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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 95/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 4/2019 del 18.12.2018, pubblicata il
02.01.2019, proposto
DA
(cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Belgio) il 15/07/1963, e (cod. fisc. Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli C.F._2
Avvocati Domenico Naselli e SE Matarazzo per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 13/02/1969, (C.F. , nato a Parte_3 C.F._4
LE (Belgio) il 29/05/1959, (C.F. CP_2
, nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._5 Parte_4
, nata ad [...] il [...], C.F._6 Parte_5
1 (C.F. , nato a [...] il [...], C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Pruzzo per procura in atti
E CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il 13.03 CP_3 C.F._8
13.03.1947, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Cortese per procura in atti;
E CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_4 C.F._9
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Mirisciotti per procura in atti;
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ) nata in [...] il [...], CP_5 C.F._10
e (C.F. ), nato in [...] il Controparte_6 C.F._10
15.03.1958
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti:“Si insiste nelle precisate conclusioni e ci si riporta all'atto di appello e alla comparsa conclusionale già depositata. Si chiede che la causa
venga trattenuta in decisione”.
Per gli appellati Controparte_1 Parte_3 CP_2
e : ““Piaccia all'Ecc.ma Corte Di Appello Parte_4 Parte_5
adita, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione e previ tutti i provvedimenti
del caso:
- IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
, confermando integralmente la sentenza n. 4/2019 emessa dal Tribunale
[...]
di Enna il 18/12/2018 e pubblicata il 2.1.19 a definizione del procedimento R.G.
345/2001 per le motivazioni di cui in premessa.
2 - IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dagli appellanti e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4/2019 emessa dal Tribunale di
Enna il 18/12/2018 e pubblicata il 2.1.19 a definizione del procedimento R.G.
345/2001.
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente grado di giudizio”.
Per le appellate e : “la scrivente difesa insiste CP_3 Controparte_4
affinchè codesta Ecc.ma Corte confermi in toto il contenuto dell'appellata sentenza. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto tempestivo appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 4/2019 pronunciata dal Tribunale di Enna con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al
n. 345/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
-dichiara tenuto alla collazione alla massa ereditaria della Parte_1
somma di E. 197.519,15 e dichiara tenuto alla collazione alla Parte_2
massa ereditaria della somma di E. 27.500,00;
-dichiara debitore in favore della massa ereditaria della somma Parte_1
di E. 10.943,50;
-a titolo di divisione:
-assegna la somma di E. 10.053,98 da prelevare dal denaro Parte_1
ereditario derivante dal saldo dei conti bancari oggetto di causa;
-assegna a , , , , , , SE e CP_1 Pt_3 CP_2 CP_4 Pt_4 CP_3 Pt_5
, in parti uguali tra loro, i buoni postali fruttiferi facenti parte della CP_5
massa relitta, nonché il residuo denaro dei conti bancari, una volta soddisfatto il
coerede ; Parte_2
-condanna al pagamento a titolo di conguaglio in favore di Parte_1
, , , , , SE e CP_1 Pt_3 CP_2 CP_4 Pt_4 CP_3 Pt_5 CP_5
3 della somma di E. 18.989,85 in favore di ciascuno di essi, oltre interessi Pt_1
al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento
effettivo.
Dichiara inammissibile la domanda di divisione del contenuto della cassetta di
sicurezza e del bene immobile e rigetta nel resto.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di ciascuno dei condividenti in parti uguali.”
Detta sentenza veniva pronunciata nell'ambito del giudizio proposto dai germani
, , , e nei confronti di CP_1 Pt_3 CP_2 CP_4 Pt_4 CP_3 Parte_5
, e con il Parte_1 Parte_2 Controparte_6 CP_5
quale essi attori, premettendo che in data 19.10.2008 era deceduta , Persona_1
lasciando a succedere per legge i figli, attori e convenuti nel giudizio, chiedevano ordinarsi ai convenuti la restituzione tutte le somme, comunque percepite dal patrimonio della de cuius con donazioni e atti nulli e comunque ordinarsi loro di dare conto di tutte le somme percepite nei conti correnti della de cuius e della cassetta di sicurezza, per cui avevano delega e per tutte le operazioni su delega effettuate, con interessi e rivalutazione. In ogni caso ordinarsi la collazione di tutte le somme percepite dalla de cuius in vita quali donazioni dirette e indirette con interessi legali al fine di formare la massa. Accertarsi i diritti personalmente spettanti a quelli tra gli attori che non erano cointestati con la de cuius nei buoni postali fruttiferi scambiati dalla de cuius, riconoscendo loro in prededuzione, le somme per quota spettanti, con relativi interessi e rivalutazione. Formare la massa ereditaria, valutarne la consistenza alla data dell'apertura della successione,
formare quindi le quote di ciascuno e procedere alla divisione attribuendo ai condividenti una quota dell'eredità e dei beni caduti in successione secondo la quota di diritto di ciascuno, quale legittimari, e ordinando ai condividenti che
4 avessero in vita già ricevuto più di quanto per loro legge spettante, previa riduzione, di reintegrare le quote degli altri, corrispondendo loro quanto ad essi rispettivamente spettante, con i frutti dalla percezione al soddisfo e interessi e rivalutazione.
In detto giudizio si costituiva eccependo la litispendenza CP_5
internazionale essendo pendente innanzi al Tribunale di prima istanza di Bruxelles
un giudizio avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla stessa convenuta durante la degenza della madre in Belgio, domandata dagli stessi attori con atto di citazione del 22.06.2006. La convenuta deduceva la propria estraneità ai movimenti patrimoniali risultanti dai documenti prodotti da parte attrice, riservandosi di associarsi alla domanda di divisione.
Si costituivano, altresì, e , deducendo nel merito Parte_1 Pt_2
l'infondatezza delle domande di parte attrice, sia con riferimento alle condizioni mentali della de cuius, sia con riferimento alla dedotta attività di distrazione di somme. Riguardo alle polizze assicurative stipulate dalla de cuius a loro favore, i convenuti deducevano che le polizze non erano soggette all'obbligo di conferimento alla massa ereditaria, non avendo inciso in alcun modo sul patrimonio del contraente originario e non potendosi qualificare come atto di liberalità sottoposto a riduzione o alla restituzione dell'indennità percepita.
Si costituiva pure il convenuto non opponendosi alle domande Controparte_6
di parte attrice di collazione, di formazione delle quote, di divisione ereditaria e contestando le domande, proposte dalla convenuta . CP_5
2. Con il proposto gravame gli appellanti censurano, con il primo motivo, la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale, in violazione degli artt. 555
e 556 c.c., ha disposto la collazione dell'intero importo incassato da essi appellanti quale indennizzo delle polizze vita stipulate dalla de cuius e delle quali erano beneficiari, facendo confluire nel relictum tutto l'importo versato dalla loro dante
5 causa per il pagamento dei premi e non, al contrario, la sola quota che si assumeva lesiva delle c.d. legittima. Sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto determinare il relictum, individuando e calcolando il valore dei beni della de cuius al momento della apertura della successione, e a questo sommare il valore di quanto la defunta aveva disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità,
e una volta compiuta tale operazione, in applicazione dell'art. 555 c.c. avrebbe dovuto determinare il valore della quota riservata ai legittimari e operare la riduzione di quelle che sono state ritenute donazioni indirette limitatamente all'eventuale eccedenza rispetto alla quale la defunta poteva disporre.
Con il secondo motivo gli appellanti chiedono dichiararsi l'inidoneità del provvedimento impugnato ad essere posto immediatamente in esecuzione, e, in ogni caso, di sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata posto che nelle more della decisione l'eventuale esecuzione esporrebbe essi appellanti ad un grave ed irreparabile danno.
Hanno concluso chiedendo accogliersi le seguenti domande: “1) In via
preliminare, sussistendone i presupposti, qualora gli appellati, nonostante la non
immediata esecutività ope legis fino al passaggio in giudicato, intendessero porre in esecuzione la sentenza di primo grado, sospendere ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Ritenere e dichiarare erronea, ingiusta ed infondata la sentenza impugnata per
le ragioni di cui in premessa, annullandola;
3) In via subordinata, preso atto delle violazioni di legge denunciate, disporre la
rinnovazione della C.T.U., così come da richieste istruttorie in calce meglio
articolate, predisponendo un nuovo progetto di divisione tenuto conto di quanto
lamentato con il primo motivo di appello;
4) Condannare gli appellati al pagamento di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
6 e hanno resistito al gravame costituendosi in CP_3 Controparte_4
giudizio a ministero dell'Avv. Mirisciotti chiedendo confermarsi la sentenza appellata.
Si sono altresì costituiti in giudizio , , Controparte_1 Parte_3
e eccependo l'inammissibilità CP_2 Parte_4 Parte_5
del gravame ex art. 648 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto.
Con Comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 26.06.2021 si costituiva in giudizio per l'Avv. Gianpiero Cortese, facendo proprie le CP_3
domande, eccezioni e istanze anche istruttorie indicate precedente difensore.
All'udienza del 20.11.2019 la Corte, ritenuto che l'istanza di inbitoria e le eccezioni preliminari potevano essere valutate unitamente al merito, rinviava la causa per le precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.,
la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e CP_5 CP_6
regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
[...]
4. Sempre preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati , , Controparte_1 Parte_3 CP_2
e ex art. 348 bis c.p.c., in relazione al quale gli Parte_4 Parte_5
stessi deducono l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis
7 quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità
di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
5. Nel merito rileva la Corte che il primo motivo di gravame è destituito di fondamento, non essendo dato ravvisare nel caso in esame la denunciata violazione degli artt. 555 e 556 c.c., in cui, a detta di parte appellante, sarebbe incorso il Tribunale, in quanto non incombeva a quest'ultimo far confluire nel relictum la sola quota che si assumeva lesiva delle c.d. legittima, come erroneamente assumono gli appellanti, in quanto il giudizio non ha ad oggetto questioni successorie concernenti eventuali atti donativi lesivi della quota di riserva, essendo stata dichiarata dal primo giudice inammissibile la domanda di riduzione avanzata da nei confronti di tutti i coeredi in Controparte_6
memoria di costituzione, perché tardivamente proposta all'udienza di comparizione e non in via riconvenzionale nel termine di cui all'art. 167, c. 2,
c.p.c., e non essendo stata tale pronuncia oggetto di alcuna censura col proposto gravame.
In conseguenza, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di successione legittima,
esente da censure e condivisa dalla Corte si appalesa la pronuncia del Tribunale laddove ha stabilito che “La massa ereditaria, formata da relictum e dal donatum
e dai debiti dei coeredi verso la massa, ammonta a E. 413.093,78 (E. 177.131,13
+ 19.566,38 + 161.396,27 +27.500,00 + 27.500,00) e la quota “ideale” di ciascun coerede, riultato della divisione in undici quote uguali, risulta pari a E.
8 37.553,98. Tenuto conto dei debiti verso la massa e dell'obbligo di collazione di
cui sopra, dalla superiore somma complessiva devono apporzionarsi nove quote
intere e una di E. 10.053,98 per , pari alla differenze tra quanto Parte_2
lo stesso deve imputare per collazione (E. 27.500,00) e il valore della quota
“ideale”, mentre , imputata alla propria quota il debito e le Parte_1
donazioni soggette a collazione (19.566,38+161.396,27+27.500,00= 65), è tenuto
al pagamento di un conguaglio complessivo di E. 192.111,07 (37.553,98
208.462,65= 170.908,67.
L'integrazione per la quota di va tratta dal relictum nella Parte_2
misura di E. 10.053,98, come detto, e sull'importo residuo del relictum (E.
177.181,13 10.053,98 = 167.127,15) vanno calcolate le nove quote intere, pari ciascuna a E. 18.569,68, che, incrementate dell'importo del conguaglio diviso per nove (170.908,67/9 =18.989,85), raggiungono l'importo dell'intera quota.
In tal modo, si realizza l'uguaglianza delle quote tra tutti i coeredi, in quanto anche
ottiene la somma di E. 37.553,98, di cui E. 27.500,00 già in suo Parte_2
patrimonio per la donazione e E. 10.053,98 per assegnazione, come pure
[...]
trattiene la somma di E. 37.553,98, ed è tenuto al versamento di un Pt_1
conguaglio a favore degli altri coeredi, diversi da nella misura di E. Pt_1
18.989,85 per ciascuno.” (pagg. 17 e 18 Sentenza Tribunale).
6. Il rigetto del primo motivo di gravame, che esaurisce il merito della controversia, con conseguente rigetto del gravame, rende superfluo l'esame del secondo motivo riguardante questioni preliminari quali l'idoneità o meno del provvedimento impugnato ad essere posto immediatamente in esecuzione, e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
7. Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti in giudizio, delle spese del presente giudizio,
9 liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione, visto il valore indeterminabile della causa.
8. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico di parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e CP_5
rigetta l'appello proposto da e Controparte_6 Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 4/2019 del 18.12.2018,
[...]
pubblicata il 02.01.2019, che conferma in ogni sua statuizione;
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore degli appellati , , Controparte_1 Parte_3 CP_2 Parte_4
e , che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al
[...] Parte_5
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al CP_3
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al Controparte_4
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo per Parte_2 Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, se dovuto.
10 Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 95/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 4/2019 del 18.12.2018, pubblicata il
02.01.2019, proposto
DA
(cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Belgio) il 15/07/1963, e (cod. fisc. Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli C.F._2
Avvocati Domenico Naselli e SE Matarazzo per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 13/02/1969, (C.F. , nato a Parte_3 C.F._4
LE (Belgio) il 29/05/1959, (C.F. CP_2
, nata ad [...] il [...], (C.F. C.F._5 Parte_4
, nata ad [...] il [...], C.F._6 Parte_5
1 (C.F. , nato a [...] il [...], C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Pruzzo per procura in atti
E CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il 13.03 CP_3 C.F._8
13.03.1947, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Cortese per procura in atti;
E CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_4 C.F._9
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Mirisciotti per procura in atti;
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ) nata in [...] il [...], CP_5 C.F._10
e (C.F. ), nato in [...] il Controparte_6 C.F._10
15.03.1958
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti:“Si insiste nelle precisate conclusioni e ci si riporta all'atto di appello e alla comparsa conclusionale già depositata. Si chiede che la causa
venga trattenuta in decisione”.
Per gli appellati Controparte_1 Parte_3 CP_2
e : ““Piaccia all'Ecc.ma Corte Di Appello Parte_4 Parte_5
adita, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione e previ tutti i provvedimenti
del caso:
- IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
, confermando integralmente la sentenza n. 4/2019 emessa dal Tribunale
[...]
di Enna il 18/12/2018 e pubblicata il 2.1.19 a definizione del procedimento R.G.
345/2001 per le motivazioni di cui in premessa.
2 - IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dagli appellanti e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4/2019 emessa dal Tribunale di
Enna il 18/12/2018 e pubblicata il 2.1.19 a definizione del procedimento R.G.
345/2001.
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente grado di giudizio”.
Per le appellate e : “la scrivente difesa insiste CP_3 Controparte_4
affinchè codesta Ecc.ma Corte confermi in toto il contenuto dell'appellata sentenza. Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto tempestivo appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 4/2019 pronunciata dal Tribunale di Enna con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al
n. 345/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
-dichiara tenuto alla collazione alla massa ereditaria della Parte_1
somma di E. 197.519,15 e dichiara tenuto alla collazione alla Parte_2
massa ereditaria della somma di E. 27.500,00;
-dichiara debitore in favore della massa ereditaria della somma Parte_1
di E. 10.943,50;
-a titolo di divisione:
-assegna la somma di E. 10.053,98 da prelevare dal denaro Parte_1
ereditario derivante dal saldo dei conti bancari oggetto di causa;
-assegna a , , , , , , SE e CP_1 Pt_3 CP_2 CP_4 Pt_4 CP_3 Pt_5
, in parti uguali tra loro, i buoni postali fruttiferi facenti parte della CP_5
massa relitta, nonché il residuo denaro dei conti bancari, una volta soddisfatto il
coerede ; Parte_2
-condanna al pagamento a titolo di conguaglio in favore di Parte_1
, , , , , SE e CP_1 Pt_3 CP_2 CP_4 Pt_4 CP_3 Pt_5 CP_5
3 della somma di E. 18.989,85 in favore di ciascuno di essi, oltre interessi Pt_1
al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento
effettivo.
Dichiara inammissibile la domanda di divisione del contenuto della cassetta di
sicurezza e del bene immobile e rigetta nel resto.
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di ciascuno dei condividenti in parti uguali.”
Detta sentenza veniva pronunciata nell'ambito del giudizio proposto dai germani
, , , e nei confronti di CP_1 Pt_3 CP_2 CP_4 Pt_4 CP_3 Parte_5
, e con il Parte_1 Parte_2 Controparte_6 CP_5
quale essi attori, premettendo che in data 19.10.2008 era deceduta , Persona_1
lasciando a succedere per legge i figli, attori e convenuti nel giudizio, chiedevano ordinarsi ai convenuti la restituzione tutte le somme, comunque percepite dal patrimonio della de cuius con donazioni e atti nulli e comunque ordinarsi loro di dare conto di tutte le somme percepite nei conti correnti della de cuius e della cassetta di sicurezza, per cui avevano delega e per tutte le operazioni su delega effettuate, con interessi e rivalutazione. In ogni caso ordinarsi la collazione di tutte le somme percepite dalla de cuius in vita quali donazioni dirette e indirette con interessi legali al fine di formare la massa. Accertarsi i diritti personalmente spettanti a quelli tra gli attori che non erano cointestati con la de cuius nei buoni postali fruttiferi scambiati dalla de cuius, riconoscendo loro in prededuzione, le somme per quota spettanti, con relativi interessi e rivalutazione. Formare la massa ereditaria, valutarne la consistenza alla data dell'apertura della successione,
formare quindi le quote di ciascuno e procedere alla divisione attribuendo ai condividenti una quota dell'eredità e dei beni caduti in successione secondo la quota di diritto di ciascuno, quale legittimari, e ordinando ai condividenti che
4 avessero in vita già ricevuto più di quanto per loro legge spettante, previa riduzione, di reintegrare le quote degli altri, corrispondendo loro quanto ad essi rispettivamente spettante, con i frutti dalla percezione al soddisfo e interessi e rivalutazione.
In detto giudizio si costituiva eccependo la litispendenza CP_5
internazionale essendo pendente innanzi al Tribunale di prima istanza di Bruxelles
un giudizio avente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla stessa convenuta durante la degenza della madre in Belgio, domandata dagli stessi attori con atto di citazione del 22.06.2006. La convenuta deduceva la propria estraneità ai movimenti patrimoniali risultanti dai documenti prodotti da parte attrice, riservandosi di associarsi alla domanda di divisione.
Si costituivano, altresì, e , deducendo nel merito Parte_1 Pt_2
l'infondatezza delle domande di parte attrice, sia con riferimento alle condizioni mentali della de cuius, sia con riferimento alla dedotta attività di distrazione di somme. Riguardo alle polizze assicurative stipulate dalla de cuius a loro favore, i convenuti deducevano che le polizze non erano soggette all'obbligo di conferimento alla massa ereditaria, non avendo inciso in alcun modo sul patrimonio del contraente originario e non potendosi qualificare come atto di liberalità sottoposto a riduzione o alla restituzione dell'indennità percepita.
Si costituiva pure il convenuto non opponendosi alle domande Controparte_6
di parte attrice di collazione, di formazione delle quote, di divisione ereditaria e contestando le domande, proposte dalla convenuta . CP_5
2. Con il proposto gravame gli appellanti censurano, con il primo motivo, la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale, in violazione degli artt. 555
e 556 c.c., ha disposto la collazione dell'intero importo incassato da essi appellanti quale indennizzo delle polizze vita stipulate dalla de cuius e delle quali erano beneficiari, facendo confluire nel relictum tutto l'importo versato dalla loro dante
5 causa per il pagamento dei premi e non, al contrario, la sola quota che si assumeva lesiva delle c.d. legittima. Sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto determinare il relictum, individuando e calcolando il valore dei beni della de cuius al momento della apertura della successione, e a questo sommare il valore di quanto la defunta aveva disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità,
e una volta compiuta tale operazione, in applicazione dell'art. 555 c.c. avrebbe dovuto determinare il valore della quota riservata ai legittimari e operare la riduzione di quelle che sono state ritenute donazioni indirette limitatamente all'eventuale eccedenza rispetto alla quale la defunta poteva disporre.
Con il secondo motivo gli appellanti chiedono dichiararsi l'inidoneità del provvedimento impugnato ad essere posto immediatamente in esecuzione, e, in ogni caso, di sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata posto che nelle more della decisione l'eventuale esecuzione esporrebbe essi appellanti ad un grave ed irreparabile danno.
Hanno concluso chiedendo accogliersi le seguenti domande: “1) In via
preliminare, sussistendone i presupposti, qualora gli appellati, nonostante la non
immediata esecutività ope legis fino al passaggio in giudicato, intendessero porre in esecuzione la sentenza di primo grado, sospendere ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Ritenere e dichiarare erronea, ingiusta ed infondata la sentenza impugnata per
le ragioni di cui in premessa, annullandola;
3) In via subordinata, preso atto delle violazioni di legge denunciate, disporre la
rinnovazione della C.T.U., così come da richieste istruttorie in calce meglio
articolate, predisponendo un nuovo progetto di divisione tenuto conto di quanto
lamentato con il primo motivo di appello;
4) Condannare gli appellati al pagamento di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
6 e hanno resistito al gravame costituendosi in CP_3 Controparte_4
giudizio a ministero dell'Avv. Mirisciotti chiedendo confermarsi la sentenza appellata.
Si sono altresì costituiti in giudizio , , Controparte_1 Parte_3
e eccependo l'inammissibilità CP_2 Parte_4 Parte_5
del gravame ex art. 648 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto.
Con Comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 26.06.2021 si costituiva in giudizio per l'Avv. Gianpiero Cortese, facendo proprie le CP_3
domande, eccezioni e istanze anche istruttorie indicate precedente difensore.
All'udienza del 20.11.2019 la Corte, ritenuto che l'istanza di inbitoria e le eccezioni preliminari potevano essere valutate unitamente al merito, rinviava la causa per le precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 30.05.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.,
la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e CP_5 CP_6
regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
[...]
4. Sempre preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati , , Controparte_1 Parte_3 CP_2
e ex art. 348 bis c.p.c., in relazione al quale gli Parte_4 Parte_5
stessi deducono l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis
7 quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità
di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
5. Nel merito rileva la Corte che il primo motivo di gravame è destituito di fondamento, non essendo dato ravvisare nel caso in esame la denunciata violazione degli artt. 555 e 556 c.c., in cui, a detta di parte appellante, sarebbe incorso il Tribunale, in quanto non incombeva a quest'ultimo far confluire nel relictum la sola quota che si assumeva lesiva delle c.d. legittima, come erroneamente assumono gli appellanti, in quanto il giudizio non ha ad oggetto questioni successorie concernenti eventuali atti donativi lesivi della quota di riserva, essendo stata dichiarata dal primo giudice inammissibile la domanda di riduzione avanzata da nei confronti di tutti i coeredi in Controparte_6
memoria di costituzione, perché tardivamente proposta all'udienza di comparizione e non in via riconvenzionale nel termine di cui all'art. 167, c. 2,
c.p.c., e non essendo stata tale pronuncia oggetto di alcuna censura col proposto gravame.
In conseguenza, ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di successione legittima,
esente da censure e condivisa dalla Corte si appalesa la pronuncia del Tribunale laddove ha stabilito che “La massa ereditaria, formata da relictum e dal donatum
e dai debiti dei coeredi verso la massa, ammonta a E. 413.093,78 (E. 177.131,13
+ 19.566,38 + 161.396,27 +27.500,00 + 27.500,00) e la quota “ideale” di ciascun coerede, riultato della divisione in undici quote uguali, risulta pari a E.
8 37.553,98. Tenuto conto dei debiti verso la massa e dell'obbligo di collazione di
cui sopra, dalla superiore somma complessiva devono apporzionarsi nove quote
intere e una di E. 10.053,98 per , pari alla differenze tra quanto Parte_2
lo stesso deve imputare per collazione (E. 27.500,00) e il valore della quota
“ideale”, mentre , imputata alla propria quota il debito e le Parte_1
donazioni soggette a collazione (19.566,38+161.396,27+27.500,00= 65), è tenuto
al pagamento di un conguaglio complessivo di E. 192.111,07 (37.553,98
208.462,65= 170.908,67.
L'integrazione per la quota di va tratta dal relictum nella Parte_2
misura di E. 10.053,98, come detto, e sull'importo residuo del relictum (E.
177.181,13 10.053,98 = 167.127,15) vanno calcolate le nove quote intere, pari ciascuna a E. 18.569,68, che, incrementate dell'importo del conguaglio diviso per nove (170.908,67/9 =18.989,85), raggiungono l'importo dell'intera quota.
In tal modo, si realizza l'uguaglianza delle quote tra tutti i coeredi, in quanto anche
ottiene la somma di E. 37.553,98, di cui E. 27.500,00 già in suo Parte_2
patrimonio per la donazione e E. 10.053,98 per assegnazione, come pure
[...]
trattiene la somma di E. 37.553,98, ed è tenuto al versamento di un Pt_1
conguaglio a favore degli altri coeredi, diversi da nella misura di E. Pt_1
18.989,85 per ciascuno.” (pagg. 17 e 18 Sentenza Tribunale).
6. Il rigetto del primo motivo di gravame, che esaurisce il merito della controversia, con conseguente rigetto del gravame, rende superfluo l'esame del secondo motivo riguardante questioni preliminari quali l'idoneità o meno del provvedimento impugnato ad essere posto immediatamente in esecuzione, e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
7. Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti in giudizio, delle spese del presente giudizio,
9 liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione, visto il valore indeterminabile della causa.
8. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico di parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e CP_5
rigetta l'appello proposto da e Controparte_6 Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 4/2019 del 18.12.2018,
[...]
pubblicata il 02.01.2019, che conferma in ogni sua statuizione;
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore degli appellati , , Controparte_1 Parte_3 CP_2 Parte_4
e , che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al
[...] Parte_5
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al CP_3
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al Controparte_4
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo per Parte_2 Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, se dovuto.
10 Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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