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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5085/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5085/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 979/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 12/04/22, depositato il 14/04/22
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Gaetano Fulgione, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Eboli (SA), alla via Vittorio Veneto n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
tramite la procuratrice speciale in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, con la quale
è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno, giusta procura generale alle liti per notaio del 29/09/15 Per_1
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/06/22, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 979/22, notificato il 02/05/22, con cui il
Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento, in favore della quale Controparte_1 cessionaria del credito, della somma di € 26.563,98, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 46538479, stipulato dagli opponenti il 28/08/12 con la Controparte_3
pagina 1 di 6 Gli opponenti eccepivano: l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti, nonché delle spese e commissioni, con conseguente applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c.; la divergenza tra il
TAEG pattuito e quello, di maggiore entità, effettivamente applicato, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi BOT ed obbligo della opposta di restituire gli interessi indebitamente percepiti.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano perché l'adito Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo per le ragioni addotte e dichiarare dovuto il solo capitale mutuato e non anche gli interessi, con condanna della convenuta a restituire gli interessi, oneri, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo, oltre interessi legali, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/22, si costituiva la la quale, Controparte_4 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 05/07/23 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
L'opposizione, di contenuto alquanto generico, è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo quale coobbligato, stipulavano con la in data 28/08/12, il Controparte_3 contratto di finanziamento n. 46538479 per l'importo di € 20.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 37.506,91 comprensiva di interessi e spese, in 120 rate mensili di € 311,00 ciascuna, con TAN dell'11,75%, TAEG del 13,06% e tasso di mora del 18% annuo (1,5% mensile).
Dall'estratto conto della aggiornato al 30/11/15, risultano pagate le prime 8 Controparte_3
rate del piano di ammortamento;
successivamente, la mutuataria interrompeva i pagamenti, tanto che, in data 27/02/14, a fronte di uno scaduto di 11 rate, interveniva la decadenza dal beneficio del termine. Gli opponenti restavano debitori di € 20.234,61 per capitale a scadere, € 2.488,00 per rate scadute, € 229,52 per spese di insoluto ed € 72,17 per interessi di mora. Persistendo
l'inadempimento anche dopo la dichiarata decadenza, maturavano ulteriori spese ed interessi di mora fino a pervenire, al 30/11/15, all'importo complessivo dovuto di € 26.563,98, di cui €
23.002,13 per sorte capitale ed € 3.561,85 per interessi, importo corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 In data 22/12/15, la con contratto di cessione del credito, trasferiva a Controparte_3 CP_5
tra gli altri, il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti (all. 4 fascicolo
[...] monitorio). Sempre in data 22/12/15 notificava agli opponenti l'intercorsa Controparte_5
cessione, diffidandoli al pagamento del dovuto, e le notifiche si perfezionavano in data 03/02/16
(all. 5 fascicolo monitorio).
In data 13/12/16, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto di Controparte_5
cessione del credito (all. 6 fascicolo monitorio) cedeva alla il credito per cui è causa, con CP_6
avviso pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 150 del 22/12/16 (all. 7 fascicolo monitorio). Tale cessione veniva, inoltre, dalla cessionaria notificata agli opponenti in data 30/01/17 ed in data
15/02/17, e le notifiche si perfezionavano in data 23/02/17 (all. 8 fascicolo monitorio).
Infine, con contratto di cessione del 20/05/21 (all. 9 fascicolo monitorio), a titolo oneroso e “pro soluto”, il credito per cui è causa veniva ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, alla con avviso pubblicato nella G.U. n. 63 del 29/05/21. Controparte_1
Considerato che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta, la pretesa creditoria vantata da quest'ultima può ritenersi provata.
Le eccezioni sollevate dagli opponenti non meritano accoglimento.
In primo luogo, occorre rilevare che la società opposta, essendo in qualità di cessionaria subentrata nella sola titolarità del credito derivante dal finanziamento oggetto di causa, è carente di legittimazione rispetto alle domande restitutorie formulate dagli opponenti, essendo stati gli interessi e gli altri importi connessi al mutuo percepiti dall'originaria mutuante e non certo dall'ultima cessionaria.
In ogni caso, generiche e sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali sono le contestazioni inerenti all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo gli opponenti neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
pagina 3 di 6 Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN dell'11,75%, il TAEG del 13,06% ed il tasso di mora del 18% annuo sono inferiori al tasso soglia previsto nel 3° trimestre 2012 per le operazioni di “crediti personali”, pari al 19,4250% (TEGM 12,34%).
In proposito, va rammentato che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Non meritevole di accoglimento risulta anche l'eccezione di asserita divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato. Tale divergenza discenderebbe, secondo la ctp degli opponenti, dalla mancata inclusione nel TAEG delle spese assicurative.
pagina 4 di 6 Tuttavia, a parte che il contratto in esame prevede espressamente che tra le voci del TAEG non rientrino quelle assicurative, sicchè il mutuatario era stato chiaramente reso edotto, proprio in un'ottica di trasparenza, dell'effettiva composizione del TAEG, deve considerarsi che, ai sensi del co. 2 dell'art. 121 T.U.B. (“ratione temporis” applicabile), “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame, dovendo escludersi che la stipula della polizza fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) nel modulo di “Informazioni Europe di Base sul Credito ai Consumatori”, consegnato alla mutuataria come si evince dal contenuto contrattuale, è specificatamente indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio.
In tale documento è poi chiaramente indicata la natura “facoltativa” dell'assicurazione;
b) la polizza è stata stipulata con separato modulo contrattuale, contenente la dichiarazione di
“adesione facoltativa” alla copertura assicurativa;
c) beneficiario della polizza non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato.
Il TAEG riportato nel contratto è stato, quindi, correttamente indicato.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5085/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 979/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 12/04/22, depositato il 14/04/22, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della delle spese processuali, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso Controparte_4
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 5 di 6 Salerno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5085/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 979/22, emesso dal Tribunale di Salerno il 12/04/22, depositato il 14/04/22
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Gaetano Fulgione, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Eboli (SA), alla via Vittorio Veneto n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
tramite la procuratrice speciale in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, con la quale
è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno, giusta procura generale alle liti per notaio del 29/09/15 Per_1
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/06/22, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 979/22, notificato il 02/05/22, con cui il
Tribunale di Salerno aveva intimato loro il pagamento, in favore della quale Controparte_1 cessionaria del credito, della somma di € 26.563,98, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 46538479, stipulato dagli opponenti il 28/08/12 con la Controparte_3
pagina 1 di 6 Gli opponenti eccepivano: l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti, nonché delle spese e commissioni, con conseguente applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c.; la divergenza tra il
TAEG pattuito e quello, di maggiore entità, effettivamente applicato, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi BOT ed obbligo della opposta di restituire gli interessi indebitamente percepiti.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano perché l'adito Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo per le ragioni addotte e dichiarare dovuto il solo capitale mutuato e non anche gli interessi, con condanna della convenuta a restituire gli interessi, oneri, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo, oltre interessi legali, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/12/22, si costituiva la la quale, Controparte_4 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 05/07/23 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
L'opposizione, di contenuto alquanto generico, è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo quale coobbligato, stipulavano con la in data 28/08/12, il Controparte_3 contratto di finanziamento n. 46538479 per l'importo di € 20.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 37.506,91 comprensiva di interessi e spese, in 120 rate mensili di € 311,00 ciascuna, con TAN dell'11,75%, TAEG del 13,06% e tasso di mora del 18% annuo (1,5% mensile).
Dall'estratto conto della aggiornato al 30/11/15, risultano pagate le prime 8 Controparte_3
rate del piano di ammortamento;
successivamente, la mutuataria interrompeva i pagamenti, tanto che, in data 27/02/14, a fronte di uno scaduto di 11 rate, interveniva la decadenza dal beneficio del termine. Gli opponenti restavano debitori di € 20.234,61 per capitale a scadere, € 2.488,00 per rate scadute, € 229,52 per spese di insoluto ed € 72,17 per interessi di mora. Persistendo
l'inadempimento anche dopo la dichiarata decadenza, maturavano ulteriori spese ed interessi di mora fino a pervenire, al 30/11/15, all'importo complessivo dovuto di € 26.563,98, di cui €
23.002,13 per sorte capitale ed € 3.561,85 per interessi, importo corrispondente alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 In data 22/12/15, la con contratto di cessione del credito, trasferiva a Controparte_3 CP_5
tra gli altri, il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti (all. 4 fascicolo
[...] monitorio). Sempre in data 22/12/15 notificava agli opponenti l'intercorsa Controparte_5
cessione, diffidandoli al pagamento del dovuto, e le notifiche si perfezionavano in data 03/02/16
(all. 5 fascicolo monitorio).
In data 13/12/16, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, con contratto di Controparte_5
cessione del credito (all. 6 fascicolo monitorio) cedeva alla il credito per cui è causa, con CP_6
avviso pubblicato sulla G.U., Parte Seconda, n. 150 del 22/12/16 (all. 7 fascicolo monitorio). Tale cessione veniva, inoltre, dalla cessionaria notificata agli opponenti in data 30/01/17 ed in data
15/02/17, e le notifiche si perfezionavano in data 23/02/17 (all. 8 fascicolo monitorio).
Infine, con contratto di cessione del 20/05/21 (all. 9 fascicolo monitorio), a titolo oneroso e “pro soluto”, il credito per cui è causa veniva ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, alla con avviso pubblicato nella G.U. n. 63 del 29/05/21. Controparte_1
Considerato che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta, la pretesa creditoria vantata da quest'ultima può ritenersi provata.
Le eccezioni sollevate dagli opponenti non meritano accoglimento.
In primo luogo, occorre rilevare che la società opposta, essendo in qualità di cessionaria subentrata nella sola titolarità del credito derivante dal finanziamento oggetto di causa, è carente di legittimazione rispetto alle domande restitutorie formulate dagli opponenti, essendo stati gli interessi e gli altri importi connessi al mutuo percepiti dall'originaria mutuante e non certo dall'ultima cessionaria.
In ogni caso, generiche e sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali sono le contestazioni inerenti all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo gli opponenti neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
pagina 3 di 6 Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN dell'11,75%, il TAEG del 13,06% ed il tasso di mora del 18% annuo sono inferiori al tasso soglia previsto nel 3° trimestre 2012 per le operazioni di “crediti personali”, pari al 19,4250% (TEGM 12,34%).
In proposito, va rammentato che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Non meritevole di accoglimento risulta anche l'eccezione di asserita divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato. Tale divergenza discenderebbe, secondo la ctp degli opponenti, dalla mancata inclusione nel TAEG delle spese assicurative.
pagina 4 di 6 Tuttavia, a parte che il contratto in esame prevede espressamente che tra le voci del TAEG non rientrino quelle assicurative, sicchè il mutuatario era stato chiaramente reso edotto, proprio in un'ottica di trasparenza, dell'effettiva composizione del TAEG, deve considerarsi che, ai sensi del co. 2 dell'art. 121 T.U.B. (“ratione temporis” applicabile), “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame, dovendo escludersi che la stipula della polizza fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) nel modulo di “Informazioni Europe di Base sul Credito ai Consumatori”, consegnato alla mutuataria come si evince dal contenuto contrattuale, è specificatamente indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio.
In tale documento è poi chiaramente indicata la natura “facoltativa” dell'assicurazione;
b) la polizza è stata stipulata con separato modulo contrattuale, contenente la dichiarazione di
“adesione facoltativa” alla copertura assicurativa;
c) beneficiario della polizza non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato.
Il TAEG riportato nel contratto è stato, quindi, correttamente indicato.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5085/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 979/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 12/04/22, depositato il 14/04/22, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna e , in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della delle spese processuali, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso Controparte_4
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 5 di 6 Salerno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6