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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1618 dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Rosa Di Parte_1 C.F._1
Pietro
ATTRICE
E
Controparte_1
(P.Iva. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 con l'avv. Germana Bove
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione, ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_2
al fine di sentirsi risarcire i danni subiti per effetto dell'
[...] imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio cui la stessa era stata sottoposta il 28/01/2004; danni quantificati nella misura pari ad €
25.000,00. Deduceva in particolare l'attrice, di essere stata oggetto di illegittima ospedalizzazione in regime di TSO presso l'Ospedale Civile di Sora in totale assenza delle necessarie condizioni e comunque in forza di provvedimento sindacale, nonché di aver nelle more dello stesso subito un trattamento farmacologico violento a seguito del quale subiva delle emorragie.
Altresì deduceva l'attrice di aver, in merito ai su esposti fatti, sporto varie denuncie-querele presso la Procura della Repubblica di Avezzano, a seguito delle quali venivano instaurati più procedimenti, tutti archiviati dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano (l'ultimo nel corso dell'anno 2009).
Cont 2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta preliminarmente deducendo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice sia esso di natura contrattuale e/o extracontrattuale e/o in subordine la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del petitum e della causa petendi; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda ex adverso proposta con consequenziale richiesta di rigetto della stessa.
3) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
4) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
5) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo deve essere vagliata l'eccezione proposta dalla convenuta inerente l'intervenuta prescrizione del diritto di ricedere il risarcimento dei danni ad opera dell'attrice.
L'art. 2946 c.c. stabilisce che: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Il successivo art. 2947 c.c., invece, stabilisce che: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato
[150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Ordunque, in virtù dei menzionati precetti normativi ed in considerazione che i fatti di cui se ne chiede il ristoro risultano essere stati posti in essere in data
28/01/2004, ovvero che l'azione risarcitoria risulta essere stata promossa soltanto in data 16.12.2022 (al più a far data della domanda di mediazione) ne deriva la tardività della domanda risarcitoria proposta dall'attrice per il decorso sia del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. che del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Non coglie nel segno, infatti, la doglianza di parte attrice, secondo cui la denuncia-querela (e per essa i procedimenti relativi alle indagini preliminari- archiviazione) avrebbe comportato effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto occorre rammentare che la mera pendenza di un procedimento penale non interrompe e né sospende la prescrizione, posto che tale circostanza non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione tassativamente indicate dagli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c. (cfr. Cass. Civ.
16 dicembre 1992, n. 13275).
Ciò esposto, ne discende che l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione proposta dalla convenuta deve essere accolta.
6) L'accoglimento dell'eccezione preliminare in commento esonera questo giudice dall'ulteriore
7) Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della sola fase istruttoria.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'eccezione preliminare di parte convenuta come in parte motiva e per l'effetto rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 3.397,00 oltre al 15% per rimborso forfettario,
CPA ed IVA se dovuti per legge.
Così deciso in Avezzano il 14/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1618 dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Rosa Di Parte_1 C.F._1
Pietro
ATTRICE
E
Controparte_1
(P.Iva. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 con l'avv. Germana Bove
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione, ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_2
al fine di sentirsi risarcire i danni subiti per effetto dell'
[...] imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio cui la stessa era stata sottoposta il 28/01/2004; danni quantificati nella misura pari ad €
25.000,00. Deduceva in particolare l'attrice, di essere stata oggetto di illegittima ospedalizzazione in regime di TSO presso l'Ospedale Civile di Sora in totale assenza delle necessarie condizioni e comunque in forza di provvedimento sindacale, nonché di aver nelle more dello stesso subito un trattamento farmacologico violento a seguito del quale subiva delle emorragie.
Altresì deduceva l'attrice di aver, in merito ai su esposti fatti, sporto varie denuncie-querele presso la Procura della Repubblica di Avezzano, a seguito delle quali venivano instaurati più procedimenti, tutti archiviati dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano (l'ultimo nel corso dell'anno 2009).
Cont 2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta preliminarmente deducendo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice sia esso di natura contrattuale e/o extracontrattuale e/o in subordine la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del petitum e della causa petendi; nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda ex adverso proposta con consequenziale richiesta di rigetto della stessa.
3) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
4) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
5) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo deve essere vagliata l'eccezione proposta dalla convenuta inerente l'intervenuta prescrizione del diritto di ricedere il risarcimento dei danni ad opera dell'attrice.
L'art. 2946 c.c. stabilisce che: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Il successivo art. 2947 c.c., invece, stabilisce che: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato
[150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Ordunque, in virtù dei menzionati precetti normativi ed in considerazione che i fatti di cui se ne chiede il ristoro risultano essere stati posti in essere in data
28/01/2004, ovvero che l'azione risarcitoria risulta essere stata promossa soltanto in data 16.12.2022 (al più a far data della domanda di mediazione) ne deriva la tardività della domanda risarcitoria proposta dall'attrice per il decorso sia del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. che del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Non coglie nel segno, infatti, la doglianza di parte attrice, secondo cui la denuncia-querela (e per essa i procedimenti relativi alle indagini preliminari- archiviazione) avrebbe comportato effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto occorre rammentare che la mera pendenza di un procedimento penale non interrompe e né sospende la prescrizione, posto che tale circostanza non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione tassativamente indicate dagli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c. (cfr. Cass. Civ.
16 dicembre 1992, n. 13275).
Ciò esposto, ne discende che l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione proposta dalla convenuta deve essere accolta.
6) L'accoglimento dell'eccezione preliminare in commento esonera questo giudice dall'ulteriore
7) Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della sola fase istruttoria.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'eccezione preliminare di parte convenuta come in parte motiva e per l'effetto rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 3.397,00 oltre al 15% per rimborso forfettario,
CPA ed IVA se dovuti per legge.
Così deciso in Avezzano il 14/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4