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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8465/2023 del Registro Generale e promossa da e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. GRECO ALESSANDRO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FUOCHI ALBERTO CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 25.07.2023, chiedeva il riconoscimento del diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa (13.04.2022) e la condanna dell' al pagamento dell'indennità di accompagnamento;
nelle more del giudizio, CP_1 la ricorrente decedeva in data 11.10.2024 e la causa veniva proseguita dagli eredi costituiti indicati in epigrafe. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “A dimostrazione della particolare aggressività del tumore è necessario ricordare come la PET avesse avanzato il sospetto della presenza di metastasi epatica già nel luglio 2022, dato poi confermato dall' esame ecografico del settembre 2022. Secondarismi che successivamente si sarebbero diffusi ad altri organi. Riteniamo, quindi, che simile situazione abbia determinato, verosimilmente, una condizione di dipendenza con la conseguente necessità di un'assistenza continua tale da consentire lo svolgimento delle attività quotidiane. In definitiva, sulla base degli elementi in nostro possesso e a causa dell'evoluzione delle proprie infermità, riteniamo di poter individuare, nel caso della IG.ra , i Persona_1 requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza
Settembre 2022 (duemilaventidue).”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito della perizia di scienza, che non appaiono contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti dalla legge per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso per ATP le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
25.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Persona_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento con Persona_1 decorrenza dal 01/09/2022 fino alla data del decesso (11.10.2024) e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento in favore degli eredi costituiti dell'indennità di accompagnamento oltre interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo