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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
LI EN, TO
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 418/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015Q002972025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo e ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T3N015Q00297/2025 per l'anno di imposta 2018, emesso a suo carico dall'Agenzia delle Entrate (Direzione
Provinciale Perugia ) con il quale venivano recuperate a tassazione 22.280,00 euro quali redditi ex art. 67 del TUIR rimasti estranei agli obblighi dichiarativi di legge, determinando un debito di imposta pari a complessivi € 5.853,00, più relativi interessi e sanzioni..
L'avviso di accertamento traeva origine da un'indagine finanziaria ex art. 32 del DPR 600/1973 a conclusione della quale emergeva un'incoerenza di somme accreditate per complessivi € 22.280,00 (di cui € 7.460,00 relativi a versamenti tramite sportello ATM ed € 14.820,00 derivanti da bonifici provenienti da IE SR) di cui il contribuente veniva invitato a fornire giustificazione.
Nel successivo contraddittorio il ricorrente riferiva che gli importi versati direttamente sarebbero derivati da vendite di oggetti d'arte da lui effettuate in favore di soggetti privati che li avrebbero pagati in contanti e a più riprese anziché in unica soluzione;
mentre, per i bonifici provenienti dalla società IE SR, si sarebbe trattato di distribuzione di utili in favore della madre Nominativo_1, titolare di alcune quote sociali, che egli avrebbe avuto titolo a riscuotere in forza di procura generale rilasciatagli dalla stessa .
Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio l'Ente impositore richiamandosi alla motivazione dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso .
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto, le risultanze emergenti dalle indagini bancarie ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 e art. 51 del DPR n. 633 del 1972 sono assistite da un valore di presunzione legale relativa;
di conseguenza le movimentazioni di conto delle quali il contribuente non risulti in grado di fornire una prova certa, adeguata e convincente della loro non riconducibilità ad un'origine reddituale o, comunque, del loro carattere non imponibile, possono essere legittimamente riprese a tassazione da parte dell'amministrazione Finanziaria senza necessità di dover soddisfare alcun particolare onere probatorio che vada oltre la loro semplice rilevazione sui conti attenzionati. Spetta al contribuente fornire una prova contraria analitica e rigorosa da opporre a ciascuna operazione presa in esame .
Ciò premesso ritiene la Corte che, quanto ai versamenti in contanti -che, secondo quanto sostiene il ricorrente
, deriverebbero da pagamenti cash ricevuti a più riprese da soggetti ai quali avrebbe venduto oggetti d'arte ed orologi di valore- le giustificazioni fornite non trovino adeguata corrispondenza né nelle cifre e né, tantomeno, nei tempi propri di ogni singolo versamento bancario effettuato dal contribuente, secondo quanto desumibile dalla tabella riportata in accertamento, che qui si intende richiamata.. Inoltre la scrittura privata relativa alla vendita degli orologi risulta priva di data certa, riporta firme illeggibili e non reca alcun elemento che possa fornire la conferma del suo contenuto anche da parte del soggetto acquirente;
inoltre le ricevute rilasciate a fronte della riferita vendita degli oggetti d'arte, oltre che di collocazione temporale incerta, non risultano controfirmate dall'acquirente .Le discrepanze emergenti, poi, tra le somme di volta in volta versate e quelle asseritamente incassate, e tra le date delle singole operazioni bancarie e quelle di presunto pagamento, non conferiscono alle giustificazioni di parte l' obiettiva attendibilità necessaria per il superamento della presunzione legale insita nei riscontri da indagini finanziarie.
Il discorso si pone in termini differenti per quanto riguarda i bonifici provenienti dalla IE SR che il ricorrente ha dedotto di aver incassato per conto della madre Nominativo_1 alla quale erano destinati a titolo di distribuzione di dividendi societari. Il ricorrente ha esibito al riguardo alcune procure speciali : alcune prive di data certa e una conferita con atto notarile datato 25.06.2019
In particolare è stata prodotta una procura speciale semplice datata 12/10/2005 in relazione alla quale il ricorrente ha dimostrato una “data minima” rappresentata dalla data del timbro postale della raccomandata del 01/04/2009 con cui l'amministratore della IE S.r.l., Nominativo_2, scriveva alla madre del ricorrente per accertarsi che la procura al figlio del 12/10/2005 fosse ancora valida e non revocata. Il ricorrente ha dimostrato quindi che, effettivamente, vi era una procura speciale di cui anche l'amministratore della IE era a conoscenza e ciò anche prima del conferimento della successiva procura con atto notarile.
Indipendentemente, quindi, dalla questione della mancanza di data certa di procure antecedenti a quella del 2019, è stato dimostrato che i rapporti con la società IE erano direttamente gestiti dall'Ricorrente_1 per conto della madre e ciò rende plausibile che i bonifici provenienti dalla IE SR fossero stati incassati per conto della madre Nominativo_1 alla quale erano destinati a titolo di distribuzione di dividendi societari.
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di accoglimento parziale del ricorso con il conseguente annullamento dell'avviso impugnato limitatamente al recupero a tassazione € 14.820,00 derivanti da bonifici provenienti da IE SR .
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Le spese di lite,considerato il parziale accoglimento, vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei limiti in cui parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso impugnato limitatamente alla somma di € 14.820,00. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
LI EN, TO
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 418/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Luigi Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N015Q002972025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo e ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T3N015Q00297/2025 per l'anno di imposta 2018, emesso a suo carico dall'Agenzia delle Entrate (Direzione
Provinciale Perugia ) con il quale venivano recuperate a tassazione 22.280,00 euro quali redditi ex art. 67 del TUIR rimasti estranei agli obblighi dichiarativi di legge, determinando un debito di imposta pari a complessivi € 5.853,00, più relativi interessi e sanzioni..
L'avviso di accertamento traeva origine da un'indagine finanziaria ex art. 32 del DPR 600/1973 a conclusione della quale emergeva un'incoerenza di somme accreditate per complessivi € 22.280,00 (di cui € 7.460,00 relativi a versamenti tramite sportello ATM ed € 14.820,00 derivanti da bonifici provenienti da IE SR) di cui il contribuente veniva invitato a fornire giustificazione.
Nel successivo contraddittorio il ricorrente riferiva che gli importi versati direttamente sarebbero derivati da vendite di oggetti d'arte da lui effettuate in favore di soggetti privati che li avrebbero pagati in contanti e a più riprese anziché in unica soluzione;
mentre, per i bonifici provenienti dalla società IE SR, si sarebbe trattato di distribuzione di utili in favore della madre Nominativo_1, titolare di alcune quote sociali, che egli avrebbe avuto titolo a riscuotere in forza di procura generale rilasciatagli dalla stessa .
Con tempestiva memoria si costituiva in giudizio l'Ente impositore richiamandosi alla motivazione dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso .
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto, le risultanze emergenti dalle indagini bancarie ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 e art. 51 del DPR n. 633 del 1972 sono assistite da un valore di presunzione legale relativa;
di conseguenza le movimentazioni di conto delle quali il contribuente non risulti in grado di fornire una prova certa, adeguata e convincente della loro non riconducibilità ad un'origine reddituale o, comunque, del loro carattere non imponibile, possono essere legittimamente riprese a tassazione da parte dell'amministrazione Finanziaria senza necessità di dover soddisfare alcun particolare onere probatorio che vada oltre la loro semplice rilevazione sui conti attenzionati. Spetta al contribuente fornire una prova contraria analitica e rigorosa da opporre a ciascuna operazione presa in esame .
Ciò premesso ritiene la Corte che, quanto ai versamenti in contanti -che, secondo quanto sostiene il ricorrente
, deriverebbero da pagamenti cash ricevuti a più riprese da soggetti ai quali avrebbe venduto oggetti d'arte ed orologi di valore- le giustificazioni fornite non trovino adeguata corrispondenza né nelle cifre e né, tantomeno, nei tempi propri di ogni singolo versamento bancario effettuato dal contribuente, secondo quanto desumibile dalla tabella riportata in accertamento, che qui si intende richiamata.. Inoltre la scrittura privata relativa alla vendita degli orologi risulta priva di data certa, riporta firme illeggibili e non reca alcun elemento che possa fornire la conferma del suo contenuto anche da parte del soggetto acquirente;
inoltre le ricevute rilasciate a fronte della riferita vendita degli oggetti d'arte, oltre che di collocazione temporale incerta, non risultano controfirmate dall'acquirente .Le discrepanze emergenti, poi, tra le somme di volta in volta versate e quelle asseritamente incassate, e tra le date delle singole operazioni bancarie e quelle di presunto pagamento, non conferiscono alle giustificazioni di parte l' obiettiva attendibilità necessaria per il superamento della presunzione legale insita nei riscontri da indagini finanziarie.
Il discorso si pone in termini differenti per quanto riguarda i bonifici provenienti dalla IE SR che il ricorrente ha dedotto di aver incassato per conto della madre Nominativo_1 alla quale erano destinati a titolo di distribuzione di dividendi societari. Il ricorrente ha esibito al riguardo alcune procure speciali : alcune prive di data certa e una conferita con atto notarile datato 25.06.2019
In particolare è stata prodotta una procura speciale semplice datata 12/10/2005 in relazione alla quale il ricorrente ha dimostrato una “data minima” rappresentata dalla data del timbro postale della raccomandata del 01/04/2009 con cui l'amministratore della IE S.r.l., Nominativo_2, scriveva alla madre del ricorrente per accertarsi che la procura al figlio del 12/10/2005 fosse ancora valida e non revocata. Il ricorrente ha dimostrato quindi che, effettivamente, vi era una procura speciale di cui anche l'amministratore della IE era a conoscenza e ciò anche prima del conferimento della successiva procura con atto notarile.
Indipendentemente, quindi, dalla questione della mancanza di data certa di procure antecedenti a quella del 2019, è stato dimostrato che i rapporti con la società IE erano direttamente gestiti dall'Ricorrente_1 per conto della madre e ciò rende plausibile che i bonifici provenienti dalla IE SR fossero stati incassati per conto della madre Nominativo_1 alla quale erano destinati a titolo di distribuzione di dividendi societari.
Conseguenziale a tutto ciò che è stato esposto è la pronuncia di accoglimento parziale del ricorso con il conseguente annullamento dell'avviso impugnato limitatamente al recupero a tassazione € 14.820,00 derivanti da bonifici provenienti da IE SR .
La soluzione data risulta assorbente di ogni altra questione.
Le spese di lite,considerato il parziale accoglimento, vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei limiti in cui parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso impugnato limitatamente alla somma di € 14.820,00. Spese compensate.