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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Lette le note scritte, ritenuta matura la causa per la decisione, deposita il provvedimento che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.U Tribunale di Nola, Sezione Civile, dott. Alfredo Granata ha pronunziato a seguito della udienza cartolare del 11 -12-2025, la seguente
ORDINANZA
Nella Causa iscritta al N° 3339\2019 R.G. sez. civile
TRA
, nonchè Parte_1 [...]
, difeso dall' avv. to Maurizio Maiello in una con l'Avv.Gaetano Parte_2
Giordano
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante.,
[...] difeso dai funzionari preposti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 16-05-2019 , parti ricorrenti in epigrafe deducevano di promuovere la presente azione giudiziaria onde opporsi alla ordinanza- ingiunzione n. 405-2019 dell'11 04 2019 , con la quale l' Parte_3
comminava una sanzione ammontante ad € 18.583,00 afferenti
[...] irregolarità della assunzione di personale presso la società ricorrente in data 21 052015. A seguito della introduzione del presente giudizio veniva emessa cartella esattoriale n. 0712020 001113480900 contenente il prefato credito , corredato dalle sanzioni accessorie . Ciò posto, nel corso del giudizio parte istante provvedeva a comprovare l'inoltro della istanza di riammissione alla rottamazione quater allegando, altresì, la prova del pagamento di 4 rate del debito, chiedendo, per lo effetto, l'estinzione del giudizio. In punto di diritto la definizione agevolata delle controversie tributarie è prevista e disciplinata dall'art.1, commi 186-205, della Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023).
Essa si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023, anche ratealmente, osservando che entro il 10 luglio 2023 il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
All'uopo l 'art 1 comma 198 e succ. della l. n. 197 2022 dispone che, al perfezionamento della procedura anche con il versamento di una sola rata , ne consegua l'estinzione del processo , posto, altresì, che l'art 1 comma 198 della prefata normativa sì recita..” Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate..”.
Tanto, in effetti, può agevolmente dedursi nel presente processo avendo documentato l'istante l'inoltro della domanda di definizione agevolata , con conseguenziale provvedimento di riammissione ed il pagamento di due rate ad essa connesse.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio , la Suprema Corte ha richiamato una giurisprudenza consolidata (Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 3010/2024), confermando che la scelta della soluzione premiale non deve essere “vanificata” da costi aggiuntivi.
Inoltre, i giudici hanno chiarito un altro aspetto procedurale di rilievo: la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione della norma che prevede il pagamento di un importo pari al contributo unificato (il cosiddetto “doppio contributo”) a carico della parte che ha proposto un'impugnazione poi respinta. Poiché il giudizio si è estinto e non si è concluso con una decisione di rigetto, tale obbligo non sorge. Ciò premesso,
PQM
Il Tribunale così provvede: dichiara estinto il procedimento in epigrafe;
dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio all'esito.
Così deciso in Nola il 22-12-2025
Il GU.
Dott. Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.U Tribunale di Nola, Sezione Civile, dott. Alfredo Granata ha pronunziato a seguito della udienza cartolare del 11 -12-2025, la seguente
ORDINANZA
Nella Causa iscritta al N° 3339\2019 R.G. sez. civile
TRA
, nonchè Parte_1 [...]
, difeso dall' avv. to Maurizio Maiello in una con l'Avv.Gaetano Parte_2
Giordano
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante.,
[...] difeso dai funzionari preposti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 16-05-2019 , parti ricorrenti in epigrafe deducevano di promuovere la presente azione giudiziaria onde opporsi alla ordinanza- ingiunzione n. 405-2019 dell'11 04 2019 , con la quale l' Parte_3
comminava una sanzione ammontante ad € 18.583,00 afferenti
[...] irregolarità della assunzione di personale presso la società ricorrente in data 21 052015. A seguito della introduzione del presente giudizio veniva emessa cartella esattoriale n. 0712020 001113480900 contenente il prefato credito , corredato dalle sanzioni accessorie . Ciò posto, nel corso del giudizio parte istante provvedeva a comprovare l'inoltro della istanza di riammissione alla rottamazione quater allegando, altresì, la prova del pagamento di 4 rate del debito, chiedendo, per lo effetto, l'estinzione del giudizio. In punto di diritto la definizione agevolata delle controversie tributarie è prevista e disciplinata dall'art.1, commi 186-205, della Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023).
Essa si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023, anche ratealmente, osservando che entro il 10 luglio 2023 il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
All'uopo l 'art 1 comma 198 e succ. della l. n. 197 2022 dispone che, al perfezionamento della procedura anche con il versamento di una sola rata , ne consegua l'estinzione del processo , posto, altresì, che l'art 1 comma 198 della prefata normativa sì recita..” Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate..”.
Tanto, in effetti, può agevolmente dedursi nel presente processo avendo documentato l'istante l'inoltro della domanda di definizione agevolata , con conseguenziale provvedimento di riammissione ed il pagamento di due rate ad essa connesse.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio , la Suprema Corte ha richiamato una giurisprudenza consolidata (Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 3010/2024), confermando che la scelta della soluzione premiale non deve essere “vanificata” da costi aggiuntivi.
Inoltre, i giudici hanno chiarito un altro aspetto procedurale di rilievo: la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione della norma che prevede il pagamento di un importo pari al contributo unificato (il cosiddetto “doppio contributo”) a carico della parte che ha proposto un'impugnazione poi respinta. Poiché il giudizio si è estinto e non si è concluso con una decisione di rigetto, tale obbligo non sorge. Ciò premesso,
PQM
Il Tribunale così provvede: dichiara estinto il procedimento in epigrafe;
dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio all'esito.
Così deciso in Nola il 22-12-2025
Il GU.
Dott. Alfredo Granata