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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: GIORGI MARIA SILVIA, Presidente e Relatore
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3940/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 709/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20210369600003050 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa riguarda l'avviso di intimazione n. 20210369600003050, relativo alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l'anno 2012, con cui Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del detto tributo nel Comune di Pontecorvo (FR), intimava alla contribuente, Resistente_1, il pagamento di euro 431,00, comprensivo di sanzioni, spese di notifica ed interessi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, sezione 2, in data 14 dicembre 2022, con la sentenza n. 709/2022, depositata il 28 dicembre 2022, ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente, con compensazione delle spese di giudizio.
In data 26 aprile 2022 Ricorrente 1 ha proposto appello, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma della legittimità dell'ingiunzione fiscale 20210369600003050 TARSU/TIA 2012, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 è fondato e va accolto.
A tal riguardo, si evidenzia in primo luogo come, nel primo grado di giudizio, la sanzione irrogata sia stata ritenuta illegittima alla luce della ritenuta incomprensibilità della grafia del sottoscrittore e della mancanza di qualsivoglia indicazione da parte dell'Banca_1 della qualità abilitante alla ricezione. Tali caratteristiche hanno posto in dubbio, secondo i giudici del primo grado, la ritualità della notifica, e dunque la ricezione, dell'avviso di accertamento presupposto dalla ingiunzione impugnata.
Si osserva, però, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di notifica mezzo posta, qualora l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 della Legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (Cass. civile, ordinanza del 16 ottobre 2020).
Sotto diverso profilo, quanto al preteso vizio di motivazione, si rileva come le indicazioni contenute nella predetta ingiunzione siano viceversa sufficienti ed adeguate, al raggiungimento dello scopo dell'atto. Infatti,
è da considerarsi legittima l'ingiunzione fiscale che contenga solo il richiamo agli atti presupposti in quanto conosciuti e conoscibili da parte del contribuente.
Per quanto, infine, riguarda le spese di giudizio, l'alternanza delle decisioni e la peculiarità della materia consentono di compensarle per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Ricorrente _1 e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: GIORGI MARIA SILVIA, Presidente e Relatore
GIORGIANNI GIOVANNI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3940/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 709/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20210369600003050 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa riguarda l'avviso di intimazione n. 20210369600003050, relativo alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l'anno 2012, con cui Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del detto tributo nel Comune di Pontecorvo (FR), intimava alla contribuente, Resistente_1, il pagamento di euro 431,00, comprensivo di sanzioni, spese di notifica ed interessi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, sezione 2, in data 14 dicembre 2022, con la sentenza n. 709/2022, depositata il 28 dicembre 2022, ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente, con compensazione delle spese di giudizio.
In data 26 aprile 2022 Ricorrente 1 ha proposto appello, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma della legittimità dell'ingiunzione fiscale 20210369600003050 TARSU/TIA 2012, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Ricorrente_1 è fondato e va accolto.
A tal riguardo, si evidenzia in primo luogo come, nel primo grado di giudizio, la sanzione irrogata sia stata ritenuta illegittima alla luce della ritenuta incomprensibilità della grafia del sottoscrittore e della mancanza di qualsivoglia indicazione da parte dell'Banca_1 della qualità abilitante alla ricezione. Tali caratteristiche hanno posto in dubbio, secondo i giudici del primo grado, la ritualità della notifica, e dunque la ricezione, dell'avviso di accertamento presupposto dalla ingiunzione impugnata.
Si osserva, però, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di notifica mezzo posta, qualora l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 della Legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (Cass. civile, ordinanza del 16 ottobre 2020).
Sotto diverso profilo, quanto al preteso vizio di motivazione, si rileva come le indicazioni contenute nella predetta ingiunzione siano viceversa sufficienti ed adeguate, al raggiungimento dello scopo dell'atto. Infatti,
è da considerarsi legittima l'ingiunzione fiscale che contenga solo il richiamo agli atti presupposti in quanto conosciuti e conoscibili da parte del contribuente.
Per quanto, infine, riguarda le spese di giudizio, l'alternanza delle decisioni e la peculiarità della materia consentono di compensarle per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Ricorrente _1 e compensa le spese di giudizio.