Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14658/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14658/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Na- Parte_1 C.F._1
poli, alla Piazza Cavour n.139, presso lo studio dell'Avv. CASOLA DANIELE
(c.f.: , – dal CodiceFiscale_2 Email_1
quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del Mini- Controparte_1 P.IVA_1
stro p.t. presso l'Avvocatura dello Stato
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: RICORSO EX ARTT. 84 e 170 del T.U. Spese di Giustizia
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 03.06.2023, e proposto ex artt. articoli 84 e
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patrocinio a spese dello stato vertendo la controversia sulla revoca e/o an-
nullamento del provvedimento di espulsione dello straniero extracomunita-
rio (cfr. ordinanza n. 11796 del 5 maggio 2023, la Corte di cassazione), ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al predetto difensore emesso dal Giudice di Pace di Napoli, in persona dell'Avv. Sergio Biondi, in data 08.05.2023, e comunicato al difensore il giorno 01.06.2023, e per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chie-
sto l'annullamento e/o la riforma del decreto in oggetto con vittoria delle spese di lite e con attribuzione al procuratore qualificatosi antistatario.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti del 23.01.2024, differita per la necessità di acquisire la prova della notifica telematica del ricorso e del pe- dissequo decreto alla controparte, all' udienza del 31.05.2024, accertata la regolare notifica al , non costituitosi in giudizio, e dichiaratane la CP_1
contumacia, la causa era riservata in decisione.
In via preliminare, va ricordato che in tema di patrocinio a spese dello Sta-
to, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e
170, d.P.R. n. 115 del 2002, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 n. 5314 del Controparte_1
6.03.2018).
Pertanto, il giudizio è stato correttamente proposto nei confronti del predet-
to . CP_1
Inoltre, va sottolineato che competente a conoscere dell'opposizione in esame, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 24
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aprile 2020, l'opposizione ex artt. 86 e 170 d.P.E. 115/2002, non introduce
un giudizio di impugnazione, coerentemente con l'indirizzo della Cassazio-
ne sull'istituto dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma si
configura come un mezzo che apre una nuova ed eventuale fase collegata
alla prima, senza però mettere in discussione il criterio del riparto della
giurisdizione in questa materia.
Per la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regi-
me introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che ora fa rinvio all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011), come già nella vigenza della l. n. 319
del 1980, non è un atto di impugnazione, ma è l'atto introduttivo di un di-
stinto procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-
dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali,
a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass.,
Sez. II, 6 marzo 2024, n. 5991, ord.).
Sempre in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege, posto che, stando a quanto affer-
mato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di le-
gittimità (sent. n. 4423/2017), va applicato il termine di gg. 30 alla fattispe-
cie in esame ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modifi-
cato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 702- quater c.p.c.
e, per il computo dei termini, vanno, altresì, considerate le disposizioni di cui all'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.
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Ed invero dagli atti risulta che il ricorso de quo è stato depositato in da-
ta 30.06.2023 e, che la comunicazione del provvedimento è avvenuta in da-
ta 01.06.2023.
Passando al merito della controversia, va ricordato che parte ricorrente ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato per la prospettata viola-
zione e/o falsa applicazione degli artt.82 DPR 115/2002, 5 co. 7 D.M.
127/2004 e 4 e 5 D.M. 55/2014 e dei principi espressi dalla Suprema Corte
nella sentenza n. 1522/2019.
Ebbene le doglianze di parte ricorrente devono ritenersi fondate essendo stato liquidato un onorario inferiore al minimo tariffario e, comunque, non adeguato - ai sensi dell'art. 2236 c.c. – all'attività professionale svolta, non-
ché in difetto di apposita menzione dei parametri in base ai quali l'organo giudicante è pervenuto alla esigua liquidazione in oggetto.
Pertanto, in applicazione degli artt.82 DPR 115/2002, 5 co. 7 D.M.
127/2004 e 4 e 5 D.M. 55/2014, la quantificazione dei compensi andrà ef- fettuata: 1) tenendo conto dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della per- sona difesa;
2) applicando i parametri massimi per le cause davanti al Giu-
dice di Pace (scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000,00); 3) valutando l'attività difensiva in concreto espletata.
Ebbene, considerata l'attività difensiva svolta nel giudizio di impugnazione di un provvedimento di espulsione dello straniero ex art.13 co.8 d.lgs.
286/1998 e rilevato che la stessa debba essere inquadrata nelle tre fasi di studio, introduttiva e decisionale, nella liquidazione del compenso vanno applicati i parametri minimi per le tre fasi e, cioè, rispettivamente: €213,00
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per la fase di studio del giudizio;
€176,00 per la fase introduttiva e €373,00 per quella decisionale.
Alla complessiva somma così risultante, pari a €762,00, va però applicata la decurtazione del 50% di cui all'art. 130 DPR 115/2002.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto va riformato per quanto di ragione e, per l'effetto, va liquidata in favore dell'istante la complessiva somma di euro € 381,00oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, per l'esito del giudizio ed in particolare per il parziale accoglimento del ricorso, stante la contumacia di parte resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiara-
re non ripetibili le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, liquida all'avv. per la sua atti- Parte_1
vità difensiva svolta in favore di nel procedimento Parte_2
svoltosi davanti al Giudice di Pace di Napoli n. 43037/22 la complessiva somma di € 381,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compen- so ed oltre IVA e CPA come per legge;
pone il pagamento di tale importo a carico dell'Erario;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 02.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
170 del T.U. Spese di Giustizia, il ricorrente in epigrafe generalizzato, nella