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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2111/2019 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2111/2019 R.G.A.C., assunta in decisione con i termini all'udienza del 20.06.2024, vertente tra:
• , c.f. , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1
p. iva elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Vittorio P.IVA_1
Veneto n. 65, presso lo studio legale dell'avv. Fabio Maria Sarra, che lo rappresenta e difende, giusta la procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore - CONTRO
• , c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria, via Domenico Tripepi n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Sentina, che lo rappresenta e difende, giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuto- E
• , p. iva , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del dott. procuratore speciale munito dei necessari poteri CP_3 di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via G. Melacrino, Trav. I n. 2, presso lo studio dell'avv. Mariarita Stilo, dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Chiara Vedovati e Antonio Umberto Valdemarca, in forza di procura prodotta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta - Conclusioni delle parti (Udienza del 20 giugno 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa come da processo verbale di udienza.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, citava al giudizio dell'intestato Tribunale e Controparte_1
l' esponendo che: a far data Controparte_2 dal 1991 la ditta individuale, esercente attività di commercio di gioielli preziosi, aveva affidato al Rag. la gestione della contabilità dell'azienda, Controparte_1 ivi compresa la tenuta dei registri fiscali;
dopo un lungo periodo di regolare collaborazione, a partire dal 2002, la ditta aveva ricevuto la notificazione di numerose cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate, relative all'omesso e/o errato versamento di imposte erariali, oltre ad ammende contributive da parte dell'Ente di Previdenza (INPS); il rapporto professionale era continuato, ma le irregolarità registrate dagli enti impositori erano aumentate e, perciò, la ditta aveva iniziato a segnalare l'incuria e la disattenzione del professionista nella soluzione dei problemi dell'azienda, oltre all'impossibilità di realizzare confronti diretti con lo stesso per comprendere la natura delle difformità denunciate;
successivamente, nel mese di gennaio 2017, il rapporto professionale si risolveva su iniziativa del Rag.
per suoi impegni derivanti dall'attività prestata esclusivamente in favore di CP_1 soggetti pubblici;
di conseguenza, la ditta attrice affidava ad altro professionista, la Rag. , la gestione contabile dell'impresa individuale;
in esito alla Persona_1 verifica generale dei documenti fiscali della ditta, nonché della cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento ricevuti, la nuova incaricata rilevava carenze ed omissioni gestionali, tutte riportate nella relazione tecnica del 4 maggio 2019; inviata al convenuto proposta di negoziazione assistita, la stessa, inizialmente aderiva, dopo diversi incontri, dava esito negativo. Rappresentava, altresì, che, nel mese di aprile 2019, aveva ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, la notifica della cartella esattoriale n.09420190013064470000 dell'importo di € 636,04, relativa ad irregolarità riscontrate nel modello 770 S anno 2015: era emerso che, l'avviso di accertamento prodromico alla predetta cartella, era stato notificato al in data 10 settembre 2018, ma questi aveva omesso di avvisare il CP_1 contribuente, sicchè aveva perso la possibilità di elevare contestazioni ed era obbligato a pagare l'importo richiesto, maggiorato degli accessori di rito per ritardato riscontro. Lamentava, quindi, la responsabilità professionale ex art. 1218 c.c. del commercialista per violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e individuava il danno risarcibile nelle sanzioni, interessi, addebiti accessori conseguenti agli omessi e/o errati versamenti delle somme dovute all'erario e nella contrazione patrimoniale patita dall'azienda per effetto del necessario ricorso al credito bancario al fine di regolarizzare la posizione contributiva e fiscale, con rinuncia a programmi di investimento e di sviluppo industriale. Più precisamente, richiamava, a sostegno
2 delle proprie pretese, la relazione tecnica redatta dalla nuova contabile nella Per_1 parte in cui riportava la contestazione di un corposo numero di cartelle esattoriali, oltre alla tardiva iscrizione del collaboratore familiare nell'anno 2017, con effetto retroattivo a far data dall'anno 2005 e pedissequo versamento dei contributi fissi, nonché degli oneri aggiuntivi quale conseguenza delle omissioni contabili del convenuto (crediti di imposta non rivendicati e anomalie di studi di settore). Ancora evidenziava che la cartella esattoriale n.09420170007885523000, anno di imposta 2011, di € 3.621,44, relativa al tardivo versamento di imposte, era stata oggetto di denuncia da parte del Rag. alla Compagnia di Assicurazioni di competenza;
CP_1 tuttavia, allo stato, non era stato ricevuto alcun riscontro né da parte del professionista né dalla società assicurativa. Lo stesso Rag. aveva, inoltre, CP_1 preventivamente comunicato alla propria assicurazione, la possibilità di ricevere istanze risarcitorie da parte del sig. . Denunciava, inoltre, la sussistenza Parte_1 di responsabilità del convenuto relativamente alla redazione di un ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, come deducibile dal provvedimento reiettivo del giudice tributario. Precisava di avere aderito, al fine di non aggravare la posizione patrimoniale dell'azienda e la conseguente responsabilità del professionista, alla definizione agevolata (rottamazione), così andando a comprimere la propria esposizione debitoria e assicurando un onere risarcitorio meno gravoso. Quantificava il danno emergente come segue: “Ai fini patrimoniali, il danno emergente risiede nelle sanzioni, interessi e accessori versati dalla ditta in Parte_1 conseguenza della notifica delle cartelle esattoriali, con esclusione quindi delle somme versate a titolo di imposta, quantificato nella somma di €.26.856,41 come risulta dal prospetto contabile allegato (all.16) oltre €.3.621,44 per tardato versamento di imposte, già oggetto di segnalazione alla Assicurazione (già all.12) nonché €.18.152,38 per sanzioni e CP_2 interessi relativi all'accordo conciliativo del 30.08.2017 (all.17), effetto della apoditticità e carenza motivazionale del ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria e definito con sentenza n.3265 del 27 giugno 2016 di rigetto delle ragioni ricorsuali per assenza di valido profilo motivazionale quindi €.2.500,00 per condanna alle spese di giudizio (già all.14); €.35.677,00 per crediti derivanti da errata compilazione delle dichiarazioni dei redditi, oggetto di diniego di rimborso a causa della presentazione della relativa istanza oltre i termini di legge, così dettagliati: credito IVA anni 2008 e 2010; credito IRPEF anni 2009, 2010, 2011 e 2012; Addizionale Regionale IRPEF anno 2009 e IRAP anno 2009, (all.18); €.1.500,00 circa per errata indicazione delle rimanenze finali nella modulistica relativa al periodo di imposta 2013 e successivo 2014 (all.19) ed €.636,04 relativamente al modello 770 S anno 2015, la cui irregolarità è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria al Rag. che ha omesso ogni CP_1 comunicazione al cliente interessato (già all.10)”. Quanto, invece, al lucro cessante, lo identificava negli interessi bancari corrisposti in esito al mutuo contratto per far 3 fronte al pagamento dei debiti fiscali, pari ad € 2.876,49, oltre ad € 100.000,00 circa, quali perdite di ricavi registrate dall'azienda successivamente all'accollo del debito erariale e scaturenti dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2016-2017. Chiedeva al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. nella gestione della contabilità della Controparte_1 ditta , nonché nelle intraprese iniziative giudiziali, a far data dall'anno 2002, Parte_1 per negligenza grave ai sensi dell'art.1176 secondo comma c.c.; per l'effetto, condannare il Rag. a risarcire il danno sofferto dalla ditta nella misura di CP_1 Parte_1
€.88.943,27 per danno emergente ed €.102.876,49 per lucro cessante e così complessivamente nella somma di €.191.819,76, salvo errori e/o omissioni: oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza sino al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che dovrà risultare all'esito del giudizio ovvero apparire al Tribunale di giustizia;
condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, depositando comparsa di costituzione e risposta il 10.10.2019, la compagnia Controparte_2
, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art.
[...]
164, comma 4, c.p.c. per totale assenza del petitum e della formulazione di domande, dirette ovvero di manleva, nei propri confronti, che non consentiva di spiegare correttamente le difese, nonché l'inammissibilità dell'azione diretta spiegata dall'attore nei propri riguardi, tenuto conto dell'autonomia dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato rispetto all'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa attorea in forza della mancata indicazione, nell'atto di citazione, dei singoli inadempimenti del professionista e contestava il quantum risarcitorio, sfornito di prova ed a monte non dovuto in quanto, richiamando il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c., i danni lamentati si sarebbero potuti evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza. In via subordinata, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal Rag. , con conseguente perdita del diritto CP_1 all'indennizzo, per: mancato rispetto dell'ambito cronologico di operatività in forza della clausola claims made e dell'art. 22 lett. j) della Polizza, tenuto conto che la compagnia assicurativa non era stata notiziata delle richieste risarcitorie, già palesate nel 2016, quindi, ben prima della stipula del contratto assicurativo, sino al 20.11.2018; violazione degli artt. 1 e 6 della Polizza e degli artt. 1892 e 1898 c.c., in ragione della reticenza che aveva contraddistinto le dichiarazioni rilasciate dall'assicurato al momento della stipula del contratto, che avevano condizionato il consenso della controparte;
operatività dell'esclusione di cui all'art. 22 lett. i) della Polizza, in base al quale vengono espunti dalla copertura assicurativa i sinistri derivanti da atti di natura dolosa dell'assicurato. In estremo subordine, rilevava la
4 riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, comma 2, c.c. ovvero ex art. 1898, comma 5, c.c. “in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose”. Chiedeva, sul punto, una valutazione secondo equità da parte del Giudice. Da ultimo, evidenziava la sussistenza di un massimale di € 500.00,00 per sinistro e per anno assicurativo, oltre ad una franchigia pari ad € 500,00 per ciascun sinistro e, ritenute contestate una pluralità di condotte colpose al professionista, rilavava la sussistenza di una pluralità di sinistri, con ciò ritenendo operante la franchigia per ciascuno di essi. Concludeva chiedendo: “IN RITO In via pregiudiziale/preliminare: giusto il disposto dell'art. 164, comma 4°, c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dall'Attrice per mancanza dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione diretta spiegata dall'Attrice nei confronti di e Controparte_2 comunque carenza di legittimazione attiva dell'Attrice a far valere i diritti derivanti dalla Polizza;
NEL MERITO In via principale: rigettare le domande tutte svolte nei confronti del rag. perché infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. Controparte_1
1227, secondo comma, c.c., nonché sfornite di prova e, conseguentemente, assolvere
[...] da ogni avversa domanda e pretesa da chiunque formulata;
In via subordinata: CP_2 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti del rag. : accertare e dichiarare il Controparte_1 prevalente concorso di colpa dell'Attrice nella causazione del danno o nel suo aggravamento e, per l'effetto, azzerare o quantomeno ridurre l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.; accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per perdita/decadenza del diritto all'indennizzo in capo al rag. nonché per le Controparte_1 altre ragioni esposte in narrativa e per l'effetto respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di AIG. In via di ulteriore subordine: Nella denegata e duplice ipotesi di ritenuta responsabilità del rag. e di operatività della Polizza, accertare e CP_1 dichiarare l'obbligo indennitario di nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque: (i) previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, secondo comma, c.c. ovvero ex art. 1898, quinto comma, seconda parte, c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, occorrendo con determinazione in via equitativa;
(ii) previa detrazione della franchigia di € 500,00 per ogni sinistro;
(iii) entro i limiti del massimale pari a € 500.000,00 sempre che il predetto massimale non sia già stato eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di eventuali altri e diversi “sinistri” ricadenti nella stessa annualità di Polizza. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di indicare testimoni, di formulare capitoli di prova, e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”. 5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.10.2019, si costituiva in giudizio premettendo di essere uno stimato professionista e di Controparte_1 avere ricevuto numerosi incarichi, sia da ditte private sia da enti pubblici, su tutto il territorio nazionale. Rappresentava di aver intrattenuto con l'attore rapporti di amicizia prima che professionali, fintantoché i rapporti personali sono andati via via deteriorandosi per poi andare ad impattare anche sul rapporto professionale tra i due.Contestava gli addebiti formulati nei propri confronti, affermando che aveva cercato, fin da subito, di spiegare all'attore che le cartelle erano state emesse non per propria responsabilità, ma a causa di alcune dimenticanze dello stesso contribuente, senza ottenere alcun esito positivo. Pertanto, si era visto costretto a rinunciare al mandato ricevuto, essendo già stato sostituito da altro professionista prima della rinuncia. Chiariva di aver aderito alla procedura di negoziazione assistita, nella consapevolezza che i contrasti si sarebbero potuti risolvere in via amichevole. Tuttavia, a seguito di numerosi incontri che sembravano essere funzionali al raggiungimento di un accordo, era stato redatto il verbale che aveva definito la proceduta con esito negativo. In punto di diritto, evidenziava il differente onere probatorio gravante sulle parti, avuto particolare riguardo al quantum debeatur, tenuto conto che il cliente doveva dar prova del danno e della relazione causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del quale era richiesto il risarcimento. In merito alla lamentata condotta negligente ed irregolare del professionista nella redazione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, osservava che gravava sull'attore anche la prova della sussistenza del danno derivante dal suo inadempimento, tenuto conto che tale danno poteva ritenersi sussistente solo ove fosse stato accertato che, senza l'omissione del professionista, il risultato sperato sarebbe stato conseguito ovvero si sarebbero concretizzate effettive possibilità di successo. Rilevava l'imputabilità di un concorso ex art. 1227 c.c. al debitore ogniqualvolta il professionista fosse in grado di provare che l'infedeltà della dichiarazione fosse stata sollecitata dal contribuente. In tale contesto, a fronte dell'eccezione del professionista di mancata consegna della documentazione necessaria, spettava al cliente l'onere della prova positiva di averla consegnata, prova non raggiunta nel caso di specie, considerato che la aveva sempre CP_4 gestito la contabilità utilizzando un proprio gestionale e, perciò, il rag. si CP_1 era limitato a tenere la contabilità e a redigere le scritture sulla base di ciò che la stessa gli comunicava. Quanto alla copertura della polizza assicurativa, CP_4 richiamava il disposto dell'art. 20 delle condizioni evidenziando che le condotte a lui addebitate dall'attore erano specificamente ivi elencate. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree ovvero, nel caso di accoglimento, la limitazione della condanna “al risarcimento dei minori danni eventualmente accertati e provati in giudizio” e l'accertamento dell'operatività della “copertura assicurativa della Società
[...]
[...
[...] ” con declaratoria di “responsabilità della Controparte_5 stessa alla copertura dell'intero ammontare del danno. […] Con vittorie di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 20.04.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.02.2021, questa Giudice
“ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale formulata dall'attore nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che il capitolo di prova n. 1 è generico facendo riferimento a, non meglio precisati ed identificati temporalmente, “modelli F24”, il n. 2 è valutativo e documentale e/o da provarsi documentalmente, i capitoli di prova nn. 3, 4, 5, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 37, 39 sono documentali e/o da provarsi documentalmente e, comunque, per la gran parte, da verificare con la disponenda C.T.U., i capitoli di prova nn. 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 30, 33, 38, 40 sono negativi non potendosi dimostrare fatti non avvenuti se non con prova positiva di fatti secondari ovvero mediante presunzioni, il capitolo di prova n. 12 è valutativo così come il capitolo 17, 18 e 31, che richiedono valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni nella specie del tutto privi di qualifiche e conoscenze tecnico-contabili fiscali, il capitolo n. 32 e il n. 35 sono irrilevanti, il capitolo 36 è generico ed indeterminato in relazione ai crediti asseritamente vantati;
ritenuto opportuno disporre una C.T.U., per altro sollecitata sia da parte attrice che da parte convenuta”, rigettava la prova orale dedotta da parte attrice e, ritenendola opportuna ai fini del decidere, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, sui seguenti quesiti “a) accerti se, in ordine a quanto indicato per punti nella relazione tecnica di parte attrice a firma del Rag. Per_1
, offerta in comunicazione con l'atto introduttivo ed ivi richiamata sia nella sua
[...] totalità che per alcune, distinte parti, che trovi riscontro nella documentazione versata in atti dalla medesima parte attrice, vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante ; b) dica se le Controparte_6 irregolarità e/o gli errori eventualmente riscontrati siano riconducibili ad una non corretta gestione (rectius contraria alla dovuta diligenza professionale), sul piano tecnico-contabile, della citata impresa individuale da part del ragioniere;
c) dica se, in Controparte_1 forza degli errori, omissioni, irregolarità riscontrate, la ditta ha dovuto pagare interessi, sanzioni ovvero sostenere altre spese ed accessori che, in assenza di condotte negligenti e imperite, non avrebbe subito, tenuto conto delle stesse iniziative del contribuente risultanti dai documenti prodotti (es. dichiarazioni della ditta, adesioni e definizioni conciliative con il fisco, ecc.); d) ove riscontrato quanto indicato nel presedente punto, quantifichi il superiore danno patrimoniale specificando le voci in relazione alla ravvisate condotte colpose”.
Depositato l'elaborato tecnico in data 6 dicembre 2021, con ordinanza del 5 luglio 2022, la scrivente “ritenuto che l'accertamento tecnico d'ufficio si presenta esaustivo e 7 completo anche in relazione alle osservazioni e critiche spiegate dalle parti convenute;
che, pertanto, non occorre convocare a chiarimenti il C.T.U. per come sollecitato dalla parte convenuta assicuratrice;
ritenuta la causa matura per la decisione” rigettava la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti, dichiarava chiusa la fase istruttoria ex art. 209 c.p.c., e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 20 giugno 2024 chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva assegnata a sentenza con i chiesti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – In premessa, è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione diretta proposta dall'attore nei confronti della compagnia assicuratrice.
2.1 - Invero, l'attore, come si evince dalle difese articolate nell'atto introduttivo del giudizio, ivi incluse le conclusioni (ha chiesto al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. nella gestione della Controparte_1 contabilità della ditta , nonché nelle intraprese iniziative giudiziali, a far data Parte_1 dall'anno 2002, per negligenza grave ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c.” e condannare “il Rag. a risarcire il danno sofferto dalla ditta nella CP_1 Parte_1 misura di € 88.943,27 per danno emergente ed € 102.876,49 per lucro cessante”) ha svolto azione di responsabilità ex contractu nei confronti del ragioniere Controparte_1 instando per il risarcimento dei danni derivanti dall'asserito inadempimento colposo della prestazione professionale resa. Al contratto in questione rimane del tutto estraneo l'assicuratore della responsabilità civile professionale dell'attività professionale assicurata, che ha assunto, esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato, il ragioniere per l'attività di esperto Controparte_1 contabile/commercialista, il vincolo contrattuale di rivalerlo delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'esercizio dell'attività che ha assunto.
2.2. – In tema, granitica è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale (cfr., ex multis, la recente ord. n. 5259/2021) : “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Corte di Cassazione n. 15039/2005; Corte di Cassazione n. 5306/2007; Corte di 8 Cassazione n. 28834/2008). Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Corte di Cassazione, n. 9516/2007)”).
2.2 – Ed infatti, del tutto autonomi e distinti sono i rapporti contrattuali instaurati, rispettivamente, dall'attore con il proprio esperto contabile e da questi con il proprio assicuratore della responsabilità civile: ne segue che l'esperimento delle azioni derivanti da ciascun contratto non possono che dirigersi nei confronti della sola parte contraente destinataria delle obbligazioni scaturenti da quel medesimo contratto, e dunque non possono essere dirette nei confronti di soggetti terzi rispetto ai quali quel contratto non ha forza di legge ex art. 1372 c.c.. La circostanza che tali soggetti terzi siano a loro volta legati da altri vincoli negoziali alla parte destinataria dell'azione principale ex contractu, non comporta - quando anche si possa giustificare la trattazione simultanea delle cause nel medesimo giudizio, per ragioni di connessione - la “confusione” dei due rapporti obbligatori, che permangono differenti e separati negli elementi costitutivi e quanto alle vicende che attengono ciascuno di essi.
2.3 – In accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'impresa assicuratrice, l'attore va condannato a rimborsare le spese di lite a quest'ultima.
3. – Sempre in premessa, va rilevata la tardiva costituzione del convenuto CP_1
il quale, a fronte della data di udienza fissata in citazione del 30 ottobre
[...]
2019, non si è costituito “almeno venti giorni prima” di detta udienza, per come prescritto dall'art. 166 c.p.c. ratione temporis applicabile, ma si è costituito proprio il 30 ottobre 2019, così precludendosi la possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ovvero di proporre domande riconvenzionali o chiamare in causa un terzo ex art. 167 c.p.c.
3.1 – In ragione della tardiva costituzione, ed avuto riguardo al difetto di legittimazione ad causam della compagnia assicuratrice evocata in lite dall'attore, è inammissibile la richiesta avanzata dal convenuto “nel caso in cui venga accertata la responsabilità del dr. , di chiamare a rispondere dell'eventuale risarcimento del CP_1 danno accertato, la Compagnia assicurativa, già citata in giudizio da parte attrice” e, pertanto, la conclusione “in caso di condanna al risarcimento dei danni accertare la copertura assicurativa della Società Controparte_7
[...
[...] e dichiarare la resposnabilità della stessa alla copertura dell'intero ammontare del
[...] danno”.
4. – Tanto acclarato, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va in parte accolta per quanto dappresso si espone.
4.1 – Deve premettersi, anzitutto, che la materia oggetto della presente controversia attiene ad un'ipotesi di responsabilità professionale dell'esperto contabile (ragioniere o commercialista che sia) derivante dall'espletamento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il cliente. Opera intellettuale che il professionista deve svolgere nel rispetto del canone di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta. Recente giurisprudenza nomofilattica ha, per altro, precisato che “Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario)” (così Cass. Civ. sent. n. 25699 del 25 settembre 2024).
4.1.1 – Ne deriva, sul piano della responsabilità professionale, che la stessa può configurarsi non in qualsiasi caso in cui il cliente abbia conseguito un risultato per sé sfavorevole, bensì solo qualora l'esito sfavorevole sia dipeso da errori od omissioni (anche informativi) commessi dal professionista, venuto meno all'obbligo di diligenza media professionale esigibile (colpa professionale) e se, secondo un giudizio prognostico probabilistico ex ante, senza quell'errore, quell'omissione il cliente avrebbe potuto conseguire un risultato favorevole anche in termini di maggiori chances (nesso di causalità). In relazione a detto ultimo punto, va rammentato che la perdita della possibilità di conseguire il vantaggio, oltre a dover essere causalmente connessa all'inadempimento, deve rispondere al requisito del più probabile che non, ossia al principio per cui quel vantaggio sarebbe stato conseguito con alta probabilità vicina alla certezza anche sulla base di presunzioni ed elementi forniti dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. sent. n. 13483 del 2018; Cass. Civ. sent. n. 29829 del 2018; si veda, più datata, Cass. Civ. n. 22026 del 2004 “In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il
10 danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo la relativa indagine, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Nella specie, era stata dedotta la responsabilità di un ragioniere per avere egli impugnato una serie di accertamenti d'imposta, omettendo di formulare i motivi di impugnazione nel ricorso proposto alla Commissione tributaria di secondo grado e proponendo tardivamente l'impugnazione innanzi alla Commissione centrale;
la Corte Cass., in applicazione di siffatto principio, ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato la responsabilità del professionista, aveva escluso la sussistenza del danno, senza accertare, con valutazione prognostica, se lo svolgimento delle difese avrebbe potuto assicurare il vittorioso esperimento delle impugnazioni).
4.2 – Ciò premesso, nel caso in esame, l'attore ha allegato una molteplicità di inadempimenti del professionista convenuto rispetto alle obbligazioni sullo stesso gravanti, producendo una relazione tecnica di parte in cui è contenuto l'elenco delle cartelle esattoriali contestate dall'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione delle asserite condotte colpose imputabili, a parere dell'attore, al e determinanti CP_1 la perdita del vantaggio economico.
4.3 – Va rilevato che, stante il carattere tecnico di alcune contestazioni, la controversia è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. Ebbene, dall'analitico accertamento effettuato dal Consulente, il commercialista dott.
sulla scorta delle allegazioni e di quanto documentato, è emerso un Persona_2 quadro composito connotato da alcune omissioni e da taluni ritardi negli adempimenti della prestazione professionale ascrivibili certamente a negligenza del professionista e da altre condotte prive di detta qualifica colposa anche per carenza di idonee allegazioni (già in atto di citazione) e documenti.
4.3.1 – Innanzitutto, esaminando le singole censure, va esclusa una colpa professionale in capo al convenuto ed il nesso di causalità, secondo i superiori criteri probabilistici, tra l'assunto danno e l'asserito errore professionale per difetto di allegazioni e produzione documentale in merito alle seguenti contestazioni. 1) In relazione alla cartella esattoriale n. 09450090004373608000 (anno di imposta 2002), la parte, tramite il proprio perito, ha contestato la comminazione di “sanzioni (30%) e interessi su versamento tardivo II acconto IRPEF e IRAP effettuato in data 03/12/2002 anziché in data 02/12/2002”. Ebbene, il C.T.U. ha evidenziato l'assoluta carenza documentale poiché “In atti è presente solo il modello F24 versato in data 03.12.2002, oltre la data di scadenza del 2
11 dicembre 2002 (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre). Non risultano depositati la dichiarazione dei redditi, la cartella di pagamento, la comunicazione di irregolarità. Il CTU non è in possesso di sufficiente documentazione per la verifica della motivazione che ha portato alla emissione della cartella de quo. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti non è possibile verificare se vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante, ovvero ritardo nel versamento;
b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del ragioniere ” (cfr. pag. 7 Controparte_1 ctu). 2) Relativamente alla cartella esattoriale n. 09420090004373608000 (anno di imposta 2003), il perito di parte ha rilevato che la “Cartella scaturita da accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2003. Iscrizione di 1/3 delle imposte erariali e relativi interessi a seguito di proposizione ricorso avverso avviso di accertamento. Perso in I grado” nonché, in ordine alla cartella esattoriale n. 094200090040973552, “Cartella scaturita da accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2003. Contributi inps a percentuale dovuti sul maggior reddito accertato e relativi interessi. Proposto ricorso avverso avviso di accertamento perso in I grado”. Anche in questo caso, il C.T.U. ha precisato che “In atti sono presenti l'estratto di ruolo (per tutte le fattispecie), in luogo della cartella, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che rigetta il ricorso, la comunicazione del dispositivo. Non sono presenti invece: la dichiarazione dei redditi, l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate contesta le irregolarità, il relativo ricorso. Il CTU non è in possesso di sufficiente documentazione per la verifica della motivazione che ha portato alla emissione della cartella de quo. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti non è possibile verificare se vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del ragioniere ”. Controparte_1
3) Quanto alla cartella esattoriale n. 09420100018882290000 (anno di imposta 2006), il consulente di parte ha evidenziato “Errata indicazione del credito IVA riportato dall'anno precedente […] Dal controllo effettuato è stato riscontrato che il modello di versamento F24 del 08/08/2007 riporta IRAP a saldo 2006 per € 2.118,00 ma la dichiarazione dei redditi presentata espone un saldo IRAP dovuto pari a € 2.652,00. […] Erroneamente in dichiarazione non è stato indicato che il credito relativo all'anno precedente pari a € 1.054,00 era stato portato in compensazione nel modello F24 del 19.07.2006”. Il C.T.U. ha accertato che “Con riferimento all'imposta IVA, è presente la copia del quadro VL dichiarazione IVA anno d'imposta 2005, da cui si rileva che l'imposta a credito
12 (rigo VL39) è pari a € 23.288,00. E' presente, altresì, la copia del quadro VL dichiarazione IVA anno d'imposta 2006, da cui si rileva che viene riportato erroneamente il credito anno precedente (rigo VL26) nella misura di € 39.506,00, anziché 23.288,00. E' evidente che l'iscrizione a ruolo è dipesa da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, tuttavia, la mancanza di qualsiasi riferimento all'IVA nell'estratto di ruolo non consente di quantificare le effettive sanzioni ed interessi. Con riferimento all'imposta IRAP, il debito risultante dal rigo IQ94 (quadro IQ del modello IRAP 2007 anno d'imposta 2006) è pari ad € 2.352,00 mentre l'imposta versata con modello F24 del 08.08.2007 è pari ad € 2.118,00, in misura inferiore a quella dovuta. Non sono presenti in atti: la dichiarazione IRAP completa di tutti i quadri e la comunicazione di irregolarità. In tale circostanza, l'omesso o il parziale versamento dei tributi non può essere con certezza attribuito ad una non corretta gestione del rag. Con riferimento ai contributi INPS si fa Controparte_1 presente che il credito risultante dal quadro RR periodo d'imposta 2005 pari a € 1.054,00 compensato con modello F24 del 19.07.2006, non è stato successivamente riportato nella dichiarazione dell'anno successivo al rigo RR2 colonna 29. È evidente che l'iscrizione a ruolo è dipesa da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, tuttavia, la mancanza di qualsiasi riferimento all'IRAP nell'estratto di ruolo non consente di quantificare le effettive sanzioni e interessi. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti si riscontra l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante, per tutti i tributi richiamati;
b) Dalla documentazione in atti pur riscontrando i lamentati errori materiali, per la parte IVA e INPS, la carente documentazione in atti (ovvero mancanza di qualsiasi riferimento ai tributi richiamati nell'estratto di ruolo presentato) non consente di riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato. 4) In riferimento alla cartella esattoriale n. 0942010002975837000 (anno di imposta 2006), viene contestata “l'iscrizione a ruolo delle imposte e relative sanzioni e interessi a seguito del rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale relativo all'avviso di accertamento da studi di settore anno 2003” e “l'iscrizione a ruolo delle imposte e relativi sanzioni e interessi a seguito di controllo formale art. 36/ter anno d'imposta 2006”; invero, il C.T.U. ha evidenziato che “Non sono presenti: la dichiarazione dei redditi, l'avviso di accertamento, la richiesta di documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il CTU non è in possesso di sufficiente documentazione per la verifica della motivazione che ha portato alla emissione della cartella de quo: Pertanto: a) Dalla documentazione in atti non è possibile verificare se vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato” (cfr. pag. 12 ctu).
13 5) Quanto alle cartelle esattoriali nn. 09420120014114891000 e 69413009799995007000 (anni di imposta 2006 e 2007), rispetto alle quali è stata contestata la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione percepiti, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato l'impossibilità dell'accertamento richiesto, significando l'impossibilità di valutare profili di mancanza di diligenza del professionista, per mancanza di documentazione sul punto.
4.3.2 – In relazione a quanto allegato, e, viepiù, tenuto conto della scarna attività assertiva, a seguito dell'approfondita indagine tecnica, il consulente d'ufficio ha escluso scorrette gestioni sul piano tecnico contabile da parte del ragioniere convenuto in ordine alla cartella esattoriale n. 09420120024869739000 (anno di imposta 2009), con cui si è contestato il “mancato versamento II o unica rata acconto IRAP 2009”, e con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420130004792840000 (anno di imposta 2009), con cui si è contestato il “mancato versamento di ritenuta alla fonte e add.le regionale per il periodo 11/2009”.
4.3.3 - Mentre per quanto concerne la cartella esattoriale n. 69414009563871004000 (anno di imposta 2008), il C.T.U. ha escluso la sussistenza di alcuna responsabilità imputabile al professionista atteso che, giusta quanto esposto nell'elaborato tecnico, “L'importo della cartella è stato interamente sgravato e il debito è stato definito con l'accordo conciliativo con il quale viene riconosciuta tra gli acquisti la fattura n. 1430 del 31/12/2008 di € 23.564,00 oltre IVA, di cui i giudici di prime cure e l'Ufficio non avevano tenuto in debita considerazione. Non viene invece accolta la richiesta di riduzione della percentuale di ricarico. Con detto accordo, il contribuente e l'agenzia delle entrate convengono nel pagamento delle sanzioni nella misura del 50%. Il consulente di parte attrice lamenta che se la fattura fosse stata tenuta in considerazione all'atto della notifica dell'avviso di accertamento il risparmio sarebbe stato di gran lunga superiore. Maggior risparmio non quantificato e non quantificabile con la documentazione in atti, in quanto non sono presenti la dichiarazione dei redditi e l'avviso di accertamento ed eventuali verbali di contraddittorio”.
4.3.4 – Ancora in merito alla cartella esattoriale n. 39420140004253010000 (anno di imposta 2008), va rilevato che la stessa, al di là dell'assenza di documentazione in atti, non risulta tra i fatti costitutivi allegati nel libello introduttivo, recte tra le cartelle esattoriali riportate nell'atto di citazione, dacchè deve ritenersi che essa non faccia parte del petitum e della causa petendi e, dunque, sia esclusa dall'odierna materia del contendere.
14 4.3.5 – L'incaricato consulente d'ufficio ha altresì escluso ogni possibilità di analisi e vaglio della condotta del convenuto ovvero della sussistenza di pregiudizio per difetto di sufficiente ed adeguata documentazione avuto riguardo alle cartelle esattoriali numero: 09420150016297411000 (anno di imposta 2012), 09420160002395712000 (anno di imposta 2012), 09420160025247024000 (anno di imposta 2013), 09420160025247125000 (anno di imposta 2013), 09420160028847134000 (anno di imposta 2013), 09420160030439858000 (anno di imposta 2003), 09420150017335569000 (anno di imposta 2011), 09420170007885523000 (anno di imposta 2011).
4.3.6 – Va esclusa l'imputazione al professionista della tardiva iscrizione del collaboratore familiare presso l'INPS per assenza di avviso di addebito.
4.3.7 – Sempre per assenza di documentazione, correttamente denunciata dal C.T.U., è impossibile valutare l'asserita sussistenza di anomalie negli studi di settore 2013/2014 e sviluppare qualsivoglia considerazione di resposnabilità in merito all'avviso di accertamento TD7010501957/2015 A.I. 2010.
4.4 – Passando al positivo riscontro di mancanza di diligenza sugli aspetti tecnici caratterizzanti l'espletamento del mandato professionale, deve senz'altro ritenersi sussistente una colpa professionale in capo al convenuto in relazione alla cartella esattoriale n. 09420110004203641000 (anno di imposta 2007), censurata per
“mancato riporto in sede di dichiarazione IVA degli importi portati in compensazione in data 08.08.2007 per € 25.383,00. […] Inoltre la cartella è comprensiva di carente versamento IRAP a saldo 2007”. Ed infatti il C.T.U. ha riscontrato “l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante;” derivante da “una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato”, riconoscendo quale danno patrimoniale connesso al riscontrato errore professionale l'importo di € 4.082,20. Diversamente, ha escluso la responsabilità del professionista quanto all'IRAP tenuto conto che “l'omesso o il parziale versamento dei tributi non può essere con certezza attribuito ad una non corretta gestione del rag. . Controparte_1
4.4.1 - Più precisamente, il consulente ha verificato che, in ordine all'imposta Iva
“che la compensazione di € 25.383,00 anno 2006 non è stata riportata al rigo VL22 della dichiarazione IVA, determinando l'applicazione di sanzioni e interessi. E' evidente che l'iscrizione a ruolo è dipesa da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti si riscontra l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti
15 si riscontra una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato. Con riferimento all'imposta IRAP, si fa presente che il debito IRAP risultante dal rigo IQ95 (quadro IQ del modello IRAP 2008 anno d'imposta 2007) è pari a € 2.230,00 mentre l'imposta versata con modello F24 del 08.08.2007 è pari a € 1.538,00, in misura inferiore a quella dovuta. In tale circostanza, l'omesso o il parziale versamento dei tributi non può essere con certezza attribuito ad una non corretta gestione del rag. CP_1
Pertanto: a) Dalla documentazione in atti si riscontra l'errata od omessa
[...] indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato. L'importo richiesto con l'atto di citazione ammonta a € 4.193,49 (importo residuo per interessi e oneri a seguito della definizione agevolata), di cui, in assenza di cartella con dettaglio dei codici tributo (sanzioni e interessi residui), proporzionalmente imputabili al tributo IVA € 4.082,20”.
4.5 – In ordine alla cartella esattoriale n. 0942011003180321 (anno di imposta 2008), con riferimento alla quale l'attore ha lamentato l'“errata indicazione in dichiarazione IRAP/2009 anno d'imposta 2008 del totale degli acconti versati”, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione imputabile al , dal quale è scaturito il pagamento della somma CP_1 di € 99,37, non dovuta in assenza della disattenzione contabile.
4.6 – Con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420130030789067000 (anno di imposta 2010), con cui erano stati contestati errori nella indicazione degli acconti IRAP per il 2010, lo specialista d'ufficio ha riscontrato “l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante” derivante da una “non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato”, determinativa della somma – non dovuta in assenza dell'errore professionale – di € 115,36.
4.7 – Evidente è la colpa professionale in capo al convenuto in relazione al diniego di rimborsi afferenti a diversi crediti delle seguenti annualità:
- 2008: € 14.875,00 IVA;
- 2009: € 2.050,00 IRPEF ed € 1.512,00 IRAP;
- 2010: € 131,00 IRPEF ed € 15.562,00 IVA;
- 2011: € 767,00 IRPEF ed € 37,00 Add. Reg.le;
- 2012: € 743,00 IRPEF. Il Consulente d'ufficio ha rilevato che “Il rimborso dei suddetti crediti per l'ammontare complessivo di € 35.677,00 è stato negato in quanto le richieste sono state effettuate oltre i 16 termini previsti”. E' indubbio che le tardive richieste sono addebitabili all'esperto contabile convenuto, il quale, non avvedendosi dei tempi tecnici delle dovute istanze, è chiaramente incorso in colpa nella gestione del mandato professionale, generando un danno, consistito nel mancato rimborso del dovuto, pari ad € 35.677,00 per interessi e oneri.
4.8 – Il C.T.U. ha infine riconosciuto, giusta quanto allegato in citazione, “€ 3.621,44 per tardato versamento di imposte iscritte a ruolo con la cartella n. 09420170007885523000 anno d'imposta 2011, oggetto di segnalazione da parte del professionista alla Assicurazione […] € 636,04 relativamente al modello 770 CP_2 anno 2015 (cartella n. 09420190013064470000 in atti), la cui irregolarità è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria al Rag. che ha omesso CP_1 ogni comunicazione al cliente interessato. In atti è presente la cartella di pagamento, la certificazione che la comunicazione di irregolarità è stata notificata all'intermediario in data 10.09.2018”. Con riferimento ad entrambe le voci ha Controparte_1 rilevato una non corretta gestione sul piano contabile imputabile al , con la CP_1 precisazione che relativamente alla somma derivante dal modello 770 anno 2015
“l'importo richiesto con l'atto di citazione per interessi e oneri è pari a € 636,04, di cui € 428,56 per tributo, e € 207,48 per sanzioni e interessi”.
5. – In definitiva, alla luce della complessiva disamina tecnica effettuata dal consulente, può concludersi, condividendo le risultanze dell'esperto, circa la sussistenza, in relazione alla superiore esposizione, di irregolarità, errori ed omissioni contabili dovuti ad esclusiva colpa del convenuto , che hanno CP_1 cagionato una maggiorazione, a carico della ditta , di interessi, sanzioni, Parte_1 spese ed accessori quantificabili nell'importo complessivo di € 43.802,85 (si precisa che, nel sommare le voci, si perviene al suddetto importo e non al diverso 43.595,37 che non include l'importo di euro 207,48 riconosciuto a pag. 39 della relazione).
5.1 – Del resto, puntuale ed esaustiva è stata la replica del C.T.U. alle osservazioni tecniche delle parti che non permettono, neppure peritus peritorum, di addivenire a diverse conclusioni sia in relazione alla colpa professionale sia in merito al nesso di causalità ed ai danni (invero, quanto alle osservazioni del consulente di parte attrice, il dott. ha confermato l'impossibilità di riscontrare “oggettivamente le doglianze Per_2 di parte attrice in assenza dell'intera documentazione a supporto…”. Quanto alle osservazioni di parte convenuta, il C.T.U. ha ribadito che gli errori rilevati sono imputabili unicamente al soggetto che aveva materialmente, caso per caso, compilato la dichiarazione, ossia il convenuto, con ciò confermando quanto esposto nell'elaborato peritale). 17 5.2 – Questa Giudice ritiene di condividere pienamente le conclusioni del C.T.U. in quanto immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e frutto di un'analitica e puntuale disamina della documentazione prodotta in atti.
6. – In ragione di ciò, la domanda attorea va parzialmente accolta in relazione alla richiesta risarcitoria del danno emergente, limitatamente alla somma di 43.802,85 derivante dall'accertata responsabilità professionale di oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda giudiziaria al soddisfo (non vi è prova di un diverso ed ulteriore danno da svalutazione monetaria chiesto dall'attore).
7. – Di contro, l'istanza risarcitoria avente ad oggetto il riconoscimento del lucro cessante va integralmente rigettata. Sul punto, si rileva che parte attrice ha formulato la pretesa quantificandola in € 102.876,49, rispettivamente € 2.876,49 per
“interessi bancari corrisposti dalla ditta, in esito al mutuo contratto per far fronte al pagamento dei debiti fiscali” ed € 100.000,00 “circa quali perdite di ricavi registrate dalla azienda successivamente all'accollo del debito erariale e scaturenti dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2016-2017”.
7.1 – Ebbene, l'intera richiesta risarcitoria risulta infondata in quanto sfornita di prova. Infatti, relativamente agli interessi bancari asseritamente pagati in esito al mutuo, si rileva la mancata produzione in giudizio del contratto di mutuo che si assume stipulato per far fronte ai debiti erariali causalmente riconducibili alla condotta negligente del professionista. Quanto, invece, alle perdite di ricavi asseritamente patite, si evidenzia la produzione in atti, unicamente, delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2016 e 2017 (all.ti 21 e 22 atto di citazione). Orbene, tale documentazione risulta insufficiente ed inadeguata a fornire la prova del nesso causale tra le perdite subite e la condotta professionale del , sia in ragione dell'esiguità della stessa, inidonea a CP_1 raffigurare l'andamento medio dei ricavi prima dell'asserito danno e dopo lo stesso, sia tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'attività commerciale dell'attore – gioielli, preziosi, beni voluttuari - intrinsecamente soggetta a sopportare variazioni di ricavi in forza del mutamento del prezzo dell'oro piuttosto che di innumerevoli altre variabili economico-sociali.
8. – Le spese sostenute dall'attore seguono la soccombenza di parte convenuta e, pertanto, vengono poste a carico di e liquidate, ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014 e successive modifiche, con liquidazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del valore accertato della causa, come segue: € 1.020,60
18 per la fase di studio, € 722,40 per la fase introduttiva, € 1.083,60 per la fase istruttoria, € 1.743,00 per la fase decisionale, per l'importo complessivo di € 4.569,60, precisando che i valori medi sono stati ridotti avuto riguardo all'attività difensiva di parte attrice ed all'accoglimento parziale della domanda. L'attore ha diritto ad euro 518,00 per spese documentate.
9. - L'attore va invece condannato a rimborsare le spese di lite nei confronti della compagnia di assicurazione come segue: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, per l'importo complessivo di € 3.809,00, avuto riguardo al tenore del pronunciamento. Non sono state documentate spese.
10. – Le spese della C.T.U., disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto del 28 dicembre 2022, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta, in ragione della metà ciascuna, ma in solido avverso il C.T.U., tenuto conto dell'esito complessivo della consulenza svolta nell'interesse di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2111/2019 R.G.A.C. proposta da nei confronti Parte_1 di e , Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di rispetto alla Parte_1 domanda azionata nei confronti della compagnia assicuratrice e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea rivolta a quest'ultima;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva;
Controparte_1
- e, per l'effetto, accerta e dichiara la resposnabilità professionale del convenuto nella gestione della contabilità della ditta attrice per violazione del dovere della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. secondo quanto enunciato in motivazione;
- e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
quantificato in complessivi € 43.802,85, oltre interessi nella misura Parte_1 legale dalla domanda giudiziaria al soddisfo;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nella complessiva somma di euro 5.087,60, di cui euro 518,00 per spese documentate ed
19 euro 4.569,60 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di rimborso spese forfettarie;
- condanna a rimborsare alla compagnia Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono quantificate nella Controparte_2 somma di euro 3.809,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate per anticipazione con decreto del 28 dicembre 2022, definitivamente a carico dell'attore e del convenuto in ragione della metà per parte, ma in solido avverso il C.T.U. Così deciso in Reggio Calabria, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
20
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2111/2019 R.G.A.C., assunta in decisione con i termini all'udienza del 20.06.2024, vertente tra:
• , c.f. , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1
p. iva elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Vittorio P.IVA_1
Veneto n. 65, presso lo studio legale dell'avv. Fabio Maria Sarra, che lo rappresenta e difende, giusta la procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore - CONTRO
• , c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria, via Domenico Tripepi n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Sentina, che lo rappresenta e difende, giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuto- E
• , p. iva , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del dott. procuratore speciale munito dei necessari poteri CP_3 di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via G. Melacrino, Trav. I n. 2, presso lo studio dell'avv. Mariarita Stilo, dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Chiara Vedovati e Antonio Umberto Valdemarca, in forza di procura prodotta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta - Conclusioni delle parti (Udienza del 20 giugno 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa come da processo verbale di udienza.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, citava al giudizio dell'intestato Tribunale e Controparte_1
l' esponendo che: a far data Controparte_2 dal 1991 la ditta individuale, esercente attività di commercio di gioielli preziosi, aveva affidato al Rag. la gestione della contabilità dell'azienda, Controparte_1 ivi compresa la tenuta dei registri fiscali;
dopo un lungo periodo di regolare collaborazione, a partire dal 2002, la ditta aveva ricevuto la notificazione di numerose cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate, relative all'omesso e/o errato versamento di imposte erariali, oltre ad ammende contributive da parte dell'Ente di Previdenza (INPS); il rapporto professionale era continuato, ma le irregolarità registrate dagli enti impositori erano aumentate e, perciò, la ditta aveva iniziato a segnalare l'incuria e la disattenzione del professionista nella soluzione dei problemi dell'azienda, oltre all'impossibilità di realizzare confronti diretti con lo stesso per comprendere la natura delle difformità denunciate;
successivamente, nel mese di gennaio 2017, il rapporto professionale si risolveva su iniziativa del Rag.
per suoi impegni derivanti dall'attività prestata esclusivamente in favore di CP_1 soggetti pubblici;
di conseguenza, la ditta attrice affidava ad altro professionista, la Rag. , la gestione contabile dell'impresa individuale;
in esito alla Persona_1 verifica generale dei documenti fiscali della ditta, nonché della cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento ricevuti, la nuova incaricata rilevava carenze ed omissioni gestionali, tutte riportate nella relazione tecnica del 4 maggio 2019; inviata al convenuto proposta di negoziazione assistita, la stessa, inizialmente aderiva, dopo diversi incontri, dava esito negativo. Rappresentava, altresì, che, nel mese di aprile 2019, aveva ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, la notifica della cartella esattoriale n.09420190013064470000 dell'importo di € 636,04, relativa ad irregolarità riscontrate nel modello 770 S anno 2015: era emerso che, l'avviso di accertamento prodromico alla predetta cartella, era stato notificato al in data 10 settembre 2018, ma questi aveva omesso di avvisare il CP_1 contribuente, sicchè aveva perso la possibilità di elevare contestazioni ed era obbligato a pagare l'importo richiesto, maggiorato degli accessori di rito per ritardato riscontro. Lamentava, quindi, la responsabilità professionale ex art. 1218 c.c. del commercialista per violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e individuava il danno risarcibile nelle sanzioni, interessi, addebiti accessori conseguenti agli omessi e/o errati versamenti delle somme dovute all'erario e nella contrazione patrimoniale patita dall'azienda per effetto del necessario ricorso al credito bancario al fine di regolarizzare la posizione contributiva e fiscale, con rinuncia a programmi di investimento e di sviluppo industriale. Più precisamente, richiamava, a sostegno
2 delle proprie pretese, la relazione tecnica redatta dalla nuova contabile nella Per_1 parte in cui riportava la contestazione di un corposo numero di cartelle esattoriali, oltre alla tardiva iscrizione del collaboratore familiare nell'anno 2017, con effetto retroattivo a far data dall'anno 2005 e pedissequo versamento dei contributi fissi, nonché degli oneri aggiuntivi quale conseguenza delle omissioni contabili del convenuto (crediti di imposta non rivendicati e anomalie di studi di settore). Ancora evidenziava che la cartella esattoriale n.09420170007885523000, anno di imposta 2011, di € 3.621,44, relativa al tardivo versamento di imposte, era stata oggetto di denuncia da parte del Rag. alla Compagnia di Assicurazioni di competenza;
CP_1 tuttavia, allo stato, non era stato ricevuto alcun riscontro né da parte del professionista né dalla società assicurativa. Lo stesso Rag. aveva, inoltre, CP_1 preventivamente comunicato alla propria assicurazione, la possibilità di ricevere istanze risarcitorie da parte del sig. . Denunciava, inoltre, la sussistenza Parte_1 di responsabilità del convenuto relativamente alla redazione di un ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, come deducibile dal provvedimento reiettivo del giudice tributario. Precisava di avere aderito, al fine di non aggravare la posizione patrimoniale dell'azienda e la conseguente responsabilità del professionista, alla definizione agevolata (rottamazione), così andando a comprimere la propria esposizione debitoria e assicurando un onere risarcitorio meno gravoso. Quantificava il danno emergente come segue: “Ai fini patrimoniali, il danno emergente risiede nelle sanzioni, interessi e accessori versati dalla ditta in Parte_1 conseguenza della notifica delle cartelle esattoriali, con esclusione quindi delle somme versate a titolo di imposta, quantificato nella somma di €.26.856,41 come risulta dal prospetto contabile allegato (all.16) oltre €.3.621,44 per tardato versamento di imposte, già oggetto di segnalazione alla Assicurazione (già all.12) nonché €.18.152,38 per sanzioni e CP_2 interessi relativi all'accordo conciliativo del 30.08.2017 (all.17), effetto della apoditticità e carenza motivazionale del ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria e definito con sentenza n.3265 del 27 giugno 2016 di rigetto delle ragioni ricorsuali per assenza di valido profilo motivazionale quindi €.2.500,00 per condanna alle spese di giudizio (già all.14); €.35.677,00 per crediti derivanti da errata compilazione delle dichiarazioni dei redditi, oggetto di diniego di rimborso a causa della presentazione della relativa istanza oltre i termini di legge, così dettagliati: credito IVA anni 2008 e 2010; credito IRPEF anni 2009, 2010, 2011 e 2012; Addizionale Regionale IRPEF anno 2009 e IRAP anno 2009, (all.18); €.1.500,00 circa per errata indicazione delle rimanenze finali nella modulistica relativa al periodo di imposta 2013 e successivo 2014 (all.19) ed €.636,04 relativamente al modello 770 S anno 2015, la cui irregolarità è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria al Rag. che ha omesso ogni CP_1 comunicazione al cliente interessato (già all.10)”. Quanto, invece, al lucro cessante, lo identificava negli interessi bancari corrisposti in esito al mutuo contratto per far 3 fronte al pagamento dei debiti fiscali, pari ad € 2.876,49, oltre ad € 100.000,00 circa, quali perdite di ricavi registrate dall'azienda successivamente all'accollo del debito erariale e scaturenti dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2016-2017. Chiedeva al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. nella gestione della contabilità della Controparte_1 ditta , nonché nelle intraprese iniziative giudiziali, a far data dall'anno 2002, Parte_1 per negligenza grave ai sensi dell'art.1176 secondo comma c.c.; per l'effetto, condannare il Rag. a risarcire il danno sofferto dalla ditta nella misura di CP_1 Parte_1
€.88.943,27 per danno emergente ed €.102.876,49 per lucro cessante e così complessivamente nella somma di €.191.819,76, salvo errori e/o omissioni: oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza sino al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che dovrà risultare all'esito del giudizio ovvero apparire al Tribunale di giustizia;
condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, depositando comparsa di costituzione e risposta il 10.10.2019, la compagnia Controparte_2
, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art.
[...]
164, comma 4, c.p.c. per totale assenza del petitum e della formulazione di domande, dirette ovvero di manleva, nei propri confronti, che non consentiva di spiegare correttamente le difese, nonché l'inammissibilità dell'azione diretta spiegata dall'attore nei propri riguardi, tenuto conto dell'autonomia dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato rispetto all'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa attorea in forza della mancata indicazione, nell'atto di citazione, dei singoli inadempimenti del professionista e contestava il quantum risarcitorio, sfornito di prova ed a monte non dovuto in quanto, richiamando il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c., i danni lamentati si sarebbero potuti evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza. In via subordinata, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal Rag. , con conseguente perdita del diritto CP_1 all'indennizzo, per: mancato rispetto dell'ambito cronologico di operatività in forza della clausola claims made e dell'art. 22 lett. j) della Polizza, tenuto conto che la compagnia assicurativa non era stata notiziata delle richieste risarcitorie, già palesate nel 2016, quindi, ben prima della stipula del contratto assicurativo, sino al 20.11.2018; violazione degli artt. 1 e 6 della Polizza e degli artt. 1892 e 1898 c.c., in ragione della reticenza che aveva contraddistinto le dichiarazioni rilasciate dall'assicurato al momento della stipula del contratto, che avevano condizionato il consenso della controparte;
operatività dell'esclusione di cui all'art. 22 lett. i) della Polizza, in base al quale vengono espunti dalla copertura assicurativa i sinistri derivanti da atti di natura dolosa dell'assicurato. In estremo subordine, rilevava la
4 riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, comma 2, c.c. ovvero ex art. 1898, comma 5, c.c. “in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose”. Chiedeva, sul punto, una valutazione secondo equità da parte del Giudice. Da ultimo, evidenziava la sussistenza di un massimale di € 500.00,00 per sinistro e per anno assicurativo, oltre ad una franchigia pari ad € 500,00 per ciascun sinistro e, ritenute contestate una pluralità di condotte colpose al professionista, rilavava la sussistenza di una pluralità di sinistri, con ciò ritenendo operante la franchigia per ciascuno di essi. Concludeva chiedendo: “IN RITO In via pregiudiziale/preliminare: giusto il disposto dell'art. 164, comma 4°, c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dall'Attrice per mancanza dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione diretta spiegata dall'Attrice nei confronti di e Controparte_2 comunque carenza di legittimazione attiva dell'Attrice a far valere i diritti derivanti dalla Polizza;
NEL MERITO In via principale: rigettare le domande tutte svolte nei confronti del rag. perché infondate in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. Controparte_1
1227, secondo comma, c.c., nonché sfornite di prova e, conseguentemente, assolvere
[...] da ogni avversa domanda e pretesa da chiunque formulata;
In via subordinata: CP_2 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti del rag. : accertare e dichiarare il Controparte_1 prevalente concorso di colpa dell'Attrice nella causazione del danno o nel suo aggravamento e, per l'effetto, azzerare o quantomeno ridurre l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.; accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per perdita/decadenza del diritto all'indennizzo in capo al rag. nonché per le Controparte_1 altre ragioni esposte in narrativa e per l'effetto respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di AIG. In via di ulteriore subordine: Nella denegata e duplice ipotesi di ritenuta responsabilità del rag. e di operatività della Polizza, accertare e CP_1 dichiarare l'obbligo indennitario di nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque: (i) previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, secondo comma, c.c. ovvero ex art. 1898, quinto comma, seconda parte, c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, occorrendo con determinazione in via equitativa;
(ii) previa detrazione della franchigia di € 500,00 per ogni sinistro;
(iii) entro i limiti del massimale pari a € 500.000,00 sempre che il predetto massimale non sia già stato eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di eventuali altri e diversi “sinistri” ricadenti nella stessa annualità di Polizza. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già svolte, nonché di indicare testimoni, di formulare capitoli di prova, e di produrre ulteriori documenti nei termini di rito. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”. 5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.10.2019, si costituiva in giudizio premettendo di essere uno stimato professionista e di Controparte_1 avere ricevuto numerosi incarichi, sia da ditte private sia da enti pubblici, su tutto il territorio nazionale. Rappresentava di aver intrattenuto con l'attore rapporti di amicizia prima che professionali, fintantoché i rapporti personali sono andati via via deteriorandosi per poi andare ad impattare anche sul rapporto professionale tra i due.Contestava gli addebiti formulati nei propri confronti, affermando che aveva cercato, fin da subito, di spiegare all'attore che le cartelle erano state emesse non per propria responsabilità, ma a causa di alcune dimenticanze dello stesso contribuente, senza ottenere alcun esito positivo. Pertanto, si era visto costretto a rinunciare al mandato ricevuto, essendo già stato sostituito da altro professionista prima della rinuncia. Chiariva di aver aderito alla procedura di negoziazione assistita, nella consapevolezza che i contrasti si sarebbero potuti risolvere in via amichevole. Tuttavia, a seguito di numerosi incontri che sembravano essere funzionali al raggiungimento di un accordo, era stato redatto il verbale che aveva definito la proceduta con esito negativo. In punto di diritto, evidenziava il differente onere probatorio gravante sulle parti, avuto particolare riguardo al quantum debeatur, tenuto conto che il cliente doveva dar prova del danno e della relazione causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del quale era richiesto il risarcimento. In merito alla lamentata condotta negligente ed irregolare del professionista nella redazione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, osservava che gravava sull'attore anche la prova della sussistenza del danno derivante dal suo inadempimento, tenuto conto che tale danno poteva ritenersi sussistente solo ove fosse stato accertato che, senza l'omissione del professionista, il risultato sperato sarebbe stato conseguito ovvero si sarebbero concretizzate effettive possibilità di successo. Rilevava l'imputabilità di un concorso ex art. 1227 c.c. al debitore ogniqualvolta il professionista fosse in grado di provare che l'infedeltà della dichiarazione fosse stata sollecitata dal contribuente. In tale contesto, a fronte dell'eccezione del professionista di mancata consegna della documentazione necessaria, spettava al cliente l'onere della prova positiva di averla consegnata, prova non raggiunta nel caso di specie, considerato che la aveva sempre CP_4 gestito la contabilità utilizzando un proprio gestionale e, perciò, il rag. si CP_1 era limitato a tenere la contabilità e a redigere le scritture sulla base di ciò che la stessa gli comunicava. Quanto alla copertura della polizza assicurativa, CP_4 richiamava il disposto dell'art. 20 delle condizioni evidenziando che le condotte a lui addebitate dall'attore erano specificamente ivi elencate. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree ovvero, nel caso di accoglimento, la limitazione della condanna “al risarcimento dei minori danni eventualmente accertati e provati in giudizio” e l'accertamento dell'operatività della “copertura assicurativa della Società
[...]
[...
[...] ” con declaratoria di “responsabilità della Controparte_5 stessa alla copertura dell'intero ammontare del danno. […] Con vittorie di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 20.04.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.02.2021, questa Giudice
“ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale formulata dall'attore nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che il capitolo di prova n. 1 è generico facendo riferimento a, non meglio precisati ed identificati temporalmente, “modelli F24”, il n. 2 è valutativo e documentale e/o da provarsi documentalmente, i capitoli di prova nn. 3, 4, 5, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 37, 39 sono documentali e/o da provarsi documentalmente e, comunque, per la gran parte, da verificare con la disponenda C.T.U., i capitoli di prova nn. 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 30, 33, 38, 40 sono negativi non potendosi dimostrare fatti non avvenuti se non con prova positiva di fatti secondari ovvero mediante presunzioni, il capitolo di prova n. 12 è valutativo così come il capitolo 17, 18 e 31, che richiedono valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni nella specie del tutto privi di qualifiche e conoscenze tecnico-contabili fiscali, il capitolo n. 32 e il n. 35 sono irrilevanti, il capitolo 36 è generico ed indeterminato in relazione ai crediti asseritamente vantati;
ritenuto opportuno disporre una C.T.U., per altro sollecitata sia da parte attrice che da parte convenuta”, rigettava la prova orale dedotta da parte attrice e, ritenendola opportuna ai fini del decidere, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, sui seguenti quesiti “a) accerti se, in ordine a quanto indicato per punti nella relazione tecnica di parte attrice a firma del Rag. Per_1
, offerta in comunicazione con l'atto introduttivo ed ivi richiamata sia nella sua
[...] totalità che per alcune, distinte parti, che trovi riscontro nella documentazione versata in atti dalla medesima parte attrice, vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante ; b) dica se le Controparte_6 irregolarità e/o gli errori eventualmente riscontrati siano riconducibili ad una non corretta gestione (rectius contraria alla dovuta diligenza professionale), sul piano tecnico-contabile, della citata impresa individuale da part del ragioniere;
c) dica se, in Controparte_1 forza degli errori, omissioni, irregolarità riscontrate, la ditta ha dovuto pagare interessi, sanzioni ovvero sostenere altre spese ed accessori che, in assenza di condotte negligenti e imperite, non avrebbe subito, tenuto conto delle stesse iniziative del contribuente risultanti dai documenti prodotti (es. dichiarazioni della ditta, adesioni e definizioni conciliative con il fisco, ecc.); d) ove riscontrato quanto indicato nel presedente punto, quantifichi il superiore danno patrimoniale specificando le voci in relazione alla ravvisate condotte colpose”.
Depositato l'elaborato tecnico in data 6 dicembre 2021, con ordinanza del 5 luglio 2022, la scrivente “ritenuto che l'accertamento tecnico d'ufficio si presenta esaustivo e 7 completo anche in relazione alle osservazioni e critiche spiegate dalle parti convenute;
che, pertanto, non occorre convocare a chiarimenti il C.T.U. per come sollecitato dalla parte convenuta assicuratrice;
ritenuta la causa matura per la decisione” rigettava la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti, dichiarava chiusa la fase istruttoria ex art. 209 c.p.c., e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 20 giugno 2024 chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva assegnata a sentenza con i chiesti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – In premessa, è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione diretta proposta dall'attore nei confronti della compagnia assicuratrice.
2.1 - Invero, l'attore, come si evince dalle difese articolate nell'atto introduttivo del giudizio, ivi incluse le conclusioni (ha chiesto al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. nella gestione della Controparte_1 contabilità della ditta , nonché nelle intraprese iniziative giudiziali, a far data Parte_1 dall'anno 2002, per negligenza grave ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c.” e condannare “il Rag. a risarcire il danno sofferto dalla ditta nella CP_1 Parte_1 misura di € 88.943,27 per danno emergente ed € 102.876,49 per lucro cessante”) ha svolto azione di responsabilità ex contractu nei confronti del ragioniere Controparte_1 instando per il risarcimento dei danni derivanti dall'asserito inadempimento colposo della prestazione professionale resa. Al contratto in questione rimane del tutto estraneo l'assicuratore della responsabilità civile professionale dell'attività professionale assicurata, che ha assunto, esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato, il ragioniere per l'attività di esperto Controparte_1 contabile/commercialista, il vincolo contrattuale di rivalerlo delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'esercizio dell'attività che ha assunto.
2.2. – In tema, granitica è la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale (cfr., ex multis, la recente ord. n. 5259/2021) : “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Corte di Cassazione n. 15039/2005; Corte di Cassazione n. 5306/2007; Corte di 8 Cassazione n. 28834/2008). Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Corte di Cassazione, n. 9516/2007)”).
2.2 – Ed infatti, del tutto autonomi e distinti sono i rapporti contrattuali instaurati, rispettivamente, dall'attore con il proprio esperto contabile e da questi con il proprio assicuratore della responsabilità civile: ne segue che l'esperimento delle azioni derivanti da ciascun contratto non possono che dirigersi nei confronti della sola parte contraente destinataria delle obbligazioni scaturenti da quel medesimo contratto, e dunque non possono essere dirette nei confronti di soggetti terzi rispetto ai quali quel contratto non ha forza di legge ex art. 1372 c.c.. La circostanza che tali soggetti terzi siano a loro volta legati da altri vincoli negoziali alla parte destinataria dell'azione principale ex contractu, non comporta - quando anche si possa giustificare la trattazione simultanea delle cause nel medesimo giudizio, per ragioni di connessione - la “confusione” dei due rapporti obbligatori, che permangono differenti e separati negli elementi costitutivi e quanto alle vicende che attengono ciascuno di essi.
2.3 – In accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'impresa assicuratrice, l'attore va condannato a rimborsare le spese di lite a quest'ultima.
3. – Sempre in premessa, va rilevata la tardiva costituzione del convenuto CP_1
il quale, a fronte della data di udienza fissata in citazione del 30 ottobre
[...]
2019, non si è costituito “almeno venti giorni prima” di detta udienza, per come prescritto dall'art. 166 c.p.c. ratione temporis applicabile, ma si è costituito proprio il 30 ottobre 2019, così precludendosi la possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ovvero di proporre domande riconvenzionali o chiamare in causa un terzo ex art. 167 c.p.c.
3.1 – In ragione della tardiva costituzione, ed avuto riguardo al difetto di legittimazione ad causam della compagnia assicuratrice evocata in lite dall'attore, è inammissibile la richiesta avanzata dal convenuto “nel caso in cui venga accertata la responsabilità del dr. , di chiamare a rispondere dell'eventuale risarcimento del CP_1 danno accertato, la Compagnia assicurativa, già citata in giudizio da parte attrice” e, pertanto, la conclusione “in caso di condanna al risarcimento dei danni accertare la copertura assicurativa della Società Controparte_7
[...
[...] e dichiarare la resposnabilità della stessa alla copertura dell'intero ammontare del
[...] danno”.
4. – Tanto acclarato, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va in parte accolta per quanto dappresso si espone.
4.1 – Deve premettersi, anzitutto, che la materia oggetto della presente controversia attiene ad un'ipotesi di responsabilità professionale dell'esperto contabile (ragioniere o commercialista che sia) derivante dall'espletamento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il cliente. Opera intellettuale che il professionista deve svolgere nel rispetto del canone di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta. Recente giurisprudenza nomofilattica ha, per altro, precisato che “Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario)” (così Cass. Civ. sent. n. 25699 del 25 settembre 2024).
4.1.1 – Ne deriva, sul piano della responsabilità professionale, che la stessa può configurarsi non in qualsiasi caso in cui il cliente abbia conseguito un risultato per sé sfavorevole, bensì solo qualora l'esito sfavorevole sia dipeso da errori od omissioni (anche informativi) commessi dal professionista, venuto meno all'obbligo di diligenza media professionale esigibile (colpa professionale) e se, secondo un giudizio prognostico probabilistico ex ante, senza quell'errore, quell'omissione il cliente avrebbe potuto conseguire un risultato favorevole anche in termini di maggiori chances (nesso di causalità). In relazione a detto ultimo punto, va rammentato che la perdita della possibilità di conseguire il vantaggio, oltre a dover essere causalmente connessa all'inadempimento, deve rispondere al requisito del più probabile che non, ossia al principio per cui quel vantaggio sarebbe stato conseguito con alta probabilità vicina alla certezza anche sulla base di presunzioni ed elementi forniti dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. sent. n. 13483 del 2018; Cass. Civ. sent. n. 29829 del 2018; si veda, più datata, Cass. Civ. n. 22026 del 2004 “In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il
10 danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo la relativa indagine, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Nella specie, era stata dedotta la responsabilità di un ragioniere per avere egli impugnato una serie di accertamenti d'imposta, omettendo di formulare i motivi di impugnazione nel ricorso proposto alla Commissione tributaria di secondo grado e proponendo tardivamente l'impugnazione innanzi alla Commissione centrale;
la Corte Cass., in applicazione di siffatto principio, ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato la responsabilità del professionista, aveva escluso la sussistenza del danno, senza accertare, con valutazione prognostica, se lo svolgimento delle difese avrebbe potuto assicurare il vittorioso esperimento delle impugnazioni).
4.2 – Ciò premesso, nel caso in esame, l'attore ha allegato una molteplicità di inadempimenti del professionista convenuto rispetto alle obbligazioni sullo stesso gravanti, producendo una relazione tecnica di parte in cui è contenuto l'elenco delle cartelle esattoriali contestate dall'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione delle asserite condotte colpose imputabili, a parere dell'attore, al e determinanti CP_1 la perdita del vantaggio economico.
4.3 – Va rilevato che, stante il carattere tecnico di alcune contestazioni, la controversia è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. Ebbene, dall'analitico accertamento effettuato dal Consulente, il commercialista dott.
sulla scorta delle allegazioni e di quanto documentato, è emerso un Persona_2 quadro composito connotato da alcune omissioni e da taluni ritardi negli adempimenti della prestazione professionale ascrivibili certamente a negligenza del professionista e da altre condotte prive di detta qualifica colposa anche per carenza di idonee allegazioni (già in atto di citazione) e documenti.
4.3.1 – Innanzitutto, esaminando le singole censure, va esclusa una colpa professionale in capo al convenuto ed il nesso di causalità, secondo i superiori criteri probabilistici, tra l'assunto danno e l'asserito errore professionale per difetto di allegazioni e produzione documentale in merito alle seguenti contestazioni. 1) In relazione alla cartella esattoriale n. 09450090004373608000 (anno di imposta 2002), la parte, tramite il proprio perito, ha contestato la comminazione di “sanzioni (30%) e interessi su versamento tardivo II acconto IRPEF e IRAP effettuato in data 03/12/2002 anziché in data 02/12/2002”. Ebbene, il C.T.U. ha evidenziato l'assoluta carenza documentale poiché “In atti è presente solo il modello F24 versato in data 03.12.2002, oltre la data di scadenza del 2
11 dicembre 2002 (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre). Non risultano depositati la dichiarazione dei redditi, la cartella di pagamento, la comunicazione di irregolarità. Il CTU non è in possesso di sufficiente documentazione per la verifica della motivazione che ha portato alla emissione della cartella de quo. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti non è possibile verificare se vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante, ovvero ritardo nel versamento;
b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del ragioniere ” (cfr. pag. 7 Controparte_1 ctu). 2) Relativamente alla cartella esattoriale n. 09420090004373608000 (anno di imposta 2003), il perito di parte ha rilevato che la “Cartella scaturita da accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2003. Iscrizione di 1/3 delle imposte erariali e relativi interessi a seguito di proposizione ricorso avverso avviso di accertamento. Perso in I grado” nonché, in ordine alla cartella esattoriale n. 094200090040973552, “Cartella scaturita da accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2003. Contributi inps a percentuale dovuti sul maggior reddito accertato e relativi interessi. Proposto ricorso avverso avviso di accertamento perso in I grado”. Anche in questo caso, il C.T.U. ha precisato che “In atti sono presenti l'estratto di ruolo (per tutte le fattispecie), in luogo della cartella, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che rigetta il ricorso, la comunicazione del dispositivo. Non sono presenti invece: la dichiarazione dei redditi, l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate contesta le irregolarità, il relativo ricorso. Il CTU non è in possesso di sufficiente documentazione per la verifica della motivazione che ha portato alla emissione della cartella de quo. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti non è possibile verificare se vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del ragioniere ”. Controparte_1
3) Quanto alla cartella esattoriale n. 09420100018882290000 (anno di imposta 2006), il consulente di parte ha evidenziato “Errata indicazione del credito IVA riportato dall'anno precedente […] Dal controllo effettuato è stato riscontrato che il modello di versamento F24 del 08/08/2007 riporta IRAP a saldo 2006 per € 2.118,00 ma la dichiarazione dei redditi presentata espone un saldo IRAP dovuto pari a € 2.652,00. […] Erroneamente in dichiarazione non è stato indicato che il credito relativo all'anno precedente pari a € 1.054,00 era stato portato in compensazione nel modello F24 del 19.07.2006”. Il C.T.U. ha accertato che “Con riferimento all'imposta IVA, è presente la copia del quadro VL dichiarazione IVA anno d'imposta 2005, da cui si rileva che l'imposta a credito
12 (rigo VL39) è pari a € 23.288,00. E' presente, altresì, la copia del quadro VL dichiarazione IVA anno d'imposta 2006, da cui si rileva che viene riportato erroneamente il credito anno precedente (rigo VL26) nella misura di € 39.506,00, anziché 23.288,00. E' evidente che l'iscrizione a ruolo è dipesa da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, tuttavia, la mancanza di qualsiasi riferimento all'IVA nell'estratto di ruolo non consente di quantificare le effettive sanzioni ed interessi. Con riferimento all'imposta IRAP, il debito risultante dal rigo IQ94 (quadro IQ del modello IRAP 2007 anno d'imposta 2006) è pari ad € 2.352,00 mentre l'imposta versata con modello F24 del 08.08.2007 è pari ad € 2.118,00, in misura inferiore a quella dovuta. Non sono presenti in atti: la dichiarazione IRAP completa di tutti i quadri e la comunicazione di irregolarità. In tale circostanza, l'omesso o il parziale versamento dei tributi non può essere con certezza attribuito ad una non corretta gestione del rag. Con riferimento ai contributi INPS si fa Controparte_1 presente che il credito risultante dal quadro RR periodo d'imposta 2005 pari a € 1.054,00 compensato con modello F24 del 19.07.2006, non è stato successivamente riportato nella dichiarazione dell'anno successivo al rigo RR2 colonna 29. È evidente che l'iscrizione a ruolo è dipesa da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, tuttavia, la mancanza di qualsiasi riferimento all'IRAP nell'estratto di ruolo non consente di quantificare le effettive sanzioni e interessi. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti si riscontra l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante, per tutti i tributi richiamati;
b) Dalla documentazione in atti pur riscontrando i lamentati errori materiali, per la parte IVA e INPS, la carente documentazione in atti (ovvero mancanza di qualsiasi riferimento ai tributi richiamati nell'estratto di ruolo presentato) non consente di riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato. 4) In riferimento alla cartella esattoriale n. 0942010002975837000 (anno di imposta 2006), viene contestata “l'iscrizione a ruolo delle imposte e relative sanzioni e interessi a seguito del rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale relativo all'avviso di accertamento da studi di settore anno 2003” e “l'iscrizione a ruolo delle imposte e relativi sanzioni e interessi a seguito di controllo formale art. 36/ter anno d'imposta 2006”; invero, il C.T.U. ha evidenziato che “Non sono presenti: la dichiarazione dei redditi, l'avviso di accertamento, la richiesta di documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il CTU non è in possesso di sufficiente documentazione per la verifica della motivazione che ha portato alla emissione della cartella de quo: Pertanto: a) Dalla documentazione in atti non è possibile verificare se vi sia stata errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato” (cfr. pag. 12 ctu).
13 5) Quanto alle cartelle esattoriali nn. 09420120014114891000 e 69413009799995007000 (anni di imposta 2006 e 2007), rispetto alle quali è stata contestata la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione percepiti, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato l'impossibilità dell'accertamento richiesto, significando l'impossibilità di valutare profili di mancanza di diligenza del professionista, per mancanza di documentazione sul punto.
4.3.2 – In relazione a quanto allegato, e, viepiù, tenuto conto della scarna attività assertiva, a seguito dell'approfondita indagine tecnica, il consulente d'ufficio ha escluso scorrette gestioni sul piano tecnico contabile da parte del ragioniere convenuto in ordine alla cartella esattoriale n. 09420120024869739000 (anno di imposta 2009), con cui si è contestato il “mancato versamento II o unica rata acconto IRAP 2009”, e con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420130004792840000 (anno di imposta 2009), con cui si è contestato il “mancato versamento di ritenuta alla fonte e add.le regionale per il periodo 11/2009”.
4.3.3 - Mentre per quanto concerne la cartella esattoriale n. 69414009563871004000 (anno di imposta 2008), il C.T.U. ha escluso la sussistenza di alcuna responsabilità imputabile al professionista atteso che, giusta quanto esposto nell'elaborato tecnico, “L'importo della cartella è stato interamente sgravato e il debito è stato definito con l'accordo conciliativo con il quale viene riconosciuta tra gli acquisti la fattura n. 1430 del 31/12/2008 di € 23.564,00 oltre IVA, di cui i giudici di prime cure e l'Ufficio non avevano tenuto in debita considerazione. Non viene invece accolta la richiesta di riduzione della percentuale di ricarico. Con detto accordo, il contribuente e l'agenzia delle entrate convengono nel pagamento delle sanzioni nella misura del 50%. Il consulente di parte attrice lamenta che se la fattura fosse stata tenuta in considerazione all'atto della notifica dell'avviso di accertamento il risparmio sarebbe stato di gran lunga superiore. Maggior risparmio non quantificato e non quantificabile con la documentazione in atti, in quanto non sono presenti la dichiarazione dei redditi e l'avviso di accertamento ed eventuali verbali di contraddittorio”.
4.3.4 – Ancora in merito alla cartella esattoriale n. 39420140004253010000 (anno di imposta 2008), va rilevato che la stessa, al di là dell'assenza di documentazione in atti, non risulta tra i fatti costitutivi allegati nel libello introduttivo, recte tra le cartelle esattoriali riportate nell'atto di citazione, dacchè deve ritenersi che essa non faccia parte del petitum e della causa petendi e, dunque, sia esclusa dall'odierna materia del contendere.
14 4.3.5 – L'incaricato consulente d'ufficio ha altresì escluso ogni possibilità di analisi e vaglio della condotta del convenuto ovvero della sussistenza di pregiudizio per difetto di sufficiente ed adeguata documentazione avuto riguardo alle cartelle esattoriali numero: 09420150016297411000 (anno di imposta 2012), 09420160002395712000 (anno di imposta 2012), 09420160025247024000 (anno di imposta 2013), 09420160025247125000 (anno di imposta 2013), 09420160028847134000 (anno di imposta 2013), 09420160030439858000 (anno di imposta 2003), 09420150017335569000 (anno di imposta 2011), 09420170007885523000 (anno di imposta 2011).
4.3.6 – Va esclusa l'imputazione al professionista della tardiva iscrizione del collaboratore familiare presso l'INPS per assenza di avviso di addebito.
4.3.7 – Sempre per assenza di documentazione, correttamente denunciata dal C.T.U., è impossibile valutare l'asserita sussistenza di anomalie negli studi di settore 2013/2014 e sviluppare qualsivoglia considerazione di resposnabilità in merito all'avviso di accertamento TD7010501957/2015 A.I. 2010.
4.4 – Passando al positivo riscontro di mancanza di diligenza sugli aspetti tecnici caratterizzanti l'espletamento del mandato professionale, deve senz'altro ritenersi sussistente una colpa professionale in capo al convenuto in relazione alla cartella esattoriale n. 09420110004203641000 (anno di imposta 2007), censurata per
“mancato riporto in sede di dichiarazione IVA degli importi portati in compensazione in data 08.08.2007 per € 25.383,00. […] Inoltre la cartella è comprensiva di carente versamento IRAP a saldo 2007”. Ed infatti il C.T.U. ha riscontrato “l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante;” derivante da “una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato”, riconoscendo quale danno patrimoniale connesso al riscontrato errore professionale l'importo di € 4.082,20. Diversamente, ha escluso la responsabilità del professionista quanto all'IRAP tenuto conto che “l'omesso o il parziale versamento dei tributi non può essere con certezza attribuito ad una non corretta gestione del rag. . Controparte_1
4.4.1 - Più precisamente, il consulente ha verificato che, in ordine all'imposta Iva
“che la compensazione di € 25.383,00 anno 2006 non è stata riportata al rigo VL22 della dichiarazione IVA, determinando l'applicazione di sanzioni e interessi. E' evidente che l'iscrizione a ruolo è dipesa da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione. Pertanto: a) Dalla documentazione in atti si riscontra l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti
15 si riscontra una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato. Con riferimento all'imposta IRAP, si fa presente che il debito IRAP risultante dal rigo IQ95 (quadro IQ del modello IRAP 2008 anno d'imposta 2007) è pari a € 2.230,00 mentre l'imposta versata con modello F24 del 08.08.2007 è pari a € 1.538,00, in misura inferiore a quella dovuta. In tale circostanza, l'omesso o il parziale versamento dei tributi non può essere con certezza attribuito ad una non corretta gestione del rag. CP_1
Pertanto: a) Dalla documentazione in atti si riscontra l'errata od omessa
[...] indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante; b) Dalla documentazione in atti non è possibile riscontrare una non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato. L'importo richiesto con l'atto di citazione ammonta a € 4.193,49 (importo residuo per interessi e oneri a seguito della definizione agevolata), di cui, in assenza di cartella con dettaglio dei codici tributo (sanzioni e interessi residui), proporzionalmente imputabili al tributo IVA € 4.082,20”.
4.5 – In ordine alla cartella esattoriale n. 0942011003180321 (anno di imposta 2008), con riferimento alla quale l'attore ha lamentato l'“errata indicazione in dichiarazione IRAP/2009 anno d'imposta 2008 del totale degli acconti versati”, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione imputabile al , dal quale è scaturito il pagamento della somma CP_1 di € 99,37, non dovuta in assenza della disattenzione contabile.
4.6 – Con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420130030789067000 (anno di imposta 2010), con cui erano stati contestati errori nella indicazione degli acconti IRAP per il 2010, lo specialista d'ufficio ha riscontrato “l'errata od omessa indicazione e/o errato od omesso versamento di imposte in capo all'istante” derivante da una “non corretta gestione sul piano tecnico contabile da parte del professionista incaricato”, determinativa della somma – non dovuta in assenza dell'errore professionale – di € 115,36.
4.7 – Evidente è la colpa professionale in capo al convenuto in relazione al diniego di rimborsi afferenti a diversi crediti delle seguenti annualità:
- 2008: € 14.875,00 IVA;
- 2009: € 2.050,00 IRPEF ed € 1.512,00 IRAP;
- 2010: € 131,00 IRPEF ed € 15.562,00 IVA;
- 2011: € 767,00 IRPEF ed € 37,00 Add. Reg.le;
- 2012: € 743,00 IRPEF. Il Consulente d'ufficio ha rilevato che “Il rimborso dei suddetti crediti per l'ammontare complessivo di € 35.677,00 è stato negato in quanto le richieste sono state effettuate oltre i 16 termini previsti”. E' indubbio che le tardive richieste sono addebitabili all'esperto contabile convenuto, il quale, non avvedendosi dei tempi tecnici delle dovute istanze, è chiaramente incorso in colpa nella gestione del mandato professionale, generando un danno, consistito nel mancato rimborso del dovuto, pari ad € 35.677,00 per interessi e oneri.
4.8 – Il C.T.U. ha infine riconosciuto, giusta quanto allegato in citazione, “€ 3.621,44 per tardato versamento di imposte iscritte a ruolo con la cartella n. 09420170007885523000 anno d'imposta 2011, oggetto di segnalazione da parte del professionista alla Assicurazione […] € 636,04 relativamente al modello 770 CP_2 anno 2015 (cartella n. 09420190013064470000 in atti), la cui irregolarità è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria al Rag. che ha omesso CP_1 ogni comunicazione al cliente interessato. In atti è presente la cartella di pagamento, la certificazione che la comunicazione di irregolarità è stata notificata all'intermediario in data 10.09.2018”. Con riferimento ad entrambe le voci ha Controparte_1 rilevato una non corretta gestione sul piano contabile imputabile al , con la CP_1 precisazione che relativamente alla somma derivante dal modello 770 anno 2015
“l'importo richiesto con l'atto di citazione per interessi e oneri è pari a € 636,04, di cui € 428,56 per tributo, e € 207,48 per sanzioni e interessi”.
5. – In definitiva, alla luce della complessiva disamina tecnica effettuata dal consulente, può concludersi, condividendo le risultanze dell'esperto, circa la sussistenza, in relazione alla superiore esposizione, di irregolarità, errori ed omissioni contabili dovuti ad esclusiva colpa del convenuto , che hanno CP_1 cagionato una maggiorazione, a carico della ditta , di interessi, sanzioni, Parte_1 spese ed accessori quantificabili nell'importo complessivo di € 43.802,85 (si precisa che, nel sommare le voci, si perviene al suddetto importo e non al diverso 43.595,37 che non include l'importo di euro 207,48 riconosciuto a pag. 39 della relazione).
5.1 – Del resto, puntuale ed esaustiva è stata la replica del C.T.U. alle osservazioni tecniche delle parti che non permettono, neppure peritus peritorum, di addivenire a diverse conclusioni sia in relazione alla colpa professionale sia in merito al nesso di causalità ed ai danni (invero, quanto alle osservazioni del consulente di parte attrice, il dott. ha confermato l'impossibilità di riscontrare “oggettivamente le doglianze Per_2 di parte attrice in assenza dell'intera documentazione a supporto…”. Quanto alle osservazioni di parte convenuta, il C.T.U. ha ribadito che gli errori rilevati sono imputabili unicamente al soggetto che aveva materialmente, caso per caso, compilato la dichiarazione, ossia il convenuto, con ciò confermando quanto esposto nell'elaborato peritale). 17 5.2 – Questa Giudice ritiene di condividere pienamente le conclusioni del C.T.U. in quanto immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e frutto di un'analitica e puntuale disamina della documentazione prodotta in atti.
6. – In ragione di ciò, la domanda attorea va parzialmente accolta in relazione alla richiesta risarcitoria del danno emergente, limitatamente alla somma di 43.802,85 derivante dall'accertata responsabilità professionale di oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda giudiziaria al soddisfo (non vi è prova di un diverso ed ulteriore danno da svalutazione monetaria chiesto dall'attore).
7. – Di contro, l'istanza risarcitoria avente ad oggetto il riconoscimento del lucro cessante va integralmente rigettata. Sul punto, si rileva che parte attrice ha formulato la pretesa quantificandola in € 102.876,49, rispettivamente € 2.876,49 per
“interessi bancari corrisposti dalla ditta, in esito al mutuo contratto per far fronte al pagamento dei debiti fiscali” ed € 100.000,00 “circa quali perdite di ricavi registrate dalla azienda successivamente all'accollo del debito erariale e scaturenti dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2016-2017”.
7.1 – Ebbene, l'intera richiesta risarcitoria risulta infondata in quanto sfornita di prova. Infatti, relativamente agli interessi bancari asseritamente pagati in esito al mutuo, si rileva la mancata produzione in giudizio del contratto di mutuo che si assume stipulato per far fronte ai debiti erariali causalmente riconducibili alla condotta negligente del professionista. Quanto, invece, alle perdite di ricavi asseritamente patite, si evidenzia la produzione in atti, unicamente, delle dichiarazioni dei redditi riferite alle annualità 2016 e 2017 (all.ti 21 e 22 atto di citazione). Orbene, tale documentazione risulta insufficiente ed inadeguata a fornire la prova del nesso causale tra le perdite subite e la condotta professionale del , sia in ragione dell'esiguità della stessa, inidonea a CP_1 raffigurare l'andamento medio dei ricavi prima dell'asserito danno e dopo lo stesso, sia tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'attività commerciale dell'attore – gioielli, preziosi, beni voluttuari - intrinsecamente soggetta a sopportare variazioni di ricavi in forza del mutamento del prezzo dell'oro piuttosto che di innumerevoli altre variabili economico-sociali.
8. – Le spese sostenute dall'attore seguono la soccombenza di parte convenuta e, pertanto, vengono poste a carico di e liquidate, ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014 e successive modifiche, con liquidazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del valore accertato della causa, come segue: € 1.020,60
18 per la fase di studio, € 722,40 per la fase introduttiva, € 1.083,60 per la fase istruttoria, € 1.743,00 per la fase decisionale, per l'importo complessivo di € 4.569,60, precisando che i valori medi sono stati ridotti avuto riguardo all'attività difensiva di parte attrice ed all'accoglimento parziale della domanda. L'attore ha diritto ad euro 518,00 per spese documentate.
9. - L'attore va invece condannato a rimborsare le spese di lite nei confronti della compagnia di assicurazione come segue: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, per l'importo complessivo di € 3.809,00, avuto riguardo al tenore del pronunciamento. Non sono state documentate spese.
10. – Le spese della C.T.U., disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto del 28 dicembre 2022, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta, in ragione della metà ciascuna, ma in solido avverso il C.T.U., tenuto conto dell'esito complessivo della consulenza svolta nell'interesse di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2111/2019 R.G.A.C. proposta da nei confronti Parte_1 di e , Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di rispetto alla Parte_1 domanda azionata nei confronti della compagnia assicuratrice e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea rivolta a quest'ultima;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva;
Controparte_1
- e, per l'effetto, accerta e dichiara la resposnabilità professionale del convenuto nella gestione della contabilità della ditta attrice per violazione del dovere della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. secondo quanto enunciato in motivazione;
- e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
quantificato in complessivi € 43.802,85, oltre interessi nella misura Parte_1 legale dalla domanda giudiziaria al soddisfo;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nella complessiva somma di euro 5.087,60, di cui euro 518,00 per spese documentate ed
19 euro 4.569,60 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di rimborso spese forfettarie;
- condanna a rimborsare alla compagnia Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono quantificate nella Controparte_2 somma di euro 3.809,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate per anticipazione con decreto del 28 dicembre 2022, definitivamente a carico dell'attore e del convenuto in ragione della metà per parte, ma in solido avverso il C.T.U. Così deciso in Reggio Calabria, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
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