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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER OT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4978/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILARDI Parte_1 C.F._1 ELEONORA elettivamente domiciliato in Torino presso il suo studio in via Cibrario 12.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del pro tempore – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (cod. fisc.
– fax 06.96514020 – PEC ), presso la P.IVA_2 Email_1 quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 13, co. 8 D.Lgs. 286/1998, art. 18 D.Lgs. 150/2011, art. 1, co. 2 bis, DL 241/04 (conv. con L. 271/04) e 281 decies c.p.c. con istanza di sospensione.
Conclusioni di parte ricorrente:” In via preliminare e urgente: disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione e del conseguente ordine di lasciare il Territorio dello Stato, fino alla conclusione del presente giudizio;
In via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento impugnato.”quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto.”
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte convenuta: Preliminarmente nel rito: concedersi rinvio in attesa del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Torino che confermi e/o revochi la precedente autorizzazione all'emissione di un permesso di soggiorno per assistenza minori. In via subordinata, nel merito: rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 7.3.2025 la ricorrente, cittadina brasiliana ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione prot. 116/2025, emesso dal Prefetto di Torino il 21.2.2025 e in pari data notificato, chiedendo la sospensione dell'efficacia e nel merito l'annullamento. Si è costituito in giudizio il eccependo la pendenza di procedimento davanti al CP_1
Tribunale dei Minorenni ex art. 31 TUI, per permesso di soggiorno per assistenza minori richiesto dalla ricorrente in data 06.05.2025 e chiedendo un rinvio in pendenza della decisione e in ogni caso nel merito il rigetto del ricorso. All'udienza del 9.10.2025 il difensore ha comunicato l'accoglimento del ricorso ex art. 31 TUI. All'esito la causa è stata trattenuta a decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1§. Nel ricorso si allega in sintesi quanto segue: La ricorrente arrivava in Italia nel giugno 2022 in Europa per un periodo di tre mesi circa, con rientro il 7 settembre 2022. Nei mesi prima di partire la donna veniva sottoposta ad una operazione per l'occlusione dell'arteria femorale della gamba sinistra, quale effetto contrario alla vaccino antiCOVID 19 “Astrazeneca” a lei somministrato poco prima. Durante il periodo di vacanza in Italia, il 4 settembre 2022 la sig.ra era Pt_1 ricoverata di urgenza presso l'Ospedale San Giovanni Bosco per una ischemia subacuta alla gamba sinistra dovuta ad una trombosi al passaggio iliaco - femorale sinistro e a livello dell'arteria femorale comune di sinistra. La ricorrente era operata d'urgenza con intervento di endoarteriectomia femorale comune sinistra e angioplastica in allargamento con parch in Dacron (doc. 9). La richiedente ed i figli non facevano, quindi, rientro in Brasile, ed erano accolti presso l'abitazione del compagno dell'istante, il sig. Persona_1 in Venaria (TO) via Mensa n. 6.
[...]
Nelle settimane e nei mesi successivi la ricorrente effettuava controlli costanti in relazione alla ferita ed al decorso post operatorio, nonché in relazione all'importante terapia farmacologica prescritta (doc. 10). La sig.ra viene altresì presa in carico dall' , per la Pt_1 Controparte_3 somministrazione della terapia insulinica intensiva poiché affetta da Diabete di Tipo 1 (doc. 11). La ricorrente era già affetta da questa patologia in Brasile, tuttavia, attesa l'impossibilità di rientrare rimaneva priva di insulina – poiché finivano le scorte che si era portata per affrontare il periodo di vacanza.
pagina 2 di 4 Nel mese di maggio 2023, nel corso di una visita vascolare di controllo veniva consigliato alla ricorrente di sottoporsi ad un intervento per il posizionamento di un bypass femoro Hunter sinistro, che effettivamente era inserito nel corso del ricovero del 20.05.2023 (doc. 12). A tale nuovo intervento seguiva un ulteriore follow up clinico (doc. 13). In ragione del necessario protrarsi della permanenza in Italia della richiedente e dei figli minori, la sig.ra procedeva alla loro iscrizione a scuola. frequenta la Pt_1 Parte_2 quarta elementare presso la scuola primaria De Amicis presso l'Istituto Comprensivo Venaria I, ove il piccolo frequenta la scuola materna. Egli, peraltro, come esposto Per_2 in precedenza, ha una situazione sanitaria e personale particolarmente delicata. Sin dall'età di un anno e mezzo, al minore veniva diagnosticato, in Brasile, un disturbo dello spettro autistico, valutato in Italia come di livello 2 e per tale motivo è stato attivato un intervento psicoeducativo con una terapista presso la Neuropsichiatria Infantile ASLTO3 e redatto un profilo descrittivo di funzionamento (doc. 14 - 15). In ragione del grave danno che sarebbe derivato allo sviluppo psicofisico di tutti i figli minori della richiedente in data 14.02.2025 è stato depositata avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino domanda di speciale autorizzazione al soggiorno ai sensi dell'art. 31, co. 3 d.lg.s 286/98 (doc. 3 -4). In occasione di un controllo da parte delle forze dell'ordine, in data 21.02.2025, alla sig.ra era richiesto il permesso di soggiorno. La Pt_1 ricorrente dichiarava di esserne priva, ma mostrava alle autorità di pubblica sicurezza copia del ricorso ex art 31, co. 3 d.lgs. 286/98, con allegata prova del deposito dello stesso avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino. Nonostante ciò alla stessa era notificato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino (doc. 1), nonché un ordine allontanamento volontario nel termine di 7 giorni adottato dal Questore di Torino (doc. 2), avverso cui viene proposto il presente ricorso- 2§. In data 21.3.2025 il Tribunale dei Minorenni ha autorizzato la ricorrente :
[...]
nata in [...] il [...] alla permanenza sul territorio nazionale per Parte_1 la durata di anni tre disponendo che abbiano ivi ad essere citati i tre figli minori della ricorrente, e dunque E Persona_3 Persona_4 [...]
. Persona_5
3§. Il si è costituito in data 8.10.2025 riconoscendo che la Sig.ra è stata CP_1 Pt_3 destinataria di un provvedimento autorizzativo del Tribunale dei Minorenni di Torino che le consentirebbe la permanenta sul territorio nazionale sino al 21.03.2028 (provv. Del 21.03.2025); che in esito a detto provvedimento, la ricorrente ha richiesto un permesso di soggiorno per assistenza minori in data 06.05.2025; che tuttavia il permesso non è ancora stato concesso poiché , in pendenza di procedimento di permesso, la Sig.ra Pt_3
è stata indagata per ben due volte per furto e tali evenienze hanno indotto la Prefettura competente ad effettuare al Tribunale dei minori la prescritta segnalazione;
che il Prefetto avrebbe facoltà di espellere la Sig.ra facendo seguito al provvedimento oggi Pt_3 impugnato ma, tuttavia, ha interessato il Tribunale dei Minorenni ai fini di un coordinamento delle attività e, in specie, in punto di eventuale conferma e/o revoca dell'autorizzazione all'emissione del permesso. La stessa Questura rileva che l'art. 13 impedisce l'espulsione in presenza di minori. Ad oggi la non ha avuto notizia dell'esito della decisione sottoposta al Tribunale CP_4
pagina 3 di 4 dei Minorenni e pertanto ha ritenuto opportuno chiedere un rinvio per consentire di acquisire la decisione del Tribunale dei Minorenni che si presenta quale provvedimento prodromico ai fini della presente vertenza. In ogni caso, ha contestato la fondatezza del ricorso proposto.
4§. Il Tribunale osserva che allo stato degli atti l'espulsione non può operare, posto che l'unica evidenza documentale è costituita dal fatto che alla ricorrente è stato riconosciuto dal TM il diritto di permanere sul territorio italiano fino al 2028. Quanto affermato dalla Questura in ordine alla avvenuta comunicazione al TM della segnalazione per furti non ha ancora avuto esito o riscontro, né vi è prova documentale in merito all'eventuale processo penale incardinato. Invero i documenti citati nella relazione informativa ( All. A) cui rimanda integralmente l'Avvocatura non sono stati versati in atti. In questo contesto il ricorso merita accoglimento essendo venuti meno in corso di causa i presupposti che potevano giustificare l'espulsione. Eventuali diversi provvedimenti di revisione che il TM dovesse adottare potranno giustificare un nuovo provvedimento del Prefetto.
5§ Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, Accoglie il ricorso e per l'effetto Accerta la mancanza dei presupposti per il provvedimento di espulsivo del 21.2.2025 nei confronti della ricorrente, con conseguente diritto della stessa al permesso di soggiorno richiesto. Compensa le spese legali. Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Amministrazione.
Torino, 12.11.2021
Il giudice
ER OT
rta OT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER OT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4978/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILARDI Parte_1 C.F._1 ELEONORA elettivamente domiciliato in Torino presso il suo studio in via Cibrario 12.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del pro tempore – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (cod. fisc.
– fax 06.96514020 – PEC ), presso la P.IVA_2 Email_1 quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 13, co. 8 D.Lgs. 286/1998, art. 18 D.Lgs. 150/2011, art. 1, co. 2 bis, DL 241/04 (conv. con L. 271/04) e 281 decies c.p.c. con istanza di sospensione.
Conclusioni di parte ricorrente:” In via preliminare e urgente: disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione e del conseguente ordine di lasciare il Territorio dello Stato, fino alla conclusione del presente giudizio;
In via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento impugnato.”quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace e conseguentemente revocarne ogni effetto.”
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte convenuta: Preliminarmente nel rito: concedersi rinvio in attesa del provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Torino che confermi e/o revochi la precedente autorizzazione all'emissione di un permesso di soggiorno per assistenza minori. In via subordinata, nel merito: rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 7.3.2025 la ricorrente, cittadina brasiliana ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione prot. 116/2025, emesso dal Prefetto di Torino il 21.2.2025 e in pari data notificato, chiedendo la sospensione dell'efficacia e nel merito l'annullamento. Si è costituito in giudizio il eccependo la pendenza di procedimento davanti al CP_1
Tribunale dei Minorenni ex art. 31 TUI, per permesso di soggiorno per assistenza minori richiesto dalla ricorrente in data 06.05.2025 e chiedendo un rinvio in pendenza della decisione e in ogni caso nel merito il rigetto del ricorso. All'udienza del 9.10.2025 il difensore ha comunicato l'accoglimento del ricorso ex art. 31 TUI. All'esito la causa è stata trattenuta a decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1§. Nel ricorso si allega in sintesi quanto segue: La ricorrente arrivava in Italia nel giugno 2022 in Europa per un periodo di tre mesi circa, con rientro il 7 settembre 2022. Nei mesi prima di partire la donna veniva sottoposta ad una operazione per l'occlusione dell'arteria femorale della gamba sinistra, quale effetto contrario alla vaccino antiCOVID 19 “Astrazeneca” a lei somministrato poco prima. Durante il periodo di vacanza in Italia, il 4 settembre 2022 la sig.ra era Pt_1 ricoverata di urgenza presso l'Ospedale San Giovanni Bosco per una ischemia subacuta alla gamba sinistra dovuta ad una trombosi al passaggio iliaco - femorale sinistro e a livello dell'arteria femorale comune di sinistra. La ricorrente era operata d'urgenza con intervento di endoarteriectomia femorale comune sinistra e angioplastica in allargamento con parch in Dacron (doc. 9). La richiedente ed i figli non facevano, quindi, rientro in Brasile, ed erano accolti presso l'abitazione del compagno dell'istante, il sig. Persona_1 in Venaria (TO) via Mensa n. 6.
[...]
Nelle settimane e nei mesi successivi la ricorrente effettuava controlli costanti in relazione alla ferita ed al decorso post operatorio, nonché in relazione all'importante terapia farmacologica prescritta (doc. 10). La sig.ra viene altresì presa in carico dall' , per la Pt_1 Controparte_3 somministrazione della terapia insulinica intensiva poiché affetta da Diabete di Tipo 1 (doc. 11). La ricorrente era già affetta da questa patologia in Brasile, tuttavia, attesa l'impossibilità di rientrare rimaneva priva di insulina – poiché finivano le scorte che si era portata per affrontare il periodo di vacanza.
pagina 2 di 4 Nel mese di maggio 2023, nel corso di una visita vascolare di controllo veniva consigliato alla ricorrente di sottoporsi ad un intervento per il posizionamento di un bypass femoro Hunter sinistro, che effettivamente era inserito nel corso del ricovero del 20.05.2023 (doc. 12). A tale nuovo intervento seguiva un ulteriore follow up clinico (doc. 13). In ragione del necessario protrarsi della permanenza in Italia della richiedente e dei figli minori, la sig.ra procedeva alla loro iscrizione a scuola. frequenta la Pt_1 Parte_2 quarta elementare presso la scuola primaria De Amicis presso l'Istituto Comprensivo Venaria I, ove il piccolo frequenta la scuola materna. Egli, peraltro, come esposto Per_2 in precedenza, ha una situazione sanitaria e personale particolarmente delicata. Sin dall'età di un anno e mezzo, al minore veniva diagnosticato, in Brasile, un disturbo dello spettro autistico, valutato in Italia come di livello 2 e per tale motivo è stato attivato un intervento psicoeducativo con una terapista presso la Neuropsichiatria Infantile ASLTO3 e redatto un profilo descrittivo di funzionamento (doc. 14 - 15). In ragione del grave danno che sarebbe derivato allo sviluppo psicofisico di tutti i figli minori della richiedente in data 14.02.2025 è stato depositata avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino domanda di speciale autorizzazione al soggiorno ai sensi dell'art. 31, co. 3 d.lg.s 286/98 (doc. 3 -4). In occasione di un controllo da parte delle forze dell'ordine, in data 21.02.2025, alla sig.ra era richiesto il permesso di soggiorno. La Pt_1 ricorrente dichiarava di esserne priva, ma mostrava alle autorità di pubblica sicurezza copia del ricorso ex art 31, co. 3 d.lgs. 286/98, con allegata prova del deposito dello stesso avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino. Nonostante ciò alla stessa era notificato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino (doc. 1), nonché un ordine allontanamento volontario nel termine di 7 giorni adottato dal Questore di Torino (doc. 2), avverso cui viene proposto il presente ricorso- 2§. In data 21.3.2025 il Tribunale dei Minorenni ha autorizzato la ricorrente :
[...]
nata in [...] il [...] alla permanenza sul territorio nazionale per Parte_1 la durata di anni tre disponendo che abbiano ivi ad essere citati i tre figli minori della ricorrente, e dunque E Persona_3 Persona_4 [...]
. Persona_5
3§. Il si è costituito in data 8.10.2025 riconoscendo che la Sig.ra è stata CP_1 Pt_3 destinataria di un provvedimento autorizzativo del Tribunale dei Minorenni di Torino che le consentirebbe la permanenta sul territorio nazionale sino al 21.03.2028 (provv. Del 21.03.2025); che in esito a detto provvedimento, la ricorrente ha richiesto un permesso di soggiorno per assistenza minori in data 06.05.2025; che tuttavia il permesso non è ancora stato concesso poiché , in pendenza di procedimento di permesso, la Sig.ra Pt_3
è stata indagata per ben due volte per furto e tali evenienze hanno indotto la Prefettura competente ad effettuare al Tribunale dei minori la prescritta segnalazione;
che il Prefetto avrebbe facoltà di espellere la Sig.ra facendo seguito al provvedimento oggi Pt_3 impugnato ma, tuttavia, ha interessato il Tribunale dei Minorenni ai fini di un coordinamento delle attività e, in specie, in punto di eventuale conferma e/o revoca dell'autorizzazione all'emissione del permesso. La stessa Questura rileva che l'art. 13 impedisce l'espulsione in presenza di minori. Ad oggi la non ha avuto notizia dell'esito della decisione sottoposta al Tribunale CP_4
pagina 3 di 4 dei Minorenni e pertanto ha ritenuto opportuno chiedere un rinvio per consentire di acquisire la decisione del Tribunale dei Minorenni che si presenta quale provvedimento prodromico ai fini della presente vertenza. In ogni caso, ha contestato la fondatezza del ricorso proposto.
4§. Il Tribunale osserva che allo stato degli atti l'espulsione non può operare, posto che l'unica evidenza documentale è costituita dal fatto che alla ricorrente è stato riconosciuto dal TM il diritto di permanere sul territorio italiano fino al 2028. Quanto affermato dalla Questura in ordine alla avvenuta comunicazione al TM della segnalazione per furti non ha ancora avuto esito o riscontro, né vi è prova documentale in merito all'eventuale processo penale incardinato. Invero i documenti citati nella relazione informativa ( All. A) cui rimanda integralmente l'Avvocatura non sono stati versati in atti. In questo contesto il ricorso merita accoglimento essendo venuti meno in corso di causa i presupposti che potevano giustificare l'espulsione. Eventuali diversi provvedimenti di revisione che il TM dovesse adottare potranno giustificare un nuovo provvedimento del Prefetto.
5§ Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, Accoglie il ricorso e per l'effetto Accerta la mancanza dei presupposti per il provvedimento di espulsivo del 21.2.2025 nei confronti della ricorrente, con conseguente diritto della stessa al permesso di soggiorno richiesto. Compensa le spese legali. Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Amministrazione.
Torino, 12.11.2021
Il giudice
ER OT
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