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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1522/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NE IA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18405/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ladispoli - Piazza Falcone 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0057468 IMU 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 931/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 presentava ricorso contro il Comune di Ladispoli per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 364 del 19 settembre 2024 – prot. n. 0057468 per omesso pagamento IMU annualità 2019 per € 2.227,00.
Questioni sollevate:
a) erronea tassazione in quanto gli immobili erano prima casa;
b) prescrizione
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
Invero, Il Sig. Ricorrente_1 era comproprietario insieme alla moglie Nominativo_1:
1. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 1, rendita 1921,22 categoria A7 in cui risiedeva con la moglie ed esente perché abitazione principale;
2. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 2, rendita 560,36 categoria A7;
3. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 3, rendita 245,06 categoria C6 (garage) dichiarato esente perché pertinenza dell'abitazione principale;
4. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 4, rendita 560,36 categoria A7;
5. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 5, rendita 795,66 categoria C2 locato alla soc. Asd Crazy Dance Revolution come palestra;
6. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_2 accatastato al Catasto_6, sub 1, rendita 3711,67 categoria C1.
Orbene, in ordine al primo rilievo del ricorrente, la non tassabilità di tutti gli immobili di proprietà, si deve osservare come veniva provato documentalmente che solo il primo immobile e il garage erano riconducibili nell'alveo di prima casa e dunque erano esenti da tassazione (cfr documentazione in atti. In particolare vedi contratto di locazione, registrazioni contratti;
comunicazione del Sig. Ricorrente_1 sulla locazione a terzi in merito all'eventuale pagamento della TARI). In merito al secondo rilievo, la prescrizione dei termini, si deve rilevare che, appurata la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2019, avvenuta in data 25 novembre 2024, dunque nei termini di legge, si ritiene lo stesso infondato.
E d'altra parte l'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
AN (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva.
Dall'altro lato, corti come quella di AN (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 Non risulta pertanto decorso il termine quinquennale dal momento che la normativa Covid 19 ha sospeso i termini di prescrizione degli atti di riscossione: dall'8.3.2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al 31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.
L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Con la soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, esclusa la lite temeraria, da quantificarsi in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Spese a carico del soccombente da liquidarsi in euro 500,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NE IA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18405/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ladispoli - Piazza Falcone 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0057468 IMU 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 931/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 presentava ricorso contro il Comune di Ladispoli per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 364 del 19 settembre 2024 – prot. n. 0057468 per omesso pagamento IMU annualità 2019 per € 2.227,00.
Questioni sollevate:
a) erronea tassazione in quanto gli immobili erano prima casa;
b) prescrizione
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
Invero, Il Sig. Ricorrente_1 era comproprietario insieme alla moglie Nominativo_1:
1. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 1, rendita 1921,22 categoria A7 in cui risiedeva con la moglie ed esente perché abitazione principale;
2. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 2, rendita 560,36 categoria A7;
3. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 3, rendita 245,06 categoria C6 (garage) dichiarato esente perché pertinenza dell'abitazione principale;
4. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 4, rendita 560,36 categoria A7;
5. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Catasto 5, rendita 795,66 categoria C2 locato alla soc. Asd Crazy Dance Revolution come palestra;
6. dell'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_2 accatastato al Catasto_6, sub 1, rendita 3711,67 categoria C1.
Orbene, in ordine al primo rilievo del ricorrente, la non tassabilità di tutti gli immobili di proprietà, si deve osservare come veniva provato documentalmente che solo il primo immobile e il garage erano riconducibili nell'alveo di prima casa e dunque erano esenti da tassazione (cfr documentazione in atti. In particolare vedi contratto di locazione, registrazioni contratti;
comunicazione del Sig. Ricorrente_1 sulla locazione a terzi in merito all'eventuale pagamento della TARI). In merito al secondo rilievo, la prescrizione dei termini, si deve rilevare che, appurata la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento IMU 2019, avvenuta in data 25 novembre 2024, dunque nei termini di legge, si ritiene lo stesso infondato.
E d'altra parte l'articolo 67 del decreto “Cura Italia” ha sospeso i termini relativi alle attività accertative dall'8 marzo al 31 maggio 2020, estendendo i termini di prescrizione e decadenza di 85 giorni. Tuttavia, il combinato disposto del comma 4 dell'articolo 67 e dell'articolo 12 del Dlgs n. 159/2015 non chiarisce esplicitamente se questa proroga sia limitata agli atti in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti “a cascata” anche sulle annualità successive, ovvero su tutte le annualità accertabili nell'anno 2020.
La norma emergenziale, volta a mitigare l'impatto della pandemia sulle attività amministrative, ha generato interpretazioni divergenti. L'ambiguità del dettato normativo ha generato un ampio dibattito giurisprudenziale, con due principali orientamenti contrapposti.
Da un lato, alcuni tribunali tributari hanno confermato che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle precedenti sentenze delle Corti di Milano (n. 1186/2023) e
AN (n. 1239/2024). Queste decisioni sottolineano come una dilatazione ulteriore avrebbe penalizzato i contribuenti, alterando l'equilibrio tra diritto di difesa e potestà impositiva.
Dall'altro lato, corti come quella di AN (sent. n. 7859/2023) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la proroga necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.
Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza n. 960/2025), secondo cui, la proroga non riguarderebbe solamente il primo anno ma anche le annualità successive che sono state incise dal blocco delle attività.
Secondo la Cassazione l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, l'art. 67, d.l. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 Non risulta pertanto decorso il termine quinquennale dal momento che la normativa Covid 19 ha sospeso i termini di prescrizione degli atti di riscossione: dall'8.3.2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al 31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.
L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Con la soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, esclusa la lite temeraria, da quantificarsi in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Spese a carico del soccombente da liquidarsi in euro 500,00.