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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7732/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011771617000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011771617000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190003331053000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190030569137000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, n. 03420249011771617000, notificata il 12/11/2024, ed avente quale presupposto le cartelle di pagamento n. 03420190003331053000 e n. 03420190030569137000, emesse per somme dovute a titolo di IRPEF a seguito di controlli , deducendo omessa notifica delle cartelle, la decadenza dalla potestà impositiva e la prescrizione.
Agenzia delle Entrate si costituiva ed eccepiva la corretta notifica delle cartelle, allegando documentazione,
e concludeva per il rigetto del ricorso. ADER non si costituiva.
La ricorrente dpeositava memorie illustrative, evidenziando la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza aver effettuato ricerche, evidenziando che il trasferimento della residenza era evincibile da una mera ricerca presso l'anagrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le notifica delle cartelle impugnate sono state effettuate presso un indirizzo che coincideva con la precedente residenza della contribuente, e presso il quale (naturalmente) la destinataria non era reperibile. Tuttavia, la notifica ex art. 140 c.p.c. è ammessa solo quando non sia possibile reperire la residenza e il domicilio del destinatario, mentre nel caso di specie sarebbe stato agevole trovare il nuovo indirizzo della contribuente facendo una semplice verifica presso l'anagrafe del comune della precedente residenza. La notifica è da ritenersi nulla. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1172/2024), ritiene ilegittima la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. senza lo svolgimento delle ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, che invece era residente dal 05.04.2017 a Cosenza in Indirizzo_1 . Inoltre, non è stata prodotta la copia della ricevuta della raccomandata informativa da inviare ex art. 140 c.p.c. al destinatario, visto che per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è necessario produrre la CAD e non è sufficiente l'attestazione dell'ufficio postale della spedizione.
Si deve, pertanto, ritenere l'intervenuta decadenza ex art. 25 del DPR 602/1973, poichè la cartella ex art. 36 bis DPR 600/1973 avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ossia entro il 31.12.2020 e 31.12.2021.
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, primo atto pervenuto alla contribuente, pertanto, il termine di decadenza era ormai decorso, anche applicando il termine di sospensione introdotto dal DL 18/2020.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento degli atti impugnati e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite sosenute dalla ricorrente, liquidate in € 90,00 per spese ed € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente ove richiesto.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR MANUELA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7732/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011771617000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011771617000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190003331053000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190030569137000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione, n. 03420249011771617000, notificata il 12/11/2024, ed avente quale presupposto le cartelle di pagamento n. 03420190003331053000 e n. 03420190030569137000, emesse per somme dovute a titolo di IRPEF a seguito di controlli , deducendo omessa notifica delle cartelle, la decadenza dalla potestà impositiva e la prescrizione.
Agenzia delle Entrate si costituiva ed eccepiva la corretta notifica delle cartelle, allegando documentazione,
e concludeva per il rigetto del ricorso. ADER non si costituiva.
La ricorrente dpeositava memorie illustrative, evidenziando la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza aver effettuato ricerche, evidenziando che il trasferimento della residenza era evincibile da una mera ricerca presso l'anagrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le notifica delle cartelle impugnate sono state effettuate presso un indirizzo che coincideva con la precedente residenza della contribuente, e presso il quale (naturalmente) la destinataria non era reperibile. Tuttavia, la notifica ex art. 140 c.p.c. è ammessa solo quando non sia possibile reperire la residenza e il domicilio del destinatario, mentre nel caso di specie sarebbe stato agevole trovare il nuovo indirizzo della contribuente facendo una semplice verifica presso l'anagrafe del comune della precedente residenza. La notifica è da ritenersi nulla. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1172/2024), ritiene ilegittima la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. senza lo svolgimento delle ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, che invece era residente dal 05.04.2017 a Cosenza in Indirizzo_1 . Inoltre, non è stata prodotta la copia della ricevuta della raccomandata informativa da inviare ex art. 140 c.p.c. al destinatario, visto che per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è necessario produrre la CAD e non è sufficiente l'attestazione dell'ufficio postale della spedizione.
Si deve, pertanto, ritenere l'intervenuta decadenza ex art. 25 del DPR 602/1973, poichè la cartella ex art. 36 bis DPR 600/1973 avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ossia entro il 31.12.2020 e 31.12.2021.
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, primo atto pervenuto alla contribuente, pertanto, il termine di decadenza era ormai decorso, anche applicando il termine di sospensione introdotto dal DL 18/2020.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento degli atti impugnati e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite sosenute dalla ricorrente, liquidate in € 90,00 per spese ed € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente ove richiesto.