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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Maurizio Dell'Unto, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente unitamente alla memoria difensiva d'appello, dall'avvocato Carlo
AL NI, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 89/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 11.1.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello e come da verbale di udienza del
30.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
5785/2021 pronunciato in data 11.9.2021, con il quale si ingiungeva alla stessa CP_1
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di pagare alla la somma di € 17.807,31, a titolo di CP_1 Parte_1 contributi Fondo di previdenza, FIRR, sanzioni civili ex art. 40 e sanzioni civili ex art. 34, così statuendo: «accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
n. 5785/2021; condanna la a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 della società opponente che liquida in euro 4500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al
15%».
La decisione impugnata, dopo aver ricordato che la pretesa contributiva trovava titolo in un accertamento ispettivo all'esito del quale i rapporti di procacciamento di affari intrattenuti tra la e e tra la stessa Controparte_1 Parte_2 opponente e la erano stati qualificati come rapporti di agenzia, Controparte_2 riteneva che all'esito del giudizio la non avesse «adeguatamente Parte_1 assolto all'onere di provare il rapporto di agenzia intercorso con la società CP_2
e e, dunque, la fonte dell'omissione contributiva ascritta
[...] Parte_3 all'opponente».
Il Tribunale, poi, proseguiva poi affermando che la pretesa dell'ingiungente doveva ritenersi infondata anche con riferimento alla posizione di (per il quale Controparte_3 la postulava per l'anno 2019, un versamento di contribuzione di Parte_1 importo minore rispetto al dovuto), essendo stata raggiunta la prova che nell'anno interessato costui aveva emesso una sola fattura di € 1.600,00 e non tre di pari importo come ritenuto dall'Ente previdenziale.
interpone appello contro questa decisione, censurandola - Parte_1 con plurime ed articolate argomentazioni sostanzialmente dirette a lamentare il malgoverno delle risultanze istruttorie - nella sola parte in cui ha qualificato come procacciamento d'affari il rapporto negoziale intercorso tra la e Controparte_1
. Chiede, dunque, la riforma parziale della decisione gravata, nel Parte_2 senso di condannare l'originaria opponente al pagamento della complessiva somma di
€ 16.440,37 oltre agli interessi maturati e maturandi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. resiste all'impugnazione, diffusamente argomentando sulla Controparte_1 sua infondatezza e chiedendone la reiezione.
Ricostituito il contraddittorio e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 30 ottobre 2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La sentenza impugnata è passata in giudicato nella parte in cui ha qualificato
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come procacciamento di affari il rapporto intercorso tra la e la Controparte_1
così respingendo le pretese creditorie della e nella Controparte_4 Parte_1 parte in cui ha affermato che l'attuale appellata aveva correttamente pagato i contributi ed il FIRR dovuti nell'anno 2019 (precisamente nel IV trimestre dell'anno 2019) in relazione all'agente . Controparte_3
Ne consegue, dunque, anche il passaggio in giudicato della revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo evidente che l'ipotetico accoglimento dell'impugnazione determinerebbe unicamente la condanna dell'originaria opponente al pagamento della minor somma.
3. La sentenza appellata muove da un corretta (ed in vero non contestata in diritto) ricognizione degli elementi differenziali tra il contratto (tipico) di agenzia e quello
(atipico) di procacciamento di affari, individuati nel fatto che i caratteri propri del contratto di agenzia si identificano nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, laddove il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni, con il corollario per cui la prestazione dell'agente è stabile non perché ripetuta nel tempo ma perché questi ha l'obbligo svolgere l'attività di promozione dei contratti, mentre la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa
(da ultimo Cass. 28.8.2024 n. 23214; Cass. 19.1.2025 n. 1263), dovendo soltanto puntualizzarsi che l'elemento peculiare del contratto di procacciamento non risiede soltanto nella sua precarietà (versus la stabilità del rapporto di agenzia), ma anche nel fatto che esso è episodico (ovvero limitato a singoli affari determinati), occasionale
(ovvero di durata limitata nel tempo) ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti (Cass. 19.1.2025 n. 1263).
4. Le censure dell'appellante non criticano questa impostazione in diritto, ma sostanzialmente lamentano l'errata valutazione del compendio istruttorio, rappresentato dal tenore letterale del contratto stesso e dalle fatture emesse da
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. Parte_2
Il giudice di prime cure, infatti, pur riconoscendo che il contratto concluso tra la e era connotato da «elementi caratterizzanti Controparte_1 Parte_2 il rapporto di agenzia», ha purtuttavia ritenuto tale dato insufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di agenzia, alla luce dell'espressa pattuizione per cui «il procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere la vendita dei Servizi contrattuali».
Tale argomentazione non si sottrae alle censure che le rivolge l'appellante, laddove lamenta l'errata ricognizione ed interpretazione dell'intero regolamento negoziale, sostenendo che la sua corretta esegesi dimostrava al contrario l'esistenza di un vero e proprio contratto di agenzia.
La sentenza impugnata, infatti, in primo luogo non si è avveduta che la stessa clausola 2.1 del regolamento contrattuale (doc. 6 fasc. I grado ) presenta profili Pt_1 di intrinseca contraddittorietà, perché, da un lato, si afferma che « il procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere la vendita dei Servizi contrattuali» e, dall'altro, si impone al c.d. procacciatore di «tutelare gli interessi del preponente con la diligenza del buon commerciante», così in sostanza prevedendosi un obbligazione di correttezza e buona fede che appare distonica rispetto alla natura precaria, episodica e occasionale
(nel senso sopra chiarito) e alla mera segnalazione di ordini e potenziali clienti che connota l'attività del procacciatore e il contratto di procacciamento in generale.
Tale distonia è poi accentuata dal contenuto della clausola 2.4, che impone al procacciatore di «partecipare alle riunioni indette dal preponente», giacché siffatto obbligo appare difficilmente comprensibile al di fuori della stabilità dell'incarico.
Identiche considerazioni valgono per la successiva clausola 2.5, che pone a carico del c.d. procacciatore puntuali obbligazioni di informare il preponente, con la dovuta diligenza e comunque con cadenza settimanale, «sugli sviluppi della sua attività, sulla situazione del mercato e sulla situazione concorrenziale nel territorio»; la reportistica settimanale, infatti, è suggestiva di una continuità e stabilità della prestazione, non concepibile nel genuino contratto di procacciamento di affari, e soprattutto dell'esistenza di un vero e proprio obbligo del c.d. procacciatore di svolgere la propria attività nell'interesse del preponente, giacche diversamente opinando resterebbero incomprensibili le ragioni per cui il procacciatore debba periodicamente informare il preponente sugli sviluppi della propria attività.
A ciò aggiungasi che la formulazione letterale della clausola 2.2 («il procacciatore
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trasmette al preponente o un suo incaricato le proposte ricevute») chiaramente dimostra l'obbligazione del procacciatore di compiere detta attività di trasmissione, con ulteriore distonia rispetto alla generale libertà che caratterizza il rapporto di procacciamento d'affari.
Non va poi trascurato, sotto il profilo della ricostruzione della reale intenzione delle parti e dell'esistenza di un vero e proprio obbligo per di promuovere Parte_2 contratti per conto di che la clausola 4.1, nel riferirsi alla Controparte_1 prestazione della c.d. procacciatrice, utilizza la più che significativa espressione di
«attività quale agente del preponente».
Il regolamento contrattuale in esame, poi, contiene ulteriori pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia e distoniche rispetto al contratto tipico di procacciamento d'affari.
In primo luogo la clausola 7.3, che, nell'ottica di un rapporto a tempo indeterminato (clausola 7.1), afferma il diritto delle parti di recedere dal contratto con un termine di un mese di preavviso e disciplina le modalità di forma con le quali detto recesso deve essere comunicato alla controparte.
Allo stesso tempo, il contratto in esame (clausola 1.1, in relazione all'Allegato A.2) assegna alla c.d. procacciatrice una specifica zona (denominata territorio) e allo stesso tempo prevede (clausola 5.1) un diritto di esclusiva in favore della preponente, vietando alla procacciatrice di trattare i servizi oggetto del contratto per conto di concorrenti o terzi così introducendo una pattuizione modellata sullo schema dell'art. 1743 c.c., che peraltro rappresenta elemento naturale del contratto di agenzia.
Nello stesso senso deve essere valorizzato non solo il fatto che il compenso spettante alla c.d. è chiaramente definito provvigioni, ma soprattutto che Parte_4 esso spetti soltanto per gli affari conclusi andati a buon fine (clausola 6.1), subordinatamente all'avvenuto pagamento da parte del cliente (clausola 6.3) e che addirittura debba essere ridotto tutte le volte in cui il preponente ritenga opportuno praticare sconti al cliente (clausola 6.2); trattasi di previsioni ontologicamente incompatibili con il rapporto di procacciamento di affari, in cui l'attività del procacciatore e sostanzialmente limitata ad una raccolta di ordini e segnalazione di potenziali clienti, sicché il suo diritto al compenso sorge per questo solo fatto, restando poi libero il destinatario della segnalazione di determinarsi su an e quomodo della conclusione del contratto.
La complessiva lettura del regolamento negoziale, nei termini sopra riportati, dimostra come le parti, nonostante il nomen iuris utilizzato e nonostante la dichiarazione
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di principio di cui alla clausola 2.1, hanno in realtà concluso un vero e proprio contratto di agenzia.
Non giova, infatti, alla parte appellata dedurre che le singole clausole sarebbero in astratto compatibili con il contratto di procacciamento di affari, poiché proprio il loro complessivo concorrere nell'unico ed unitario regolamento contrattuale consente di connotare quest'ultimo come agenzia e non come procacciamento di affari.
Ugualmente è inconferente la successiva allegazione di volta Controparte_1
a postulare che il documento contrattuale sottoscritto con è del tutto Parte_2 sovrapponibile a quello stipulato con Per la quale la sentenza Controparte_2 appellata, con statuizione passata in giudicato, ha accertato la natura di genuino procacciamento d'affari.
All'identità di regolamento contrattuale, infatti, non ha fatto seguito una pari identità di concrete modalità di atteggiarsi del rapporto negoziale.
infatti, ha emesso in favore dell'appellata una sola fattura Controparte_2 nell'anno 2019, peraltro di importo assolutamente modesto, così in sintesi confermando che, ad onta dell'utilizzo di un documento contrattuale certamente improprio, l'incarico conferitole ebbe effettivamente natura episodica ed occasionale.
Identiche considerazioni non valgono per l'attività svolta da , Parte_2 che si palesa per contro pienamente aderente e conforme alle previsioni del contratto concluso inter partes.
Depone in tal senso, infatti, l'esame delle fatture dalla stessa emesse (della cui scorretta valutazione situate l'appellante), che coprono un arco temporale di 5 anni, che sono emesse ogni anno senza interruzione alcuna, che hanno cadenza periodica e sostanzialmente mensile, che hanno numerazione progressiva e continua e che recano la causale provvigioni e talune di esse la causale anticipo provvigioni (e si osservi che un anticipo sulle provvigioni a maturare è all'evidenza incompatibile con un incarico che si vuole episodico e occasionale).
Tali documenti, diversamente da quanto ha opinato il primo giudice, chiaramente dimostrano come l'attività non ebbe natura occasionale ed episodica, ma fu al contrario stabile e continuativa.
Non giova l'appellata dedurre di essersi sempre astenuta dal chiedere alla c.d. procacciatrice di partecipare alle riunioni indette da essa preponente ovvero di non averle mai chiesto di relazionare sull'attività svolta, poiché, da un lato, il dato documentale rappresentato dalle fatture e dal loro contenuto è sufficiente a dimostrare
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il concreto modo di atteggiarsi del rapporto secondo le forme dell'agenzia e, dall'altro il fatto. che la preponente abbia ritenuto di non avvalersi di talune facoltà accessorie contrattualmente attribuite non significa che, qualora avesse ritenuto di esercitare quei diritti, la c.d. procacciatrice non sarebbe stata tenuta a partecipare alle riunioni o a riferire sull'attività svolta.
5. L'appello è dunque accolto e la sentenza gravata, ferma nel resto, riformata nel senso di condannare a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.440,37 (la determinazione del minor quantum operata dall'appellante nell'impugnazione è incontestata dall'appellata), oltre ulteriori sanzioni ed interessi di mora come già riconosciuto dal decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'attuale appellata (la domanda monitoria, infatti, è accolta seppur per la minor somma), fermo restando che l'infondatezza della pretesa della con riferimento a deposizioni di Parte_1
e di la compensazione delle stesse nella Controparte_2 Controparte_5 misura di un sesto, con conseguente condanna di a rifondere alla Controparte_1
i residui 5/6 Parte_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, condanna a pagare alla la somma Controparte_1 Parte_1 di € 16.440,37, oltre ulteriori sanzioni ed interessi di mora come già riconosciuto dal decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara compensate nella misura di 1/6 le spese del doppio grado, e per l'effetto condanna a rifondere alla i residui 5/6, da Controparte_1 Parte_1 computarsi in € 4.200,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.900,00 per quello di appello;
il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, il 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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