disoccupazione per alcuni mesi dell'anno 1999 e 2000, recependo le conclusioni della CTU contabile disposta nel corso del giudizio e riconoscendo il rateo mensile di € 1294,92, con arretrati pari ad € 1260,91.
1.1. Con il primo motivo di appello è stata, in via pregiudiziale, lamentata la nullità della sentenza per omessa statuizione in ordine al decorso del termine triennale di decadenza dell'azione ex art. 47 dpr 639/47.
Con secondo motivo di appello, nel merito, è stato dedotto l'accoglimento del ricorso non sulla base della prova del pensionato dell'errore di calcolo dell' per omesso computo di emolumenti retributivi “fissi e Pt_1 continuativi” effettivamente da lui percepiti, bensì sulla CTU che non ha spiegato in cosa sarebbe consistito l'errore omissivo dell' ed ha criticato le conclusioni dell'ausiliario del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 ribaltato i criteri posti nell'art. 8 L. 155/1981 laddove prevede che la retribuzione da utilizzare è quella percepita in costanza di rapporto di lavoro precedente il periodo riconosciuto figurativamente;
sicchè, per il periodo di disoccupazione dall'1.1.200 al 24.5.2000, in quanto in prosecuzione alla disoccupazione iniziata a novembre dell'anno 1999, non vi erano retribuzioni effettive precedenti, dovendosi utilizzare la retribuzione percepita nell'anno precedente (1999).
Ha pertanto chiesto sotto tale ultimo profilo, in via subordinata, la riforma della decisione recependo il criterio ed il calcolo di cui al primo elaborato del CTU.
Con il terzo motivo di appello, è stata dedotta l'erronea condanna dell' alle spese del primo grado non Pt_1 ostante l'accoglimento di parte della pretesa azionata, stante la prevalente soccombenza del ricorrente.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata: “In via pregiudiziale. 1) Respingere come INAMMISSIBILE per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.639/1970 come successivamente modificato, integrato ed interpretato dall' art.38, co.1, lett.d) del D.L.98/2011 conv. in L.111/2011, la domanda di proposta con il ricorso depositato Controparte_1 il 19.11.2020, volta ad ottenere la riliquidazione della sua pensione di anzianità n.VO/10076794, con decorrenza FEBBRAIO 2001, per motivi contributivi, con conseguente estinzione del diritto a i tutti i ratei pensionistici teoricamente spettanti fino al mese precedente quello di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Nel merito. 2) In tutti i casi, rigettare come del tutto INFONDATA la domanda di proposta con il ricorso depositato il 19.11.2020, volta ad ottenere la riliquidazione Controparte_1 della sua pensione di anzianità n.VO/10076794, con decorrenza FEBBRAIO 2001, per motivi contributivi, posto che l' ha correttamente computato la contribuzione figurativa per DISOCCUPAZIONE nel Pt_1 calcolo della predetta pensione nel pieno rispetto della disposizione dell'art.8 L.155/1981, e dunque null'altro compete al ricorrente per il predetto titolo;
3) In subordine, riformare la sentenza del Tribunale laddove, per quanto riguarda la determinazione del valore della pensione alla decorrenza in €1.294,92, ha deciso di adottare il criterio proposto dal C.T.U. come 2^ anziché utilizzare quello del 1^ Parte_2
; 4) In tutti i casi, riformare la sentenza del Tribunale laddove ha condannato l' a Parte_2 Pt_1 rifondere le spese di lite al ricorrente, anziché condannare quest'ultimo, stante la sua soccombenza prevalente, a rifonderle all ovvero ancora per non averle integralmente compensate in considerazione Pt_1 della reciproca soccombenza ai sensi dell'art.92 c.p.c.; 5) Spese di lite per entrambi i gradi del giudizio ovvero di quello presente, vinte".
1.2. Parte appellata è rimasta contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso in appello.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo, letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
2.1. Con riguardo al primo motivo di appello, deve richiamarsi quanto affermato costantemente anche dalla più recente Suprema Corte, confermando l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025: "La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della novella (Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav., 16/10/2025, n.27577).
Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 19.11.2020, ossia antecedenti al 19.11.2017, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
3. Venendo al merito, è altresì consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”1
Successivamente è intervenuta la riforma di cui all'art 40 L 183/2010, la quale ha stabilito che “per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione
o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”
Tale riforma, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, ricadendo i periodi di contribuzione figurativa in discussione in epoca antecedente al 31/12/2004.
Pertanto, deve ritenersi corretto l'inserimento nel calcolo, in relazione al periodo di disoccupazione, degli emolumenti extramensili nella base di calcolo dei contributi figurativi.
3.1 La CTU contabile disposta ha effettuato l'accertamento sulla base della documentazione esaminata come elencata a pag. 1 dell'elaborato peritale tra cui l'Obism, estratto contributivo, estratto TE08 2004 e Pt_3
2020, Modello 01/M complessivo e del 19992. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 Legge 151/19813, deve essere presa in considerazione la retribuzione relativa all'anno 1999 come base di calcolo per la contribuzione figurativa anche per il periodo di disoccupazione dell'anno 2000 risultando lo svolgimento di lavoro effettivo nell'anno 1999, quale periodo antecedente all'inizio e prosecuzione della disoccupazione.
3.2. Deve, pertanto, utilizzarsi il metodo di calcolo di cui alla prima ipotesi di conteggio effettuato dal CTU avendo considerato le retribuzioni percepite (€17.314,21) nel periodo di lavoro (45 settimane nel 1999) immediatamente precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ricavandone la media settimanale (€17.314,21: 45 = €384,76), quindi, moltiplicata per le settimane (n.5) di disoccupazione usufruita nel periodo 30.11/31.12.1999 (€384,76 x 5 = €1.923,80), sommando tale retribuzione a quella dei periodi effettivi di lavoro (€17.314,21 + €1.923,80) ottenendo la retribuzione pensionabile dell'anno (€19.238,31).
Identico criterio ha utilizzato per il periodo di disoccupazione per l'anno 2000 (1.1/24.5.200 per n.21 settimane) da ritenersi, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, in continuazione della disoccupazione iniziata nell'anno 1999, ottenendo la retribuzione pensionabile dell'anno pari ad €18.097,15 (così determinata: moltiplicando la media settimanale ricavata per l'anno precedente (€384,76) per le settimane (n.21) di disoccupazione usufruita nell'anno 2000 (€384,76 x 21 = €8.079,96), sommando tale valore retributivo alle retribuzioni percepite successivamente nello stesso anno ovvero €8.079,96+
€10.017,19).
La somma dei predetti valori ha determinato una la “Quota A” pari ad €415,61 e la “Quota B” pari ad
€459,28, per una retribuzione alla decorrenza di €1.283,68.
Rispetto agli specifici conteggi elaborati dal CTU non si evincono concreti elementi di dissonanza avendo l' genericamente fatto riferimento a numeri e cifre non confortate dall'accertamento contabile le cui Pt_1 conclusioni possono condividersi presentandosi la relazione completa ed analitica.
3.3. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso in appello proposto dall' e, in parziale riforma della Pt_1 sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento Controparte_1 cat. VO n. 10076794, dal 19.11.2017, spettando un rateo pari ad € 1283,09, via via perequato, con condanna dell' al pagamento delle differenze dovute sui ratei pensionistici dalla predetta data sino al soddisfo, Pt_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. La sentenza deve essere confermata per il resto. 3 Art. 8 L. 155/1981: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale (1). (…)”.
4. Le spese del presente grado di giudizio sono compensate stante l'esito complessivo della lite e la contumacia della parte appellata, dovendosi altresì rimarcare che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. Civ.” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento cat. VO n. 10076794, dal 19.11.2017, spettando Controparte_1 un rateo pari ad € 1283,09, via via perequato, con condanna dell' al pagamento delle differenze dovute Pt_1 sui ratei pensionistici dalla predetta data sino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- spese del presente grado compensate.
Taranto, lì 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25900 del 21/12/2010
Pt 2 Il quesito posto: “dica il CTU se l' ha correttamente calcolato il trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente e in particolare se ha incluso nel calcolo i periodi coperti da disoccupazione involontaria non agricola, accreditati negli anni 1999 e 2000, e in caso negativo determini il rateo pensionistico spettante al ricorrente nonché gli arretrati nel limite della prescrizione triennale”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di riliquidazione pensione, iscritta al numero 86 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2022
T R A
- rappr. e dif. dall'avv Maria Parte_1
DD LO
Appellante
E
, Contumace Controparte_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21/03/2022, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 3068 del Pt_1
16.12.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda proposta da CP_1
di riliquidazione della pensione dal medesimo in godimento cat. VO nr. 10076794, con decorrenza
[...] dall'1.1.2001, (ricalcolata in data 22.1.2020 dal mese di settembre 2004 per neutralizzazione anno 2000), in applicazione dell'art. 8 L. 155/1981 per il periodo di disoccupazione per alcuni mesi dell'anno 1999 e 2000, recependo le conclusioni della CTU contabile disposta nel corso del giudizio e riconoscendo il rateo mensile di € 1294,92, con arretrati pari ad € 1260,91.
1.1. Con il primo motivo di appello è stata, in via pregiudiziale, lamentata la nullità della sentenza per omessa statuizione in ordine al decorso del termine triennale di decadenza dell'azione ex art. 47 dpr 639/47.
Con secondo motivo di appello, nel merito, è stato dedotto l'accoglimento del ricorso non sulla base della prova del pensionato dell'errore di calcolo dell' per omesso computo di emolumenti retributivi “fissi e Pt_1 continuativi” effettivamente da lui percepiti, bensì sulla CTU che non ha spiegato in cosa sarebbe consistito l'errore omissivo dell' ed ha criticato le conclusioni dell'ausiliario del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 ribaltato i criteri posti nell'art. 8 L. 155/1981 laddove prevede che la retribuzione da utilizzare è quella percepita in costanza di rapporto di lavoro precedente il periodo riconosciuto figurativamente;
sicchè, per il periodo di disoccupazione dall'1.1.200 al 24.5.2000, in quanto in prosecuzione alla disoccupazione iniziata a novembre dell'anno 1999, non vi erano retribuzioni effettive precedenti, dovendosi utilizzare la retribuzione percepita nell'anno precedente (1999).
Ha pertanto chiesto sotto tale ultimo profilo, in via subordinata, la riforma della decisione recependo il criterio ed il calcolo di cui al primo elaborato del CTU.
Con il terzo motivo di appello, è stata dedotta l'erronea condanna dell' alle spese del primo grado non Pt_1 ostante l'accoglimento di parte della pretesa azionata, stante la prevalente soccombenza del ricorrente.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in riforma della sentenza appellata: “In via pregiudiziale. 1) Respingere come INAMMISSIBILE per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.639/1970 come successivamente modificato, integrato ed interpretato dall' art.38, co.1, lett.d) del D.L.98/2011 conv. in L.111/2011, la domanda di proposta con il ricorso depositato Controparte_1 il 19.11.2020, volta ad ottenere la riliquidazione della sua pensione di anzianità n.VO/10076794, con decorrenza FEBBRAIO 2001, per motivi contributivi, con conseguente estinzione del diritto a i tutti i ratei pensionistici teoricamente spettanti fino al mese precedente quello di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Nel merito. 2) In tutti i casi, rigettare come del tutto INFONDATA la domanda di proposta con il ricorso depositato il 19.11.2020, volta ad ottenere la riliquidazione Controparte_1 della sua pensione di anzianità n.VO/10076794, con decorrenza FEBBRAIO 2001, per motivi contributivi, posto che l' ha correttamente computato la contribuzione figurativa per DISOCCUPAZIONE nel Pt_1 calcolo della predetta pensione nel pieno rispetto della disposizione dell'art.8 L.155/1981, e dunque null'altro compete al ricorrente per il predetto titolo;
3) In subordine, riformare la sentenza del Tribunale laddove, per quanto riguarda la determinazione del valore della pensione alla decorrenza in €1.294,92, ha deciso di adottare il criterio proposto dal C.T.U. come 2^ anziché utilizzare quello del 1^ Parte_2
; 4) In tutti i casi, riformare la sentenza del Tribunale laddove ha condannato l' a Parte_2 Pt_1 rifondere le spese di lite al ricorrente, anziché condannare quest'ultimo, stante la sua soccombenza prevalente, a rifonderle all ovvero ancora per non averle integralmente compensate in considerazione Pt_1 della reciproca soccombenza ai sensi dell'art.92 c.p.c.; 5) Spese di lite per entrambi i gradi del giudizio ovvero di quello presente, vinte".
1.2. Parte appellata è rimasta contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso in appello.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo, letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
2.1. Con riguardo al primo motivo di appello, deve richiamarsi quanto affermato costantemente anche dalla più recente Suprema Corte, confermando l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025: "La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della novella (Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav., 16/10/2025, n.27577).
Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 19.11.2020, ossia antecedenti al 19.11.2017, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
3. Venendo al merito, è altresì consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”1
Successivamente è intervenuta la riforma di cui all'art 40 L 183/2010, la quale ha stabilito che “per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione
o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”
Tale riforma, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, ricadendo i periodi di contribuzione figurativa in discussione in epoca antecedente al 31/12/2004.
Pertanto, deve ritenersi corretto l'inserimento nel calcolo, in relazione al periodo di disoccupazione, degli emolumenti extramensili nella base di calcolo dei contributi figurativi.
3.1 La CTU contabile disposta ha effettuato l'accertamento sulla base della documentazione esaminata come elencata a pag. 1 dell'elaborato peritale tra cui l'Obism, estratto contributivo, estratto TE08 2004 e Pt_3
2020, Modello 01/M complessivo e del 19992. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 Legge 151/19813, deve essere presa in considerazione la retribuzione relativa all'anno 1999 come base di calcolo per la contribuzione figurativa anche per il periodo di disoccupazione dell'anno 2000 risultando lo svolgimento di lavoro effettivo nell'anno 1999, quale periodo antecedente all'inizio e prosecuzione della disoccupazione.
3.2. Deve, pertanto, utilizzarsi il metodo di calcolo di cui alla prima ipotesi di conteggio effettuato dal CTU avendo considerato le retribuzioni percepite (€17.314,21) nel periodo di lavoro (45 settimane nel 1999) immediatamente precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ricavandone la media settimanale (€17.314,21: 45 = €384,76), quindi, moltiplicata per le settimane (n.5) di disoccupazione usufruita nel periodo 30.11/31.12.1999 (€384,76 x 5 = €1.923,80), sommando tale retribuzione a quella dei periodi effettivi di lavoro (€17.314,21 + €1.923,80) ottenendo la retribuzione pensionabile dell'anno (€19.238,31).
Identico criterio ha utilizzato per il periodo di disoccupazione per l'anno 2000 (1.1/24.5.200 per n.21 settimane) da ritenersi, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, in continuazione della disoccupazione iniziata nell'anno 1999, ottenendo la retribuzione pensionabile dell'anno pari ad €18.097,15 (così determinata: moltiplicando la media settimanale ricavata per l'anno precedente (€384,76) per le settimane (n.21) di disoccupazione usufruita nell'anno 2000 (€384,76 x 21 = €8.079,96), sommando tale valore retributivo alle retribuzioni percepite successivamente nello stesso anno ovvero €8.079,96+
€10.017,19).
La somma dei predetti valori ha determinato una la “Quota A” pari ad €415,61 e la “Quota B” pari ad
€459,28, per una retribuzione alla decorrenza di €1.283,68.
Rispetto agli specifici conteggi elaborati dal CTU non si evincono concreti elementi di dissonanza avendo l' genericamente fatto riferimento a numeri e cifre non confortate dall'accertamento contabile le cui Pt_1 conclusioni possono condividersi presentandosi la relazione completa ed analitica.
3.3. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso in appello proposto dall' e, in parziale riforma della Pt_1 sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento Controparte_1 cat. VO n. 10076794, dal 19.11.2017, spettando un rateo pari ad € 1283,09, via via perequato, con condanna dell' al pagamento delle differenze dovute sui ratei pensionistici dalla predetta data sino al soddisfo, Pt_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. La sentenza deve essere confermata per il resto. 3 Art. 8 L. 155/1981: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale (1). (…)”.
4. Le spese del presente grado di giudizio sono compensate stante l'esito complessivo della lite e la contumacia della parte appellata, dovendosi altresì rimarcare che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. Civ.” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento cat. VO n. 10076794, dal 19.11.2017, spettando Controparte_1 un rateo pari ad € 1283,09, via via perequato, con condanna dell' al pagamento delle differenze dovute Pt_1 sui ratei pensionistici dalla predetta data sino al soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- spese del presente grado compensate.
Taranto, lì 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25900 del 21/12/2010
Pt 2 Il quesito posto: “dica il CTU se l' ha correttamente calcolato il trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente e in particolare se ha incluso nel calcolo i periodi coperti da disoccupazione involontaria non agricola, accreditati negli anni 1999 e 2000, e in caso negativo determini il rateo pensionistico spettante al ricorrente nonché gli arretrati nel limite della prescrizione triennale”