Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1202
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto la notifica nulla poiché effettuata presso la precedente residenza senza le dovute ricerche anagrafiche per individuare il nuovo domicilio. La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è ammessa solo in caso di irreperibilità assoluta, non quando il nuovo indirizzo sia facilmente reperibile tramite anagrafe. Inoltre, non è stata prodotta la ricevuta della raccomandata informativa necessaria per il perfezionamento della notifica.

  • Accolto
    Decadenza dalla potestà impositiva

    A seguito della declaratoria di nullità della notifica delle cartelle, la Corte ha ritenuto intervenuta la decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973, poiché le cartelle avrebbero dovuto essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Alla data di notifica dell'intimazione, primo atto pervenuto alla contribuente, il termine di decadenza era decorso.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte, accogliendo il ricorso per omessa notifica e decadenza, non ha esaminato specificamente il motivo relativo alla prescrizione, ma l'annullamento degli atti impugnati implica l'accoglimento della doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1202
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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