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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico AL RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1191/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in SS presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Alessio Papa che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici CP_1 distrettuali di SS è ope legis domiciliato, resistente oggetto: riconoscimento status vittima del dovere e benefici assistenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 3 marzo 2023 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di essere primo dirigente della Polizia di Stato, in servizio presso il XII reparto mobile di
Reggio Calabria, deduceva di aver subito un infortunio in data 13 dicembre 1998 durante un servizio di ordine pubblico svolto in occasione dell'incontro calcistico SS-Catania, venendo colpito al volto da un corpo contundente e riportando una “frattura dell'apice della piramide ossea”, per la quale veniva successivamente sopposto ad intervento chirurgico, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio giusto D.M. n. 297/N del 2 marzo 2007; lamentava l'illegittimità del provvedimento n. 26323 del 11 dicembre 2022 con cui il aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, Controparte_1
l'istanza dalo stesso presentata il 18 luglio 2022 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici. Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della predetta determinazione, il riconoscimento in proprio favore del relativo status, nonché del proprio diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006, con condanna del alla corresponsione CP_1 dell'elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 206/2004, da parametrarsi su un'invalidità pari al 17% o su quella maggiore o minore da determinarsi tramite ctu, nonché di tutti gli altri benefici e provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previsti per legge.
Nella resistenza del convenuto, sostituita l'udienza del 6 novembre 2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione della controversia occorre anzitutto ricostruire il complesso quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 563, della Legge n. 266/2005, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Da ultimo, il comma 565 stabilisce che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.R. n. 243/2006, rubricato “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565”, ai sensi del quale (art. 1) devono intendersi per particolari condizioni ambientali od operative “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Il Regolamento, per esplicito riconoscimento giurisprudenziale (v. Cass. S.U. n. 22753/2018) estende dunque in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti (è utilizzata l'espressione "sono corrisposte") il diritto alle menzionate provvidenze.
Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività ritenute dalla legge pericolose e che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici qualora dal loro espletamento siano derivati eventi lesivi, non richiedendosi cioè la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, l'altra (comma 564) individua quelle “attività che pericolose lo
(siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali” (v. da ultimo Cass. n. 17436/2022, conforme a Cass. s.u. n. 12862/2020 e 10791/2017).
In particolare, la S.C. ha specificato che nelle ipotesi di cui al comma 563, affinché possa riconoscersi lo status di vittima del dovere al soggetto che abbia contratto un'infermità nello svolgimento di una delle attività ivi indicate non è necessaria la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità (lett. a ) o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (lett.
b).
In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui è documentalmente provato e comunque pacifico che il ricorrente ha subito l'infortunio nel corso del normale servizio di ordine pubblico, essendo rimasto ferito dal lancio di oggetti contundenti da parte dei tifosi in occasione dell'incontro calcistico SS –
Catania, ove egli si trovava comandato in servizio nell'intento di allontanare fra di loro le opposte tifoserie al termine della competizione.
3.- Ciò posto, va anzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata, anche in questa sede, dal , la quale risulta però solo parzialmente fondata. Controparte_1
Dagli atti emerge che con provvedimento del 6 dicembre 2022 il Ministero ha rigettato l'istanza del volta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere e la corresponsione in Pt_1 proprio favore dei connessi benefici, poiché presentata in data 18 luglio 2022 e, dunque, ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data di verificazione dell'evento lesivo (13 dicembre 1998). Ebbene, si richiama a tal fine l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. nn. 11661/2023 e 17440/2022) secondo cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
In particolare, la S.C., distinguendo l'accertamento dello status dal diritto al pagamento delle provvidenze che da questo derivano, ha chiarito che solo il primo è imprescrittibile, mentre le seconde sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, il cui decorso è interrotto dalla domanda amministrativa presentata dagli aventi diritto, da considerarsi pur sempre quale “condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art 3 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito”.
Nel caso di specie tale termine, decorrente dal 1 gennaio 2006, data di entrata in vigore della l. n.
266/2005 - e, per il solo assegno di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, dalla data di entrata in vigore della l. n. 244/2007 (1 gennaio 2008) – è stato interrotto dal ricorrente con la domanda amministrativa del 18 luglio 2022.
Ne deriva che deve dirsi ormai estinto il diritto del alla corresponsione della speciale Pt_1 elargizione di cui alla l. n. 302/1990 e s.m.i., trattandosi di emolumento da corrispondersi una tantum (v. sul punto Trib. SS n. 2146/2023 e Corte d'Appello Lecce n. 349/2023).
3.1.- Quanto, invece, all'assegno vitalizio non reversibile pari a 500 euro mensili e allo speciale assegno vitalizio pari a 1.033 euro mensili) vanno dichiarati prescritti i soli ratei maturati nel periodo precedente al 18 luglio 2012.
Va precisato che ai sensi degli artt. 2 l. n. 407/1998 e s.m.i. e 5, comma 3, l. n. 206/2004, esse possono essere corrisposte unicamente in favore dei soggetti che, per effetto delle ferite e delle lesioni riportate, abbiano subito “una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
Ebbene, nella fattispecie in esame è emerso che con verbale n. 2960 del 15 novembre 2002
(richiamato nel decreto n. 297/N del Ministero dell'Interno) la Commissione Medica Ospedaliera
Distaccata di SS ha riconosciuto la lesione “frattura dell'apice della piramide ossea nasale” non ascrivibile ad alcuna categoria di invalidità; ciò significa che l'infermità, pur se contratta a causa dello svolgimento di attività di servizio di ordine pubblico, non ha determinato, quale effetto diretto, un'invalidità permanente a carico del ricorrente, con conseguente esclusione del relativo diritto all'equo indennizzo (cfr. decreto ministeriale n. 297/N cit.).
Va, però, rilevato che come eccepito dall'istante i criteri utilizzati dalla CMO per la valutazione dell'invalidità ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo differiscono rispetto a quelli di recente enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
E invero, la legge n. 206/2004, pur senza trattare esplicitamente la problematica della valutazione percentuale cui commisurare i benefici, ha prefigurato un nuovo modo di corresponsione degli stessi in rapporto alle invalidità permanenti, proporzionando il diritto all'elargizione di cui all'art.1 l. n. 302/1990 al grado di invalidità e disponendo per il resto all'art. 6, comma 1, che: “Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.
Il successivo d.P.R. n. 243/2006 si limita sul punto a indicare le tabelle di riferimento per la percentualizzazione della invalidità permanente (D.M. sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni)
e per il danno biologico (tabella delle menomazioni approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, e successive modificazioni), nulla prevedendo in ordine ai criteri per il riconoscimento del danno morale, così come stabilito dalla l. n. 206/2004.
Tale vuoto normativo è stato colmato con il d.p.r. n. 181/2009, “Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6” il quale interviene proprio sui predetti criteri, stabilendo separatamente (art. 4) le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM) e affermando dunque in maniera esplicita la valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al più complesso pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Dalle premesse si ricava che l'adozione del regolamento è stata determinata dal rilievo che “le disposizioni del D.P.R. n. 510 del 1999 e le disposizioni del D.P.R. n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1" ed in conseguenza occorre "disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui al D.P.R. n. 510 del 1999, art. 5”.
L'espresso richiamo al d.P.R. n. 243/2006, quale atto normativo che detta le regole ai fini dell'estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità, nonché all'art. 6 l. n. 206/2004 quanto alla possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate, depone allora per un'applicazione di tali criteri a entrambe le categorie di vittime (così Cass. S.U. n. 6214/2022).
Ne consegue che per la determinazione della percentuale di invalidità del ricorrente trovano applicazione i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009.
A tal fine, occorre tener conto che ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB), dove
“l'invalidità complessiva (IC) è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico” (art. 4, lett. d).
Il va, dunque, condannato ad inviare il presso la competente Controparte_1 Pt_1
Commissione Medica Ospedaliera ai fini della valutazione dell'invalidità complessiva e, laddove venga riscontrata un'invalidità permanente pari o superiore a un quarto della capacità lavorativa, a corrispondergli gli assegni vitalizi mensili sopra individuati, entrambi con decorrenza dal 18 luglio 2012, il tutto oltre perequazioni di legge.
Per gli stessi motivi esso va, altresì, condannato a riconoscergli, nel caso, il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6, comma 2, l. n. 206/2004, all'esenzione da ogni spesa per prestazione sanitaria e farmaceutica ex art. 9 l. n. 206/2004 e all'erogazione gratuita dei farmaci di fascia C ex art. 1 l. n.
203/2000, come estesi anche alle vittime del dovere ex art. 4 d.P.R. n. 243/2006.
4.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite giustificano, tuttavia, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna il a sottoporre a visita presso la competente Controparte_1 Parte_1
Commissione Medica Ospedaliera ai fini della valutazione della percentuale di invalidità complessiva e a riconoscergli, se del caso: - l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 nella misura di 1.033 euro;
- lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/1998 e s.m.i. nell'importo di
500 euro mensili, entrambi con decorrenza dal 18 luglio 2012 e oltre interessi legali dalla domanda amministrativa (18 luglio 2022) al soddisfo;
- il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6, comma
2, l. n. 206/2004, all'esenzione da ogni spesa per prestazione sanitaria e farmaceutica ex art. 9 l. n.
206/2004 e all'erogazione gratuita dei farmaci di fascia C ex art. 1 l. n. 203/2000;
2) compensa integralmente le spese.
SS, 7.11.2025 Il Giudice del lavoro
AL RO