TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 31 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Valdinievole n.11 presso lo studio dell'Avv.to Raffaele
Ceci che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1
Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, viale della
Stazione n.5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela
Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024 rep.n.37875, elettivamente domiciliato in Terni, Viale
Bramante, n. 13, scala D p.2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che il CTU erroneamente in sede di ATP avrebbe, da un lato, omesso di considerare ed inserire nella diagnosi medico legale la patologia “depressione reattiva”, dall'altro, sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fini del riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità e/o assegno invalidità ex artt. 12 e 13 legge 118/1971.
Ha citato, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni
l' per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di inabilità CP_1
lavorativa e per l'effetto i conseguenti benefici economici, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibiltà del ricorso essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
in via ulteriormente preliminare la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito sostenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ha insistito per il rigetto della domanda.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti senza procedere al rinnovo della consulenza, come richiesto dalla difesa attorea, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione. L'istante con il ricorso per ATP aveva chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità civile ai sensi degli artt.12 e 13 della legge n.118/1971.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n.
509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nel caso di specie risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alle norme citate.
Nella relazione licenziata dal CTU dott. nella procedura ex Per_2
art.445 bis c.p.c. il consulente riconosceva la perizianda affetta da:
“Endometriosi pelvica e profonda trattata con isterectomia totale, salpingectomia bilaterale, resezione intestinale discoide. Lombosciatalgia sinistra in rotoscoliosi dorso-lombare ad ampio raggio e protrusioni discali bilaterali, sin>dx, L3-L4, L4-L5, L5-S1 con minima incidenza funzionale.
Pregressa meniscectomia interna sinistra”.
Il CTU ha, poi, con riferimento a ciascuna patologia, ben spiegato quanto segue: 1)“L'endometriosi è la presenza di endometrio e stroma di endometrio
(il tessuto che costituisce l'utero) al di fuori della cavità uterina in altre zone del corpo femminile. Quella profonda è rappresentata dalla penetrazione di focolai di endometriosi nelle pareti degli organi nell'addome inferiore. Nella Bambini è stata trattata con una isterectomia totale, una salpingectomia bilaterale
(ovviamente considerate nonostante la carente documentazione sanitaria) ed una resezione intestinale discoide, ovvero la rimozione chirurgica solo della porzione di intestino interessata dal nodulo endometriosico e sua risutura, senza exeresi di alcun tratto intestinale, per cui la sua continuità è conservata”.
2)“Per quanto riguarda la patologia della colonna vertebrale, essa è funzionalmente priva di limitazioni articolari, limitandosi ad una sintomatologia dolorosa lombosacrale e ad una riduzione della sensibilità tattile e dolorifica a livello dei dermatomeri dell'arto inferiore sinistro innervati dalle radici L3-L4,
L4-L5. L'unica infermità tabellata a cui riferirla per analogia è l'Anchilosi rachide lombare, cod. 7010, con invalidità compresa tra il 31 ed il 40%”.
3)“La meniscectomia interna sinistra non è causa di alcuna limitazione articolare del ginocchio sinistro, né sono presenti infermità tabellate a cui riferirla per analogia”.
Quindi l'ausiliario passando a valutare l'incidenza di ciascuna patologia ai fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui al beneficio invocato specificava ulteriormente che: ”Nelle tabelle allegate al D.M. 05/02/1992
l'isterectomia è tabellata con cod. 6603 – Isterectomia totale in età fertile, con invalidità fissa del 35%, la salpingectomia bilaterale con cod. 6604 –
Salpingectomia bilaterale in età fertile, con invalidità fissa del 35%. La resezione intestinale discoide, essendo, come detto, una rimozione del solo nodulo endometriosico, senza alcuna resezione intestinale, non è possibile considerare neanche per analogia, non essendo presenti nelle tabelle una infermità ad essa, diciamo, affine. Essendo le due infermità tabellate concorrenti, considerando anche l'età della ricorrente, si considera che esse determinino una invalidità complessiva del 60%”, mentre rispetto alla patologia della colonna vertebrale chiariva che: “Vista la minima limitazione funzionale riteniamo che essa determini nella Bambini una invalidità pari al 10%” e così concludeva “Nel complesso le infermità poste in diagnosi, utilizzando il calcolo riduzionistico come previsto dal D.M. 05/02/1992, determinano nella Bambini una invalidità complessiva del 67%, dalla data della domanda (21/11/2023)”.
Nell'ambito della procedura per ATP non perveniva alle conclusioni, come sopra rassegnate, alcuna contestazione dal procuratore e/o CTP di parte ricorrente.
Nel presente giudizio il procuratore attoreo ha contestato tale valutazione sostenendo che l'ausiliario avrebbe, sia omesso di considerare ed inserire ai fini della determinazione della percentuale di invalidità la patologia della
“depressione reattiva” asseritamente patita dalla ricorrente e prevista alle voci tabellari del D.M. della Sanità del 5.02.1992 n.2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave) e 2207 (nevrosi ansiosa), sia sottostimato le altre patologie ed in particolare artrosi polidistrettuale.
Nel corpo del ricorso, poi, sono riportate le osservazioni del dott. Per_3 secondo cui: “In atti viene descritta una condizione di artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie complicate da radicolopatia periferica a carico del nervo sciatico;
tale condizione, valutabile per analogia sui codici 7010 e 7321, si ritiene possa essere considerata con una percentuale complessiva pari al 30%. Applicando il calcolo riduzionistico si ottiene una percentuale d'invalidità complessiva pari al
74%” Partendo dalla patologia lombo sacrale in questa sede il Giudicante ritiene di dover dar seguito alle considerazioni del dott. il quale Per_2
durante la procedura ha accertato unicamente la sussistenza di una
“Lombosciatalgia sinistra in rotoscoliosi dorso-lombare ad ampio raggio e protrusioni discali bilaterali, sin>dx, L3-L4, L4-L5, L5-S1 con minima incidenza funzionale” piuttosto che la suggerita “artrosi polidistrettuale” e stante la minima incidenza sull'apparato osteo articolare ha assegnato alla sintomatologia dolorosa ed alla ridotta sensibilità tattile una percentuale del 10%, tenuto conto della conseguenziale scarsa incidenza della stessa sulla capacità lavorativa generica.
Mentre con riferimento alla depressione reattiva il Tribunale evidenzia come in ambito medico legale, la valutazione di tale patologia deve essere di tipo funzionale, individuando, nel modo più preciso possibile, l'incidenza della stessa sulla capacità lavorativa generica del soggetto;
tale valutazione deve essere basata su criteri oggettivi ed elementi obiettivi, come suggeriscono le linee guida . In ambito psichiatrico la valutazione, tuttavia, è basata CP_1
maggiormente sulla soggettività del paziente. CP_ Le citate “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” suggeriscono le modalità per una valutazione appropriata di tali patologie:
“Documentazione clinica idonea per la valutazione dei disturbi psichici: 1.
Certificazione specialistica psichiatrica, storica e recente;
2. Valutazione psicologica, psicometrica e psicodiagnostica;
3. Cartelle cliniche di ricoveri psichiatrici e Pronto Soccorso;
4. Provvedimenti di tutela giudiziale;
5. Scala per la valutazione globale del funzionamento.
Nella documentazione in atti non si rinvengono certificazioni specialistiche, non sono presenti valutazioni psicologiche, psicometriche e psicodiagnostiche, né cartelle cliniche relative a ricoveri psichiatrici, né tantomeno provvedimenti di tutela giudiziaria che avrebbero sicuramente indotto ad una considerazione della predetta patologia.
Invero, neppure nelle osservazioni alle conclusioni rassegnate dal CTU il dott. accenna alla depressione reattiva, di cui vi è traccia solo in una Per_3 successiva domanda di invalidità civile presentata all' in data 13.01.2024 CP_1 non oggetto del presente giudizio, dove peraltro si legge “lamenta umore depresso con insonnia anedonia e crisi di pianto” sintomi riferiti dal paziente e non diagnosticati da medico specialistico.
Osserva il Giudice che la relazione del CTU è esaustiva e assolutamente priva di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia la Per_2
perizianda durante la visita peritale che la documentazione sanitaria a disposizione, mentre il difensore di parte, nelle contestazioni di cui alla precedente procedura, e poi nel ricorso in opposizione, si è limitato a dissentire con il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Invero nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice
(giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013,
Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del
08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr.
Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018).
Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite tutte le rimanenti questioni non espressamente esaminate.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 per l'esonero dalle spese di lite.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara invalida con una riduzione della capacità Parte_1
lavorativa del 67% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e della procedura per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico CP_1
legale espletata nel giudizio per ATP, liquidate con separato decreto.
Lì, 28 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 31 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Valdinievole n.11 presso lo studio dell'Avv.to Raffaele
Ceci che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1
Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, viale della
Stazione n.5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela
Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024 rep.n.37875, elettivamente domiciliato in Terni, Viale
Bramante, n. 13, scala D p.2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che il CTU erroneamente in sede di ATP avrebbe, da un lato, omesso di considerare ed inserire nella diagnosi medico legale la patologia “depressione reattiva”, dall'altro, sottovalutato le patologie da cui è affetto l'istante ai fini del riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità e/o assegno invalidità ex artt. 12 e 13 legge 118/1971.
Ha citato, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni
l' per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di inabilità CP_1
lavorativa e per l'effetto i conseguenti benefici economici, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibiltà del ricorso essendosi limitata parte ricorrente a richiamare le osservazioni alla consulenza a cui il CTU aveva già risposto in sede di ATP;
in via ulteriormente preliminare la decadenza e prescrizione con riferimento al termine semestrale;
nel merito sostenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari ha insistito per il rigetto della domanda.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti senza procedere al rinnovo della consulenza, come richiesto dalla difesa attorea, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione. L'istante con il ricorso per ATP aveva chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità civile ai sensi degli artt.12 e 13 della legge n.118/1971.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n.
509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nel caso di specie risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alle norme citate.
Nella relazione licenziata dal CTU dott. nella procedura ex Per_2
art.445 bis c.p.c. il consulente riconosceva la perizianda affetta da:
“Endometriosi pelvica e profonda trattata con isterectomia totale, salpingectomia bilaterale, resezione intestinale discoide. Lombosciatalgia sinistra in rotoscoliosi dorso-lombare ad ampio raggio e protrusioni discali bilaterali, sin>dx, L3-L4, L4-L5, L5-S1 con minima incidenza funzionale.
Pregressa meniscectomia interna sinistra”.
Il CTU ha, poi, con riferimento a ciascuna patologia, ben spiegato quanto segue: 1)“L'endometriosi è la presenza di endometrio e stroma di endometrio
(il tessuto che costituisce l'utero) al di fuori della cavità uterina in altre zone del corpo femminile. Quella profonda è rappresentata dalla penetrazione di focolai di endometriosi nelle pareti degli organi nell'addome inferiore. Nella Bambini è stata trattata con una isterectomia totale, una salpingectomia bilaterale
(ovviamente considerate nonostante la carente documentazione sanitaria) ed una resezione intestinale discoide, ovvero la rimozione chirurgica solo della porzione di intestino interessata dal nodulo endometriosico e sua risutura, senza exeresi di alcun tratto intestinale, per cui la sua continuità è conservata”.
2)“Per quanto riguarda la patologia della colonna vertebrale, essa è funzionalmente priva di limitazioni articolari, limitandosi ad una sintomatologia dolorosa lombosacrale e ad una riduzione della sensibilità tattile e dolorifica a livello dei dermatomeri dell'arto inferiore sinistro innervati dalle radici L3-L4,
L4-L5. L'unica infermità tabellata a cui riferirla per analogia è l'Anchilosi rachide lombare, cod. 7010, con invalidità compresa tra il 31 ed il 40%”.
3)“La meniscectomia interna sinistra non è causa di alcuna limitazione articolare del ginocchio sinistro, né sono presenti infermità tabellate a cui riferirla per analogia”.
Quindi l'ausiliario passando a valutare l'incidenza di ciascuna patologia ai fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui al beneficio invocato specificava ulteriormente che: ”Nelle tabelle allegate al D.M. 05/02/1992
l'isterectomia è tabellata con cod. 6603 – Isterectomia totale in età fertile, con invalidità fissa del 35%, la salpingectomia bilaterale con cod. 6604 –
Salpingectomia bilaterale in età fertile, con invalidità fissa del 35%. La resezione intestinale discoide, essendo, come detto, una rimozione del solo nodulo endometriosico, senza alcuna resezione intestinale, non è possibile considerare neanche per analogia, non essendo presenti nelle tabelle una infermità ad essa, diciamo, affine. Essendo le due infermità tabellate concorrenti, considerando anche l'età della ricorrente, si considera che esse determinino una invalidità complessiva del 60%”, mentre rispetto alla patologia della colonna vertebrale chiariva che: “Vista la minima limitazione funzionale riteniamo che essa determini nella Bambini una invalidità pari al 10%” e così concludeva “Nel complesso le infermità poste in diagnosi, utilizzando il calcolo riduzionistico come previsto dal D.M. 05/02/1992, determinano nella Bambini una invalidità complessiva del 67%, dalla data della domanda (21/11/2023)”.
Nell'ambito della procedura per ATP non perveniva alle conclusioni, come sopra rassegnate, alcuna contestazione dal procuratore e/o CTP di parte ricorrente.
Nel presente giudizio il procuratore attoreo ha contestato tale valutazione sostenendo che l'ausiliario avrebbe, sia omesso di considerare ed inserire ai fini della determinazione della percentuale di invalidità la patologia della
“depressione reattiva” asseritamente patita dalla ricorrente e prevista alle voci tabellari del D.M. della Sanità del 5.02.1992 n.2206 (sindrome depressiva endoreattiva grave) e 2207 (nevrosi ansiosa), sia sottostimato le altre patologie ed in particolare artrosi polidistrettuale.
Nel corpo del ricorso, poi, sono riportate le osservazioni del dott. Per_3 secondo cui: “In atti viene descritta una condizione di artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie complicate da radicolopatia periferica a carico del nervo sciatico;
tale condizione, valutabile per analogia sui codici 7010 e 7321, si ritiene possa essere considerata con una percentuale complessiva pari al 30%. Applicando il calcolo riduzionistico si ottiene una percentuale d'invalidità complessiva pari al
74%” Partendo dalla patologia lombo sacrale in questa sede il Giudicante ritiene di dover dar seguito alle considerazioni del dott. il quale Per_2
durante la procedura ha accertato unicamente la sussistenza di una
“Lombosciatalgia sinistra in rotoscoliosi dorso-lombare ad ampio raggio e protrusioni discali bilaterali, sin>dx, L3-L4, L4-L5, L5-S1 con minima incidenza funzionale” piuttosto che la suggerita “artrosi polidistrettuale” e stante la minima incidenza sull'apparato osteo articolare ha assegnato alla sintomatologia dolorosa ed alla ridotta sensibilità tattile una percentuale del 10%, tenuto conto della conseguenziale scarsa incidenza della stessa sulla capacità lavorativa generica.
Mentre con riferimento alla depressione reattiva il Tribunale evidenzia come in ambito medico legale, la valutazione di tale patologia deve essere di tipo funzionale, individuando, nel modo più preciso possibile, l'incidenza della stessa sulla capacità lavorativa generica del soggetto;
tale valutazione deve essere basata su criteri oggettivi ed elementi obiettivi, come suggeriscono le linee guida . In ambito psichiatrico la valutazione, tuttavia, è basata CP_1
maggiormente sulla soggettività del paziente. CP_ Le citate “Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti” suggeriscono le modalità per una valutazione appropriata di tali patologie:
“Documentazione clinica idonea per la valutazione dei disturbi psichici: 1.
Certificazione specialistica psichiatrica, storica e recente;
2. Valutazione psicologica, psicometrica e psicodiagnostica;
3. Cartelle cliniche di ricoveri psichiatrici e Pronto Soccorso;
4. Provvedimenti di tutela giudiziale;
5. Scala per la valutazione globale del funzionamento.
Nella documentazione in atti non si rinvengono certificazioni specialistiche, non sono presenti valutazioni psicologiche, psicometriche e psicodiagnostiche, né cartelle cliniche relative a ricoveri psichiatrici, né tantomeno provvedimenti di tutela giudiziaria che avrebbero sicuramente indotto ad una considerazione della predetta patologia.
Invero, neppure nelle osservazioni alle conclusioni rassegnate dal CTU il dott. accenna alla depressione reattiva, di cui vi è traccia solo in una Per_3 successiva domanda di invalidità civile presentata all' in data 13.01.2024 CP_1 non oggetto del presente giudizio, dove peraltro si legge “lamenta umore depresso con insonnia anedonia e crisi di pianto” sintomi riferiti dal paziente e non diagnosticati da medico specialistico.
Osserva il Giudice che la relazione del CTU è esaustiva e assolutamente priva di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia la Per_2
perizianda durante la visita peritale che la documentazione sanitaria a disposizione, mentre il difensore di parte, nelle contestazioni di cui alla precedente procedura, e poi nel ricorso in opposizione, si è limitato a dissentire con il parere diagnostico formulato dall'ausiliario del Giudice.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Invero nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice
(giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013,
Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del
08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr.
Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018).
Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite tutte le rimanenti questioni non espressamente esaminate.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 per l'esonero dalle spese di lite.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara invalida con una riduzione della capacità Parte_1
lavorativa del 67% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e della procedura per ATP ex art.445 bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU medico CP_1
legale espletata nel giudizio per ATP, liquidate con separato decreto.
Lì, 28 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri