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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 17 dell'anno 2021, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo
Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro
elettivamente domiciliato in Oristano, presso gli avv.ti Antonio CP_1
Roberto Fozzi e Carla Pinna, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 4 giugno 2018, aveva CP_1
convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse accertata la natura CP_2
professionale della sindrome del tunnel carpale e dell'ipoacusia neurosensoriale da cui era affetto e che l' fosse condannato al pagamento, in suo favore, CP_2
dell'indennizzo previsto dalla legge per il danno biologico subito, da conglobarsi con il danno del 11% già riconosciutogli dall' per alcune preesistenze, oltre Pt_1
accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di lavorare, fin dal
1987, in qualità di lavoratore dipendente, come pescatore di mare e di laguna,
occupandosi, quotidianamente e costantemente, durante tutto l'arco della giornata di lavoro, per circa 8/9 ore al giorno, della preparazione e del trasporto a mano delle reti e delle nasse dal luogo di raccolta alle imbarcazioni, della conduzione a remi di piccole imbarcazioni, del rilascio e del recupero manuale delle reti, della smagliatura manuale del pescato dalle reti, della riparazione manuale delle reti con utilizzo di vari utensili, del carico a mano del pesce in cassette e/o contenitori e del carico, dello scarico e della movimentazione manuale, dalle imbarcazioni al luogo di raccolta, di pesanti cassette e/o contenitori di pesce, rimanendo esposto, sia a gravi sollecitazioni delle mani e dei polsi, sia alle vibrazioni presenti sulle imbarcazioni, sia a forti,
persistenti e nocivi rumori, sempre superiori ai 90 decibel, provenienti dal motore delle imbarcazioni e/o dei motopescherecci.
Ritenendo di avere, quindi, contratto, nell'esercizio della descritta attività
professionale, una sindrome carpale bilaterale e un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, aveva proseguito il ricorrente, egli aveva presentato all' , nelle date CP_2
rispettive del 16 ottobre 2015 e del 7 aprile 2017, le relative domande amministrative, le quali, così come le successive opposizioni, non avevano avuto esito positivo.
2 Dopo avere, altresì, aggiunto che l' aveva già riconosciuto la natura CP_2
professionale di ulteriori patologie (lesioni della colonna vertebrale, tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori e epicondilite bilaterale), attribuendogli un indennizzo complessivo pari al 11%, e dopo avere osservato che il predetto riconoscimento faceva presumere la natura professionale anche delle patologie,
soprattutto della sindrome del tunnel carpale, da ultimo denunciate, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato, allegando di avere subito, a causa della sindrome del tunnel carpale, un danno biologico del 7% e, a causa dell'ipoacusia, un danno biologico pari al 31%.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'istituto previdenziale, quanto alla denunciata ipoacusia, aveva rilevato come non sussistesse alcuna prova oggettiva del fatto che il ricorrente fosse stato esposto a rumore superiore a 80 decibel o, comunque, a rumore significativo, intenso e continuativo, ferme restando la natura multifattoriale della patologia in discussione e la misura manifestamente eccessiva del danno allegato.
Con riferimento alla sindrome del tunnel carpale, l'ente convenuto aveva riferito che il caso era stato chiuso per carenza di documentazione, carenza che ancora non era stata sanata.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto delle domande proposte da Pt_1
in quanto infondate. CP_1
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 173/2020 del 16 ottobre 2020, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto in parte le domande proposte, dichiarando il diritto del ricorrente, con decorrenza dal 16 ottobre 2015, all'indennizzo in capitale per
3 danno biologico da sindrome del tunnel carpale di natura professionale di grado pari al 15%, condannando l' convenuto al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
della somma dovuta per legge, oltre interessi di mora, e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, in adesione alle conclusioni rassegnate del CTU
nominato, aveva escluso la natura professionale dell'ipoacusia neurosensoriale e aveva, invece, riconosciuto la natura professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale, quantificando il danno biologico determinato dalla predetta patologia nella misura del 4%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e il danno biologico complessivo, computato tenendo conto dei postumi già riconosciuti dall' per le patologie preesistenti, nella misura del 15%, ottenuta dal CTU con Pt_1
l'arrotondamento di quella stimata del 14,78%.
Il Tribunale aveva, infine, compensato integralmente le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza e della lieve entità del danno biologico riconosciuto rispetto a quello domandato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale l' . CP_2
ha resistito, proponendo a sua volta appello incidentale. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in parziale riforma della sentenza
impugnata, condannare l' a corrispondere prestazioni commisurate al 14% di CP_2
inabilità, ferma ogni altra statuizione e con spese di questo grado secondo
giustizia.”.
4 Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale:
“…l'Ecc.ma Corte D'Appello Voglia, disattesa e respinta ogni contraria deduzione,
eccezione o istanza, rigettare l'appello proposto dall e in via incidentale, CP_2
quindi in parziale riforma della Sentenza impugnata, n° 173/20 Tribunale di
Oristano Sezione Lavoro e Previdenza, – tenuto conto del grado già assegnato per
via delle preesistenze riconosciute in via amministrativa, e di quello riportato in
Sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa e in
conseguenza dell'attività lavorativa svolta ha contratto ipoacusia neurosensoriale
bilaterale, n° 514284735, subendo un'ulteriore menomazione della propria CP_2
integrità psicofisica pari o superiore al 21 % o, comunque, non inferiore alla
percentuale che per effetto del cumulo con le richiamate preesistenze dia adito ad
aggiuntivo indennizzo, il tutto a far data dal momento di presentazione della
rispettiva domanda amministrativa o, a far data dal momento che sarà ritenuto di
giustizia all'esito del giudizio;
– dichiarato il cumulo con le richiamate preesistenze
e tenuto conto del grado di menomazione accertato per la patologia per cui è causa,
condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle corrispondenti CP_2
prestazioni economiche, in conto capitale o in rendita, così come previsto dall'art. 13
D.lgs 38 del 2000, il tutto secondo i termini, gli importi e le modalità previste dalla
normativa di riferimento;
– condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di CP_2
giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza
munita di clausola.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva
5 quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 15%, applicando alla percentuale del 14,78% un arrotondamento per eccesso, quindi al grado superiore,
non previsto dalla legge e da quest'ultima non consentito.
L' , ciò premesso, ha chiesto, dunque, che, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, la condanna nei suoi confronti fosse rapportata ad un danno biologico pari al 14%.
***
Il motivo di appello è fondato.
L'arrotondamento effettuato dal CTU e al quale il Tribunale aveva prestato adesione nella sentenza impugnata, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano Cass. 21661/2008, Cass. 21149/2012, Cass. 15245/2014, Cass.
1057/2020, Cass. 13006/2024), risulta, infatti, privo di fondamento normativo, posto che il legislatore ha scelto di considerare le percentuali di danno biologico (tutte, non solo quella, come sostenuto dall'appellato, utile per il riconoscimento dell'indennizzo in rendita) in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado e senza che, quindi, possa rivestire rilievo un valore inferiore alla indicata unità intera, il quale risulta meramente significativo del mancato raggiungimento di quella unità.
Nella memoria difensiva depositata in questa fase di appello, ha CP_1
sostenuto che, anche a ritenere corretta la censura formulata dall' la percentuale CP_2
del 15% risulterebbe, in ogni caso, corretta, in quanto nella effettuazione della valutazione complessiva si dovrebbe tenere conto, non più della percentuale del 11%
già riconosciuta per tutte le preesistenze, ma del valore di ciascuna preesistenza e, in particolare, delle preesistenze (tendinopatia cuffia rotatori, epicondilite) concorrenti con la sindrome del tunnel carpale, alle quali tutte occorrerebbe applicare la sommatoria aritmetica, se non il c.d. metodo cosicché il danno risulterebbe CP_3
6 anche superiore a quello accertato.
Si tratta di argomentazione che non può essere condivisa, considerato che, anche a ritenere che potesse ritualmente contestare per la prima volta in appello CP_1
la percentuale complessiva riconosciuta dall' per le preesistenze, non è, CP_2
comunque, dato conoscere le percentuali riconosciute dall' alle singole CP_2
preesistenze ( ha, infatti, prodotto al riguardo un unico documento, doc. 4 CP_1
primo grado, dal quale risulta solo il 2% assegnato all'epicondilite e l'11%
complessivo), senza contare che questa Corte ritiene che le malattie plurime concorrenti debbano essere valutate, non secondo il criterio della somma aritmetica e ancora meno secondo la c.d. formula Gabrielli, prevista dal legislatore per specifiche ipotesi, ma secondo il criterio c.d. della semisomma, il quale appare più adeguato alla valutazione complessiva del danno gravante sul medesimo organo o apparato.
Il danno biologico complessivo da riconoscere a risulta, pertanto, pari al CP_1
14%.
***
L'appello incidentale.
ha censurato la sentenza impugnata in quanto il primo giudice aveva, a CP_1
suo dire erroneamente, escluso la natura professionale dell'ipoacusia neurosensoriale dalla quale egli è affetto.
Egli ha, infatti, ribadito di essere stato costantemente esposto, per oltre trent'anni,
quotidianamente, per circa 8-9 ore al giorno, a forti e persistenti rumori provenienti dal motore delle imbarcazioni, sempre superiori ai livelli di guardia, come era stato confermato anche dai testi escussi in primo grado.
Anche l'ausiliare nominato in primo grado, ha osservato l'appellante incidentale,
aveva accertato che lui aveva sempre espletato la mansione di mozzo, la quale, per sua natura, viene sempre e continuativa svolta in coperta.
7 Al contrario di quanto sostenuto dal CTU, ha proseguito il livello di rumore CP_1
registrabile nella coperta dei pescherecci, come anche confermato dagli studi specialistici, risultava ben al di sopra dei livelli di guardia e pressoché costantemente al di sopra dei 90 decibel, corrispondenti ad un rischio elevato.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante principale, la componente presbiacusica che il CTU
aveva rilevato nei referti audiometrici scrutinati e che aveva utilizzato per escludere il danno da rumore, non poteva essere considerata in alcun modo preponderante, né
poteva elidere l'insorgenza e gli effetti dell'ipoacusia da trauma acustico, ben evidenziata nei diagrammi, che quindi risultava configurabile, per lo meno come concausa della patologia in discussione, tanto più che il CTU, nel proprio elaborato peritale, non aveva compiuto alcuna indagine in merito a fattori extralavorativi idonei ad interrompere la catena eziologica.
***
L'appello incidentale è infondato.
Anche il secondo CTU, nominato in questa fase del giudizio, ha, infatti, escluso l'origine professionale della patologia in discussione.
L'ausiliare, in particolare, ha accertato che è affetto da una grave CP_1
ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, sostanzialmente simmetrica, a localizzazione pantonale.
Peraltro, ha osservato il CTU, i tracciati audiometrici in atti, effettuati nel periodo
2017-2024, dimostrano una progressione repentina del deficit uditivo (dal 2018 al
2024) verificatasi quando, in considerazione dell'avvenuta cessazione, nel 2020,
dell'attività lavorativa, come dichiarato da Figus in anamnesi, il presunto rischio morbigeno era pressoché assente, progressione “non compatibile con l'evoluzione
caratteristicamente lenta, simmetrica e proporzionale all'intensità dello stimolo
sonoro otolesivo che obbligatoriamente si manifesta nel trauma acustico
8 professionale”.
“Le caratteristiche evolutive tipiche del danno cocleare da sovrasollecitazione
acustica”, infatti, ha precisato l'ausiliare, “sono ben documentate dagli studi statistici
relativi alla raccomandazione ISO 1999/90, che non solo illustra l'evoluzione del
danno funzionale da sovrasollecitazione acustica evidenziando come esso sia
direttamente proporzionale all'intensità della pressione sonora, ma testimonia anche
che - in assenza di stimolo sonoro sufficiente a produrre il danneggiamento
meccanico delle cellule cocleari - il danno funzionale non si verifica, né evolve in
misura significativa”.
Inoltre, ha aggiunto il CTU, “i caratteri audiologici evolutivi della ipoacusia
diagnosticata nel Ricorrente non sono quelli tipici della cocleopatia da trauma
acustico cronico.”
L'ausiliare ha, infatti, chiarito che “la tecnoacusia, come è noto, si manifesta
attraverso tracciati audiometrici caratterizzati dall'elettivo e peculiare
interessamento dei toni acuti del campo tonale, in particolare della frequenza 4 KHz,
frequenza primariamente interessata dall'evoluzione del danno cocleare da
sovrasollecitazione acustica. I caratteri dell'ipoacusia da rumore sono infatti
correlati al meccanismo patogenetico del danno cocleare da sovrasollecitazione
acustica e che caratterizza le peculiarità audiologiche di tale patologia. Infatti, tanto
nelle sue manifestazioni iniziali di deriva temporanea della soglia audiometrica
(TTS) quanto nelle forme stabilizzate di trauma acustico cronico, la sordità da
rumori interessa costantemente e prevalentemente le frequenze localizzate nel settore
basale della coclea e ricomprese tra 3 e 6 KHz - con preponderante interessamento
della frequenza 4 KHz - indipendentemente dalla composizione spettrale del rumore.
Nell'ipoacusia da rumore (IDR) l'evoluzione peggiorativa del danno anatomico si
traduce funzionalmente in un successivo deprezzamento delle frequenze medie (1-2
9 Khz), rimanendo comunque sempre riconoscibile il “deep” a carico delle alte
frequenze (3-4-6 Khz), mentre le frequenze gravi (<500Hz) non sono generalmente
compromesse.”
Ebbene, ha concluso sul punto il CTU, “tutti questi caratteri non sono oggi presenti
nel caso in esame, trattandosi di una forma di ipoacusia di grado severo, a
localizzazione pantonale, che non mostra la caratteristica selettività frequenziale per
i toni intorno a 4 KHz tipica del danno cocleare da trauma acustico cronico”.
Si tratta di una valutazione esaustiva, priva di vizi logici, basata sull'accurato apprezzamento delle caratteristiche morfologiche e clinico-evolutive dell'ipoacusia riscontrata a carico dell'appellante incidentale e che tiene in adeguato conto gli esiti degli studi statistici di settore, dalla quale il Collegio non ritiene, pertanto, di discostarsi.
Né, in senso contrario, acquistano significato decisivo le osservazioni formulate da nelle note di trattazione scritta depositate il 17 marzo 2025, considerato che, CP_1
per un verso, le stesse, fondate sull'asserito rilievo determinante della presbiacusia nell'aggravamento repentino del deficit uditivo riscontrato dal CTU nel periodo successivo alla cessazione, da parte di dell'attività lavorativa, contraddicono CP_1
quanto osservato dallo stesso appellante incidentale nella memoria difensiva depositata in questo grado di appello, nella quale egli ha argomentato nel senso che
“la componente presbiacusica” è “in ogni caso lontanissima dall'essere
preponderante”, e che, comunque, per altro verso, non tengono conto di quanto, già
di per sé decisivo, accertato dal CTU in ordine alle caratteristiche del danno uditivo riscontrato, che sono risultate essere, per le ragioni già in precedenza riportate, non riconducibili a quelle tipiche del danno da trauma acustico cronico.
***
Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, mentre l'appello incidentale proposto
10 da deve essere rigettato, in accoglimento dell'appello principale proposto CP_1
dall' e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve CP_2
essere confermata, deve dichiararsi che a causa della sindrome del CP_1
tunnel carpale bilaterale di natura professionale da cui è affetto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16 ottobre 2015, ha subito un danno biologico pari al 4% e un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al
14% e ha, quindi, diritto di percepire un indennizzo in capitale commisurato ai predetti valori.
***
L'esito complessivo della lite e, in particolare, la soccombenza reciproca e il lieve valore del danno biologico riconosciuto rispetto a quello domandato, già rilevati anche dal primo giudice, giustificano, per entrambi i gradi del giudizio, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
in accoglimento dell'appello principale proposto dall' e in parziale riforma CP_2
della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, dichiara che a CP_1
causa della sindrome del tunnel carpale bilaterale di natura professionale da cui è
affetto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16 ottobre 2015,
ha subito un danno biologico pari al 4% e un danno biologico complessivo, tenuto
11 conto delle preesistenze, pari al 14% e ha, quindi, diritto di percepire un indennizzo in capitale commisurato ai predetti valori;
condanna, per l'effetto, l' al pagamento, in favore di degli importi CP_2 CP_1
dovuti, nella misura e decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1,
comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 18 luglio 2025.
L'estensore……………………………… ………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 17 dell'anno 2021, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo
Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro
elettivamente domiciliato in Oristano, presso gli avv.ti Antonio CP_1
Roberto Fozzi e Carla Pinna, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 4 giugno 2018, aveva CP_1
convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse accertata la natura CP_2
professionale della sindrome del tunnel carpale e dell'ipoacusia neurosensoriale da cui era affetto e che l' fosse condannato al pagamento, in suo favore, CP_2
dell'indennizzo previsto dalla legge per il danno biologico subito, da conglobarsi con il danno del 11% già riconosciutogli dall' per alcune preesistenze, oltre Pt_1
accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di lavorare, fin dal
1987, in qualità di lavoratore dipendente, come pescatore di mare e di laguna,
occupandosi, quotidianamente e costantemente, durante tutto l'arco della giornata di lavoro, per circa 8/9 ore al giorno, della preparazione e del trasporto a mano delle reti e delle nasse dal luogo di raccolta alle imbarcazioni, della conduzione a remi di piccole imbarcazioni, del rilascio e del recupero manuale delle reti, della smagliatura manuale del pescato dalle reti, della riparazione manuale delle reti con utilizzo di vari utensili, del carico a mano del pesce in cassette e/o contenitori e del carico, dello scarico e della movimentazione manuale, dalle imbarcazioni al luogo di raccolta, di pesanti cassette e/o contenitori di pesce, rimanendo esposto, sia a gravi sollecitazioni delle mani e dei polsi, sia alle vibrazioni presenti sulle imbarcazioni, sia a forti,
persistenti e nocivi rumori, sempre superiori ai 90 decibel, provenienti dal motore delle imbarcazioni e/o dei motopescherecci.
Ritenendo di avere, quindi, contratto, nell'esercizio della descritta attività
professionale, una sindrome carpale bilaterale e un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, aveva proseguito il ricorrente, egli aveva presentato all' , nelle date CP_2
rispettive del 16 ottobre 2015 e del 7 aprile 2017, le relative domande amministrative, le quali, così come le successive opposizioni, non avevano avuto esito positivo.
2 Dopo avere, altresì, aggiunto che l' aveva già riconosciuto la natura CP_2
professionale di ulteriori patologie (lesioni della colonna vertebrale, tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori e epicondilite bilaterale), attribuendogli un indennizzo complessivo pari al 11%, e dopo avere osservato che il predetto riconoscimento faceva presumere la natura professionale anche delle patologie,
soprattutto della sindrome del tunnel carpale, da ultimo denunciate, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato, allegando di avere subito, a causa della sindrome del tunnel carpale, un danno biologico del 7% e, a causa dell'ipoacusia, un danno biologico pari al 31%.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'istituto previdenziale, quanto alla denunciata ipoacusia, aveva rilevato come non sussistesse alcuna prova oggettiva del fatto che il ricorrente fosse stato esposto a rumore superiore a 80 decibel o, comunque, a rumore significativo, intenso e continuativo, ferme restando la natura multifattoriale della patologia in discussione e la misura manifestamente eccessiva del danno allegato.
Con riferimento alla sindrome del tunnel carpale, l'ente convenuto aveva riferito che il caso era stato chiuso per carenza di documentazione, carenza che ancora non era stata sanata.
Ciò premesso, l' aveva concluso per il rigetto delle domande proposte da Pt_1
in quanto infondate. CP_1
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 173/2020 del 16 ottobre 2020, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto in parte le domande proposte, dichiarando il diritto del ricorrente, con decorrenza dal 16 ottobre 2015, all'indennizzo in capitale per
3 danno biologico da sindrome del tunnel carpale di natura professionale di grado pari al 15%, condannando l' convenuto al pagamento, in favore di Pt_1 CP_1
della somma dovuta per legge, oltre interessi di mora, e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, in adesione alle conclusioni rassegnate del CTU
nominato, aveva escluso la natura professionale dell'ipoacusia neurosensoriale e aveva, invece, riconosciuto la natura professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale, quantificando il danno biologico determinato dalla predetta patologia nella misura del 4%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e il danno biologico complessivo, computato tenendo conto dei postumi già riconosciuti dall' per le patologie preesistenti, nella misura del 15%, ottenuta dal CTU con Pt_1
l'arrotondamento di quella stimata del 14,78%.
Il Tribunale aveva, infine, compensato integralmente le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza e della lieve entità del danno biologico riconosciuto rispetto a quello domandato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale l' . CP_2
ha resistito, proponendo a sua volta appello incidentale. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in parziale riforma della sentenza
impugnata, condannare l' a corrispondere prestazioni commisurate al 14% di CP_2
inabilità, ferma ogni altra statuizione e con spese di questo grado secondo
giustizia.”.
4 Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale:
“…l'Ecc.ma Corte D'Appello Voglia, disattesa e respinta ogni contraria deduzione,
eccezione o istanza, rigettare l'appello proposto dall e in via incidentale, CP_2
quindi in parziale riforma della Sentenza impugnata, n° 173/20 Tribunale di
Oristano Sezione Lavoro e Previdenza, – tenuto conto del grado già assegnato per
via delle preesistenze riconosciute in via amministrativa, e di quello riportato in
Sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa e in
conseguenza dell'attività lavorativa svolta ha contratto ipoacusia neurosensoriale
bilaterale, n° 514284735, subendo un'ulteriore menomazione della propria CP_2
integrità psicofisica pari o superiore al 21 % o, comunque, non inferiore alla
percentuale che per effetto del cumulo con le richiamate preesistenze dia adito ad
aggiuntivo indennizzo, il tutto a far data dal momento di presentazione della
rispettiva domanda amministrativa o, a far data dal momento che sarà ritenuto di
giustizia all'esito del giudizio;
– dichiarato il cumulo con le richiamate preesistenze
e tenuto conto del grado di menomazione accertato per la patologia per cui è causa,
condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle corrispondenti CP_2
prestazioni economiche, in conto capitale o in rendita, così come previsto dall'art. 13
D.lgs 38 del 2000, il tutto secondo i termini, gli importi e le modalità previste dalla
normativa di riferimento;
– condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di CP_2
giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza
munita di clausola.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale.
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva
5 quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 15%, applicando alla percentuale del 14,78% un arrotondamento per eccesso, quindi al grado superiore,
non previsto dalla legge e da quest'ultima non consentito.
L' , ciò premesso, ha chiesto, dunque, che, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, la condanna nei suoi confronti fosse rapportata ad un danno biologico pari al 14%.
***
Il motivo di appello è fondato.
L'arrotondamento effettuato dal CTU e al quale il Tribunale aveva prestato adesione nella sentenza impugnata, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano Cass. 21661/2008, Cass. 21149/2012, Cass. 15245/2014, Cass.
1057/2020, Cass. 13006/2024), risulta, infatti, privo di fondamento normativo, posto che il legislatore ha scelto di considerare le percentuali di danno biologico (tutte, non solo quella, come sostenuto dall'appellato, utile per il riconoscimento dell'indennizzo in rendita) in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado e senza che, quindi, possa rivestire rilievo un valore inferiore alla indicata unità intera, il quale risulta meramente significativo del mancato raggiungimento di quella unità.
Nella memoria difensiva depositata in questa fase di appello, ha CP_1
sostenuto che, anche a ritenere corretta la censura formulata dall' la percentuale CP_2
del 15% risulterebbe, in ogni caso, corretta, in quanto nella effettuazione della valutazione complessiva si dovrebbe tenere conto, non più della percentuale del 11%
già riconosciuta per tutte le preesistenze, ma del valore di ciascuna preesistenza e, in particolare, delle preesistenze (tendinopatia cuffia rotatori, epicondilite) concorrenti con la sindrome del tunnel carpale, alle quali tutte occorrerebbe applicare la sommatoria aritmetica, se non il c.d. metodo cosicché il danno risulterebbe CP_3
6 anche superiore a quello accertato.
Si tratta di argomentazione che non può essere condivisa, considerato che, anche a ritenere che potesse ritualmente contestare per la prima volta in appello CP_1
la percentuale complessiva riconosciuta dall' per le preesistenze, non è, CP_2
comunque, dato conoscere le percentuali riconosciute dall' alle singole CP_2
preesistenze ( ha, infatti, prodotto al riguardo un unico documento, doc. 4 CP_1
primo grado, dal quale risulta solo il 2% assegnato all'epicondilite e l'11%
complessivo), senza contare che questa Corte ritiene che le malattie plurime concorrenti debbano essere valutate, non secondo il criterio della somma aritmetica e ancora meno secondo la c.d. formula Gabrielli, prevista dal legislatore per specifiche ipotesi, ma secondo il criterio c.d. della semisomma, il quale appare più adeguato alla valutazione complessiva del danno gravante sul medesimo organo o apparato.
Il danno biologico complessivo da riconoscere a risulta, pertanto, pari al CP_1
14%.
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L'appello incidentale.
ha censurato la sentenza impugnata in quanto il primo giudice aveva, a CP_1
suo dire erroneamente, escluso la natura professionale dell'ipoacusia neurosensoriale dalla quale egli è affetto.
Egli ha, infatti, ribadito di essere stato costantemente esposto, per oltre trent'anni,
quotidianamente, per circa 8-9 ore al giorno, a forti e persistenti rumori provenienti dal motore delle imbarcazioni, sempre superiori ai livelli di guardia, come era stato confermato anche dai testi escussi in primo grado.
Anche l'ausiliare nominato in primo grado, ha osservato l'appellante incidentale,
aveva accertato che lui aveva sempre espletato la mansione di mozzo, la quale, per sua natura, viene sempre e continuativa svolta in coperta.
7 Al contrario di quanto sostenuto dal CTU, ha proseguito il livello di rumore CP_1
registrabile nella coperta dei pescherecci, come anche confermato dagli studi specialistici, risultava ben al di sopra dei livelli di guardia e pressoché costantemente al di sopra dei 90 decibel, corrispondenti ad un rischio elevato.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante principale, la componente presbiacusica che il CTU
aveva rilevato nei referti audiometrici scrutinati e che aveva utilizzato per escludere il danno da rumore, non poteva essere considerata in alcun modo preponderante, né
poteva elidere l'insorgenza e gli effetti dell'ipoacusia da trauma acustico, ben evidenziata nei diagrammi, che quindi risultava configurabile, per lo meno come concausa della patologia in discussione, tanto più che il CTU, nel proprio elaborato peritale, non aveva compiuto alcuna indagine in merito a fattori extralavorativi idonei ad interrompere la catena eziologica.
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L'appello incidentale è infondato.
Anche il secondo CTU, nominato in questa fase del giudizio, ha, infatti, escluso l'origine professionale della patologia in discussione.
L'ausiliare, in particolare, ha accertato che è affetto da una grave CP_1
ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, sostanzialmente simmetrica, a localizzazione pantonale.
Peraltro, ha osservato il CTU, i tracciati audiometrici in atti, effettuati nel periodo
2017-2024, dimostrano una progressione repentina del deficit uditivo (dal 2018 al
2024) verificatasi quando, in considerazione dell'avvenuta cessazione, nel 2020,
dell'attività lavorativa, come dichiarato da Figus in anamnesi, il presunto rischio morbigeno era pressoché assente, progressione “non compatibile con l'evoluzione
caratteristicamente lenta, simmetrica e proporzionale all'intensità dello stimolo
sonoro otolesivo che obbligatoriamente si manifesta nel trauma acustico
8 professionale”.
“Le caratteristiche evolutive tipiche del danno cocleare da sovrasollecitazione
acustica”, infatti, ha precisato l'ausiliare, “sono ben documentate dagli studi statistici
relativi alla raccomandazione ISO 1999/90, che non solo illustra l'evoluzione del
danno funzionale da sovrasollecitazione acustica evidenziando come esso sia
direttamente proporzionale all'intensità della pressione sonora, ma testimonia anche
che - in assenza di stimolo sonoro sufficiente a produrre il danneggiamento
meccanico delle cellule cocleari - il danno funzionale non si verifica, né evolve in
misura significativa”.
Inoltre, ha aggiunto il CTU, “i caratteri audiologici evolutivi della ipoacusia
diagnosticata nel Ricorrente non sono quelli tipici della cocleopatia da trauma
acustico cronico.”
L'ausiliare ha, infatti, chiarito che “la tecnoacusia, come è noto, si manifesta
attraverso tracciati audiometrici caratterizzati dall'elettivo e peculiare
interessamento dei toni acuti del campo tonale, in particolare della frequenza 4 KHz,
frequenza primariamente interessata dall'evoluzione del danno cocleare da
sovrasollecitazione acustica. I caratteri dell'ipoacusia da rumore sono infatti
correlati al meccanismo patogenetico del danno cocleare da sovrasollecitazione
acustica e che caratterizza le peculiarità audiologiche di tale patologia. Infatti, tanto
nelle sue manifestazioni iniziali di deriva temporanea della soglia audiometrica
(TTS) quanto nelle forme stabilizzate di trauma acustico cronico, la sordità da
rumori interessa costantemente e prevalentemente le frequenze localizzate nel settore
basale della coclea e ricomprese tra 3 e 6 KHz - con preponderante interessamento
della frequenza 4 KHz - indipendentemente dalla composizione spettrale del rumore.
Nell'ipoacusia da rumore (IDR) l'evoluzione peggiorativa del danno anatomico si
traduce funzionalmente in un successivo deprezzamento delle frequenze medie (1-2
9 Khz), rimanendo comunque sempre riconoscibile il “deep” a carico delle alte
frequenze (3-4-6 Khz), mentre le frequenze gravi (<500Hz) non sono generalmente
compromesse.”
Ebbene, ha concluso sul punto il CTU, “tutti questi caratteri non sono oggi presenti
nel caso in esame, trattandosi di una forma di ipoacusia di grado severo, a
localizzazione pantonale, che non mostra la caratteristica selettività frequenziale per
i toni intorno a 4 KHz tipica del danno cocleare da trauma acustico cronico”.
Si tratta di una valutazione esaustiva, priva di vizi logici, basata sull'accurato apprezzamento delle caratteristiche morfologiche e clinico-evolutive dell'ipoacusia riscontrata a carico dell'appellante incidentale e che tiene in adeguato conto gli esiti degli studi statistici di settore, dalla quale il Collegio non ritiene, pertanto, di discostarsi.
Né, in senso contrario, acquistano significato decisivo le osservazioni formulate da nelle note di trattazione scritta depositate il 17 marzo 2025, considerato che, CP_1
per un verso, le stesse, fondate sull'asserito rilievo determinante della presbiacusia nell'aggravamento repentino del deficit uditivo riscontrato dal CTU nel periodo successivo alla cessazione, da parte di dell'attività lavorativa, contraddicono CP_1
quanto osservato dallo stesso appellante incidentale nella memoria difensiva depositata in questo grado di appello, nella quale egli ha argomentato nel senso che
“la componente presbiacusica” è “in ogni caso lontanissima dall'essere
preponderante”, e che, comunque, per altro verso, non tengono conto di quanto, già
di per sé decisivo, accertato dal CTU in ordine alle caratteristiche del danno uditivo riscontrato, che sono risultate essere, per le ragioni già in precedenza riportate, non riconducibili a quelle tipiche del danno da trauma acustico cronico.
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Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, mentre l'appello incidentale proposto
10 da deve essere rigettato, in accoglimento dell'appello principale proposto CP_1
dall' e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve CP_2
essere confermata, deve dichiararsi che a causa della sindrome del CP_1
tunnel carpale bilaterale di natura professionale da cui è affetto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16 ottobre 2015, ha subito un danno biologico pari al 4% e un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, pari al
14% e ha, quindi, diritto di percepire un indennizzo in capitale commisurato ai predetti valori.
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L'esito complessivo della lite e, in particolare, la soccombenza reciproca e il lieve valore del danno biologico riconosciuto rispetto a quello domandato, già rilevati anche dal primo giudice, giustificano, per entrambi i gradi del giudizio, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
in accoglimento dell'appello principale proposto dall' e in parziale riforma CP_2
della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, dichiara che a CP_1
causa della sindrome del tunnel carpale bilaterale di natura professionale da cui è
affetto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16 ottobre 2015,
ha subito un danno biologico pari al 4% e un danno biologico complessivo, tenuto
11 conto delle preesistenze, pari al 14% e ha, quindi, diritto di percepire un indennizzo in capitale commisurato ai predetti valori;
condanna, per l'effetto, l' al pagamento, in favore di degli importi CP_2 CP_1
dovuti, nella misura e decorrenza di legge, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1,
comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 18 luglio 2025.
L'estensore……………………………… ………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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